N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 aprile 1996

                                 N. 17
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 15 aprile  1996  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Finanza  regionale - Regione Marche - Introduzione di norme contabili
 atte a  semplificare  le  procedure  di  realizzazione  di  programmi
 comunitari  -  Riferimento dell'imputazione delle spese agli esercizi
 in  cui  sono  state  iscritte  per  la  prima  volta  invece   della
 contabilizzazione  tra  le economie e la reiscrizione alla competenza
 dell'esercizio successivo - Facolta' di apportare variazioni con atto
 amministrativo al bilancio regionale nonche' storni  di  stanziamenti
 da  un  capitolo  all'altro  del  bilancio  -  Mantenimento  di somme
 impegnate nel conto residui passivi fino alla  scadenza  dei  termini
 previsti  per  la realizzazione delle azioni cofinanziate dall'Unione
 europea - Deroga ai limiti temporali di assunzione degli  impegni  di
 spesa   riferiti   alle  attivita'  o  agli  interventi  cofinanziati
 dall'Unione europea - Violazione dei principi di imparzialita' e buon
 andamento della pubblica amministrazione, della competenza  regionale
 in materia di propria contabilita' e dell'autonomia finanziaria della
 regione.
 (Legge regione Marche 20 marzo 1996).
 (Cost., artt. 97, 117 e 119).
(GU n.30 del 24-7-1996 )
   Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  presso  la  quale  ha
 domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la regione Marche,
 in  persona  del  presidente  della Giunta regionale in carica per la
 dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   della   delibera
 legislativa   recante   "Norme   speciali  di  semplificazione  delle
 procedure  contabili  relative  alla   realizzazione   di   programmi
 comunitari",  approvata  dal  Consiglio  regionale  31  ottobre 1995,
 riapprovata dal medesimo Consiglio il 20 marzo 1996 e  comunicata  il
 26   marzo,  per  contrasto  con  gli  artt.  97,  117  e  119  della
 Costituzione.
   Il 31 ottobre 1995 il Consiglio della regione Marche  ha  approvato
 un  disegno di legge recante "Norme speciali di semplificazione delle
 procedure  contabili  relative  alla   realizzazione   di   programmi
 comunitari".
   Con  telegramma  1 dicembre 1995 il Governo ha rinviato la predetta
 delibera legislativa a nuovo esame del Consiglio.
   Nel suddetto telegramma si rilevava  che  la  delibera  legislativa
 attraverso   deroghe  ivi  previste  (variazioni  residui  somme  non
 impegnate  anziche'  reiscrizioni  economie,  etc.)  viola   principi
 contabili vigenti.
   Nella seduta del 20 marzo 1996, il Consiglio regionale delle Marche
 ha riapprovato il testo a maggioranza assoluta.
   ll  Consiglio  dei  Ministri  nella  seduta  del  1  aprile 1996 ha
 deliberato l'impugnazione del testo legislativo indicato in epigrafe.
   Secondo l'art. 1 della delibera  impugnata,  la  legge  avrebbe  lo
 scopo  di  individuare  (o meglio, introdurre) norme contabili atte a
 semplificare le procedure di realizzazione di programmi comunitari.
   Senonche', come puo' agevolmente constatarsi,  i  successivi  artt.
 da 2 a 5 non appaiono rivolti a risultati di mera semplificazione, se
 per  questa  si  intende la eliminazione di oneri, formalita' e altri
 incombenti burocratici che non rivestono  importanza  sostanziale  ed
 essenziale   in   rapporto  alla  funzione  propria  della  procedura
 semplificata.
   Al  contrario  l'operazione  condotta  dagli  artt.  2 e 5 consiste
 nell'apportare espresse deroghe agli artt. 73, 66,  101  e  85  della
 legge regionale 30 aprile 1980 n. 25, recante l'ordinamento contabile
 della regione.
   D'altra  parte,  se  lo  scopo  perseguito  e'  in  se'  pienamente
 condivisibile,  sussistendo  una  effettiva  esigenza  di  migliorare
 l'efficienza  della azione amministrativa connessa all'attuazione dei
 programmi  cofinanziati  dalla  C.E.  onde  assicurare  la  integrale
 utilizzazione delle risorse dei fondi strutturali assegnate al nostro
 Paese,  non  puo' considerarsi appropriato e proporzionato a tal fine
 sconvolgere nei suoi cardini l'apparato di bilancio e di contabilita'
 della regione.
   A tutto concedere, la  valutazione  della  opportunita'  di  misure
 eccezionali  non potrebbe non essere rimessa al legislatore nazionale
 onde garantire un quadro  unitario  nei  rapporti  con  la  comunita'
 europea  ed una omogeneita' di condizioni di intervento delle regioni
 nella attuazione dei programmi comunitari.
   Cio' e' tanto piu' vero se si considera che il  regime  derogatorio
 investe  norme  contabili  generali della regione che corrispondono a
 disposizioni di principio della legge 19 maggio 1976 n. 335 (Principi
 fondamentali e norme di coordinamento in materia  di  bilancio  e  di
 contabilita' delle regioni).
   Puo' infatti osservarsi che:
     a)  l'art.  2,  prevedendo  una  deroga alla disciplina afferente
 l'imputazione delle spese che considera ancora riferite agli esercizi
 in cui sono stati iscritti per la prima volta invece di utilizzare il
 sistema consentito della  contabilizzazione  tra  le  economie  e  la
 reiscrizione  alla  competenza  dell'esercizio successivo, si pone in
 contrasto con gli artt. 5, 15, 20 e 21 della legge n. 335/1976;
     b) l'art. 3 prevedendo la facolta' di  apportare  variazioni  con
 atto  amministrativo  al  bilancio  regionale  fuori  dalle categorie
 consentite nonche' la  facolta'  di  storni  di  stanziamenti  da  un
 capitolo all'altro del bilancio, si pone in contrasto rispettivamente
 con  gli  artt.    15  e 16 della legge n. 335/1976, che disciplinano
 espressamente la fattispecie di tali operazioni;
     c) l'art. 4 prevedendo il mantenimento  di  somme  impegnate  nel
 conto dei residui passivi fino alla scadenza dei termini previsti per
 la  realizzazione  delle  azioni  cofinanziate dall'Unione europea si
 pone in contrasto con l'art. 20 della legge n. 335/1976 che definisce
 la tipologia e le modalita' di conservazione dei residui nonche'  con
 la   normativa   contabile   vigente   in   materia   di   perenzione
 amministrativa;
     d)  l'art.  5  disponendo  una  deroga  ai  limiti  temporali  di
 assunzione  degli  impegni  di  spesa  riferiti alle attivita' o agli
 interventi cofinanziati dall'Unione europea, si pone in contrasto con
 l'art.  15 della legge n. 335/1976.
   Ne consegue che le deroghe che la  delibera  legislativa  impugnata
 vorrebbe  introdurre all'ordinamento contabile regionale si traducono
 in altrettante violazioni  di  principi  vincolanti  stabiliti  dalla
 legge dello Stato.
                                P.Q.M.
 si chiede che in accoglimento del presente ricorso, la Corte dichiari
 l'illegittimita'  costituzionale della impugnata delibera legislativa
 della regione Marche.
     Roma, addi' 3 aprile 1996
                             Pier Giorgio Ferri - Avvocato dello Stato
 96C0564