N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1996
N. 448 Ordinanza emessa l'11 marzo 1996 dal tribunale di Ivrea nel procedimento penale a carico di Bruzzese Antonio ed altra Processo penale - Dibattimento - Dichiarazione di incompetenza per territorio - Trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo - Preclusione, per l'imputato, del diritto di richiesta di rito abbreviato - Irrazionalita' - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge. (C.P.P. 1988, art. 23, primo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.21 del 22-5-1996 )
IL TRIBUNALE Ha emanato la seguente ordinanza nel procedimento n. 71/95 reg. trib. vista l'eccezione di nullita' del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art. 23 c.p.p. o, in subordine, di illegittimita' costituzionale dello stesso art. 23 c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione sollevata dai difensori di Bruzzese Antonio e Carta Vanda, imputati dei reati di cui agli artt. 56 e 567 c.p., 495 c.p., 477, 480 e 482 c.p.; Visto il parere contrario del p.m.; Considerato che, con sentenza del 25 settembre 1995 il tribunale di Torino dichiarava la propria incompetenza per territorio e ordinava la trasmissione degli atti al tribunale di Ivrea e che il decreto di citazione avanti a questo giudice e' stato emesso dal presidente del tribunale senza che sia stata celebrata udienza preliminare avanti al g.u.p. presso questo tribunale; Osservato che la questione di incompetenza per territorio era stata sollevata avanti al tribunale di Torino ai sensi dell'art. 491 c.p.p., primo comma, in quanto era stata precedentemente proposta avanti al g.u.p. presso detto tribunale e dallo stesso respinta; Ritenuto che in tale situazione gli imputati non hanno potuto avanzare istanza di ammissione al rito abbreviato avanti al g.u.p. territorialmente competente; Ritenuto che cio' e' conseguenza del sistema previsto dagli artt. 22 e 23 c.p.p. che pure dopo la sentenza n. 76/1993 della Corte costituzionale non possono che essere interpretati nel senso che, nel caso di incompetenza per territorio pronunciata dal giudice del dibattimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice del dibattimento dichiarato competente e non al g.u.p. o al p.m. presso quest'ultimo giudice; Rilevato che tale sistema risulta contrastare sia con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ai sensi dell'art. 3 della Costituzione sia con quello del pieno esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione stessa, come hanno evidenziato le difese, in quanto l'art. 23 c.p.p., individuando nel "giudice competente" il giudice del dibattimento, priva l'imputato della facolta' di chiedere il giudizio abbreviato dinanzi al giudice territorialmente competente con evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli imputati per i quali sin dall'inizio il procedimento venga instaurato avanti al giudice territorialmente competente; Considerato che tale situazione normativa risulta altresi' in contrasto con l'articolo 25, comma primo, della Costituzione perche' impedisce all'imputato di avvalersi di un rito alternativo dinanzi al giudice naturale inteso anche come giudice territorialmente competente; Preso atto che identica questione e' gia' stata sollevata dalla corte d'appello di Roma con ordinanza del 7 aprile 1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1995 parte prima, serie speciale, numero trentacinque con piu' diffuse argomentazioni che si condividono integralmente e che si intendono richiamate; Ritenuta la rilevanza della questione in quanto, ove la stessa venisse accolta, gli atti dovrebbero essere trasmessi ad altro ufficio con possibilita' per gli imputati di chiedere di essere ammessi al rito abbreviato;
P. Q. M. Dichiara rilevante la questione manifestamente infondata ai sensi degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma primo, del c.p.p. nella parte in cui prevede che, in caso di declaratoria di incompetenza per territorio emessa dal giudice del dibattimento, gli atti vengano trasmessi direttamente ad altro giudice del dibattimento; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sospende il giudizio in corso ed ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Ivrea, addi' 11 marzo 1996 Il presidente: Grimaldi 96C0650