N. 130 ORDINANZA 17 - 24 aprile 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno per lesioni alla reputazione e all'identita' personale - Garanzie costituzionali dei parlamentari e tutela di un diritto fondamentale - Mancata conversione in legge nei termini del decreto legge impuganto - Ius superveniens: decreto legge 12 marzo 1996, n. 116 - Esigenza di nuova valutazione in merito all'incidenza della nuova disciplina della materia nel giudizio a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (D.-L. 12 maggio 1995, n. 165; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo comma).(GU n.18 del 30-4-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. luigi mengoni, prof. enzo cheli, dott. renato granata, prof. giuliano vassalli, prof. francesco guizzi, prof. cesare mirabelli, prof. fernando santosuosso, avv. massimo vari, dott. cesare ruperto, dott. riccardo chieppa, prof. gustavo zagrebelsky, prof. valerio onida, prof. carlo mezzanotte;
ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1995 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Silvia Maria Costagliola Guarente ed altre e Vittorio Sgarbi ed altra, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Silvia Maria Costagliola Guarente ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore Enzo Cheli; Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che nel corso della causa civile nella quale Silvia Maria Costagliola Guarente ed altri congiunti del magistrato Gennaro Costagliola, gia' giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, deceduto il 22 aprile 1994, hanno convenuto in giudizio il dott. Vittorio Sgarbi, deputato, nonche' la S.p.A. Reti Televisive Italiane, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per lesioni alla reputazione e all'identita' personale che assumevano arrecate al loro congiunto con due trasmissioni televisive e un'intervista apparsa su un quotidiano, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 70 e 77, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, e dell'art. 15, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; che il giudice rimettente, ritenendo - a seguito di eccezione sollevata dal convenuto - di dover fare applicazione della procedura prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto-legge impugnato, osserva che esso costituisce l'ottava reiterazione dell'originario decreto 15 novembre 1993, n. 455, cui sono succeduti i decreti-legge nn. 23, 176, 447, 535 e 627 del 1994; nn. 7 e 69 del 1995; che, ad avviso del giudice a quo, il fenomeno della reiterazione di tali provvedimenti, che sono intervenuti in materia che attiene alle garanzie costituzionali dei parlamentari e alla tutela di un diritto fondamentale, quale e' quello relativo alla salvaguardia della reputazione, contrasta con l'art. 77 della Costituzione, dal momento che l'emanazione di un nuovo decreto-legge dopo la scadenza del termine per la conversione perpetua, sia pure con effetto ex nunc, la disciplina prevista dal decreto decaduto, in violazione del limite temporale di vigenza dei decreti-legge, fissato in sessanta giorni dall'art. 77; che il giudice contesta anche la violazione dell'art. 70 della Costituzione dal momento che l'attivita' legislativa deve essere di norma esercitata dalle Camere, e solo eccezionalmente - in presenza di presupposti tassativi - dal Governo con atti provvisori; che nell'ordinanza si censura, infine, l'art. 15 della legge n. 400 del 1988, che vieta la reiterazione del decreto-legge in caso di voto negativo di una delle Camere, nella parte in cui non prevede anche il divieto di riprodurre, con la presentazione di altro decreto-legge, la normativa gia' prevista in un decreto decaduto per mancata conversione nel termine di sessanta giorni, consentendo che la funzione legislativa sia esercitata dal Governo senza limiti di tempo, in violazione degli artt. 70 e 77 della Costituzione; che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate; che si sono costituite in giudizio le parti private Silvia Maria, Anna, Rosanna, Roberto, Paola e Simonetta Costagliola che hanno depositato memoria chiedendo che la Corte dichiari irrilevanti le questioni sollevate. Considerato che il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, non e' stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1995; che il suddetto decreto-legge e' stato reiterato dal decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466 e dal decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, entrambi non convertiti nel termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione, come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996 e n. 59 dell'11 marzo 1996; che, nelle more del giudizio, e' intervenuto il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, che ha introdotto una nuova disciplina della materia, per piu' aspetti diversa da quella del decreto-legge impugnato e delle successive reiterazioni, anche con riguardo alla procedura da seguire nel caso in cui venga sollevata l'eccezione concernente l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, essendo mutato nella nuova disciplina il contenuto precettivo essenziale del decreto-legge impugnato, non risulta possibile trasferire la questione di legittimita' costituzionale dello stesso decreto-legge al decreto-legge n. 116 del 1996 attualmente in vigore, in base al principio enunciato da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996, dovendosi, invece, restituire gli atti al giudice a quo al fine di valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio pendente dinanzi a lui; che la questione sollevata nei confronti dell'art. 15 della legge n. 400 del 1988, per la sua stretta correlazione - secondo quanto prospettato nell'ordinanza di rinvio - con la questione concernente il decreto-legge n. 165 del 1995, non puo' essere valutata indipendentemente dall'esame di quest'ultima.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996. Il presidente: FERRI Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 96C0618