N. 364 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1997

                                N. 364
  Ordinanza emessa l'8 marzo 1997 dal consiglio comunale di Plati' nel
 procedimento amministrativo vertente tra prefetto di Reggio  Calabria
 e Mittiga Francesco, sindaco di Plati'
 Elezioni  -  Elezioni  e  nomine  presso  regioni  ed  enti  locali -
    Sospensione di diritto della carica (nella specie di  sindaco)  di
    persona  condannata  con  sentenza  di  primo grado, confermata in
    appello, per un delitto  commesso  con  abuso  dei  poteri  o  con
    violazione  dei  doveri  inerenti  ad una pubblica funzione o a un
    pubblico servizio - Lesione del principio di non colpevolezza sino
    alla condanna definitiva.
 Elezioni - Amministratori pubblici condannati a pena condizionalmente
    spespesa - Inapplicabilita' della disciplina prevista in  tema  di
    destituzione dei pubblici dipendenti - Disparita' di trattamento.
 (Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma 1, lett. c) e successive
    modificazioni;  legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma 4-bis,
    e successive modificazioni; legge 7 febbraio  1990,  n.  19,  art.
    10).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                         IL CONSIGLIO COMUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Oggetto:  dr.  Francesco  Mittiga,  applicazione  art.  1, comma 1,
 lettera c), legge n. 16/1992, sospensione dalla  carica  di  sindaco:
 determinazioni.
   Il  sindaco  f.f.,  sig.  Trimboli  Francesco  pone  in discussione
 l'argomento di cui all'oggetto  e  invita  il  consiglio  comunale  a
 esprimere  le sue valutazioni in merito. Si apre un ampio dibattito e
 vengono registrati i seguenti interventi:  consigliere  di  minoranza
 Strangio:  esprime grosse perplessita' relativamente al provvedimento
 di sospensione e grande solidarieta' e stima al sindaco  Mittiga  per
 l'opera  amministrativa  svolta  a tutto vantaggio della comunita' di
 Plati'.  Evidenzia  che  il  reato  di  abuso  d'ufficio  e'  oggetto
 d'imminente  riforma,  ma  precisa  che,  per ora, non si puo' andare
 oltre le previsioni della  legge  e  mettersi  in  contrasto  con  la
 stessa.  Continua  precisando  che ritiene giusto che Plati' abbia un
 consiglio comunale operante in attesa che il sindaco Mittiga  risolva
 il suo problema.
   Assessore  Calabria:  da'  lettura  del  proprio  intervento  e  lo
 consegna   al   segretario   comunale   perche'   lo   alleghi   alla
 deliberazione.  In  tale  documento  e'  detto  come  non  si ritenga
 regolare la procedura che ha portato  il  prefetto  a  richiedere  al
 consiglio  la  sospensione  del sindaco. Dopo la lettura il documento
 viene consegnato al segretario.
   Consigliere Crea Michele, cl. 1973: da' lettura di un documento che
 rispecchia la volonta' della maggioranza e con il quale  solleva,  in
 via  incidentale,  la  questione di legittimita' costituzionale della
 normativa  che  e'  richiamata  nella  comunicazione  del   prefetto,
 evidenziando  come  il  consiglio comunale, alla luce della normativa
 sui  giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  e  in  base  alla
 giurisprudenza  della  Corte  stessa,  e'  stato  investito,  con  la
 comunicazione  prefettizia,  di   funzioni   giudicanti   in   ordine
 all'applicabilita' o meno della normativa in questione. Chiede che il
 documento   venga   sottoposto   a   votazione   e  quindi  riportato
 integralmente in delibere.
   Canturi, consigliere di minoranza: si dichiara disposto  a  firmare
 un  documento  di  solidarieta'  al  sindaco  per la meritevole opera
 amministrativa  svolta,  che  e'  stata   essenziale   per   superare
 l'isolamento  della  comunita'  di  Plati'  e  pone  il  problema del
 superamento del reato di abuso  d'ufficio;  il  documento  presentato
 dalla  maggioranza  non  serve  al  sindaco  Mittiga,  non serve alla
 comunita' di Plati', e sembra invece essere una sfida alle  autorita'
 competenti.
   Assessore  Trimboli: si associa a quanto dichiarato dal consigliere
 Crea e chiede che il documento venga messo ai voti.
   Consigliere Strangio: esprime grosse perplessita'  in  ordine  alla
 procedura  che  la maggioranza vuole seguire e dichiara di associarsi
 alla proposta di Canturi.
   A questo punto, l'assessore Calabria, constatato come il  documento
 proposto dallo stesso e gia' consegnato si trova sviluppato in quello
 proposto dal consigliere Crea dichiara di ritirare il proprio che gli
 viene riconsegnato.
   Il  consiglio  comunale sentiti gli argomenti di cui alla narrativa
 sopratrascritta,  visto  ed  esaminato  il  documento  proposto   dal
 consigliere Crea Michele e qui di seguito riportato.
   Visto  il parere favorevole di legittimita' espresso dal segretario
 comunale ai sensi dell'art. 53 della legge  n. 142/1990 con  voti  13
 favorevoli  e  3  contrari  (Garreffa, Strangio, Canturi) espressi in
 forma palese delibera  di  fare  proprio  e  approvare  il  documento
 proposto  dal  consigliere  Crea  Michele,  cl.  1973, qui di seguito
 integralmente riportato.
    Il consiglio comunale di Plati' premesso che:
   1. - il sig. prefetto di Reggio  Calabria,  con  raccomandata  a.r.
 prot.  n.  375/97/Gab. del 22/24 febbraio 1997, avente a oggetto "dr.
 Francesco Mittiga - applicazione art. 1, comma 1, lettera  c),  legge
 n.  16/1992"  ha  trasmesso la "... sentenza depositata il 10 gennaio
 u.s. con cui la locale Corte d'appello in data 23  ottobre  1996,  ha
 tra  gli altri condannato il dr. Francesco Mittiga... per il reato di
 cui all'art. 323 c.p., ad un anno e quattro mesi di reclusione  e  L.
 600.000 di multa con la sospensione condizionale della pena";
   2. - che "tanto si comunica, poiche' ai sensi dell'art. 1, comma 1,
 della  gia'  citata legge n. 30 del 1994, il verificarsi a carico del
 dr. Mittiga della condizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),
 della  legge  n. 16 del 1992 comporta la sospensione di diritto dalla
 carica sopracitata.";
   3.  -  che la nota sopramenzionata e' stata trasmessa al segretario
 del comune di Plati' con raccomandata a.r. di pari data e  numero  di
 protocollo  e  identico  oggetto "... per notifica della unita nota e
 della sentenza allegata a tutti i componenti l'organo consiliare, con
 preghiera di cortese, sollecita assicurazione.";
   4. - che la norma soprarichiamata (art. 1,  comma  1,  lettera  c),
 legge   n.  16/1992)  recita:  "Non  possono  essere  candidati  alle
 elezioni...  comunali... C) coloro che sono stato  condannati...  con
 sentenza  di  primo  grado  confermata  in  appello,  per  un delitto
 commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti  a
 una funzione pubblica...";
   5.  - che, per la norma contenuta nel comma 4-bis dell'art. 1 della
 legge  citata  "se  alcuna  delle  condizioni  di  cui  al  comma   1
 sopravviene  dopo  l'elezione  o  la  nomina,  essa,  fuori  dei casi
 previsti dal  comma  4-quinquies,  comporta  l'immediata  sospensione
 dalle cariche sopraindicate";
   6. - che tale norma e' stata cosi' sostituita dalla legge n. 30 del
 1994: "4-bis se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene
 dopo  l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma
 4-quinquies,  comporta  la  sospensione  di  diritto  dalle   cariche
 sopraindicate...";
   7. - che per il comma 4-ter "a cura della cancelleria del tribunale
 o della segreteria del p.m. i provvedimenti giudiziari che comportano
 la  sospensione  ai  sensi  del  comma  4-bis  sono  comunicati... al
 prefetto...    che...  accertata  la  sussistenza  di  una  causa  di
 sospensione  provvede  a  notificare  il  relativo provvedimento agli
 organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina";
   8. - che il comma 4-sexies prevede che  "le  disposizioni  previste
 dai  commi  precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato
 condannato con sentenza passata  in  giudicato  o  di  chi  e'  stato
 sottoposto  a  misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se
 e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o dell'art.
 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327";
   9. - che per l'art. 166 del c.p. "la sospensione condizionale della
 pena  si  estende  alla  pena  accessoria.   La   condanna   a   pena
 condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se
 sola,  motivo  per  l'applicazione  di  misure di prevenzione, ne' di
 impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i
 casi specificamente previsti dalla  legge,  ne'  per  il  diniego  di
 concessione  di  licenze  o di autorizzazioni necessarie per svolgere
 attivita' lavorativa.";
   10. - che tale ultima norma e' stata cosi' sostituita dall'art.   4
 della   legge   7  febbraio  1990,  n.  19,  recante  modifiche  alle
 circostanze "sospensione condizionale della pena e  destituzione  dei
 pubblici  dipendenti..."  che  all'art.  10,  comma  2,  prevede:  "i
 pubblici dipendenti che anteriormente  all'entrata  in  vigore  della
 presente  legge  siano  stati  destituiti di diritto sono, a domanda,
 riammessi in servizio";
   11. -  che  la  condanna  inflitta  al  dr.  Francesco  Mittiga  e'
 scaturita  dalla  sua  partecipazione  alla  decisione  della  giunta
 municipale di Plati' con la quale venne presa "...  la  deliberazione
 n.  83  del  13  marzo 1990 con la quale si approvava ... la variante
 tecnica" dei lavori redatti  da  ...  Gelonese,  e  che  in  sostanza
 stravolgeva  l'originario  progetto di costruzione del campo sportivo
 di   Plati'  mediante  l'"eliminazione  di  opere  essenziali  quali:
 gabinetti pubblici e le gradinate per trasferire i  relativi  importi
 di  L.  23.236.330  e  di  L.  68.  079.150  alla esecuzione di opere
 generiche  riguardanti  la   sistemazione   dell'area   esterna   con
 movimentazione di terreno.";
   12.  -  che  l'esame  della pratica relativa alla realizzazione del
 campo sportivo, vede la delibera  n.  83,  presa  in  conseguenza  di
 relazione del tecnico comunale che segnalava l'estrema incoerenza del
 terreno  sul quale dovevano essere costruiti "gabinetti pubblici e le
 gradinate" e quindi la necessita' di procedere  a  tali  lavori  solo
 dopo  che  si  fosse  provveduto  al  consolidamento del terreno, per
 evitare l'immediato degrado e il crollo delle strutture edificate  su
 terreno  incoerente  (con  le  conseguenze  oggi  visibili a chiunque
 visiti l'impianto o anche solo lo veda transitando vicino,  lungo  la
 SS.112).
   13.  -  che a fronte di una simile realta' delittuoso sarebbe stato
 procedere alla realizzazione del campo sportivo, come deciso in  data
 3  agosto 1987, con delibera n. 121, alla quale non aveva preso parte
 il dott. Mittiga, prima di avere  provveduto  a  far  consolidare  il
 terreno cosi' come richiesto dal tecnico comunale;
   14.   -  che,  d'altra  parte,  l'attuale  condizione  delle  opere
 realizzate  su  quel  terreno  conferma,  come  sopra  rilevato,   la
 necessita'  assoluta  dei  lavori di consolidamento deliberati con la
 decisione n. 83 del 13 marzo 1990;
   15.    -    che    il    consiglio    comunale,     come     organo
 politico-amministrativo,  espresso democraticamente dai  cittadini di
 Plati', non puo' non rilevare come, nel prendere  in  esame  la  nota
 prefettizia,  quest'ultima richieda   dal consiglio un giudizio circa
 l'applicabilita' alla fattispecie della  norma  di  cui  all'art.  1,
 comma 1, lettera c) e comma 4-bis legge n. 16/1992;
   16.  -  che tale valutazione e relativo giudizio non possono essere
 formulati se non tenendo presenti  tutte  le  fonti  normative  sopra
 richiamate,  confrontandole con la concreta fattispecie all'esame del
 consiglio e con la Costituzione della Repubblica;
   17. - che per l'art.  27  della  Costituzione,  l'imputato  non  e'
 considerato  colpevole  sino  alla condanna definitiva, per cui e' di
 tutta evidenza come, a fronte di una  simile,  solenne  enunciazione,
 non  si  puo'  procedere ad adottare una misura, definita "cautelare"
 come la sospensione dalla funzione di sindaco, nei  confronti  di  un
 cittadino  che  "...    non e' considerato colpevole" in forza di una
 precisa norma costituzionale che non puo' essere disattesa;
   18. - che, se un cittadino, per la Costituzione non e'  considerato
 colpevole,  non  puo' subire una sanzione, neppure temporanea come la
 "Sospensione amministrativa". E che la norma per la quale si vorrebbe
 la sua" sospensione di diritto dalle cariche ... elettive  ricoperte,
 e'  sicuramente  incostituzionale  in quanto urta con la lettera e lo
 spirito dell'art. 27 della Costituzione;
   19. - che, nella  fattispecie,  risulta  come  il  dott.  Francesco
 Mittiga  ha  presentato  ricorso per cassazione della sentenza emessa
 dalla  Corte  di  appello  di  Reggio  Calabria  e  alla  base  della
 comunicazione  prefettizia,  per  cui,  per legge, la condanna non e'
 definitiva;
   20.   -  che,  non  si  puo'  prescindere  dall'implicazione  della
 sospensione  della  pena,  comunque  inflitta,   in   rapporto   alle
 previsioni  di  cui  all'art. 166 del c.p. nel testo modificato dalla
 legge 7 febbraio 1990, n. 19 e a quanto  previsto,  dall'art.  10  di
 tale legge (cfr.  retro sub n. 10);
   21.  -  che le valutazioni all'origine della sospensione della pena
 inflitta con la sentenza, non possono non accompagnarsi a quelle  che
 il  consiglio  comunale  di  Plati'  deve  fare,  in forza della nota
 prefettizia, avuto riguardo all'attivita' del dott. Francesco Mittiga
 il quale, come sindaco di Plati',  dopo  la  crisi  delle  precedenti
 amministrazioni  e ben tre anni di gestione commissariale che avevano
 lasciato in eredita' solo ingiunzioni  di  pagamento  e  nessun'altra
 corrispondenza,  ha  ridato  vita  all'Istituto democratico comunale,
 restituendo dignita' e  visibilita'  al  comune  e  consentendone  il
 reinserimento      nelle      normali     istituzioni     periferiche
 dell'Amministrazione ricreando le condizioni perche'  ognuno  potesse
 trovare,  volendo,  occasioni di lavoro onesto e dignitoso per quanti
 non fossero e non avessero  voluto  rimanere  nemici  o  estranei  al
 lavoro;
   22.  -  che  non  si  puo'  non considerare come il dott. Francesco
 Mittiga sindaco di Plati' sono state eliminati centinaia  di  milioni
 di  debiti  del comune, in bilancio e fuori bilancio, creati non solo
 dalle  passate  amministrazioni   elettive   ma   anche   da   quelle
 commissariali;  che  e'  stato  ultimato  l'asilo  nido  ed  e' stato
 appaltato ed e' in via di ultimazione l'edificio della scuola  media;
 che  sono  state  sistemate  le  reti idriche e fogniarie; avviato il
 programma di  risanamento  del  centro  storico  e  la  ricostruzione
 edilizia, per uso pubblico, di immobili degradati; sono stati avviati
 progetti silvicoltuali con l'impiego di centinaia di disoccupati, cui
 si e' assicurata una possibilita' di lavoro onesto e dignitoso per il
 mantenimento  delle  rispettive famiglie con cio' allontanando se non
 del  tutto  eliminando  l'attrattiva  esercitata  su   chi   non   ha
 un'occupazione  da  attivita'  illegali  o  extra  legali; sono state
 avviate  iniziative,  anche  interregionali  per  la   creazione   di
 cooperative  e,  quindi,  ulteriori  occasioni  di  lavoro e sviluppo
 civile nella legalita'; e' stato appaltato l'ampliamento del cimitero
 e avviate iniziative culturali da decenni inesistenti  e  addirittura
 dimenticate, progettate strade interpoderali, realizzato l'acquedotto
 di  C/da  Romena  per buona parte, avviata l'approvazione del P.R.G.,
 provveduto ad avviare a soluzione i problemi della discarica comunale
 e della  nettezza  urbana  anche  coninvolgendo  i  cittadini,  nella
 prospettiva   (di   una   migliore  partecipazione  alla  vita  della
 comunita',  accettando  di  partecipare  alle  relative  spese  senza
 vederle  come insopportabili imposizioni come era successo quando gli
 stessi cittadini avevano dato l'assalto al comune occupando  la  sede
 con  evidente  sofferenza  per le istituzioni democratiche, avviate i
 progetti  di  sviluppo  della  protezione  civile  e  relativi  anche
 all'irregimentazione  delle  acque  del  torrente Plati', provvedendo
 anche   alla   sistemazione   della   Chiesa   di    Cirella,    alla
 informatizzazione  dei  servizi  del  comune per l'immediata risposta
 alle  richieste  di  atti  e  documenti  da   parte   di   cittadini,
 all'attuazione  di  progetti  socialmente  utili  per  consentire  il
 migliore inserimento nella societa' civile di soggetti, specie  delle
 fascie  giovanili  della popolazione, a rischio per il coinvolgimento
 in attivita' illegali o extralegali provvedendo quando cio' e'  stato
 necessario   a   ricoveri   di   minori   in  istituti  educativi  ed
 assistenziali; si e' assicurato, altresi', con fondi di bilancio,  il
 servizio  di  refezione  scolastica  nelle  scuole  materne statali e
 private; si  e'  provveduto  anche  a  conferire  l'incarico  per  la
 realizzazione  del  mattatoio  comunale in conformita' alle norme CEE
 con i relativi oneri, coordinando questa iniziativa con le altre  nel
 rispetto  dell'esigenza  di  evitare rischi urbanistici ambientali da
 cui possano derivare comunque pericoli per i cittadini oltre  che  la
 violazione  delle  norme  anche  comunitarie  in materia; si aggiunga
 ancora la progettazione dell'acquedotto rurale per le  frazioni  gia'
 inoltrato  all'assessorato regionale dell'agricoltura, della palestra
 scolastica  polifunzionale  con  progetto  esecutivo  in  attesa   di
 finanziamento  da  parte  della  provincia oltre al recupero del, per
 altro verso piu' volte richiamato, campo sportivo comunale;
   23. - che oltre  a  quanto  realizzato  sul  piano  amministrativo,
 l'impegno del dott. Francesco Mittiga come sindaco di Plati' ha visto
 il  ripristino  dei migliori rapporti tra i cittadini del comune e le
 istituzioni dello Stato, proprio per la coraggiosa presa di posizione
 del sindaco sul rispetto, sempre e comunque, dovuto allo Stato ed  ai
 suoi  rappresentanti  locali, a cominciare dell'Arma dei Carabinieri,
 il che ha determinato, purtroppo, la reazione di forze antisociali  e
 antistituzionali  contro  di lui e la sua famiglia con la distruzione
 dolosa di ben due autovetture  date  alle  fiamme  dinanzi  alla  sua
 abitazione;
   24.  -  che  a  fronte  di  una simile realta', quando si ritenesse
 operante "la sospensione di diritto dalla carica"  si  verificherebbe
 una  strana  e  addirittura  blasfema  identita' di comportamenti tra
 quelle forze antisociali responsabili degli attentati  ai  danni  del
 dott.   Francesco  Mittiga,  e  forze  istituzionali  paradossalmente
 incapaci di perseguire  i  reali  interessi  delle  istituzioni,  tra
 l'altro richiedendo una "sospensione" non prevista dalla legge di cui
 rappresenterebbe una forzatura anti istituzionale;
    Quanto sopra premesso e ritenuto, al consiglio comunale di Plati',
 ritiene  che nella fattispecie non puo' trovare applicazione la norma
 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 4-bis della  legge  16
 del gennaio 1992 con le successive modifiche in quanto:
     a)  la sentenza di condanna non e' definitiva e il dott. Mittiga,
 non potendo essere considerato  "colpevole"  ai  sensi  dell'art.  27
 della  Costituzione, non puo' subire una sanzione amministrativa, sia
 pure provvisoria, quale la sospensione  delle  funzioni  di  sindaco,
 senza   che   cio'   comporti   la   violazione  dell'art.  27  della
 Costituzione;
     b)  in  ogni  caso,  la  condanna  inflitta  dalla  sentenza  non
 definitiva   e'   stata   sospesa   e   cio'  comporta  ulteriormente
 l'impossibilita'  di   applicare   una   sanzione   anche   in   sede
 amministrativa,  per  le previsioni di cui all'art. 166 del c.p. come
 sopra ricordate.
   A fronte di una simile realta', il  consiglio  comunale  di  Plati'
 ritenuto  che  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  1  della legge
 costituzionale 9 febbraio 1948 e dell'art. 23 della  legge  11  marzo
 1953,  n.  87,  vanno  considerati "giudici", come tali legittimati a
 sollevare questioni incidentali di legittimita' costituzionale, anche
 le   autorita'   che,   pure   estranee   all'Organizzazione    della
 giurisdizione  e  istituzionalmente  adibite  a  compiti  di  diversa
 natura,  siano  tuttavia  investite  sia  pure in via eccezionale, di
 funzioni giudicanti per l'obbiettiva applicazione della legge  (Corte
 costituzionale, 11 luglio 1961, n.  42, Giur. cost., 1951, 951; Corte
 costituzionale,  2  luglio  1966,  n.  83,  ivi,  1966,  1074-massima
 consolidata);   che,   pertanto,   il   consiglio   comunale,   nella
 fattispecie,  "sia  pure  in  via eccezionale", investito di funzioni
 giudicanti dalla  trasmissione  della  nota  prefettizia  di  cui  in
 premessa,  deve  decidere  circa l'applicabilita' al dott.  Francesco
 Mittiga delle norme di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c)  e  comma
 4-bis  legge  n.  16/1992  e successive modificazioni, e' abilitato a
 proporre questioni di legittimita' costituzionale ai sensi  dell'art.
 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     c)  che  tutto  quanto  precede  ha  trovato  e  trova conforto e
 conferma in numerose pronuncie sull'incostituzionalita'  della  legge
 che questo consiglio ha doverosamente riservato all'esame della Corte
 costituzionale  e  tra  le  quali,  da ultimo, si menziona quella del
 consiglio provinciale di Reggio Calabria che, in  termini  espliciti,
 ha  dichiarato di trovarsi dinanzi a una norma incostituzionale anche
 se non ha poi attivato, con comportamento conseguenziale, la relativa
 procedura cosi' come invece questo Consiglio ritiene doveroso avviare
 nel  quadro  di  un  irrinunciabile  potere-dovere  connesso  con  lo
 svolgimento delle, sia pure contingenti, funzioni giudiziarie che gli
 sono  assegnate  dalla  legge  applicata  nel  rispetto  della  ormai
 costante giurisprudenza della Corte costituzionale.  Considerato  che
 cio'  comporta  l'obbligo  di  attendere  la  decisione  della  Corte
 costituzionale stessa sulle questioni di incostituzionalita' proposte
 e, senza dovere sollevare quella  ulteriore  dell'incostituzionalita'
 dell'art. 1, comma 4-bis della legge n. 16/1992 in quanto non prevede
 espressamente  il  poter-dovere  del  consiglio - nella specie - ogni
 altro organo chiamato a giudicare sull'applicabilita'  di  una  legge
 (qualsiasi   legge)   di  proporre  alla  Corte  costituzionale  ogni
 questione relativa alla costituzionalita' o meno della  legge  stessa
 di cui debba giudicare sull'applicazione;
     e)  che  d'altra  parte,  il  giudizio  sull'applicabilita' nella
 fattispecie,  delle  norme   citate,   non   puo'   essere   definito
 indipendentemente  dalla  risoluzione delle questioni di legittimita'
 costituzionale che sorgono nell'esaminare il rapporto  tra  le  norme
 citate e gli artt. 27 e 3 della Costituzione;
     f)  che  e'  il  caso  ancora  di  rilevare  come non e' prevista
 un'autonoma, auto  o  etero  determinata  attivazione  dell'autorita'
 prefettizia per l'acquisizione della sentenza emessa dal giudice di 2
 grado  quando  questa non e' stata trasmessa, come prescrive la legge
 dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del p.m. Senza voler
 vedere  altro  che  cio'  che  risulta  dalla   realta',   non   puo'
 considerarsi  regolare  una  procedura  finalizzata  alla sospensione
 dalla carica cui e' stato democraticamente eletto un sindaco  che  ha
 affrontato  problemi complessi e di enorme gravita' per la comunita',
 quando la stessa procedura anziche' essere  avviata,  come  vuole  la
 legge,   in   seguito  alla  comunicazione  data  al  prefetto  dalla
 cancelleria   o   dalla   segreteria   del   giudice   o   del   p.m.
 rispettivamente,  viene  avviata, come e' successo nella fattispecie,
 in seguito all'attivazione da parte dell'autorita' prefettizia che ha
 richiesto la trasmissione di copia della  sentenza,  senza  porsi  il
 problema  se  la  mancata  trasmissione  non fosse riconducibile alla
 decisione dell'autorita' giudiziaria circa l'assenza delle condizioni
 legittimanti la trasmissione della sentenza in questione al prefetto,
 in   quanto   dall'emissione  della  medesima  non  possono  derivare
 conseguenze ex art. 1, comma 1, lettera c) della legge n. 16/1992. La
 questione  ha  una  rilevanza  estrema  quando  si   considerino   le
 conseguenze  provocate  dalla  comunicazione  "dalla  cancelleria del
 giudice o dalla segreteria del p.m.".
   In effetti, se la legge ha previsto  "la  trasmissione"  e  perche'
 evidentemente non tutte le sentenze di condanna emesse dall'autorita'
 giudiziaria  nei  confronti  di chi esercita, per mandato ricevuto in
 una democratica competizione elettorale, le funzioni - nella specie -
 di sindaco, possono essere poste a base dell'avvio della procedura di
 cui alla comma 4-bis, dell'art.  1,  della  legge  n.  16/1992.  Cio'
 significa,  ancora,  che  al massimo, l'autorita' prefettizia cui sia
 stata segnalata, da uno o piu' anonimi (per legge da destinare e  non
 da  valorizzare)  l'omessa  eventuale  trasmissione  di  una sentenza
 asseritamente riconducibile alla previsione del comma 1, lettera  c),
 dell'art. 1 della legge n. 16/1992, non puo' chiedere la trasmissione
 di  copia  della sentenza in questione e avviare una procedura, dalle
 conseguenze devastanti per una comunita' democratica,  in  quanto  la
 legge non gli riconosce alcun potere autonomo in merito.
   Quanto  precede,  tra  l'altro,  e'  perfettamente in linea, con la
 "logica", sia pure sicuramente  incostituzionale,  che  ha  visto  la
 modifica  della  norma  contenuta nel comma 4-bis, dell'art. 1, della
 legge  n.  16/1992  da  parte  della  legge   n.   30/1994.   Infatti
 quest'ultima legge parlando di "sospensione di diritto" (che comunque
 opera  solo  dopo  che  sia  stata deliberata dal consiglio comunale,
 quando  riguardi,  come  ribadito,  un  sindaco)  ha  attribuito   al
 prefetto,  per  gli  organi  elettivi comunali e provinciali, solo il
 ruolo di "notificatore" alla segreteria del comune o della provincia,
 della sentenza di 1 grado (per l'ipotesi di cui alle lettere a) e  b)
 dell'art.  1,  della  legge  n.  16/1992)  o  di  secondo  grado (per
 l'ipotesi di cui alla lettera c), dell'art. 1 della stessa legge) che
 gli sia stata trasmessa dalla cancelleria  o  dalla  segreteria,  per
 come   sopra   rilevato.  Con  cio'  la  legge,  nella  piu'  recente
 elaborazione del 1994, ha escluso persino il potere del  prefetto  di
 emettere  il  provvedimento di sospensione riservatogli dal testo del
 1992 della legge n. 16. E sarebbe davvero curioso che, cosi'  ridotti
 dalla  legge  i poteri del prefetto, gli si possa riservare quello di
 acquisire d'iniziativa (auto o etero determinata) copie  di  sentenze
 che  non  gli  sono  state trasmesse, per avviare un procedimento non
 giustificato dalla natura o dal contenuto della sentenza.
   Premesso e ritenuto tutto quanto precede.
                               P. Q. M.
   Il  consiglio  comunale  solleva,  d'ufficio,   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c) e comma
 4-bis della legge n. 16/1992 e successive modifiche per il  contrasto
 con l'art.  27 della Costituzione, in quanto tali norme prevedono una
 "sospensione  di  diritto delle cariche" di un cittadino assistito da
 una  presunzione  di  innocenza  costituzionalmente   garantita,   in
 presenza  di  ricorso per cassazione avverso sentenza emessa in grado
 di appello;
   Solleva   altresi'   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1990,  n.  19,  in
 rapporto  all'art.   3 della Costituzione, in quanto quella norma non
 prevede,  la  inapplicabilita'   della   "sospensione   ''o   della''
 destituzione    di    diritto"    agli    amministratori    pubblici,
 democraticamente eletti, che  abbiano  subito  una  condanna  a  pena
 condizionalmente   sospesa,   essendo   evidente   la  disparita'  di
 trattamento  cosi'  determinatasi  tra  pubblici   amministratori   e
 pubblici  dipendenti  senza  che tale disparita' possa trovare alcuna
 logica e razionale motivazione;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la
 notifica della presente decisione al dott. Francesco Mittiga, sindaco
 di Plati', anche perche' sappia di dovere mantenere le sue  funzioni,
 al  signor  prefetto  di Reggio Calabria, al Presidente del Consiglio
 dei Ministri, ai Presidenti della Camera e del Senato;
   Il giudizio sull'applicabilita' nella fattispecie delle norme sopra
 richiamate di cui e' stata eccepita l'incostituzionalita'  in  attesa
 della decisione della Corte costituzionale in merito.
   Dichiara la presente decisione immediatamente esecutiva.
     Li', 8 marzo 1997
                  Il segretario: (firma illeggibile)
 96C0638