N. 406 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 1995- 10 aprile 1996
N. 406 Ordinanza emessa il 19 settembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionle il 10 aprile 1996) dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Chiaro Carmine Reati militari - Reato permanente gia' interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilita' di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilita' di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalita' della pena e di personalita' della responsabilita' penale. (C.P.M.P., art. 68). (Cost., artt. 3, 25 e 27).(GU n.19 del 8-5-1996 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Chiaro Carmine, nato il 23 novembre 1973 a Napoli, atto di nascita n. 1573/A/I, residente a Quarto (Napoli) in via A. de Gasperi n. 9, celibe, censurato; soldato presso il 7 Rgt. "Cuneo" in Udine, libero, imputato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) perche' perdurava nell'arbitraria assenza anche successivamente alla sentenza di condanna del tribunale militare, in data 7 marzo 1995, e fino a tutt'oggi. In esito al pubblico ed orale dibattimento. Fatto e diritto Con sentenza del 7 marzo 1995 il militare Chiaro Carmine veniva condannato da questo tribunale militare per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.), in relazione ad assenza dal serrvizio che, iniziata il 13 ottobre 1993, ancora non era cessata alla data del giudizio. Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, ha instaurato un secondo procedimento per la mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) in epigrafe, in relazione all'assenza decorrente dal 7 marzo 1995, data del primo giudizio. A tutt'oggi l'assenza non e' ancora cessata. A conclusione del dibattimento, il p.m. ha chiesto un'ulteriore condanna e la difesa si e' pronunciata per il minimo della pena.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamento uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 405/1996), salvo il nome dell'imputato. 96C0582