N. 125 ORDINANZA 15 - 18 aprile 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Dipendenti INAIL - Quota computabile nella base di
 calcolo  ai  fini  dell'indennita' di anzianita' - Limitazione al 30%
 della indennita' integrativa speciale spettante - Identiche questioni
 gia' dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza  n,  103/1995  e
 manifestamente  infondate  con  ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del
 1995 e 19/1996 - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1 e 4).
 
 (Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36,  103
 e 113)
 
(GU n.17 del 24-4-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. luigi mengoni, prof. enzo cheli, dott. renato granata,
 prof.  giuliano  vassalli,  prof.  francesco  guizzi,  prof.   cesare
 mirabelli,  prof.  fernando  santosuosso,  avv.  massimo  vari, dott.
 cesare ruperto, dott. riccardo chieppa,  prof.  gustavo  zagrebelsky,
 prof. valerio onida, prof. carlo mezzanotte;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 della
 legge  29  gennaio  1994,  n.   87   (Norme   relative   al   computo
 dell'indennita'   integrativa  speciale  nella  determinazione  della
 buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il
 9 novembre 1994 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio  sul
 ricorso  proposto  da Pappalardi Mario contro l'INAIL, iscritta al n.
 925 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26  marzo 1996 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9  novembre  1994,  pervenuta
 alla Corte il 18 dicembre 1995, il tribunale amministrativo regionale
 del  Lazio,  III  sezione,  ha  sollevato  questioni  di legittimita'
 costituzionale:
     a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative
 al computo dell'indennita' integrativa speciale nella  determinazione
 della  buonuscita  dei  pubblici  dipendenti),  per contrasto con gli
 artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113  della
 Costituzione,   in  quanto  -  disponendo  l'estinzione  dei  giudizi
 pendenti e la compensazione delle spese  processuali  -  interferisce
 con  l'indipendenza  del  giudice,  sottraendo alla sua valutazione i
 profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed  alle
 pronunce  accessorie,  e  in quanto - escluso il carattere innovativo
 della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993
 della Corte costituzionale - lede il diritto di difesa e di azione  e
 la naturale precostituzione del giudice;
     b)  dell'art. 1 della legge citata, per violazione degli artt.  3
 e 36 della Costituzione, nella parte in cui limita al  30  per  cento
 dell'indennita'  integrativa  speciale  spettante  al ricorrente gia'
 dipendente  dell'INAIL  ed  ancora  in  godimento  alla  data   della
 cessazione  dal  servizio, la quota computabile nella base di calcolo
 ai fini  dell'indennita'  di  anzianita',  con  conseguente  notevole
 diminuzione  del contenuto della prestazione economica ed irrazionale
 disparita' di trattamento rispetto al  personale  di  altri  comparti
 pubblici;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che  le
 questioni    di    legittimita'   costituzionale   siano   dichiarate
 inammissibili.
   Considerato che identiche questioni sono gia' state dichiarate  non
 fondate  con  la  sentenza  n.  103  del 1995, nonche' manifestamente
 infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995 e n.   19
 del   1996,   in  ragione  dell'affermato  carattere  tendenzialmente
 satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei
 pubblici  dipendenti  ad  un'estensione   della   base   di   computo
 dell'indennita'  erogata  in occasione della cessazione dal servizio,
 fino a ricomprendervi l'indennita' integrativa speciale;
     che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura
 pregiudiziale    rispetto    alle   altre,   concernente   l'asserita
 illegittimita'  della  dichiarazione  di  estinzione  d'ufficio   dei
 giudizi  pendenti  con  compensazione  delle  spese - questa Corte ha
 sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualita' ed in attesa
 di una complessiva omogeneizzazione dei  trattamenti  dei  lavoratori
 dei  vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
 sufficiente tempestivita' della risposta data  dal  legislatore  alle
 suddette  aspettative,  le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
 1993, erano ben assurte al rango di  diritti,  ma  non  erano  ancora
 immediatamente determinabili;
     che  in  conseguenza  -  valutato  il  rapporto  tra l'intervento
 normativo e il grado di realizzazione che alla  pretesa  azionata  e'
 stato accordato per via legislativa - e' stata riconosciuta (e va qui
 ribadita)  la  ragionevolezza  della  norma  censurata, come tale non
 incidente  sul  diritto  di  difesa  e  sull'assetto   costituzionale
 riservato  "all'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale e alla sua
 prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del
 1995);
     che, pertanto, le questioni  sono  manifestamente  infondate,  in
 quanto  il  giudice  a  quo  non  offre argomenti ulteriori o diversi
 rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994,
 n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale
 nella  determinazione  della  buonuscita  dei  pubblici  dipendenti),
 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo  e  secondo  comma,
 25,  primo  comma,  36,  103  e 113 della Costituzione, dal tribunale
 amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il Redattore: Ruperto
                       Il Cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0597