N. 396 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1995

                                N. 396
  Ordinanza  emessa  il 15 dicembre 1995 dal tribunale per i minorenni
 di Genova nel procedimento penale a carico di B.D.
 Pena - Misure alternative alla detenzione - Inapplicabilita'  per  il
    condannato,  anche  minore,  in  espiazione  di pena detentiva per
    conversione  effettuata  per   inosservanza   delle   prescrizioni
    inerenti  alla  semidetenzione  e  della  liberta'  controllata  -
    Irragionevole parita' di trattamento del condannato minorenne e di
    quello adulto.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 8-5-1996 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di B. D. nato  a
 Rapallo  (Genova)  il  10  dicembre  1976, ivi residente in via Bella
 Vista 5/10; difeso di fiducia dall'avv. Francesco Gallingani del foro
 di Genova sostituito dall'avv.ssa Lucia Pascucci del foro di Genova;
   Vista l'istanza, presentata nell'interesse  del  B.  D.,  volta  ad
 ottenere  l'affidamento in prova al servizio sociale del predetto, in
 relazione ad un residuo di pena di mesi uno e giorni 8 di  reclusione
 determinato  con  provvedimento  del  tribunale di sorveglianza per i
 minorenni  di  Genova,  in  data  20  ottobre  1995,  riguardante  la
 conversione  della sanzione sostitutiva della liberta' controllata in
 pena detentiva;
   Visti gli atti del procedimento di sorveglianza;
   Considerate le risultanze  della  documentazione  acquisita;  degli
 accertamenti  svolti, della trattazione e della discussione di cui al
 processo verbale di udienza;
   Dato atto delle conclusioni del p.m. contrarie  all'affidamento  in
 prova al servizio sociale del B.
   Udite le ragioni del difensore;
                             O s s e r v a
   Il  presente  procedimento scaturisce indirettamente dalla sentenza
 del tribunale per i minorenni di Genova, in data  23  novembre  1994,
 con la quale il minorenne B. D. veniva condannato alla pena di mesi 4
 di  reclusione  e L. 200.000 di multa in relazione a reati di tentato
 furto e di ricettazione. La pena detentiva veniva convertita in  mesi
 8 di liberta' controllata e, con successiva ordinanza del 10 febbraio
 1995,  il  magistrato  di  sorveglianza determinava nei confronti del
 condannato  le  prescrizioni  del  caso.   Intervenuta   la   notizia
 dell'arresto  del  giovane,  colto nella flagranza del reato di furto
 aggravato,  e  della  successiva  condanna   per   direttissima,   si
 provvedeva  a  sospendere  la  misura  della liberta' controllata e a
 trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza. Con  provvedimento
 in  data  20  ottobre  1995 il predetto tribunale conveniva, ai sensi
 dell'art. 66 della legge n. 689/81, la liberta'  controllata  residua
 in  mesi  uno  e  giorni  8  di  reclusione  da  espiarsi nelle forme
 ordinarie   e,   successivamente,   il   ragazzo   veniva   raggiunto
 dall'ingiunzione  di  costituirsi  in  carcere  emessa  dalla Procura
 minorile per scontare la suddetta pena.
   A seguito dell'istanza, presentata dal legale del B. di affidamento
 in  prova al servizio sociale, il Procuratore della Repubblica presso
 questo Tribunale sospendeva l'ingiunzione di costituzione in  carcere
 e trasmetteva gli atti al competente Tribunale di sorveglianza.
   All'odierna udienza, in sede di discussione, il p.m. avuto riguardo
 al  tenore  letterale  dell'art.  67 della legge 24 novembre 1981, n.
 689, che prevede l'inapplicabilita'  delle  misure  alternative  alla
 detenzione  per  il  condannato  in  espiazione di pena detentiva per
 conversione effettuata ai sensi dell'art. 66 della legge  citata,  si
 esprimeva in senso contrario all'accoglimento dell'istanza
   A    sommesso   avviso   di   questo   Collegio,   avuto   riguardo
 all'impossibilita'  di  superare  in  via  interpretativa  il  rigido
 divieto  di cui al menzionato art. 67, sussistono tutti i presupposti
 per sollevare la questione di costituzionalita' della predetta norma,
 limitatamente  alla  situazione   del   condannato   minorenne,   con
 riferimento  all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Ed infatti,
 benche' la legge n. 689/81 abbia, almeno in parte, tenuto presente la
 specificita' della condizione minorile (si  veda  in  particolare  la
 disposizione  di  cui  all'art.    75),  l'art.  67  non  consente di
 differenziare in alcun modo il condannato minorenne da quello  adulto
 con   la   conseguenza   di   un   trattamento   in   fase  esecutiva
 indifferenziato a fronte di situazioni soggettive totalmente diverse.
   Nel caso di specie la rilevanza della questione  e'  immediatamente
 percepibile   in   quanto   il   B.   (giovane  dai  trascorsi  assai
 discutibili), in applicazione dell'art. 67, si vedrebbe  riaperte  le
 porte  del  carcere  minorile proprio in un momento in cui, ad avviso
 del   servizio   sociale,   starebbe   sperimentando   un    positivo
 reinserimento   sociale   svolgendo   regolare  attivita'  lavorativa
 nell'ambito  della  ditta  paterna   e,   specificamente,   recandosi
 giornalmente  a  lavorare  con  il  proprio genitore che si occupa di
 ristrutturazione dei caseggiati  (si  veda  sul  punto  la  relazione
 dell'Ufficio di servizio sociale minori di Genova in data 12 dicembre
 1995).  In  altre parole, laddove non ci trovassimo in una situazione
 di pregressa inosservanza delle prescrizioni inerenti  alla  liberta'
 controllata;   ben   potrebbe  il  B.  vedersi  ammesso  all'istituto
 dell'affidamento in prova al servizio sociale disciplinato  dall'art.
 47 e segg. dell'ordinamento penitenziario.
   Ritiene  altresi'  il  Collegio  che  in questa sede possano essere
 riproposti alcuni degli argomenti sviluppati  nell'ordinanza,  emessa
 in data 30 maggio 1991 da questo stesso Tribunale, allorquando si era
 sollevata  la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  79, primo
 comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente  agli  artt.
 47,  48  e  50  della  predetta legge, con riguardo all'art. 3, primo
 comma, della Carta costituzionale. Nell'occasione si era sottolineata
 l'evoluzione giurisprudenziale verificatasi nella materia del diritto
 penale  minorile   grazie   anche   agli   interventi   della   Corte
 costituzionale.    In  particolare  si  era  ricordata la sentenza n.
 46/1978 laddove il "giudice delle  leggi"  era  intervenuto  con  una
 sentenza interpretativa di rigetto sottolineando come la disposizione
 della  c.d.  Legge  Reale  sospettata  di incostituzionalita' (art. 1
 della legge n. 152/1975) poteva essere interpretata nel senso che per
 i  minori  poteva  essere  considerato   superabile   il   rigido   e
 indiscriminato  divieto  di  concessione  della liberta' provvisoria.
 Sembra potersi affermare che, nella fattispecie in esame,  i  termini
 della  questione  siano analoghi essendo l'interprete posto di fronte
 ad    un   automatismo   che   impedisce   valutazioni   e   prognosi
 individualizzate che tengano conto delle possibilita' di recupero del
 "giovane adulto" il quale ha commesso il reato per il quale e'  stato
 condannato in eta' minore.
   Alle  considerazioni  in qui proposte puo aggiungersi che, in tempi
 piu'  recenti  rispetto  a  quelli  della  sentenza  menzionata,   la
 legislazione internazionale e' intervenuta piu' volte per evidenziare
 la  particolarita'  della  condizione  minorile  in ambito penale. La
 dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di New York del
 29 novembre 1985 (piu' nota sotto  la  denominazione  di  "Regole  di
 Pechino")  ha  rimarcato  non  solo  la necessita' di "un trattamento
 efficace, equo ed umano" laddove il minore venga in conflitto con  la
 legge  penale (art. 1, terzo comma) ma, tra l'altro, anche l'esigenza
 di  prevedere  un  potere  "discrezionale"  da  parte  degli   organi
 giudicanti "appropriato ai diversi livelli dell'amministrazione della
 giustizia  minorile,  sia  nell'istruttoria  che nel processo e nella
 fase esecutiva". Tale impostazione ha  trovato  ulteriore  autorevole
 conferma  nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
 1989, ratificata e' resa esecutiva in Italia con la legge  27  maggio
 1991,  n.  176.  L'art.  40 della suddetta Convenzione evidenzia, tra
 l'altro, la necessita' che il minore "riconosciuto  colpevole  di  un
 reato  penale"  si  veda assicurato il diritto ad un trattamento "che
 tenga conto della sua eta' nonche' della necessita' di facilitare  il
 reinserimento   nella   societa'   e  di  fargli  svolgere  un  ruolo
 costruttivo in seno a quest'ultima".
   I  principi  menzionati  (che,  in  una   certa   misura,   possono
 rappresentare   un'estrinsecazione  in  ambito  penale  minorile  dei
 principi  fondamentali  enunciati  nell'art.  3  della  nostra  Carta
 costituzionale)   costituiscono,   insieme   a   numerosi  altri,  il
 fondamento del nuovo processo penale minorile (d.P.R. n. 448/1988) il
 quale, pur non  potendo  costituire  una  organica  disciplina  della
 materia del diritto penale in campo minorile, ha introdotto una nuova
 normativa  che  ha  inciso  non soltanto sulla procedura strettamente
 intesa ma anche sul diritto sostanziale.  Irrisolto e' invece rimasto
 il  problema  dell'introduzione  nella  nostra  legislazione  di   un
 ordinamento  penitenziario  minorile,  con il risultato che e' ancora
 vigente  l'art.  79  ord.  pen.  ove,  come  noto,  si  prevede   che
 l'ordinamento   penitenziario  degli  adulti  si  applica  anche  nei
 confronti dei minorenni sottoposti a misure penali "fino a quando non
 sara' provveduto con apposita legge".
   Nella materia delle sanzioni sostitutive il d.P.R. n.  448/1988  ha
 apportato  rilevanti novita' allargando in maniera consistente l'area
 di applicabilita' della liberta' controllata e della  semidetenzione,
 venendo cosi' ad incidere sulla legge n. 689/1981, ma non ha preso in
 considerazione  una  modifica  dell'art. 67 della stessa legge, norma
 scarsamente conosciuta e di non frequentissima applicazione.
   La   ormai   perdurante   insensibilita'   del   legislatore   alle
 problematiche   che   si  sono  evidenziate  comporta,  almeno  nello
 specifico ambito normativo preso in considerazione  con  il  presente
 provvedimento,  il  gia'  menzionato  negativo fenomeno dell'assoluta
 parificazione tra adulti e minori e la conseguente totale  disarmonia
 tra  i  principi  enunciati  nella  Costituzione e nella legislazione
 internazionale e la normativa vigente.   Gli  stessi  richiami  della
 Corte   costituzionale   (si  veda  la  sentenza  n.  125/1992)  alla
 necessita'  che  il  legislatore provvedesse tempestivamente a varare
 una normativa ricca  di  quegli  adattamenti  e  di  quei  correttivi
 richiesti   nel   settore   penitenziario  dalla  specificita'  della
 condizione minorile sono rimasti inascoltati.
   In tale situazione ritiene  doveroso  questo  Collegio  prospettare
 l'illustrata  questione  di  costituzionalita' tenuto conto del fatto
 che, come risulta dalle argomentazioni fin qui sviluppate, l'art.  67
 della legge n. 689/1981 appare violare i principi di  uguaglianza  di
 cui all'art. 3 della Carta costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Ritenuta non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in
 relazione all'art. 3 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
 consente di ritenere che l'affidamento in prova al servizio sociale e
 l'ammissione   alla   semi-liberta'   siano   esclusi  anche  per  il
 condannato, minore di eta' al momento della sentenza di condanna,  in
 espiazione  di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del
 primo comma dell'art. 66 della citata legge;
   Dispone l'immediata sospensione  del  presente  procedimento  e  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  a  B.  D.,  al
 procuratore  della  Repubblica presso il tribunale per i minorenni di
 Genova e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Genova, addi' 15 dicembre 1995
                Il presidente f.f. est.: Mazza Galanti
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