N. 445 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1995
N. 445 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dalla corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Catapano Domenico Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare applicata nel corso delle indagini preliminari - Prevista estinzione della custodia in caso di omesso interrogatorio - Lamentata omessa previsione dell'ipotesi di applicazione della misura oltre la fase delle indagini preliminari - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Violazione della direttiva contenuta nella legge di delega. (C.P.P. 1988, artt. 294 e 302). (Cost., artt. 3, 24 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 5).(GU n.21 del 22-5-1996 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Catapano Domenico avverso l'ordinanza emessa il 17 luglio 1995 dal tribunale di Potenza; Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Walter Celentano; Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede il rigetto del ricorso. Premessa in fatto L'ordinanza del tribunale di Potenza (indicata in epigrafe), confermativa in grado di appello di quella emessa dal giudice per le indagini preliminari, ha disatteso, ritenendola priva di fondamento giuridico, la tesi prospettata dall'appellante Catapano secondo la quale la misura della custodia cautelare in carcere, disposta ed applicata dal g.i.p. dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio, sarebbe rimasta priva di efficacia ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. per l'omesso interrogatorio di esso imputato nel termine previsto dalla norma dell'art. 294, primo comma, del codice. Con il proposto ricorso per cassazione lo stesso Catapano, impugnando ex art. 606 lett. b) e c) l'ordinanza, per violazione e falsa applicazione delle suindicate norme, e puntualizzando che la misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata nei suoi confronti il 27 maggio 1995 a conclusione della fase delle indagini preliminari ed allorche' il p.m. in data 8 maggio 1995 aveva gia' richiesto il rinvio a giudizio, ed altresi che il g.i.p. non aveva inteso far luogo all'interrogatorio di esso imputato ritenendo di non dover procedere a tale atto, secondo il disposto dell'art. 294 cit., proprio per l'avvenuta chiusura della fase delle indagini preliminari, ripropone la questione gia' risolta in senso negativo dal tribunale. Egli pone in rilievo che "l'interrogatorio costituisce un potere-dovere del giudice" essendo esso "indispensabile strumento di difesa" e, a sostegno della violazione e falsa applicazione delle norme del codice di procedura penale che egli addebita al tribunale, deduce: che la disciplina delle misure cautelari sia di ordine generale e che essa riguardi tutte le fasi del procedimento, cosi' che tanto la norma dell'art. 294 in tema di interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, quanto quella dell'art. 302 in tema di estinzione della misura per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, sarebbero da interpretare oltre il dato letterale, ossia superando l'espressione "nel corso delle indagini preliminari" in esse contenuta e che indurrebbe a far ritenere diversa la disciplina dell'interrogatorio per la persona sottoposta alle indagini e per l'imputato nonche' limitato l'obbligo di procedervi alla sola fase delle indagini preliminari; che, interpretate le norme secondo la lettera e dunque in modo restrittivo, verrebbe in essere, in relazione all'attivita' difensiva, una "palese disparita' di trattamento" tra i soggetti secondo il tempo - se nel corso delle indagini preliminari o dopo la chiusura di tale fase e in uno al promovimento dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio - in cui la misura cautelare fosse disposta ed applicata, onde sarebbe da ritenere costituzionalmente illegittima, per contrasto con le garanzie di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la disciplina dettata dalle suindicate norme degli artt. 294 e 302 del cod. proc. pen. Considerazioni in diritto Alla prima prospettazione del ricorrente non sembra potersi accedere perche' non soltanto lo specifico dato letterale - l'espressione "nel corso delle indagini preliminari" presente in entrambe le norme in funzione di disciplina - appare insuperabile, bensi' anche quello normativo e di principio generale secondo il quale - come questa Suprema Corte ha gia' rilevato - (v. la sentenza delle S.U. penali 18 giugno 1993 ric. Dell'Omo ed altri) - la perenzione di un titolo puo' aversi soltanto nei casi tassativi in cui la legge espressamente la prevede, esclusa ogni applicazione analogica o estensiva delle relative norme. Per di piu', puo' ritenersi che il suddetto dato letterale sia del tutto coerente tanto con le finalita' espressamente assegnate all'interrogatorio dalla stessa norma dell'art. 294 n. 3 quanto con la collocazione sistematica delle norme stesse - questa e l'altra dell'art. 302 - e, ancora, con l'altra norma dell'art. 279 del codice che richiama in se' quella dell'art. 91 delle disposizioni di attuazione, dalla quale e' dato evincere in tutta chiarezza, anche in correlazione con la diversificata attribuzione di competenza in ordine alle misure cautelari, l'intento del legislatore di limitare la previsione dell'interrogatorio, anche agli effetti della eventuale caducazione della misura per l'omissione dello stesso, alle misure disposte ed applicate nella fase delle indagini preliminari. L'ordinanza impugnata non potrebbe essere annullata sotto il profilo della proposta censura di violazione o erronea applicazione delle suindicate norme (artt. 294 e 302) del codice di procedura. Diviene allora rilevante l'altra prospettazione e, puo' ritenersi non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita' delle norme stesse - l'una in connessione con l'altra - prospettato anch'esso dal ricorrente. E non soltanto rispetto al parametro dell'eguale trattamento, che pure sembra venire in questione ed assumere rilevanza sol che si consideri in qual misura proprio la natura di strumento di difesa espressamente assegnato all'interrogatorio dalla stessa legge di delega (art. 2 n. 5) per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e proprio le sue finalita', quali indicate nell'art. 294 n. 3 (verifica dei presupposti per l'applicazione della custodia cautelare, nuova valutazione degli stessi, secondo le possibili risultanze dell'interrogatorio, in relazione anche soltanto alle esigenze cautelari) indurrebbe a far ritenere insuperabile l'effettivita' della garanzia dell'interrogatorio anche allorche' il pubblico ministero abbia investito del procedimento il giudice mediante il promovimento dell'azione penale e secondo le indicazioni dell'art. 405. Garanzia che assumerebbe rilievo in relazione ad una finalita' duplice: introdurre anche in tal caso le suddette nuove valutazioni in ordine ai presupposti della custodia cautelare, segnatamente sotto il profilo delle esigenze cautelari; consentire all'imputato di apprestare le sue difese, in vista dell'udienza preliminare, eventualmente in stato di liberta'. La considerazione dell'interrogatorio, secondo la norma della stessa legge delega, quale strumento di difesa indurrebbe insomma a far ritenere non soddisfatta dalle norme in questione la garanzia di eguale trattamento rispetto alla medesima situazione costituita dall'applicazione di una misura di custodia cautelare, in relazione ai fondamentali diritti di liberta' personale e di difesa. Non e' dunque manifestamente infondato ritenere che tali diritti restino non adeguatamente garantiti se, alla stregua delle norme in questione, l'imputato assoggettato fuori della fase delle indagini preliminari ad una misura cautelare restrittiva della sua liberta' personale puo' restare in stato di custodia cautelare - anche per quel solo periodo di tempo che la norma dell'art. 418 n. 2 ha indicato per la fissazione dell'udienza preliminare (e' il caso del ricorrente Catapano), ov'egli potra' richiedere di essere sottoposto all'interrogatorio (art. 422 n. 3) - senza essere in grado di prospettare al giudice le sue ragioni di difesa. Dubbio di legittimita' che investe anche la mancata conferma dell'automatismo dell'estinzione della misura di custodia cautelare per omesso interrogatorio. Questo, gia' introdotto nel codice di procedura del 1930 (all'art. 365) dalla legge n. 398 del 1984 e assurto - anche alla stregua della direttiva dell'art. 2 n. 60 della legge delega del l987 - a principio giuridico volto a rafforzare le esigenze sia dell'immediato controllo giurisprudenziale sul permanere delle condizioni di applicabilita' della misura coercitiva sia della dialettica processuale e attraverso questa della garanzia di difesa, risulta, infatti, escluso, con pregiudizio di dette esigenze, allorche' l'applicazione della misura di custodia cautelare sia intervenuta oltre la fase delle indagini preliminari, e segnatamente, com'e' per il caso di specie, dopo la sola richiesta di rinvio a giudizio. Le considerazioni svolte rendono manifesto che la questione di legittimita' costituzionale e' posta con riferimento, oltre che agli artt. 3 e 24, anche all'art. 76 della Costituzione per violazione della direttiva di cui all'art. 2 n. 5 della legge delega n. 81 del 1987.
P. Q. M. Visto l'art. 3 della legge n. 87 del 1953; Ritenuta rilevante ai fini della decisione sul ricorso e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la questione relativa alla legittimita' costituzionale degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui, con le preposizioni "nel corso delle indagini preliminari" (l'art. 294) e "la custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari" (l'art. 302), limitano alla fase delle indagini preliminari l'obbligo di interrogatorio e la estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio; Sospende il giudizio; Ordina che gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' sulla questione suddetta; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al ricorrente ed al procuratore generale presso questa corte di cassazione, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed altresi' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Roma, addi' 19 dicembre 1995 Il presidente: Longo Dorni Il consigliere estensore: Celentano 96C0647