N. 372 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 1997
N. 372 Ordinanza emessa il 6 febbraio 1997 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento di ricusazione proposto da Carletto Mario Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputato concorrente in reato a concorso necessario - Incompatibilita' a partecipare al giudizio degli altri coimputati per gli stessi reati - Mancata previsione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 371/1996. (C.P.P. 1988, art. 34).(GU n.26 del 25-6-1997 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza. Visti gli atti, il verbale d'udienza in camera di consiglio del 6 febbraio 1997 e le conclusioni assunte; Vista la dichiarazione di ricusazione in data 2 dicembre 1996, formulata da Carletto Mario, nato a Torino il 20 agosto 1942 ed ivi res.te via Lamarmora, 43, imputato dei reati di cui agli artt. 319, 319-bis, 110, 321 c.p., in concorso con altri, nei confronti dei dottori Sandra Casacci, presidente, Silvia Bersano Begey e Cristina Palmesino, giudici, componenti il collegio della prima sezione penale del tribunale di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal p.g.; Considerato che tale dichiarazione di ricusazione determinata dalla situazione d'incompatibilita' del citato collegio, conseguente alla condanna con sentenze, nei distinti procedimenti nn. 374/1996 e 375/1996 r.g., in data 18 marzo 1996 di applicazione della pena su richiesta rispettivamente degli imputati Chesta Mario e Sant'Unione Roberto per i reati di cui agli artt. 319, 319-bis, 110, 321 c.p., pure contestati ad esso Carletto, in concorso necessario con questi ultimi, sicche' lo stesso collegio dovrebbe procedere ad una doppia valutazione di merito, in contrasto con il dettato della Corte costituzionale che con sentenza n. 371/1996 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.v. c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' sia gia' stata comunque valutata; Rilevato che non appare manifestamente infondata la sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.v. c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa esercitare la funzione di giudice quello che abbia concorso ad emettere sentenza di applicazione della pena nei confronti del concorrente necessario, non essendo stato tale specifico punto oggetto di esame da parte della Corte con la citata sentenza n. 371/1996; Considerato che ove accolta la esposta eccezione di illegittimita' costituzionale, importerebbe l'accoglimento della svolta dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato Carletto Mario;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.v. c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' per il giudice del dibattimento che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di un concorrente in reato a concorso necessario di giudicare gli altri coimputati del medesimo reato; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 6 febbraio 1997 Il presidente: Giribaldi Il consigliere estensore: Russo 96C0646