N. 406 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 1995- 10 aprile 1996

                               N. 406
  Ordinanza   emessa  il  19  settembre  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionle il 10 aprile 1996) dal tribunale militare di Padova nel
 procedimento penale a carico di Chiaro Carmine
 Reati militari -  Reato  permanente  gia'  interrotto  giudizialmente
    (diserzione)  -  Possibilita'  di reiterazione dei giudizi e delle
    sanzioni  a  seconda  dell'efficienza  degli   uffici   giudiziari
    procedenti   -   Irrogabilita'   di   un  complessivo  trattamento
    sanzionatorio superiore a quello edittalmente  stabilito  (fino  a
    tre  volte  il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi
    di eguaglianza, di legalita' della pena e  di  personalita'  della
    responsabilita' penale.
 (C.P.M.P., art. 68).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.19 del 8-5-1996 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa contro Chiaro
 Carmine, nato il 23 novembre  1973  a  Napoli,  atto  di  nascita  n.
 1573/A/I,  residente  a  Quarto  (Napoli)  in via A. de Gasperi n. 9,
 celibe, censurato; soldato presso il 7 Rgt. "Cuneo" in Udine, libero,
 imputato di  mancanza  alla  chiamata  (art.  151  c.p.m.p.)  perche'
 perdurava nell'arbitraria assenza anche successivamente alla sentenza
 di  condanna  del  tribunale militare, in data 7 marzo 1995, e fino a
 tutt'oggi.
   In esito al pubblico ed orale dibattimento.
                            Fatto e diritto
   Con sentenza del 7 marzo 1995 il  militare  Chiaro  Carmine  veniva
 condannato da questo tribunale militare per il reato di mancanza alla
 chiamata  (art.  151 c.p.m.p.), in relazione ad assenza dal serrvizio
 che, iniziata il 13 ottobre 1993, ancora non era  cessata  alla  data
 del giudizio.
   Il   procuratore   militare   in   sede,  a  fronte  del  perdurare
 dell'assenza, ha instaurato un secondo procedimento per  la  mancanza
 alla   chiamata   (art.  151  c.p.m.p.)  in  epigrafe,  in  relazione
 all'assenza decorrente dal 7 marzo 1995, data del primo giudizio.
   A tutt'oggi l'assenza non e' ancora cessata.
   A conclusione del dibattimento, il  p.m.  ha  chiesto  un'ulteriore
 condanna e la difesa si e' pronunciata per il minimo della pena.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamento uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 405/1996), salvo il nome dell'imputato.
 96C0582