N. 426 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1995
N. 426 Ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Zangara Marcello ed altri Sicurezza pubblica - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive - Ordine di comparizione dinanzi all'autorita' di polizia durante lo svolgimento delle predette competizioni - Provvedimenti del questore - Convalida da parte dell'autorita' giudiziaria - Intervento del difensore - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di inviolabilita' della liberta' personale. (Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, terzo comma, sostituito dal d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, art. 1, convertito, con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 45). (Cost., artt. 13 e 24, secondo comma).(GU n.20 del 15-5-1996 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da 1) Zangara Marcello; 2) Barletta Angelo; 3) Caminata Fabio; 4) Resasco Davide; 5) Fabbri Marco; 6) Rossi Michele avverso l'ordinanza in data 4 marzo 1995 del g.i.p. presso la pretura circondariale di Genova; Sentita la relazione fatta dal consigliere Giovanni Macu', udito il pubblico ministero nella persona del dott. Antonio Albano che ha concluso perche' la Corte dichiari non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, legge n. 401/1989 e succ. modif. in relazione agli artt. 13 e 24 della Costituzione. F a t t o Con provvedimenti in data 1 maggio 1995 il questore di Genova faceva divieto a Zangara Marcello, Barletta Angelo, Caminata Fabio, Resasco Davide, Fabbri Marco e Rossi Michele di accedere, per il periodo di un anno, agli stadi, alle stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Principe, al casello autostradale di Genova est e allo scalo aereo e portuale di Genova in occasione di incontri di calcio di campionati e tornei nazionali e internazionali e nel contempo prescriveva agli stessi di presentarsi presso il commissariato di P.S. di San Futtuoso nell'orario e nelle circostanze indicate nei provvedimenti suddetti, in quanto i soggetti predetti avevano preso parte attiva a episodi di violenza in occasione dell'incontro di calcio Genova-Milan disputatosi il 29 gennaio 1995 allo stadio "L. Ferraris" di Genova. Con ordinanza in data 4 marzo 1995 il g.i.p. presso la pretura circondariale di Genova convalidava i provvedimenti suddetti. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione le persone sopra indicate, alcune delle quali sollevavano la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni in relazione agli artt. 13 e 24, secondo comma della Costituzione, in quanto il procedimento previsto dal citato art. 6 non garntisce in alcun modo l'esercizio del diritto di difesa. La questione e' stata fatta propria dal p.g., il quale ha chiesto che la questione medesima sia dichiarata non manifestamente infondata. D i r i t t o L'art. 6 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, come modificato dall'art. 1 d.-l. 22 dicembre 1994 n. 717 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995 n. 45 - che ha lo scopo di prevenire i disordini, spesso sanguinosi, ai quali sempre piu' frequentemente e' dato assistere in occasione dello svolgimento di competizioni agonistiche - prevede che, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, legge n. 110/75 ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche e a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime e possa anche prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio comando di polizia competente in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni predette. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica preso la pretura circondariale, il quale ne chiede la convalida, entro 48 ore dalla notifica, al giudice per le indagini preliminari presso la pretura. La convalida deve esser disposta entro le 48 ore successive con ordinanza, avverso la quale l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione. La norma in esame prevede, quindi, gravi limitazioni alla liberta' personale, che possano protrarsi anche per un periodo di tempo non certo breve (fino ad un anno). Il procedimento di applicazione di tali restrizioni non prevede nella fase di convalida del provvedimento del questore da parte del g.i.p., disciplinata dal terzo comma dell'art. 6, l'intervento di un difensore, essendo l'ordinanza di convalida emessa inaudita altera parte. E' palese, dunque, la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, come ha gia' affermato il giudice di legittimita' delle leggi, nel procedimento nel quale - come quello in esame - viene in questione davanti a un giudice l'interesse della liberta' personale, spetta sempre al soggetto il diritto all'esercizio di una integrale difesa. E sussiste anche la vilazione dell'art. 13 della Costituzione, il quale conferisce "alla liberta' personale una propria e particolare rilevanza costituzionale e con essa il diritto, in relazione ai procedimenti che alla liberta' si riferiscono, ad una effettiva integrale difesa di questo supremo interesse del cittadino" (cfr. Corte costituzionale 9-29 maggio 1968 n. 53). Ed e' irrilevante che il citato articolo 6 preveda la esperibilita' del ricorso per cassazione, posto che il diritto di difesa e' costituzionalmente garantito in ogni stato e grado del procedimento. La dedotta questione di legittimita' costituzionale, certamente rilevante ai fini della decisione (in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma in esame comporterebbe l'annullamento dell'impugnata ordinanza), va dichiarata non manifestamente infondata. Va, conseguentemente disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il presente provvedimento va notificato, a cura della cancelleria, alle parti ricorrenti e al p.m. e comunicato ai Presidenti delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.
P. Q. M. La Corte dichiara non manifestamente infondata e rilevante per la decisione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni in relazione agli artt. 13 e 24, secondo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede in sede di convalida dinanzi al g.i.p. presso la pretura circondariale del provvedimento del questore di cui al primo comma del predetto art. 6, l'esercizio del diritto di difesa. Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria perche' provveda alla notifica del presente provvedimento alle parti ricorrenti e al p.m. nonche' alla comunicazione dello stesso provvedimento ai Presidenti delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 26 ottobre 1995 Il presidente: La Cava Il consigliere estensore: Macri' 96C0613