N. 402 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1987- 10 aprile 1996

                                N. 402
  Ordinanza   emessa   il   22  gennaio  1987  (pervenuta  alla  Corte
 costituzional il 10  aprile  1996)  dal  tribunale  di  Grosseto  nel
 procedimento   civile  vertente  tra  il  comune  di  Roccalbengna  e
 Pisaneschi Enzo
 Professioni - Ingegneri ed architetti - Somme dovute e non pagate per
    prestazioni professionali - Interessi legali ragguagliati al tasso
    ufficiale  di  sconto  della  Banca  d'Italia   -   Ingiustificato
    trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di creditori.
 (Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, quarto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 8-5-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Esaminati  gli  atti del procedimento civile 2139/1984, inerente la
 pretesa  di  pagamento  di  prestazioni  professionali  eseguite   da
 Pisaneschi Enzo in favore del comune di Roccalbegna;
   Vista  l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale,  proposta dal
 convenuto in corso di giudizio, concernente l'art. 9,  quarto  comma,
 del  "Testo  unico  della  tariffa  degli  onorari per le prestazioni
 professionali dell'ingegnere e dell'architetto" approvato con legge 2
 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui  stabilisce  che  sulle  somme
 dovute,  e  non  pagate  entro  sessanta giorni dalla consegna, della
 specifica, decorrono a favore del  professionista  ed  a  carico  del
 committente  gli  interessi  moratori  legali,  ragguagliati al tasso
 ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia;
   Atteso che la misura corrente del tasso ufficiale di sconto e'  del
 16,50%  e  che  considerevole e' dunque la differenza con l'ordinario
 tasso degli interessi moratori stabilito nella misura del 5% ex artt.
 1224, primo comma, c.c. e 1284 c.c.;
   Considerato che:
     a) la norma oggetto di questione di legittimita' attribuisce agli
 esercenti la professione di ingegnere e di architetto  una  posizione
 di  vantaggio e rispetto ad altri professionisti - la cui tariffa non
 contenga analoga disposizione - e rispetto alle  altre  categorie  di
 creditori di somme di denaro;
     b) tale vantaggio non sembra trovare giustificazione ne' sotto il
 profilo  della  peculiarita'  dell'attivita'  svolta  da ingegneri ed
 architetti (del  tutto  assimilabile  a  quella  applicata  da  altri
 professionisti),  ne'  sotto il profilo della natura del credito, del
 tutto sprovvista di connotati che ne impongano  un  rafforzamento  di
 tutela;
     c)  quanto  precede  sub  a)  e  b)  evidenzia  una disparita' di
 trattamento fra categorie professionali  e  nei  confronti  di  altre
 categorie  di  creditori  di  somme  di  denaro,  cio'  in  apparente
 contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,  secondo  cui  "tutti  i
 cittadini...    sono eguali di fronte alla legge senza distinzione...
 di condizioni personali e sociali";
   Ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  quarto  comma  del testo
 unico, approvato con legge 2 marzo 1949, n. 143, in rapporto all'art.
 3 della Costituzione;
   Attesa  la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
 sollevata nel giudizio de quo, che non puo' essere  definito  se  non
 previa  determinazione  degli  interessi  di  mora dovuti sul credito
 vantato dagli attori;
   Ritenuto che  oggetto  del  giudizio  e',  in  via  principale,  la
 richiesta  di  caducazione  ovvero di conferma di credito ingiuntivo,
 onde non puo'  pronunciarsi,  come  richiesto  dal  Pisaneschi,  solo
 parzialmente,  per  le  questioni  non  investite  dalla eccezione di
 costituzionalita'.
                               P. Q. M.
   Visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1949, n. 1;
   L'art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la immediata
 trasmissione  degli   atti   del   presente   giudizio   alla   Corte
 costituzionale  per l'esame della questione di legittimita' dell'art.
 9, quarto comma, del "Testo unico della tariffa degli onorari per  le
 prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto" approvato
 con legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui prevede che, sulle
 somme  dovute e non pagate entro sessanta giorni dalla consegna della
 specifica, decorrono a favore del  professionista  ed  a  carico  del
 committente  gli  interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di
 sconto stabilito  dalla  Banca  d'Italia,  apparendo  tale  norma  in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
   Sospende il procedimento civile in corso;
   Ordina  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa; nonche'
 di  comunicare,  mediante  trasmissione,  la  presente  ordinanza  ai
 Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Grosseto, addi' 22 gennaio 1987
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 96C0579