N. 394 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1996
N. 394 Ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra il Caseificio sociale Val Tidone s.r.l. e la Latteria sociale cooperativa Aurora in liquidazione coatta amministrativa Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Crediti privilegiati delle societa' cooperative agricole di produzione e lavoro e, in subordine, crediti privilegiati delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi delle vendite dei prodotti - Estensione del privilegio agli interessi su tali crediti - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del principio di proporzionalita' e adeguatezza della retribuzione - Asserita violazione del principio della tutela della cooperazione a carattere di mutualita' - Richiamo alle sentenze nn. 350/1993, 300/1986, 204 e 567 del 1989. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, 55 e 201). (Cost., artt. 3, 36 e 45).(GU n.19 del 8-5-1996 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti di causa; Sentito il relatore; Rilevato che il caseificio sociale Val Tidone a r.l. (societa' cooperativa iscritta nel registro prefettizio di Piacenza al n. 64 reg. coop. sez. agricole, con decreto 8725/1967) ha proposto opposizione ex combinato disposto degli artt. 98-209 legge fall. contro lo stato passivo della Cantina sociale cooperativa Aurora s.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa chiedendo il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5-bis cod. civ. della somma di L. 68.500.990 di cui L. 64.681.764 per capitale; L. 903.600 per spese relative al d.i.; L. 759.570 per spese relative al precetto e pignoramento; oltre L. 2.156.056 per interessi legali dalla data del d.i. alla data della dichiarazione dello stato d'insolvenza; che sulla base di una pacifica interpretazione giurisprudenziale ex combinato disposto degli artt. 54-55 legge fall. e 2749 cod. civ. gli interessi, dopo la dichiarazione di fallimento (e, pertanto, nella specie, dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione ex art. 201 legge fall.) non decorrono per i crediti privilegiati; che tale interpretazione da considerarsi diritto vivente e' stata ormai estesa anche relativamente agli interessi maturati prima (Corte cost. n. 350/1993 - Cass. 4426/1994 - Cass. 5020/1995); che peraltro la stessa Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54-55 legge fall. nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nelle procedure di concordato preventivo, e di fallimento e di amministrazione straordinaria del datore di lavoro (Corte cost. 300/1986 - 204/1989 - 567/1989); sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro ex art. 2751-bis n. 5 cod. civ. che rispondano ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione (Corte cost. 408/1989); che le argomentazioni addotte per violazione degli artt. 3-26 Costituzione sembrano perfettamente invocabili anche nel caso in esame; che, peraltro, come si rileva dalla sent. 408/1989, la Corte ha inteso circoscrivere la pronuncia "agli interessi sulle somme oggetto di crediti delle sole cooperative di produzione e lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione"; che in dottrina e nella stessa giurisprudenza, prima che fosse introdotto il numero 5-bis all'art. 2751-bis dalla legge n. 59/1992, si controverteva se le cooperative agricole potessero essere ammesse al privilegio qualora esercitassero attivita' di produzione e di lavoro; che, anche dopo l'entrata in vigore del n. 5-bis dell'art. 2751-bis cod. civ., benche' si faccia esplicitamente richiamo ai "crediti delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi delle vendite di prodotti", s'impone un'esigenza di chiarezza. Infatti nel caso in cui venisse accolta la sollevata eccezione di incostituzionalita' a beneficiarne sarebbero, indiscriminatamente, tutte le cooperative agricole e, quindi, anche quelle di mera commercializzazione ossia quelle cooperative agricole il cui oggetto sociale e' costituito dalla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli (come, appunto, nel caso di specie, la cooperativa ricorrente). Il che non sembra conforme all'interpretazione degli artt. 36 e 45 Costituzione cosi' come delineata ed esplicitata dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 408/1989. Che la questione di legittimita' Costituzionale e' pertanto rilevante ai fini del presente giudizio sia che venga accolta sotto il duplice profilo dell'estensibilita' degli interessi alle sole cooperative agricole di produzione e lavoro, sia sotto il piu' limitato profilo della sola estensibilita' degli interessi a tutte le cooperative agricole;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale affinche' dichiari l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 54, 55 e 201 della legge fall. nella parte in cui nella procedura di liquidazione coatta amministrativa non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati alle sole societa' cooperative agricole di produzione e lavoro o, in subordine, affinche' dichiari l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 54, 55 e 201 della legge fall. nella parte in cui nella procedura di liquidazione coatta amministrativa non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati alle societa' cooperative agricole e ai loro consorzi per i corrispettivi delle vendite dei prodotti; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidente delle due Camere; Visto l'art. 295 c.p.c. ordina sospendersi il giudizio in corso. Piacenza, addi' 21 febbraio 1996 Il presidente: (firma illeggibile) 96C0571