N. 434 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 1996
N. 434 Ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Maccarri Massimo e la Cassa di risparmio di Fermo s.p.a. Riscossione delle imposte - Titolari di esattorie di imposte dirette da data anteriore al 31 dicembre 1980 - Diritto all'assunzione nei confronti del nuovo concessionario della gestione del servizio per la circoscrizione nel cui territorio e' ricompresa l'esattoria procedentemente gestita - Esclusione per i titolari (ed eredi succeduti nella gestione) di esattorie per le quali, nell'anno 1983, siano stati percepiti aggi superiori a cinquanta milioni di lire - Asserita discriminazione di tali titolari in base a dato non significativo (ammontare delle riscossioni) - Lesione del diritto e della tutela del lavoro. (D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 123, quarto comma). (Cost., artt. 3, 4 e 35).(GU n.20 del 15-5-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile previdenziale promossa dal ricorrente Macarri Massimo contro la s.p.a. "Cassa di risparmio di Fermo"; Rilevato che il ricorrente ha convenuto la societa' resistente, domandando di essere da essa assunto, ai sensi dell'art. 123 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, siccome titolare di esattoria esercitata in data anteriore al 31 dicembre 1980 da dante causa, nell'ambito territoriale per il quale la societa' convenuta e' successivamente divenuta concessionaria della gestione del servizio di riscossione dei tributi; Rilevato che la societa' convenuta eccepisce che, ai sensi del comma quarto dell'art. cit. il ricorrente non ha diritto all'assunzione, poiche' nell'anno 1983 il suo dante causa, titolare all'epoca dell'esattoria, ha percepito "aggi, per riscossioni in base a ruolo, e per versamento diretto, complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire"; Ritenuto che puo' dubitarsi della costituzionalita' della norma succitata, in quanto essa, nel limitare il diritto del titolare della esattoria alla assuzione presso il nuovo concessionario, fa riferimento non al reddito che il titolare (o il suo dante causa) abbia tratto dalla gestione della esattoria, bensi' ad un dato non significativo, quale l'ammontare delle riscossioni; Ritenuto che risulta quindi frustrato il fine della norma, da ritenersi diretta alla tutela del titolare il quale abbia prestato attivita' lavorativa assimilabile a quella dei dipendenti, tutela doverosa, e costituzionalmente dovuta, proprio se ed in quanto l'attivita' del lavoratore-titolare sia equiparabile a quella del lavoratore-dipendente; Ritenuto che invero la valutazione della equiparabilita' del lavoro del titolare a quello di un dipendente non puo' fondarsi sull'ammontare delle riscossioni, ma solamente sulla entita' del reddito tratto dal titolare, dal quale soltanto puo' presumersi lo svolgimento di una attivita' lavorativa del titolare medesimo, assimilabile a quella di un lavoratore dipendente; Ritenuto che, in ipotesi di ritenuta incostituzionalita' della norma, non risulterebbe necessario una modifica che implicherebbe l'esercizio della discrezionalita' del legislatore, essendo sufficiente introdurre, per quanto concerne il limite posto dal comma quarto, un riferimento al reddito effettivamente tratto, all'epoca, dal titolare o dal suo dante causa, da rapportarsi al reddito di lavoro, all'epoca, dei lavoratori dipendenti dalle esattorie; Ritenuto che si assicurerebbe, in tal modo, la tutela effettiva del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35 della Carta costituzionale), e si eviterebbe una discriminazione in danno dei titolari delle esattorie che abbiano svolto attivita' assimilabile a quella degli (eventuali) loro dipendenti;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, del comma quarto dell'art. 123 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Fermo, addi' 7 marzo 1996 Il pretore: Jacovacci 96C0636