N. 424 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1995
N. 424 Ordinanza emesa il 17 ottobre 1995 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Critelli Giuseppe ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa e del giusto processo - Violazione dei principi statuiti dalle norme costituzionali in materia - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 10, primo comma e 24, secondo comma; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 6, primo comma; patto internazionale dei diritti civili e politici, art. 14, primo comma).(GU n.20 del 15-5-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale n. 312/r.g. trib. 1995, contro Critelli Giuseppe e altri; Sentiti il p.m. e i difensori degli imputati intervenuti; Premesso che, nella attuale fase del giudizio, e' assolutamente preliminare, rispetto a ogni altra questione, la verifica che non ricorrano cause di incompatibilita' dei componenti del collegio; Rilevato che componenti del collegio hanno composto il tribunale, che, in funzione di giudice del riesame, ha deliberato, giusta ordinanze - che si allegano ai soli fini del presente incidente di legittimita' - sulle richieste di riesame proposte da taluni degli imputati, odierni giudicabili, con provvedimenti, secondo i casi, di conferma ovvero di revoca della misura cautelare, coercitiva, loro applicata dal giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 24 novembre 1994, e, precisamente, il presidente ha composto il collegio del tribunale del riesame che ha provveduto sugli incidenti de libertate, relativi agli imputati: Macario (ord. 20 dicembre 1994 n. 995), Sabato (ord. 20 dicembre 1994 n. 983), Scalzi (ord. 20 dicembre 1994 n. 1004), La Porta (ord. 20 dicembre 1994 n. 1000), Le Pera (ord. 20 dicembre 1994 n. 1003) e Zirpoli (ord. 9 dicembre 1994 n. 984); uno dei giudici a latere ha, altresi', composto il collegio del tribunale del riesame che ha deliberato su detto, ultimo incidente de libertate; Considerato che l'art. 34 c.p.p., nel contenuto precettivo risultante in seguito alla sentenza additiva della Corte costituzionale 6 settembre 1995 n. 432, laddove prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; analoga previsione non contiene per i giudici che hanno composto il tribunale in funzione di giudice del riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Considerato che questo tribunale ha motivo di dubitare, per le ragioni infra indicate, della legittimita' costituzionale di detto art. 34 del codice di rito, nella parte in cui non prevede, quale caso di incompatibilita', l'ipotesi, ricorrente nella specie, sopra enunciata; e tanto per sospetta violazione degli artt. 24, secondo comma e 10, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo articolo in relazione agli artt. 6, comma primo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 14, comma primo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; Considerato, in proposito, che la Corte costituzionale, nella precitata pronuncia del 6 settembre 1995, ha ravvisato il denunziato profilo di illegittimita' costituzionale (per violazione dell'art. 24 della Costituzione), argomentando "che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato - da parte del giudice del dibattimento - sia o possa apparire condizionata dalla cosidetta forza della prevenzione e, cioe', da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento"; Considerato che l'eadem ratio, se sussiste per il giudice che instaura la coercizione, sussiste - e a fortiori - per il giudice del riesame del provvedimento instaurativo della coercizione, sia perche' il giudice del riesame "ha la medesima piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo" (Cass., Sez. VI, 27 maggio 1995 n. 1424, massima n. 201699; Cass., Sez. VI, 8 gennaio 1994 n. 3083, massima n. 197714; Cass., Sez. VI, 26 gennaio 1993 n. 4420, massima n. 192955; Cass., Sez. II, 15 giugno 1992 n. 2355, massima n. 190630 e Cass., Sez. I, 8 ottobre 1991 n. 3018, massima n. 188560, tutte in archivio penale - C.E.D. Cassazione); sia, soprattutto, perche' il giudice del riesame, a differenza del primo giudice, il quale provvede inaudita altera parte sulla richiesta del p.m. di applicazione della misura coercitiva, delibera, invece, dopo aver valutato, nel contraddittorio della camera di consiglio, le ragioni della difesa, sicche' la valutazione di detto giudice del riesame risulta maggiormente pregnante e impegnativa e tale da alimentare vieppiu' "la cosiddetta forza della prevenzione (...) la naturale tendenza a mantenere il giudizio gia' espresso"; Considerato, in relazione alla deduzione formulata dal p.m. (v. trascrizione della registrazione fonica della udienza 2 ottobre 1995, pag. 25), che detto pregiudizio non e' escluso dalla circostanza che il provvedimento confermativo della ordinanza di custodia cautelare impugnata, per taluno degli imputati, sia stato adottato sulla base di un "patrimonio probatorio" che, successivamente, sarebbe stato integrato da ulteriori elementi di accusa; Considerato, in relazione agli indicati parametri costituzionali di valutazione, che si prospetta la lesione del diritto di difesa e, cioe', del diritto al "giusto processo" davanti a un giudice "non prevenuto" e, altresi', la lesione del principio, fissato dall'art. 10, comma primo, della Costituzione, di osservanza delle norme del diritto internazionale in relazione alle precitate Convenzioni, le quali sanciscono il diritto dell'imputato "a una equa e pubblica udienza (...) davanti a un tribunale (...) imparziale"; Considerato, in conclusione, che la illustrata questione e' rilevante, concernendo norma cui, per i motivi indicati in premessa, il tribunale deve uniformarsi nel presente giudizio, nella preliminare verifica che non ricorrano cause di incompatibilita'; ed e', per le ragioni esposte, non manifestamente infondata;
P. Q. M. Letti e applicati gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, provvedendo di ufficio; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici che hanno composto il tribunale che, in funzione di giudice del riesame, ha deliberato la conferma o la riforma di provvedimento applicativo di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, per sospetta violazione degli artt. 24, comma secondo, e 10, comma primo, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, comma primo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 14, comma primo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio. Catanzaro, addi' 17 ottobre 1995 Il presidente: Vecchio 96C0611