N. 424 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1995

                                N. 424
  Ordinanza  emesa  il  17 ottobre 1995 dal tribunale di Catanzaro nel
 procedimento penale a carico di Critelli Giuseppe ed altri
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
    tribunale   della   liberta',   ha   concorso   a  pronunciare  un
    provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello  stesso
    imputato  -  Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice
    del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del  diritto  di
    difesa  e  del  giusto processo - Violazione dei principi statuiti
    dalle norme costituzionali  in  materia  -  Richiamo  ai  principi
    espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n.  432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 10, primo comma e 24, secondo comma; convenzione per la
 salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo,  art.  6,  primo  comma; patto
 internazionale dei diritti civili e politici, art. 14, primo comma).
(GU n.20 del 15-5-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  processo  penale  n.
 312/r.g.  trib. 1995, contro Critelli Giuseppe e altri;
   Sentiti il p.m. e i difensori degli imputati intervenuti;
   Premesso  che,  nella  attuale  fase del giudizio, e' assolutamente
 preliminare, rispetto a ogni altra questione,  la  verifica  che  non
 ricorrano cause di incompatibilita' dei componenti del collegio;
   Rilevato  che  componenti del collegio hanno composto il tribunale,
 che, in funzione  di  giudice  del  riesame,  ha  deliberato,  giusta
 ordinanze  -  che  si allegano ai soli fini del presente incidente di
 legittimita' - sulle richieste di riesame proposte  da  taluni  degli
 imputati,  odierni giudicabili, con provvedimenti, secondo i casi, di
 conferma ovvero di revoca della misura  cautelare,  coercitiva,  loro
 applicata  dal giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del
 24 novembre 1994, e,  precisamente,  il  presidente  ha  composto  il
 collegio  del tribunale del riesame che ha provveduto sugli incidenti
 de libertate, relativi agli imputati: Macario (ord. 20 dicembre  1994
 n.  995),  Sabato  (ord.  20  dicembre  1994 n. 983), Scalzi (ord. 20
 dicembre 1994 n.  1004), La Porta (ord. 20 dicembre 1994 n. 1000), Le
 Pera (ord. 20 dicembre 1994 n. 1003) e Zirpoli (ord. 9 dicembre  1994
 n.  984); uno dei giudici a latere ha, altresi', composto il collegio
 del  tribunale  del  riesame  che  ha  deliberato  su  detto,  ultimo
 incidente de libertate;
   Considerato   che   l'art.  34  c.p.p.,  nel  contenuto  precettivo
 risultante  in   seguito   alla   sentenza   additiva   della   Corte
 costituzionale 6 settembre 1995 n. 432, laddove prevede che non possa
 partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il giudice per le indagini
 preliminari che abbia applicato una misura  cautelare  personale  nei
 confronti  dell'imputato;  analoga  previsione  non  contiene  per  i
 giudici che hanno composto il tribunale in funzione  di  giudice  del
 riesame  del  provvedimento applicativo di misura cautelare personale
 nei confronti dell'imputato;
   Considerato che questo tribunale ha  motivo  di  dubitare,  per  le
 ragioni  infra  indicate,  della legittimita' costituzionale di detto
 art. 34 del codice di rito, nella parte in  cui  non  prevede,  quale
 caso  di  incompatibilita', l'ipotesi, ricorrente nella specie, sopra
 enunciata; e tanto per sospetta violazione degli  artt.  24,  secondo
 comma  e  10, primo comma,  della Costituzione, quest'ultimo articolo
 in relazione agli artt. 6, comma  primo,  della  Convenzione  per  la
 salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo e delle liberta' fondamentali e
 14, comma primo, del Patto internazionale relativo ai diritti  civili
 e politici;
   Considerato,  in  proposito,  che  la  Corte  costituzionale, nella
 precitata pronuncia del 6 settembre 1995, ha ravvisato il  denunziato
 profilo di illegittimita' costituzionale (per violazione dell'art. 24
 della  Costituzione),  argomentando  "che  la  valutazione conclusiva
 sulla responsabilita'  dell'imputato  -  da  parte  del  giudice  del
 dibattimento  -  sia  o  possa  apparire condizionata dalla cosidetta
 forza della prevenzione e,  cioe',  da  quella  naturale  tendenza  a
 mantenere  un  giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto
 in altri momenti decisionali dello stesso procedimento";
   Considerato che l'eadem ratio,  se  sussiste  per  il  giudice  che
 instaura la coercizione, sussiste - e a fortiori - per il giudice del
 riesame del provvedimento instaurativo della coercizione, sia perche'
 il  giudice  del riesame "ha la medesima piena cognizione del giudice
 che ha emesso il provvedimento restrittivo"  (Cass.,  Sez.    VI,  27
 maggio  1995  n.  1424,  massima n. 201699; Cass., Sez. VI, 8 gennaio
 1994 n. 3083, massima n. 197714; Cass., Sez. VI, 26 gennaio  1993  n.
 4420,  massima  n.  192955;  Cass., Sez. II, 15 giugno 1992 n.  2355,
 massima n. 190630 e Cass., Sez. I, 8 ottobre 1991 n. 3018, massima n.
 188560,  tutte  in  archivio  penale  -  C.E.D.   Cassazione);   sia,
 soprattutto,  perche'  il giudice del riesame, a differenza del primo
 giudice, il quale provvede inaudita altera parte sulla richiesta  del
 p.m.  di applicazione della misura coercitiva, delibera, invece, dopo
 aver valutato, nel contraddittorio  della  camera  di  consiglio,  le
 ragioni  della  difesa,  sicche'  la valutazione di detto giudice del
 riesame risulta  maggiormente  pregnante  e  impegnativa  e  tale  da
 alimentare  vieppiu' "la cosiddetta forza della prevenzione (...)  la
 naturale tendenza a mantenere il giudizio gia' espresso";
   Considerato, in relazione alla deduzione  formulata  dal  p.m.  (v.
 trascrizione della registrazione fonica della udienza 2 ottobre 1995,
 pag.  25), che detto pregiudizio non e' escluso dalla circostanza che
 il provvedimento confermativo della ordinanza di  custodia  cautelare
 impugnata,  per  taluno degli imputati, sia stato adottato sulla base
 di un "patrimonio probatorio"  che,  successivamente,  sarebbe  stato
 integrato da ulteriori elementi di accusa;
   Considerato, in relazione agli indicati parametri costituzionali di
 valutazione,  che  si  prospetta  la lesione del diritto di difesa e,
 cioe', del diritto al "giusto processo" davanti  a  un  giudice  "non
 prevenuto"  e,  altresi', la lesione del principio, fissato dall'art.
 10, comma primo, della Costituzione, di osservanza  delle  norme  del
 diritto  internazionale  in  relazione alle precitate Convenzioni, le
 quali sanciscono il diritto dell'imputato  "a  una  equa  e  pubblica
 udienza (...) davanti a un tribunale (...) imparziale";
   Considerato,   in  conclusione,  che  la  illustrata  questione  e'
 rilevante, concernendo norma cui, per i motivi indicati in  premessa,
 il   tribunale   deve   uniformarsi   nel  presente  giudizio,  nella
 preliminare verifica che non ricorrano cause di incompatibilita';  ed
 e', per le ragioni esposte, non manifestamente infondata;
                               P. Q. M.
   Letti e applicati gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
 1948  n.  1  e  23  della  legge  11 marzo 1953 n. 87, provvedendo di
 ufficio;
   Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.    34
 del   c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  non  possano
 partecipare al giudizio dibattimentale i giudici che  hanno  composto
 il  tribunale  che, in funzione di giudice del riesame, ha deliberato
 la  conferma  o la riforma di provvedimento applicativo di una misura
 cautelare  personale  nei  confronti  dell'imputato,   per   sospetta
 violazione  degli  artt.  24, comma secondo, e 10, comma primo, della
 Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt.  6,  comma  primo,
 della  Convenzione  per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
 liberta' fondamentali e 14, comma  primo,  del  Patto  internazionale
 relativo ai diritti civili e politici;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza sia, a cura della cancelleria,
 notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio.
     Catanzaro, addi' 17 ottobre 1995
                        Il presidente: Vecchio
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