N. 417 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1996
N. 417 Ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Ruggiero Antonio e altra Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione dei procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di tutela del paesaggio, della obbligatorieta' dell'azione penale e della capacita' contributiva - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 369/1988 e 427/1995. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39). (Cost., artt. 3, 9, 53 e 112).(GU n.20 del 15-5-1996 )
IL PRETORE Verificate l'ammissibilita', tempestivita' e regolarita' della domanda e del versamento, la data di ultimazione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 1993, la volumetria entro i limiti prescritti, viene in rilievo il riconoscimento della sussistenza della causa di improcedibilita' sopravvenuta e della fattispecie estintiva del cosiddetto condono edilizio o, piu' precisamente, della "definizione agevolata delle violazioni edilizie" ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 416/1996). 96C0604