N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 aprile 1996
N. 17 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 aprile 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Finanza regionale - Regione Marche - Introduzione di norme contabili atte a semplificare le procedure di realizzazione di programmi comunitari - Riferimento dell'imputazione delle spese agli esercizi in cui sono state iscritte per la prima volta invece della contabilizzazione tra le economie e la reiscrizione alla competenza dell'esercizio successivo - Facolta' di apportare variazioni con atto amministrativo al bilancio regionale nonche' storni di stanziamenti da un capitolo all'altro del bilancio - Mantenimento di somme impegnate nel conto residui passivi fino alla scadenza dei termini previsti per la realizzazione delle azioni cofinanziate dall'Unione europea - Deroga ai limiti temporali di assunzione degli impegni di spesa riferiti alle attivita' o agli interventi cofinanziati dall'Unione europea - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, della competenza regionale in materia di propria contabilita' e dell'autonomia finanziaria della regione. (Legge regione Marche 20 marzo 1996). (Cost., artt. 97, 117 e 119).(GU n.30 del 24-7-1996 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la regione Marche, in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa recante "Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari", approvata dal Consiglio regionale 31 ottobre 1995, riapprovata dal medesimo Consiglio il 20 marzo 1996 e comunicata il 26 marzo, per contrasto con gli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione. Il 31 ottobre 1995 il Consiglio della regione Marche ha approvato un disegno di legge recante "Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari". Con telegramma 1 dicembre 1995 il Governo ha rinviato la predetta delibera legislativa a nuovo esame del Consiglio. Nel suddetto telegramma si rilevava che la delibera legislativa attraverso deroghe ivi previste (variazioni residui somme non impegnate anziche' reiscrizioni economie, etc.) viola principi contabili vigenti. Nella seduta del 20 marzo 1996, il Consiglio regionale delle Marche ha riapprovato il testo a maggioranza assoluta. ll Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 aprile 1996 ha deliberato l'impugnazione del testo legislativo indicato in epigrafe. Secondo l'art. 1 della delibera impugnata, la legge avrebbe lo scopo di individuare (o meglio, introdurre) norme contabili atte a semplificare le procedure di realizzazione di programmi comunitari. Senonche', come puo' agevolmente constatarsi, i successivi artt. da 2 a 5 non appaiono rivolti a risultati di mera semplificazione, se per questa si intende la eliminazione di oneri, formalita' e altri incombenti burocratici che non rivestono importanza sostanziale ed essenziale in rapporto alla funzione propria della procedura semplificata. Al contrario l'operazione condotta dagli artt. 2 e 5 consiste nell'apportare espresse deroghe agli artt. 73, 66, 101 e 85 della legge regionale 30 aprile 1980 n. 25, recante l'ordinamento contabile della regione. D'altra parte, se lo scopo perseguito e' in se' pienamente condivisibile, sussistendo una effettiva esigenza di migliorare l'efficienza della azione amministrativa connessa all'attuazione dei programmi cofinanziati dalla C.E. onde assicurare la integrale utilizzazione delle risorse dei fondi strutturali assegnate al nostro Paese, non puo' considerarsi appropriato e proporzionato a tal fine sconvolgere nei suoi cardini l'apparato di bilancio e di contabilita' della regione. A tutto concedere, la valutazione della opportunita' di misure eccezionali non potrebbe non essere rimessa al legislatore nazionale onde garantire un quadro unitario nei rapporti con la comunita' europea ed una omogeneita' di condizioni di intervento delle regioni nella attuazione dei programmi comunitari. Cio' e' tanto piu' vero se si considera che il regime derogatorio investe norme contabili generali della regione che corrispondono a disposizioni di principio della legge 19 maggio 1976 n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni). Puo' infatti osservarsi che: a) l'art. 2, prevedendo una deroga alla disciplina afferente l'imputazione delle spese che considera ancora riferite agli esercizi in cui sono stati iscritti per la prima volta invece di utilizzare il sistema consentito della contabilizzazione tra le economie e la reiscrizione alla competenza dell'esercizio successivo, si pone in contrasto con gli artt. 5, 15, 20 e 21 della legge n. 335/1976; b) l'art. 3 prevedendo la facolta' di apportare variazioni con atto amministrativo al bilancio regionale fuori dalle categorie consentite nonche' la facolta' di storni di stanziamenti da un capitolo all'altro del bilancio, si pone in contrasto rispettivamente con gli artt. 15 e 16 della legge n. 335/1976, che disciplinano espressamente la fattispecie di tali operazioni; c) l'art. 4 prevedendo il mantenimento di somme impegnate nel conto dei residui passivi fino alla scadenza dei termini previsti per la realizzazione delle azioni cofinanziate dall'Unione europea si pone in contrasto con l'art. 20 della legge n. 335/1976 che definisce la tipologia e le modalita' di conservazione dei residui nonche' con la normativa contabile vigente in materia di perenzione amministrativa; d) l'art. 5 disponendo una deroga ai limiti temporali di assunzione degli impegni di spesa riferiti alle attivita' o agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, si pone in contrasto con l'art. 15 della legge n. 335/1976. Ne consegue che le deroghe che la delibera legislativa impugnata vorrebbe introdurre all'ordinamento contabile regionale si traducono in altrettante violazioni di principi vincolanti stabiliti dalla legge dello Stato.
P.Q.M. si chiede che in accoglimento del presente ricorso, la Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale della impugnata delibera legislativa della regione Marche. Roma, addi' 3 aprile 1996 Pier Giorgio Ferri - Avvocato dello Stato 96C0564