N. 449 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1996

                                N. 449
  Ordinanza emessa il 23 febbraio  1996  dal  giudice  delle  indagini
 prelimiari  presso  il tribunale di Taranto nel procedimento penale a
 carico di Zizza Davide
 Processo penale - Giudizio  abbreviato  -  Giudice  per  le  indagini
    preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei
    confronti  dello  stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare
    le  funzioni  giudicanti  nel  suddetto  rito  speciale  -  Omessa
    previsione  -  Compressione  del  diritto  di difesa - Richiamo ai
    principi espressi dalla Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., art. 24, secondo comma).
(GU n.21 del 22-5-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento a carico di
 Zizza Davide nato a Manduria il 15 marzo 1969, imputato di detenzione
 per lo spaccio di eroina in stato di custodia cautelare;
   Rilevato che l'imputato, citato a comparire all'udienza preliminare
 del 23 febbraio 1996 dinanzi a questo giudice ha  chiesto  di  essere
 giudicato  con  giudizio  abbreviato ai sensi degli artt. 438 e segg.
 c.p.p.
   Acquisito il consenso del p.m.  e  ritenuta  la  definibilita'  del
 procedimento allo stato degli atti.
                             O s s e r v a
   In  data  18  settembre  1995  questo  g.u.p. adotto' nei confronti
 dell'indagato ordinanza di custodia cautelare  in  carcere  in  forza
 della quale l'imputato trovasi ora in stato di detenzione.
   Tanto premesso, ritenuto che tale situazione ripropone la questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, c.p.p.
 sollevata da questo g.u.p. con ordinanza del  14  novembre  1995  nel
 procedimento  n.  173/1995  a  carico di Caminiti Aniello, i cui atti
 sono stati trasmessi alla Corte in data 1 dicembre  1995;  richiamata
 per  brevita'  la  motivazione  della  anzidetta ordinanza e di altra
 successiva che, stante  l'identita'  della  questione  sottoposta  al
 vaglio  del  giudice  costituzionale spiega la sua rilevanza anche in
 questo procedimento che, per  conseguenza,  deve  essere  sospeso  in
 attesa  della  decisione  della  Corte  costituzionale in ordine alla
 compatibilita'  del  giudice  a  decidere  con  rito  abbreviato   il
 procedimento  a  carico  di imputato nei cui confronti abbia adottato
 misura cautelare.
                                P.Q.M.
   Visti gli artt. 24, secondo comma,  della  Costituzione,  23  della
 legge  11  marzo  1953  n.  87  solleva  d'ufficio  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  del  codice
 di  procedura  penale  ove  non  prevede che non possa partecipare al
 giudizio abbreviato il giudice delle indagini preliminari  che  abbia
 applicato all'imputato la misura della custodia cautelare;
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina che l'ordinanza sia notificata al Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei
 deputati.
     Taranto, addi' 23 febbraio 1996
           Il giudice per le indagini preliminari: La Marca
 96C0651