N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 1996
N. 450 Ordinanza emessa il 22 febbraio 1996 dal giudice di pace di Fano nel procedimento civile vertente tra il condominio Flaminio R. 3 e Calamandrei Daniela ed altro Processo civile - Procedimenti cautelari - Provvedimento cautelare d'urgenza - Lamentata prescritta emissione da parte del pretore, anche in caso di prevista competenza del giudice di pace per il giudizio di merito - Irragionevole discriminazione - Lesione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, della soggezione del giudice solo alla legge e della distinzione tra magistrati solo per diversita' di funzioni - Lesione del diritto dei giudici onorari a tutte le funzioni attribuite a giudici togati. (C.P.C., art. 669-ter cpv.). (Cost., artt. 97, primo comma, 101, 106 cpv., e 107, terzo comma).(GU n.21 del 22-5-1996 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza letti gli atti della causa R.G. n. 252/1995, osserva: In fatto Mediante ricorso proposto ante causam "ex artt. 700 e 669-ter" il condominio "Flaminio R. 3" corrente in Fano, in persona dell'amministratore, impetrava a questo giudice di pace l'emissione di un'ordinanza nei confronti dei condomini sigg. Calamandrei e Chiaretti, che ingiungesse loro di sopportare ("pati") l'ingresso forzoso dell'amministratore e di "personale di settore", appositamente autorizzati, nel loro alloggio condominiale, cio', all'effetto di procedere al distacco del servizio comune di riscaldamento, in ragione del mancato pagamento - da lungo tempo perdurante - delle loro quote dei canoni di esercizio. Deduceva la facolta' esplicitamente attribuita all'amministratore dell'art. 63 cpv.disp.att c.c. ("L'amministratore... puo' sospendere al condominio moroso l'utilizzazione dei servizi comuni...") e, dimostrando per acta la ricorrenza in concreto delle condizioni ivi descritte (mora almeno semestrale, autorizzazione all'amministratore prevista nel reg. condominiale), impetrava al giudice di pace la concreta strumentazione della sua domanda mediante l'emissione del provvedimento d'urgenza. In diritto "Le cause relative alla misura e alla modalita' d'uso dei servizi di condominio di case", nelle quali rientra la fattispecie concreta, sono comprese fra quelle di competenza del giudice di pace (art. 7, quarto comma, n. 2, c.p.c.); peraltro, l'art. 669-ter, cpv., c.p.c. prescrive che, ove per la causa di merito sia competente il giudice di pace, la domanda che ante causam avvia il procedimento d'urgenza debba essere proposta al pretore (e da questi, conseguentemente, decisa). Nella pregressa normativa processuale, l'intera competenza in materia di misure d'urgenza ante causa spettava al pretore (art. 701, parte 1); viceversa, nell'ordinamento precessuale vigente, tutte le giurisdizioni di merito sono titolari dei relativi poteri d'urgenza (art. 669-ter, primo comma), tranne il giudice di pace (art. 669-ter., cpv.). Pertanto, dal momento che la vigente normativa giusprocessualistica ha riportato i poteri d'urgenza nell'alveo delle generali competenze di merito, la esclusione dal giudice di pace da una coerente applicazione di tale principio non risulta facilmente spiegabile. In linea generale, gia' la dottrina (redenti) lamentava "la discontinuita'" fra la fase cautelare e il giudizio di merito, confessando "di non sapervi dare una ragione logica soddisfacente" (Dir.proc.civ., vol. III, pag. 95); e la giurisprudenza ha per fermo che "il provvedimento di urgenza e' strettamente legato al giudizio di merito e alla sentenza che lo conclude; poiche' con esso il procedimento non ha termine, non viene meno il rapporto di continuita' fra la fase cautelare e quella di cognizione; avuto riguardo al collegamento con il giudizio successivo, l'autonomia del procedimento cautelare non sussiste" (da ultimo, Cass. 3 luglio 1995 n. 7359). Anche alla luce di tale insegnamento, pare a questo g.d.p. che - nel nuovo processo - la soppravenuta coincidenza del "giudice dell'urgenza" con il "giudice del merito" interpreti piu' correttamente l'art. 25 Cost., nel senso che meglio vi corrisponda che il "giudice naturale precostituito per legge" coincida con il "giudice competente per il merito", e questi con il "giudice dell'urgenza". In effetti, l'aggiunta e la sottolineatura dell'aggettivo "naturale" accanto a "precostituito per legge" non ha puro valore pleonastico, a mo' di endiadi, ma significa specificamente che la legge deve garantire "la certezza" dell'identificazione del giudice (art. 25 Cost., gia' art. 20 del progetto discusso e approvato nella seduta del 15 aprile 1947, vedansi, in particolare, gli interventi Riccio e Tupini in Att.Ass.Cost., pg. 2875); la quale "certezza" sembra meglio garantita dalla concentrazione nello stesso giudice, dei poteri d'urgenza e di quelli di merito. La regola generale introdotta dall'art. 669-ter, primo comma, imporrebbe dunque che il g.d.p., quale giudice "del merito" indicato nell'art. 7, quarto comma, n. 2, coincidesse con quello "dell'urgenza", invece, a cio' sta la deroga di cui all'art. 669-ter, secondo comma. Nei rapporti di connessione fra cause (art. 40 c.p.c.), esiste il favor del legislatore nei confronti del tribunale e del Pretore rispetto al g.d.p., all'uopo di scongiurare (ragionevolmente: art. 3 Cost.) il contrasto fra giudicati. Invece, l'esclusione totale del g.d.p. dalla competenza in materia d'urgenza risulta irragionevolmente discriminatoria: perche' stabilisce surrettizziamente una sorta di gerarchia fra le giurisdizioni, in violazione degli artt. 107, terzo comma, e 101 Cost., dal momento che "distingue" i magistrati fra loro (nella specie, il magistrato onorario nei confronti del magistrato togato) non gia' in base alla diversita' delle funzioni, ma, al contrario, nell'esplicito pressupposto dell'identita' della funzione (quella d'urgenza); perche' sottrae irragionevolmente al giudice onorario la funzione d'urgenza la quale, essendo attribuita anche al Pretore, potrebbe dunque essere esercitata dal g.d.p. nelle materie di sua competenza, cosi' come "tutte le altre funzioni attribuite a giudici singoli" (art. 106 cpv. e 3 della Costituzione); perche', provocando inutili ritardi ed aggravi procedurali, risulta incoerente con il principio del "buon andamento" dell'amministrazione giudiziaria (artt. 3 e 97, primo comma della Costituzione).
P. Q. M. Ritenuto che non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-ter, del codice di procedura civile, nella parte di cui al capoverso dove prescrive che la domanda del provvedimento cautelare d'urgenza, se competente per la causa di merito sia il giudice di pace venga proposta al pretore; Ritenuto che la soluzione della questione e' rilevante all'effetto della decisione sulla domanda; Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e 23 della legge n. 87 addi' 11 marzo 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio, dell'art. 669-ter, capoverso, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 107 terzo comma, 101, 106 capoverso, 3 e 97, primo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio sulla domanda proposta del condominio "Flaminio R. 3" di Fano, in persona dell'amministratore pro-tempore; Rimette gli atti alla Corte costituzionale perche' decida sulla predetta questione; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Fano, addi' 22 febbraio 1996 Il giudice di pace: Bigi 96C0652