N. 407 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1995
N. 407 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Callegari Sandro Reati militari - Reato permanente gia' interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilita' di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilita' di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalita' della pena e di personalita' della responsabilita' penale. (C.P.M.P., art. 68). (Cost., artt. 3, 25 e 27).(GU n.19 del 8-5-1996 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Callegari Sandro, nato il 30 settembre 1971 a San Vito al Tagliamento (Pordenone), atto di nascita n. 619/A/I, e residente a San Michele al Tagliamento (Venezia) in via Cipressi n. 21, celibe, censurato; soldato nella Forza assente del distretto militare di Bologna, libero, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) perche' perdurava nell'assenza arbitraria anche posteriormente alla sentenza di condanna, emessa dal tribunale militare di Padova l'8 novembre 1994 e fino a tutt'oggi. In esito al pubblico ed orale dibattimento. Fatto e diritto Con sentenza dell'11 febbraio 1992 questo tribunale militare condanna il soldato Callegari Sandro per diserzione (art. 148 c.p.m.p.), in relazione ad assenza che, iniziata il 31 luglio 1991, ancora non era cessata alla data del giudizio. Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento per il reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), decorrente dalla data del primo giudizio. Ne conseguiva una seconda sentenza di condanna di questo tribunale militare in data 8 novembre 1994. Perdurando ancora l'assenza, il procuratore militare instaurava altro procedimento per la diserzione (art. 148 c.p.m.p.) in epigrafe, decorrente dall'8 novembre 1994, data della seconda condanna. L'assenza a tutt'oggi non e' cessata.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamento uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 405/1996), salvo il nome dell'imputato. 96C0583