N. 437 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 1996

                                N. 437
  Ordinanza emessa il 12 febbraio  1996  dal  pretore  di  Latina  sul
 ricorso  proposto  dalla  F.L.A.I.C.A.  Uniti C.U.B. contro la Standa
 s.p.a.
 Sindacati e liberta' sindacale -  Diritti  sindacali  previsti  dallo
    Statuto  dei  lavoratori  -  Esercizio limitato, per effetto della
    abrogazione referendaria della originaria formulazione della norma
    impugnata,  alle  sole  organizzazioni  sindacali  firmatarie   di
    contratti   collettivi   -   Lesione   della  tutela  dei  diritti
    inviolabili, per  essere  il  sindacato  indotto  a  sottoscrivere
    accordi  anche  non  consoni  agli  interessi  dei rappresentati -
    Disparita' di trattamento tra  organizzazioni  sindacali  in  base
    alla  sottoscrizione  di  contratti  collettivi, indipendentemente
    dalla  maggiore  o  minore  rappresentativita'  delle   stesse   -
    Violazione del principio della liberta' sindacale.
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19).
 (Cost., artt. 2, 3 e 39).
(GU n.21 del 22-5-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato,  a seguito di riserva, la seguente ordinanza nella
 causa iscritta al n. 7457/1995  tra:  F.L.A.I.C.A.  Uniti  C.U.B.  in
 persona  del legale rappresentante pro-tempore e la Standa s.p.a.  in
 persona del legale rappresentante pro-tempore.
                           Premesso in fatto
   Con  ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970 depositato in cancelleria
 il 30 novembre 1995 e notificato il 13 dicembre successivo, la Flaica
 uniti cub convenne in giudizio la Standa s.p.a. per sentir accogliere
 le seguenti conclusioni:
     a)  in  via  preliminare,  accertare  e  dichiarare  che  non  e'
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 19 s.c. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 39, primo comma,
 della  Costituzione,  conseguentemente  trasmettendo  gli  atti   del
 presente  provvedimento alla Corte costituzionale per i provvedimenti
 e le statuizioni conseguenti;
     b)  in  via  provvisoria  e  cautelare,  ordinare  alla  societa'
 convenuta  di riconoscere fino all'esito del giudizio avanti la Corte
 costituzionale, la Rsa della Flaica uniti, cosi'  come  costituita  e
 nominata,  consentendo ai rappresentanti sindacali della Flaica uniti
 presso l'unita' produttiva di Latina, nella loro qualita'  di  r.s.a.
 di esercitare tutti i conseguenti diritti di legge e/o di contratto e
 in  particolare, il diritto ai permessi ex art. 23, s.c. e il diritto
 alla convocazione di assemblee, di affissione, di  riunione  e  tutto
 quanto previsto dal titolo terzo della legge n. 300/1970;
     c)  dichiarare  comunque  antisindacale  il  comportamento  della
 societa' descritto in narrativa e consistente,  eventualmente  previo
 accertamento  della  illegittimita' costituzionale dell'art. 19 s.c.,
 per  contrasto  con  gli  artt.  2,  3  e  39,  primo   comma   della
 Costituzione,    nel    disconoscimento   della   R.s.a.   costituita
 dall'esponente sindacato; nel rifiuto di effettuare le trattenute dei
 contributi sindacali richieste dagli iscritti  alla  Flaica  uniti  a
 favore  dell'esponente sindacato; conseguentemente adottare ogni piu'
 opportuno provvedimento  al  fine  di  rimuovere  gli  effetti  della
 dichiarata condotta antisindacale e in particolare:
      1)  accertare e dichiarare che la signora Bartoli Maria Teresa e
 gli altri eletti e/o nominati,  sono  membri-dirigenti  della  R.s.a.
 costituita  dalla  Flaica  uniti  ai  sensi dell'art. 19 s.c., presso
 l'unita' produttiva di Latina;
      2) ordinare alla societa' convenuta  di  riconoscere  la  R.s.a.
 Flaica uniti cosi' come costituita e nominata;
      3)  ordinare  ale'la convenuta di riconsocere alla R.s.a. Flaica
 uniti ogni conseguente diritto  di  legge  e/o  di  contratto,  e  in
 particolare,  il  diritto  ai permessi sindacali ex art. 23 s.c. e il
 diritto alla convocazione di assemblee, di affissione, di riunione  e
 tutto quanto previsto dal titolo terzo della legge n. 300/1970;
      4) ordinare alla societa' convenuta di procedere alle trattenute
 mensili   dei  contributi  sindacali,  a  far  tempo  dalla  data  di
 presentazione e nel numero corrispondente  alle  deleghe,  procedendo
 successivamente  al  versamento degli importi cosi' ottenuti a favore
 della Flaica uniti;
      5) ordinare alla convenuta  di  non  reiterare  i  comportamenti
 dichiarati  antisindacali,  con  decreto  esecutivo e con vittoria di
 spese, diritti ed onorari.
   Nel costituirsi in giudizio tempestivamente la  societa'  convenuta
 dedusse  preliminarmente  la  carenza  di legittimazione ad agire del
 sindacato ricorrente stante  la  insussistenza  del  requisito  della
 nazionalita'; l'inammissibilita' e la contraddittorieta' del petitum,
 per   la  contemporanea  richiesta  sia  di  sollevare  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19 s.l., cosi' come  novellato,
 a  seguito del referendum abrogativo dell'11 giugno 1995, dall'art. 1
 del d.P. R.  28 luglio 1995, n. 312, per contrasto con gli artt. 2, 3
 e 39, primo comma, della Costituzione e sia  di  dichiarare  comunque
 antisindacale  il  comportamento  della  societa'  convenuta  in  via
 provvisoria;  la  infondatezza  della   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.   19 nuovo testo e la inapplicabilita' alla
 fattispecie del vecchio testo dell'art. 19 ancorche' la R.s.a. Flaica
 si era costituita sotto l'imperio della normativa precedente,  atteso
 che  quelle r.s.a. gia' esistenti, ma prive di requisiti previsti dal
 novellato art. 19, non hanno piu' titolo per  continuare  ad  operare
 essendo  venuta meno la norma sulla quale la R.s.a. stessa fondava la
 propria legittimazione.
   Nel merito  dedusse  la  totale  infondatezza  di  ogni  domanda  e
 particolarmente    della   declaratoria   di   antisindacalita'   del
 comportamento  tenuto  da  essa  convenuta  in  ordine  alle  mancate
 trattenute sindacali stante l'abrogazione della fonte normativa.
   Concluse  quindi  per  il  rigetto  integrale  del  ricorso perche'
 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, col  favore  delle
 spese di lite.
                        Osservazioni in diritto
   La   questione   di   legittimita'  costituzionale  incidentalmente
 sollevata da  parte  del  sindacato  ricorrente  appare  innanzitutto
 rilevante  ai  fini  della  decisione nel senso che la risoluzione di
 detta  questione  assume  carattere   pregiudiziale   rispetto   alla
 definizione del presente giudizio.
   Ove,  infatti,  la  societa'  convenuta  dovesse  continuare  a non
 riconoscere al sindacato ricorrente il requisito per poter godere dei
 diritti di cui al titolo terzo s.l. prenderebbe sostanza  il  profilo
 di  antisindacabilita'  prospettato,  anche  dopo  aver  sollevato la
 questione di legittimita' costituzionale.
   Non  puo'  pertanto  dubitarsi  della  rilevanza  della   questione
 prospettata  dalla  Flaica  uniti  in  ordine all'art. 19 s.l., nuovo
 testo.
   Ma la questione si presenta altresi' non manifestamente infondata.
   Il sindacato ricorrente ha dedotto l'illegittimita'  costituzionale
 con  riferimento  agli  artt.  2,  3, primo comma, e 39, primo comma,
 della Costituzione dell'art. 19 statuto dei lavoratori  nuovo  testo,
 atto  che  esso,  pur  fondandosi sulla giusta esigenza di consentire
 anche  ai  sindacati  privi  della  maggiore  rappresentativita',  ma
 aziendalmente  forti,  di  costituire  R.s.a.,  tuttavia la attua con
 modalita' inadeguate e costituzionalmente illegittime.
   La modifica legislativa sancita dal  referendum  implica  il  venir
 meno  di  un  sistema  giudicato,  nel  vecchio  regime,  conforme  a
 Costituzione, poiche' il sindacato ha perso l'autonomia  del  proprio
 riconoscimento,  che  non  deriva  piu'  dal  fatto proprio, ma dalla
 determinazione altrui.
   Tale riconoscimento e' invero subordinato alla decisione del datore
 di   lavoro   ovvero   da   un   soggetto    privato    eventualmente
 "controinteressato" al riconoscimento di un sindacato espressione dei
 lavoratori.
   Tale  situazione  appare  gravemente  lesiva  degli  artt. 3, primo
 comma, e 39, primo comma, della Costituzione.
   Il nuovo testo dell'art. 19 statuto dei lavoratori si pone  poi  in
 contrasto  con  l'art.  2  della Costituzione atteso che il sindacato
 viene indotto a sottoscrivere accordi che possono non avere  il  fine
 di perseguire gli interessi dei rappresentati, ma piuttosto quello di
 ritagliarsi,  con  i  diritti  di  cui  al  titolo  III  statuto  dei
 lavoratori una porzione di potere.
   L'art.  19  statuto  dei  lavoratori  sembra  introdurre   altresi'
 un'ingiustificata   discriminazione   che  privilegia  soggetti  meno
 meritevoli di tutela, violandosi sotto altro profilo l'art. 3,  primo
 comma,  della  Costituzione che impone al legislatore di disciplinare
 in modo uniforme le situazioni uguali e difformemente quelle diverse.
   La norma de qua infatti introduce  la  possibilita'  di  costituire
 rappresentanze   a   favore  di  organizzazioni  sindacali  prive  di
 qualunque  rappresentativita'   sia   all'interno   che   all'esterno
 dell'azienda  alla  sola  condizione  di  stipulare  un contratto; al
 contrario, il sindacato che  sia  rappresentativo,  anche  a  livello
 extra-aziendale  e'  privato  di  questa  possibilita',  qualora  non
 sottoscriva accordi.
   I dubbi di  legittimita'  costituzionale  sollevati  dal  sindacato
 Flaica  Uniti  Cub  sono  condivisibili  sicche'  la  questione  puo'
 ritenersi non manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 19 della legge n. 300/1970 in
 relazione agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza venga a cura della cancelleria
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Latina, addi' 12 febbraio 1996
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 96C0639