N. 449 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1996
N. 449 Ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 dal giudice delle indagini prelimiari presso il tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Zizza Davide Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., art. 24, secondo comma).(GU n.21 del 22-5-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Zizza Davide nato a Manduria il 15 marzo 1969, imputato di detenzione per lo spaccio di eroina in stato di custodia cautelare; Rilevato che l'imputato, citato a comparire all'udienza preliminare del 23 febbraio 1996 dinanzi a questo giudice ha chiesto di essere giudicato con giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p. Acquisito il consenso del p.m. e ritenuta la definibilita' del procedimento allo stato degli atti. O s s e r v a In data 18 settembre 1995 questo g.u.p. adotto' nei confronti dell'indagato ordinanza di custodia cautelare in carcere in forza della quale l'imputato trovasi ora in stato di detenzione. Tanto premesso, ritenuto che tale situazione ripropone la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. sollevata da questo g.u.p. con ordinanza del 14 novembre 1995 nel procedimento n. 173/1995 a carico di Caminiti Aniello, i cui atti sono stati trasmessi alla Corte in data 1 dicembre 1995; richiamata per brevita' la motivazione della anzidetta ordinanza e di altra successiva che, stante l'identita' della questione sottoposta al vaglio del giudice costituzionale spiega la sua rilevanza anche in questo procedimento che, per conseguenza, deve essere sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla compatibilita' del giudice a decidere con rito abbreviato il procedimento a carico di imputato nei cui confronti abbia adottato misura cautelare.
P.Q.M. Visti gli artt. 24, secondo comma, della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale ove non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice delle indagini preliminari che abbia applicato all'imputato la misura della custodia cautelare; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Taranto, addi' 23 febbraio 1996 Il giudice per le indagini preliminari: La Marca 96C0651