N. 417 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1996

                                N. 417
  Ordinanza emessa  il  2  febbraio  1996  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Ruggiero Antonio e altra
 Edilizia   e  urbanistica  -  Condono  edilizio  -  Previsione  della
    sospensione dei procedimenti penali relativi a costruzioni abusive
    ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31  dicembre  1993
    ed  estinzione  dei  reati dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente
    rinuncia  alla  pretesa  punitiva  dello  Stato  -  Violazione dei
    principi  di   tutela   del   paesaggio,   della   obbligatorieta'
    dell'azione  penale  e  della capacita' contributiva - Riferimenti
    alle sentenze della Corte costituzionale nn. 369/1988 e 427/1995.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).
 (Cost., artt. 3, 9, 53 e 112).
(GU n.20 del 15-5-1996 )
                              IL PRETORE
   Verificate  l'ammissibilita',  tempestivita'  e  regolarita'  della
 domanda  e del versamento, la data di ultimazione dei lavori entro il
 termine  del  31  dicembre  1993,  la  volumetria  entro   i   limiti
 prescritti,  viene  in  rilievo  il  riconoscimento della sussistenza
 della causa di  improcedibilita'  sopravvenuta  e  della  fattispecie
 estintiva del cosiddetto condono edilizio o, piu' precisamente, della
 "definizione  agevolata  delle  violazioni edilizie" ex art. 39 della
 legge 23 dicembre 1994, n. 724.
     Il seguito del testo dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 416/1996).
 96C0604