N. 134 SENTENZA 18 - 29 aprile 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Agevolazioni  -  Regione  Sicilia - Ditte di trasporto STAT, Camardo,
 Drago e Emanuele Antonino - Provvidenze per  danni  causati  da  atti
 criminosi  -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte  n.  306/1995  -
 Insussistenza di arbitrarieta' e di  una  manifesta  irragionevolezza
 nella legge censurata - Inammissibilita' -  Non fondatezza.
 
 (Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 4 agosto 1995,
 artt. 1, 2 e 3).
 
 (Cost.,  artt. 3, 5 e 97; statuto speciale regione Sicilia, artt. 1 e
 17, lett. f)).
 
(GU n.19 del 8-5-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare
 MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott.
 Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,
 prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 2 e 3
 della legge della  Regione  siciliana  approvata  il  4  agosto  1995
 dall'Assemblea  regionale (Provvedimenti straordinari in favore delle
 ditte di trasporto  STAT,  Camarda  e  Drago  ed  Emanuele  Antonino,
 vittime  di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i
 danni  causati  da  atti  criminosi),  promosso   con   ricorso   del
 Commissario  dello  Stato  per la Regione siciliana, notificato il 12
 agosto 1995, depositato in cancelleria il  22  agosto  successivo  ed
 iscritto al n. 46 del registro ricorsi 1995;
   Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1996  il  giudice
 relatore Massimo Vari;
   Uditi l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il ricorrente e  gli
 avvocati Laura Ingargiola e Francesco Castaldi per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il 12 agosto 1995, il Commissario dello
 Stato  per  la  Regione  siciliana  ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3, 5, 11 e 97 della Costituzione, nonche' agli artt.  1  e  17,
 lettera   f),  dello  Statuto  speciale,  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt.  1,  2  e  3  della  legge  della  Regione
 siciliana  approvata  il 4 agosto 1995 (Provvedimenti straordinari in
 favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda  e  Drago  ed  Emanuele
 Antonino,   vittime   di  attentati  incendiari  di  natura  mafiosa.
 Provvidenze per i danni causati da atti criminosi).
   Premette il Commissario che la legge denunciata - con la  quale  si
 prevede  un  "beneficio  a favore di tre sole imprese di trasporti in
 deroga alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia  di
 ristoro  dei  danni  subi'ti  dalle  vittime di richieste estorsive e
 quantificato in misura superiore ai danni accertati" - reintroduce le
 disposizioni contenute in due precedenti delibere  legislative,  gia'
 impugnate  con  due  distinti  ricorsi,  senza  che  le modificazioni
 introdotte, in ordine alle modalita' e alle condizioni necessarie per
 l'erogazione del contributo, incidano sulla natura e  sulla  sostanza
 dell'intervento.
   Secondo   il  ricorrente  sarebbe  violato  il  principio  di  buon
 andamento,  a  causa  dell'irragionevolezza  ed  arbitrarieta'  della
 normativa   regionale,   come   si  desume  dalla  "carenza  di  ogni
 valutazione delle situazioni su cui la legge e' chiamata ad  incidere
 e,   soprattutto,   dalla   incoerenza   del  provvedimento  rispetto
 all'interesse pubblico perseguito".
   Si lamenta, in particolare, che la  legge  vanifichi  le  finalita'
 perseguite con la normativa statale di cui alla legge n. 172 del 1992
 che, oltretutto, rispecchia un interesse unitario, e con la normativa
 regionale di cui alla legge n. 27 del 1993; finalita' che sono quelle
 di  incentivare  la fattiva collaborazione delle vittime di richieste
 estorsive, tramite la subordinazione della erogazione dei  contributi
 al  perdurare  del loro rifiuto e alla collaborazione con l'autorita'
 giudiziaria,   commisurando,   inoltre,   l'ammontare   all'effettivo
 pregiudizio  economico  subito,  da  cui  viene detratto l'indennizzo
 corrisposto dalle imprese assicuratrici.
   Viceversa, la legge regionale impugnata "rende ben poco conveniente
 per  i  soggetti  interessati  sottoporsi  alla  rigorosa  e  precisa
 procedura  della  legge  n. 172 del 1992", "perseguendo ... finalita'
 diverse, quali quelle di assistenza ai lavoratori e di aiuto alle tre
 imprese".
   Mancherebbe,  inoltre,  ogni valutazione degli elementi di fatto da
 parte del legislatore, che, prescrivendo l'obbligo  di  presentazione
 del  rendiconto, ha omesso di considerare che le ditte STAT e Camarda
 e Drago lo avevano gia' prodotto.  Dal  rendiconto  emergerebbe,  tra
 l'altro,   che  le  ditte  in  questione  hanno  utilizzato  soltanto
 parzialmente per l'acquisto di un automezzo la somma  precedentemente
 erogata  sulla  base  dell'art.  146  della legge regionale n. 25 del
 1993, destinando la parte rimanente al pagamento  delle  retribuzioni
 del  personale  dipendente.  Ogni valutazione degli elementi di fatto
 preesistenti difetterebbe anche per quanto riguarda la ditta Emanuele
 Antonino, inserita nell'ultima stesura del disegno di legge,  per  la
 quale   gli   uffici  della  Regione  non  sono  stati  in  grado  di
 quantificare  i  danni  subi'ti,  ne'  il   preciso   ammontare   del
 risarcimento   erogato   dalla   compagnia   assicuratrice.   Ne'  il
 legislatore si e' preoccupato di  verificare  preventivamente  se  la
 ditta  in  questione abbia o meno fatto ricorso alla legge n. 172 del
 1992 (come, invece, risulterebbe al ricorrente).
   Rilevato, poi, che la legge denunciata, pur introducendo,  all'art.
 1,  secondo  comma,  lettera e), l'obbligo della presentazione di una
 dichiarazione dalla quale risultino le eventuali ulteriori  richieste
 di  contributi  presentate,  non ne precisa pero' le conseguenze, per
 cui tale disposizione appare essenzialmente una fictio iuris, volta a
 superare  le  censure  verso  i  precedenti  disegni  di  legge,   il
 ricorrente  osserva  che,  se  dovesse  accedersi alla tesi che scopo
 della legge non e' quello di risarcire i danni subi'ti dalle imprese,
 ma  di  recuperare  la  loro  piena   funzionalita'   finanziaria   e
 patrimoniale,  ripristinando  i  livelli  occupazionali, l'iniziativa
 esorbiterebbe dalla  competenza  in  materia  di  assistenza  sociale
 attribuita  al  legislatore siciliano dall'art. 17, lettera f), dello
 Statuto speciale.
   Considerando, infine, che la legge in questione configura un  aiuto
 alle  imprese,  il Commissario dello Stato ritiene che tale aiuto sia
 da assoggettare alla procedura di verifica delle  compatibilita'  con
 il  regime  comunitario di cui all'art. 93, paragrafo 2, del trattato
 CE;  procedura  che,  avviata  in  occasione  delle  due   precedenti
 iniziative   legislative,   risulta   essere   ancora   in  corso  di
 definizione, e che, quindi, necessita di essere rinnovata. Di qui  il
 contrasto  con  l'art.    11  della  Costituzione,  tanto piu' che il
 disegno di legge in questione non ha previsto una apposita  clausola,
 volta  a  subordinare  l'applicazione  delle  norme  alla  favorevole
 definizione della procedura comunitaria.
   2. - Nel  giudizio  di  fronte  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituita  la  Regione  siciliana,  chiedendo che le questioni siano
 dichiarate infondate.
   La difesa della Regione, sottolineati  gli  ingenti  danni  subi'ti
 dalle  ditte  di  autotrasporto  STAT e Camarda e Drago, a seguito di
 attentati mafiosi, e dalla ditta Emanuele Antonino, a seguito di  due
 incendi  dolosi,  nega che le norme impugnate violino il principio di
 eguaglianza, in quanto dal raffronto tra la normativa  relativa  alle
 vittime di richieste estorsive (legge statale n. 172 del 1992 e legge
 regionale  n.  27  del  1993)  e le disposizioni oggetto del ricorso,
 emerge una diversita' di situazione tra "colui che, avendo opposto un
 rifiuto a richieste di  natura  estorsiva  o  comunque  non  avendovi
 aderito,  subisce un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di
 fatti delittuosi e chi, invece  ha  subito  attentati  incendiari  di
 natura mafiosa non finalizzati a richieste estorsive". D'altra parte,
 la  richiesta  inoltrata  ai  sensi della legge n. 172 del 1992 dalla
 ditta Camarda e Drago e' stata respinta dal  Comitato  del  Fondo  di
 solidarieta'  proprio  poiche'  si  riferiva a fatti esclusi da detta
 legge.
   Osservato,  poi,  quanto  al  diverso  trattamento  riservato  alle
 imprese in questione rispetto alle aziende di trasporto in crisi, che
 ben   diverse  sono  le  cause  (gli  attentati  mafiosi)  che  hanno
 determinato la situazione di  crisi  riscontrabile  nelle  prime,  si
 nega,  altresi', la violazione del principio del buon andamento della
 pubblica amministrazione, reputando "privi di pregio" - in base  alla
 diversita'   di  situazioni  -  i  rilievi  in  ordine  alla  mancata
 previsione della verifica dei requisiti soggettivi e delle condizioni
 oggettive previsti dalla legge n. 172 del 1992, e in particolare  del
 permanere   del  rifiuto  alle  richieste  estorsive.  Rilevato  che,
 contrariamente a quanto assume il Commissario, la norma che subordina
 l'erogazione del contributo alla presentazione della dichiarazione di
 inesistenza di contributi  analoghi  non  puo'  essere  reputata  una
 semplice  fictio iuris, la resistente asserisce, quanto agli obblighi
 derivanti dall'art. 93, paragrafo  3,  del  trattato  CE,  l'avvenuto
 avvio della prevista procedura, benche' la giurisprudenza comunitaria
 e costituzionale consentisse alla Regione di limitarsi a rendere noto
 alla  Commissione  il  presente  disegno  di  legge "anche attraverso
 procedure informali".
   Osservato  infine,   che   una   clausola   volta   a   subordinare
 l'applicazione  delle  norme  comportanti  aiuti  alle  imprese  alla
 favorevole definizione della procedura comunitaria, sarebbe  comunque
 superflua,  in  quanto  lo Stato membro non puo' dare esecuzione agli
 aiuti prima della decisione finale della Commissione, si  rileva  che
 lo  stesso  trattato  (art.    92,  paragrafo  2, lettera b) dichiara
 compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad  ovviare  ai
 danni  prodotti  da  eventi eccezionali, tra i quali puo' annoverarsi
 anche l'aiuto recato dalle norme oggetto di giudizio.
   3. - In udienza, la difesa della Regione ha  depositato  il  parere
 della  Commissione  della Comunita' europea, in data 10 gennaio 1996,
 secondo il quale i provvedimenti contenuti nella legge impugnata "non
 integrano un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, paragrafo  1,  del
 trattato  CE".  L'Avvocatura dello Stato, per parte sua, ha affermato
 di rinunciare al ricorso, per quanto attiene alla censura relativa al
 contrasto con l'art. 11 della Costituzione, in  riferimento  all'art.
 93 del trattato CE.
                        Considerato in diritto
   1.  - Con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la
 Regione   siciliana   ha   sollevato   questione   di    legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 1, 2 e 3 della legge regionale approvata
 il 4 agosto 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di
 trasporto STAT, Camarda e Drago  ed  Emanuele  Antonino,  vittime  di
 attentati  incendiari  di  natura  mafiosa.  Provvidenze  per i danni
 causati da atti criminosi), in riferimento agli artt. 3, 5, 11  e  97
 della  Costituzione,  nonche'  agli  artt.  1 e 17, lettera f), dello
 Statuto speciale.
   Secondo il ricorrente, le disposizioni  censurate,  prevedendo,  in
 deroga  alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di
 ristoro dei danni subi'ti dalle vittime di  richieste  estorsive,  la
 concessione  di  un  beneficio  in  favore  di  tre  sole  imprese di
 trasporto, quantificato in misura superiore ai danni accertati:
     contrastano  con  il  principio  di buon andamento della pubblica
 amministrazione,  per  la  arbitrarieta'  e  irragionevolezza   della
 disciplina,   che   si  contraddistingue  per  l'incoerenza  rispetto
 all'interesse pubblico perseguito, la vanificazione  degli  obiettivi
 individuati,  in  via  generale,  dalla legge n. 172 del 1992 e dalla
 legge regionale n.  27 del 1993, l'omessa valutazione degli  elementi
 di fatto preesistenti;
     esorbitano,  se  si  ritengano  volte  non  a  risarcire  i danni
 subi'ti, ma a ripristinare i livelli  occupazionali  precedenti  agli
 attentati,  dalla  competenza  regionale  in  materia  di  assistenza
 sociale (art.  17, lettera f), dello Statuto speciale);
      violano  l'art.  11  della  Costituzione,  poiche'  dettano  una
 disciplina  in  materia  di  aiuti  alle  imprese  in  assenza  della
 preventiva  definizione  della  procedura  comunitaria   disciplinata
 dall'art.  93 del trattato istitutivo dalla Comunita' europea e senza
 prevedere una apposita clausola volta  a  subordinare  l'applicazione
 delle norme alla favorevole definizione della procedura medesima.
   2. - Il testo legislativo censurato si colloca a conclusione di una
 lunga   vicenda   normativa,   nell'ambito   della  quale  precedenti
 disposizioni sullo stesso argomento, sottoposte dal Commissario dello
 Stato al giudizio della Corte, hanno condotto, a seguito  della  loro
 avvenuta  abrogazione,  a  pronunce  di  cessazione della materia del
 contendere (sentenze n. 393 del 1995 e n. 127 del 1996). La legge  in
 esame autorizza il Presidente della Regione a concedere un contributo
 straordinario in conto capitale alle societa' di autolinee STAT (art.
 1), Camarda e Drago (art. 2) ed Emanuele Antonino (art. 3), che, come
 risulta  dai  lavori preparatori (v. la relazione allegata al disegno
 di legge della Commissione), hanno subito  attentati  incendiari:  le
 prime  due  negli  anni  1991-1992,  fruendo gia' di un contributo di
 cinquecento milioni, in base all'art. 146 della legge regionale n. 25
 del 1993; la terza negli anni 1993-1994.
   L'erogazione  del  contributo  stabilito   dalla   legge   di   cui
 all'odierno  ricorso  e'  condizionata  (art.  1, secondo comma) alla
 presentazione, entro quindici giorni dalla entrata  in  vigore  della
 legge, di una istanza corredata da documentazione, da cui risulti:
     attestazione  di  impegno  a restituire per intero il contributo,
 con gli eventuali  interessi,  se  risulti  accertato,  con  sentenza
 definitiva passata in giudicato, che gli attentati non sono di natura
 mafiosa;
     piano   semestrale   di   rientro   occupazionale  del  personale
 licenziato a  seguito  degli  attentati  incendiari,  comprensivo  di
 dichiarazione  d'impegno circa l'attuazione del piano a decorrere dal
 primo giorno del mese successivo alla data di accreditamento, pena la
 restituzione del contributo;
     rendiconto del contributo percepito ai sensi dell'art. 146  della
 legge n. 25 del 1993;
     dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' dalla quale
 risulti l'inesistenza di  altri  contributi  erogati  da  altri  enti
 pubblici per danni specifici e conseguenziali causati dagli attentati
 subi'ti dalla ditta medesima;
     dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' dalla quale
 risultino  eventuali  altre  istanze  e/o   istruttorie   in   corso,
 finalizzate all'ottenimento di altri contributi e/o finanziamenti per
 i  danni  specifici  e conseguenziali causati dagli attentati subi'ti
 dalla ditta medesima, all'infuori  di  quelle  previste  dalla  legge
 stessa.
   3.  -  Vanno,  anzitutto,  dichiarate  inammissibili  le  questioni
 sollevate in riferimento all'art. 5 della Costituzione e  all'art.  1
 dello  Statuto  speciale, in quanto il richiamo di tali parametri non
 e' accompagnato da alcuna motivazione.
   4. - Quanto alle  altre  censure  proposte  dal  Commissario  dello
 Stato,  occorre  esaminare anzitutto quella attinente alla violazione
 del principio  del  buon  andamento,  che,  in  considerazione  delle
 motivazioni   che   la  sostengono,  puo'  reputarsi  correlata  alla
 violazione degli artt. 3 e 97  della  Costituzione,  ancorche'  detti
 parametri  vengano,  nel contesto del ricorso, evocati in termini del
 tutto generali, senza specifica connessione con la censura stessa.
   La questione non e' fondata, nei sensi di cui appresso.
   Come la Corte ha piu' volte affermato, la violazione del  principio
 del  buon  andamento,  nel  caso  di  leggi a contenuto particolare e
 concreto, puo' essere invocata solo  a  fronte  dell'arbitrarieta'  e
 della   manifesta   irragionevolezza   della  disciplina  denunciata,
 desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi  in
 ordine  alla  situazione concreta sulla quale la legge e' chiamata ad
 incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo  in
 relazione  all'interesse  pubblico  perseguito  (sentenza  n. 306 del
 1995).
   Ma questa  arbitrarieta'  e  manifesta  irragionevolezza  non  sono
 ravvisabili nella legge censurata.
   Non si puo' condividere, infatti, la prospettazione del Commissario
 dello  Stato,  ad  avviso del quale la legge impugnata vanificherebbe
 gli  obiettivi   perseguiti   dal   legislatore   statale   (con   il
 decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419, convertito in legge, con
 modificazioni, dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1992,  n.  172)  e
 regionale  (con  la  legge  26  ottobre  1993,  n.  27) in materia di
 elargizioni  in   favore   delle   vittime   delle   estorsioni,   ed
 essenzialmente  quello  di  ottenere  la  collaborazione dei soggetti
 destinatari di richieste estorsive e di  mantenerli  fermi  nel  loro
 rifiuto,  in quanto non sarebbe conveniente per le ditte destinatarie
 degli interventi legislativi qui censurati sottoporsi alla  complessa
 procedura  prevista  dalle  altre  leggi  teste'  rammentate,  quando
 possono avvalersi di una normativa ad hoc.
   Si tratta, infatti, di due forme di  intervento  differenziate  sia
 per  il  tipo  di  contribuzione,  rappresentata  da un contributo di
 entita'  fissa  secondo  la  legge  impugnata,  da  una   percentuale
 dell'ammontare  del  danno  subito  nel  caso  delle  leggi statale e
 regionale sopra ricordate; sia  per  i  presupposti,  costituiti  dai
 danni  subi'ti  a  seguito  di attentati incendiari di natura mafiosa
 secondo la prima legge, dai danni conseguenti al  rifiuto  opposto  a
 richieste  estorsive  in  base  alle  altre due. Dal raffronto fra le
 discipline  considerate  non  emerge,  pertanto,   quella   manifesta
 irragionevolezza  lamentata dal ricorrente, tanto piu' che la Regione
 si e' comunque data carico di evitare la eventuale  duplicazione  dei
 benefici   conseguenti   agli   interventi,   come  si  evince  dalla
 documentazione che deve accompagnare l'istanza per  l'erogazione  del
 contributo.  Tra questa va, infatti, inserita anche una dichiarazione
 dalla quale risulti l'inesistenza di contributi erogati da altri enti
 pubblici per danni specifici e conseguenziali causati dagli attentati
 subi'ti dalla ditta medesima (art.  1,  secondo  comma,  lettera  d),
 nonche'  una  dichiarazione  dalla  quale  risultino  altre eventuali
 istanze in corso, finalizzate all'ottenimento di altri contributi  in
 relazione  a  tali  danni  (art.    1,  secondo  comma,  lettera  e).
 Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente - ad avviso  del  quale
 quest'ultima  previsione  concreterebbe  una  mera  fictio iuris - la
 disposizione  di  cui  alla  lettera   e)   non   puo',   sul   piano
 logico-sistematico,  non  interpretarsi  come  volta a riaffermare la
 incompatibilita' tra  il  contributo  di  cui  alla  legge  regionale
 impugnata ed altri contributi e/o finanziamenti per i danni specifici
 e  conseguenziali  causati  dagli  attentati. Si deve quindi ritenere
 che, se le istanze  o  le  istruttorie  in  corso  al  momento  della
 presentazione   dell'istanza   di   cui  trattasi  si  concreteranno,
 successivamente,  nella  erogazione  di   finanziamenti,   la   ditta
 beneficiaria   dovra'   restituire  il  contributo  regionale.  Cosi'
 interpretata,  la  disposizione  di  cui  alla  lettera   e)   appare
 sufficiente  ad  escludere,  anche  in  futuro,  ogni possibilita' di
 sovrapposizione degli interventi.
   Neppure puo' convenirsi con la tesi del  Commissario  dello  Stato,
 nel  senso  che sia mancata ogni valutazione dei presupposti di fatto
 da parte del legislatore regionale, in quanto questi,  obbligando  le
 ditte  STAT e Camarda e Drago alla presentazione del rendiconto delle
 somme  erogate  ai  sensi  dell'art.  146  della  legge  regionale  1
 settembre 1993, n. 25 (art. 1, secondo comma, lettera c), non avrebbe
 considerato  che  il  rendiconto medesimo gia' e' stato prodotto, ne'
 avrebbe verificato per la ditta Emanuele Antonino l'entita' dei danni
 subi'ti, come pure l'eventuale richiesta dei contributi di  cui  alla
 legge  n.  172  del 1992. Mentre e' di ovvia evidenza l'inconsistenza
 del primo argomento, e' sufficiente ribadire, quanto al secondo,  che
 la  norma  che  dispone il contributo in favore della ditta da ultimo
 citata  (art.  3)  e'  stata  approvata  sulla  scorta  di   elementi
 valutativi,  di  cui  e' traccia negli stessi allegati al ricorso del
 Commissario  dello  Stato,  atti  a  dar  ragione  dell'entita'   del
 contributo,  cosi'  come stabilita dal legislatore, dovendosi, per di
 piu',  considerare  che  l'erogazione  del   contributo   stesso   e'
 condizionata  alla  presentazione, insieme alla istanza, della stessa
 documentazione di cui all'art.   1, secondo comma,  sopra  ricordata,
 tale da escludere la duplicazione dei benefici.
   5.  -  Quanto  alla  censura relativa alla violazione dell'art. 17,
 lettera f), dello Statuto speciale, essa e' sollevata dal  ricorrente
 in  riferimento  alla  ipotesi  che  i  benefici previsti dalla legge
 impugnata si qualifichino  come  interventi  non  risarcitori  bensi'
 assistenziali,  volti  a  ripristinare  i livelli occupazionali delle
 ditte  che  hanno  subito  gli  attentati  incendiari;  benefici  che
 esorbiterebbero,  in  tale prospettiva, dalla competenza regionale in
 materia di assistenza sociale.
   La questione non e' fondata.
   La legge regionale impugnata non puo', infatti,  qualificarsi  come
 rivolta a meri fini assistenziali: come ricorda la Regione resistente
 le  stesse  finalita'  della  legge  -  volta, secondo quanto risulta
 dall'art.  1, a stabilizzare le condizioni finanziarie e patrimoniali
 di  aziende gravemente pregiudicate dagli attentati e a consentire il
 regolare   prosieguo   dell'attivita',   come   pure   la    graduale
 ricostruzione   del  parco  autobus  ed  il  ripristino  dei  livelli
 occupazionali - sono indicative di misure destinate a  realizzare  un
 piu'  vasto  intervento  di  sostegno  delle  attivita' economiche, a
 fronte,  tra  l'altro,  di  una  patologia   gravissima,   quale   la
 criminalita'  mafiosa.  Sarebbe,  pertanto,  riduttivo  ricondurre la
 legge alla materia  della  "assistenza  sociale",  come  sostiene  il
 ricorrente,  ove si consideri che gli interventi previsti afferiscono
 ad una varieta' di materie regionali (sia di competenza esclusiva che
 concorrente) che incidono nel campo delle attivita' economiche, delle
 comunicazioni, dei  trasporti  e  dell'occupazione,  si'  da  potersi
 reputare  espressivi,  particolarmente in relazione a quanto previsto
 dall'art. 14, lettere d) ed e), nonche' dall'art.   17,  lettera  a),
 dello  Statuto  speciale,  di  un  vero  e  proprio  interesse  della
 comunita' regionale (sentenza n. 251 del 1993).
   6. - Quanto, infine, alla denunciata violazione dell'art. 11  della
 Costituzione,  in  ragione  del  mancato espletamento della procedura
 prevista dall'art. 93 del trattato CE, la  difesa  della  Regione  ha
 depositato  in  udienza  il  parere 10 gennaio 1996 della Commissione
 della Comunita' europea, secondo il quale i  provvedimenti  contenuti
 nella  legge  impugnata  non  integrano  un  aiuto  di Stato ai sensi
 dell'art.     92,  paragrafo  1,  del   medesimo   trattato,   mentre
 l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunziare per questa parte
 al ricorso.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata  dall'Assemblea  regionale
 siciliana  il  4  agosto  1995  (Provvedimenti straordinari in favore
 delle ditte di trasporto STAT, Camarda e Drago ed Emanuele  Antonino,
 vittime  di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i
 danni causati da atti criminosi), sollevata, in riferimento  all'art.
 5  della  Costituzione  e  all'art.  1  dello  Statuto  speciale, dal
 Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe;
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di  legittimita'  costituzionale  dei  medesimi  artt.  1,  2  e   3,
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
 Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe;
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dei  medesimi  artt. 1, 2 e 3, sollevata, in riferimento all'art. 17,
 lettera f), dello Statuto speciale, dal Commissario dello  Stato  con
 il ricorso in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte Costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0622