N. 15 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 aprile 1996
N. 15 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 aprile 1996 (della regione Veneto) Regione Veneto - Erogazione di contributi a favore dell'ente "Veneto Teatro", ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n, 52/1984 - Inviti della procura regionale della Corte dei conti, in data 22 febbraio 1996, a presentare deduzioni e documenti, indirizzati a consiglieri, ex consiglieri ed assessori regionali, ai fini dell'accertamento a loro carico di responsabilita' patrimoniale amministrativa, emessi sul presupposto che detti contributi si sarebbero dovuti erogare non solo dietro esibizione del programma di attivita', ma anche a seguito di produzione di documenti contabili di dettaglio e con verifica successiva della regione - Sostanziale disapplicazione, da parte della procura, della legge regionale, in base all'art. 97 della Costituzione - Lesione delle competenze legislative della regione e delle garanzie costituzionali poste a favore dei consiglieri regionali - Istanza di sospensione - Riferimento alla sentenza n. 285/1990. (Inviti della procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti 22 febbraio 1996). (Cost., artt. 117, 127 e 122, quarto comma).(GU n.35 del 28-8-1996 )
Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa n. 1427 in data 3 aprile 1996, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi del foro di Padova e Luigi Manzi del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, via F. Confalonieri n. 5, contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per regolamento di competenza in relazione: 1) agli inviti, datati 22 febbraio 1996, indirizzati agli ex consiglieri ed assessori regionali del Veneto Umberto Carraro, Maurizio Creuso, Bortolo Mainardi, Mirco Marzaro e Giulio Veronese ai sensi dell'art. 5 primo comma, del decreto-legge n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, della procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti (doc. 1); 2) agli inviti, datati 22 febbraio 1996, indirizzati agli ex consiglieri ed assessori regionali del Veneto Gianfranco Cremonese, Pierantonio Belcaro, Aldo Bottin, Giorgio Carollo, Antonio Bogoni e Camillo Cimenti ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, della procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti (doc. 2); 3) agli inviti, datati 22 febbraio 1996, indirizzati ai consiglieri Fabrizio Comencini, Giorgio Bragaja e Ottavio Contolini ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, della procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti (doc. 3); 4) agli inviti, datati 22 febbraio 1996, indirizzati agli ex consiglieri ed assessori regionali del Veneto Roberto Bissoli, Luigi Covolo, Vittorio Guillon-Mangilli, Carlo Alberto Tesserin e Luciano Falcier, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, della procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti (all. 3-bis); 5) agli inviti, datati 22 febbraio 1996, indirizzati agli ex consiglieri regionali del Veneto Gian Pietro Favaro e Giuseppina Dal Santo ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, della procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti (all. 3-ter); 6) all'invito, datato 22 febbraio 1996, indirizzato all'ex consigliere regionale del Veneto Mariella Andreatta ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, della procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti (all. 3-quater). F a t t o 1. - Con una serie di atti di invito, posti in essere in attuazione del dettato dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, la procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti ha sollecitato a ex consiglieri ed ex assessori della Regione Veneto la presentazione di "eventuali deduzioni e documenti", nel quadro di una iniziativa volta ad accertare, a loro carico, la sussistenza di una responsabilita' patrimoniale amministrativa. Negli atti di invito poc'anzi indicati - contro i quali e' diretto il presente conflitto di attribuzioni e dalla cui lettura si possono estrapolare i piu' minuti contorni del fatto - si legge, tra l'altro, che appunto "lo scrivente Ufficio ha ... avviato verifiche tese ad accertare l'eventuale sussistenza, nella specie, di un danno alle finanze dell'ente pubblico", e cio' sulla scorta (a) di notizie avute dalla Procura della Repubblica di Venezia e (b) delle perizie dei consulenti tecnici Tomasin e Amodei-Maccarrone, le quali hanno evidenziato "sia lo squilibrio economico, che le numerose irregolarita' amministrativo-contabili della gestione dell'ente beneficiario" (v., ad es., doc. 1): trattasi di Veneto Teatro, servizio costituito nell'ambito della Associazione Teatri Antichi del Veneto (associazione di diritto privato tra enti pubblici proprietari di teatri storici), avente "l'esclusivo scopo di produrre direttamente, organizzare e gestire circuiti di distribuzione di spettacoli sul territorio regionale; promuovere, ricercare, coordinare iniziative produttive e di ricerca teatrale di enti locali ed associazioni varie, nonche' di partecipazione a singole produzioni di spettacoli ecc." (a.t.a.v. - Venetoteatro, Relazione 1993, da cui possono trarsi indicazioni utili per comprendere quale sia stato il ruolo svolto dall'istituzione beneficiaria dei contributi regionali: doc. 5 e doc. 6, questo secondo recante "Per una storia di Veneto Teatro 1980-1992"); Cio' che conta - nella prospettiva che ci riguarda - e' l'ulteriore puntualizzazione argomentativa della Procura regionale, secondo la quale "il quadro delineato e', da un lato, quello di un ente incapace di realizzare le proprie finalita' se non al prezzo di continue perdite di esercizio e della lievitazione della situazione debitoria fino alla dichiarazione di fallimento. Dall'altro lato viene in rilievo una gestione contabile irregolare e illegale che non consente una verifica attendibile, soprattutto per quel che concerne i costi". Sicche', "sulla base della situazione richiamata, deve dedursi, che, illegittimamente si e' proceduto ad erogare contributi a Veneto Teatro, stante la mancanza, da parte dell'ente, sia del presupposto di un'adeguata capacita' finanziaria e tecnico-organizzativa (cio' a partire quanto meno dall'esercizio 1988/89 tenuto conto dell'accumulo, a tale data, di rilevanti perdite d'esercizio), che quello di una trasparente e regolare tenuta della documentazione e delle scritture contabili". Tali considerazioni - si badi - non sono suffragate dal dettato normativo espresso dalla legislazione regionale di riferimento, bensi' connesse al seguente assunto della Procura: "E' da ritenere, infatti, come per casi simili, insita anche nel sistema individuato dagli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 52/84 la regola secondo la quale alla concessione di contributi pubblici (nella specie per lo svolgimento delle attivita' contemplate nelle citate disposizioni) puo' addivenirsi solo in presenza dei menzionati presupposti" (v., ancora, doc. 1). 2. - L'iniziativa della procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti non e' rimasta confinata - ne' poteva, verosimilmente, esserlo, date le implicazioni istituzionali che necessariamente comporta - nell'ambito della personale esperienza di ciascun destinatario. E poiche', pur essendo prevalentemente indirizzata a colpire ex consiglieri ed ex assessori, ha raggiunto anche attuali componenti del Consiglio regionale, cio' ha determinato tra l'altro il blocco di alcune significative attivita' delle commissioni: ad esempio, quella di riparto del fondo sociale regionale per l'anno 1996 poiche', a causa di "recenti contestazioni fatte da parte della magistratura contabile ad alcuni consiglieri regionali ... questa commissione ... ritiene di investire l'Ufficio di Presidenza affinche' sollevi nelle sedi opportune il problema della responsabilita' patrimoniale del consigliere regionale che nell'esercizio delle sue fuuzioni da' un parere sul riparto di fondi ad enti pubblici e privati sul quale non puo' avere alcun controllo amministrativo" (nota del presidente della quinta commissione consiliare datata 21 marzo 1996: circostanza nella quale il Consiglio puo' dirsi aver avuto conoscenza di taluno almeno degli atti impugnati ex art. 39 della legge n. 87/1953) (doc. 7). Investito della questione, il Consiglio regionale ha approvato una mozione in data 3 aprile 1996 (doc. 8), con la quale ha impegnato la Giunta regionale a sollevare il presente conflitto, sulla base di alcune chiare premesse: a) che la richiesta della procura regionale muove dalla considerazione secondo cui "gli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 52/1984 abbiano un significato diverso da quello che risulta dalla loro interpretazione letterale e logico-sistematica, ritenendo che la Regione dovesse esigere dall'ente finanziato non solo quanto espressamente previsto dalla legge regionale in questione (esibizione di programma di attivita'), ma anche la produzione di documentazione contabile di dettaglio e l'espletamento di una preventiva attivita' di verifica prodromica all'erogazione del contributo"; b) che "il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto postula in tal modo l'esistenza di un differente dettato normativo, non voluto dal legislatore regionale, come documentato negli atti preparatori della legge, e che cio' integra per un verso una attivita' di carattere legislativo e per altro verso una disapplicazione della legge regionale n. 52/1984 che esorbita dai compiti istituzionali propri della giurisdizione (Corte cost., sent. n. 285/90)"; c) che "l'invito come sopra formulato, oltre a configurare l'invasione di competenza sopra indicata, finisce altresi' per svuotare di ogni contenuto la garanzia costituzionale di cui all'art. 122 della Costituzione, rendendo assoggettabile alla giurisdizione della Corte dei conti attivita' che i componenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale svolgono in via istituzionale". E', dunque, sotto questi molteplici ed articolati aspetti che la Regione Veneto propone il presente ricorso per regolamento di competenza perche' ritiene i suindicati atti di invito della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti invasivi di proprie attribuzioni costituzionalmente protette. D i r i t t o 1. - Per evitare possibili equivoci e, innanzi tutto, che si ritenga - infondatamente - che la questione dedotta si sostanzi nella richiesta di un sindacato su errori in iudicando piuttosto che - come e' invece - su un difetto assoluto di giurisdizione del magistrato contabile (cui senz'altro appartiene, quantomeno nell'ottica del conflitto di attribuzioni, l'iniziativa assunta ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994), e' necessario soffermarsi su alcuni aspetti della vicenda idonei a dimostrare il percorso logico (psicologico)-giuridico seguito dalla Procura regionale nel prospettare, in vista della emissione della citazione a giudizio, l'addebito per responsabilita' patrimoniale amministrativa. 2. - Il dettato normativo di riferimento e' costituito dalla legge regionale del Veneto 5 settembre 1984, n. 52 (recante "Norme in materia di promozione e diffusione di attivita' artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche": doc. 9), la quale - nel disporre erogazioni finanziarie - individua due distinte categorie di soggetti beneficiari: a) "enti e istituzioni di rilevante importanza", elencati quindi in modo tassativo nell'allegato A) alla legge regionale (Ente Arena di Verona, Ente Autonomo La Fenice di Venezia, Teatro Sociale di Rovigo, Teatro Comunale di Treviso, Ente Orchestra da Camera di Padova, Solisti Veneti, Veneto Teatro, Comune di Padova per Teatro Verdi, Comune di Vicenza per manifestazioni musicali nel Teatro Olimpico, Ente Autonomo "La Biennale" di Venezia, Orchestra Filarmonica Veneta, Comune di Verona per Estate Teatrale Veronese). Piu' precisamente, la legge dispone che la Regione "ne favorisce l'attivita' mediante l'erogazione di un contributo annuo" (art. 3, primo comma) e che il contributo - determinato dalla Giunta regionale nell'ambito di un "piano di contributi" (ex art. 14, primo comma, lett. a) - e' corrisposto sulla base di "una relazione sull'attivita' svolta anche ai fini della determinazione dell'entita' del contributo da concedere per l'anno successivo" (art. 4, primo comma). La legge prevede, quindi, che "entro la stessa data" (del 30 novembre di ogni anno) "dette istituzioni presentano anche il programma dell'attivita' per l'anno successivo" (art. 4, secondo comma); b) enti locali, singoli o associati; enti, istituti, associazioni, fondazioni, cooperative senza fine di lucro; aggregazioni dei soggetti (diversi dagli enti locali) a larga base rappresentativa nel territorio regionale (artt. 5, primo comma; 7, primo comma e 9, primo comma). Relativamente a questa seconda categoria di soggetti beneficiari, il legislatore regionale ha stabilito - dettando con cio' un regime giuridico obiettivamente differenziato - che questi presentino "una relazione illustrativa delle finalita' e delle modalita' di realizzazione del programma per il quale e' richiesto il contributo" (art. 11, primo comma, lett. a), nonche' "un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese" (art. 11, primo comma, lett. b); mentre l'erogazione del contributo e' disposta in unica soluzione previa presentazione di idonea documentazione attestante l'attivita' svolta" (art. 12, terzo comma). Inoltre - a conferma del doppio binario seguito - soltanto con riferimento a questi soggetti e' prevista la facolta' di revoca del contributo: ad esempio, quando "vengano accertate irregolarita' nella contabilizzazione della spesa" (art. 12, sesto comma, lett. c). 3. - E' sufficiente un simile breve richiamo del dettato normativo per individuare alcune differenze macroscopiche di regime, riguardanti essenzialmente: gli elementi conoscitivi richiesti: piu' rigorosi e dettagliati per i soggetti di cui agli artt. 5, 7 e 9; il tempo dell'erogazione del contributo: in via preventiva per gli enti e le istituzioni di rilevante importanza (art. 3), in via successiva o a consuntivo per gli altri soggetti (artt. 5, 7 e 9); la revoca delle assegnazioni: previste soltanto per i soggetti diversi dagli enti e istituzioni di rilevante importanza (artt. 5, 7 e 9). Quanto all'aspetto che ha finito per assumere il piu' significativo rilievo - vale a dire i controlli, non contemplati nei riguardi degli enti ed istituzioni di cui all'allegato A) della legge regionale n. 52/1984 -, la spiegazione relativa alla soluzione accolta la si ritrova chiaramente esplicitata nella relazione illustrativa del disegno di legge (di quella che poi sarebbe divenuta la legge regionale n. 52/1984), stando alla quale alle istituzioni di rilevante importanza (di cui agli artt. 3 e 4: e' ad essi che si e' espressamente riferito il Procuratore regionale), "in ossequio ai criteri di cui si e' detto, si prevede di erogare annualmente un contributo che rappresenta il concorso della Regione alla loro vita e alla loro attivita', con esclusione di qualsiasi forma di condizionamento. L'individuazione di tali enti e istituti risponde a criteri del tutto trasparenti: sarebbe infatti difficile per chiunque negare che gli elenchi di cui si e' detto comprendano quanto di piu' importante esprima oggi, in fatto di istituzioni culturali, la comunita' veneta". Ed il carattere inequivoco del dettato legislativo in esame e' corroborato, altresi', dalla dichiarazione resa dal consigliere Morandina nel corso della seduta del 27 luglio 1984, a parere del quale "spesso, anche l'introduzione di relazioni finali sulle attivita' non e' sufficiente a documentare, come dovrebbe essere documentato a una istituzione come la Regione, che eroga finanziamenti in qualche caso consistenti, la documentazione reale delle attivita'. Ecco perche' noi proponevamo la sostituzione delle relazioni con la vera e propria fornitura di documentazione sulle attivita' svolte" (doc. 10). Il che non avvenne. D'altra parte, v'e' da dire che - nel solco di una prassi consolidata - dall'esame della legislazione regionale del Veneto si ricava: che il riferimento normativo alla attivita' di un dato ente, in vista del suo finanziamento, sottintende un mero richiamo dei compiti statutari del medesimo, ritenuti coerenti con l'opzione legislativa della Regione (v., ad es., art. 1, primo comma, legge regionale n. 17/1983 e n. 21/1988); che la distinzione dei contributi a seconda che siano in conto capitale, in conto interessi, per spese correnti ecc. e' - se voluta - espressamente contemplata dal legislatore (v., ad es., art. 4, legge regionale n. 77/1979; art. 16, legge regionale n. 55/1982; art. 9, legge regionale n. 46/1985; mentre l'art. 3, primo comma, legge regionale n. 52/1984, parla di "contributo annuo", senza specificazione alcuna); che l'obbligo di rendicontazione puo' estrinsecarsi in forme differenziate e deve essere comunque indicato (v., ad es., art. 14, primo comma, legge regionale n. 23/1973; art. 14, primo, settimo e ottavo comma, legge regionale n. 77/1979; art. 19, primo comma, ultimo periodo, legge regionale n. 31/1985; art. 9, primo comma, ultimo periodo, legge regionale n. 46/1985; mentre la legge regionale n. 50/1982 non contempla - al pari di quella di cui qui si discute - alcun obbligo di rendicontazione ad opera dei beneficiari). 4. - Ci si e' soffermati sul contenuto specifico della legge regionale n. 52/1984 e sul significato assolutamente inequivoco degli artt. 3 e 4, considerati nel contesto di un'ulteriore legislazione regionale del Veneto, richiamata in via esemplificativa, allo scopo - gia' evidenziato - di ricostruire il percorso logico (psicologico) - giuridico seguito dalla procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti: la quale ha ignorato il regime giuridico della legge regionale come tale, perche', essendo aggirata nei suoi contenuti, essa viene sostanzialmente disapplicata nei suoi chiarissimi dettati (almeno nella circostanza, per quanto se ne possa discutere, e' senz'altro applicabile il broccardo secondo cui in claris non fit interpretatio). La spiegazione dell'accaduto c'e' e la si rinviene considerando gli esordi degli atti di invito, i quali fanno invariabilmente riferimento - come si e' visto (sub n. 1 del fatto) - (a) alle notizie avute dalla procura della Repubblica di Venezia e (b) alle perizie dei consulenti tecnici, nominati rispettivamente dalla Regione Veneto e dalla medesima procura della Repubblica. (a) Orbene, va in primo luogo osservato che la procura della Repubblica di Venezia ha pensato bene di rivolgersi, per avere lumi sul punto, alla Ragioneria generale dello Stato, dal momento che - sono le sue parole - ai sensi della legge regionale del Veneto n. 52/1984 "si e' rilevato che alcuni Enti ovvero Istituti - dichiarati di rilevante importanza culturale, individuati nell'allegato A) e nell'art. 3 - titolo II - non sembrano essere assoggettati ad alcun tipo di controllo da parte della Regione Veneto, non essendo contemplato nella citata legge alcun obbligo di rendicontazione circa l'utilizzazione dei contributi" (cosi' nella nota 23 novembre 1992, n. 665/92: doc. 11); e si e' chiesta - nel precisare il quesito - se non si potesse estendere in via analogica il regime dettato dalla legge regionale n. 52/1984 per gli enti e soggetti di cui agli artt. 5, 7 e 9; pure a quelli individuati ex lege e disciplinati dagli artt. 3 e 4 oppure "se la Regione Veneto sia comunque tenuta a sottoporre gli Enti di cui all'allegato A), a controlli secondo i principi generali di contabilita' pubblica" (ivi). Nel fornire la risposta, la ragioneria generale dello Stato ha, in conclusione, affermato che, "al riguardo, pur prendendo atto della diversa disciplina cui il legislatore regionale ha inteso assoggettare i vari tipi di enti beneficiari delle provvidenze previste dalla normativa in esame, deve in ogni caso ritenersi che la Regione sia comunque tenuta ad una puntuale verifica dell'utilizzo dei contributi da essa erogati agli Istituti in questione, in ossequio ai principi di buona amministrazione cui la stessa deve comunque uniformare la propria attivita' nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione". Ed ha soggiunto - con una ulteriore emblematica evidenziazione di una pretesa che collide con prerogative costituzionali della Regione - che "cio' comporta che, indipendentemente da quanto normativamente previsto dall'art. 4, della legge in esame, circa l'obbligo da parte degli Istituti di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attivita' svolta, in cui dovrebbero essere dettagliatamente evidenziati gli impegni assunti a fronte dei contributi regionali introitati, la Regione puo' in ogni momento legittimamente richiedere ai beneficiari elementi informativi atti a suffragare il legittimo e puntuale impiego dei fondi agli stessi erogati" (nota 5 marzo 1993, prot. n. 103949: doc. 12). (b) Analogo punto di vista e' stato manifestato nelle consulenze tecniche e nelle deposizioni rese, in specie, dai dirigenti del Ministero del tesoro Giulio Di Clemente e Santo Rosace, i quali hanno negato la sussistenza, sul punto, di precise disposizioni di legge, fatto salvo il riferimento all'art. 97 della Costituzione (doc. 13). Quanto alla testimonianza del consulente tecnico Tomasin (doc. 14), e' agevole osservare che le varie affermazioni non sono suffragate da puntuali richiami normativi, di giurisprudenza e dottrina, e che si confonde, tra l'altro, la fattispecie in esame con quella - semplicemente incomparabile - relativa al "controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria" (di cui all'art. 100, secondo comma, Cost.): considerando la quale e' possibile, peraltro, rettificare dichiarazioni circa l'assoggettamento necessitato alla contabilita' pubblica da parte di chi ottiene stabilmente sovvenzioni pubbliche, se e' vero - com'e' vero - che sono soggette al controllo ex art. 100, secondo comma, Cost. anche "le imprese commerciali e anche vari enti pubblici che non hanno un bilancio preventivo, con la impostazione e la funzione giuridico-economica che tale documento ha nelle aziende pubbliche ..." (come osserva Bennati, Manuale di contabilita' di Stato, Napoli, 1987, 670). 5. - Giunti a questo punto, e' piuttosto agevole dare conto dei molteplici parametri costituzionali con cui l'iniziativa della procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti collide (ed e' appena il caso di rilevare, incidentalmente, come l'assunto qui criticato muova oltretutto da un presupposto in radice errato: che le attivita' teatrali debbano essere realizzate solo allorche' i ricavi quantomeno compensino i costi; mentre e' massima di esperienza che le stesse - come quelle culturali in genere - debbono essere sostenute con contributi che, corrisposti ex ante oppure ex post, sono sempre a ripiano di un deficit finanziario ineliminabile: v. infatti, da ultimo, l'intervista a Uto Ughi, Povera Italia che distrugge la sua musica, in la Repubblica, 9 aprile 1996, 35; per non dire delle attivita' circensi di cui Togni e Orfei minacciano la chiusura proprio a causa della mancata corresponsione di sovvenzioni|). Infatti, stando alla ricostruzione delineata sulla scorta dell'analisi degli atti che direttamente o indirettamente hanno sostanziato il presente conflitto, e' emerso che: a) la Regione Veneto ha incontestabilmente previsto (artt. 3 e 4 della legge n. 52/1984) che "enti e istituzioni di rilevante importanza" (tra i quali rientra Veneto Teatro; ma anche La Biennale e La Fenice di Venezia, il cui prestigio addirittura mondiale e' fuori discussione) siano finanziati sulla base della presentazione di un mero programma di attivita'. Tale conclusione e' suffragata: dalla medesima legge regionale n. 52/1984, che prevede controlli piu' penetranti a carico di altri beneficiari di contributi; dai lavori preparatori del relativo disegno di legge; dalle prescrizioni di altre leggi regionali ed altresi' dalle ammissioni espresse della Ragioneria generale dello Stato e della procura della Repubblica di Venezia in sede di formulazione del quesito (v. sub n. 4); b) l'ulteriore dettato normativo enucleato dalla procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti (a parere della quale "e' da ritenere ... insita nel sistema ... la regola secondo la quale alla concessione di contributi pubblici addivenirsi solo in presenza dei menzionati presupposti": "capacita' finanziaria e tecnico-organizzative" e "trasparente e regolare tenuta della documentazione e delle scritture contabili", da esigere comunque a carico degli enti finanziati: v. sub n. 1 della parte in fatto) discende dalla pura e semplice allegazione dell'art. 97 Cost., il quale puo' rappresentare - nella fattispecie - unicamente una norma-parametro alla cui stregua sindacare le scelte operate dal legislatore regionale con gli artt. 3 e 4 della legge n. 52/1984; c) in realta', cosi' facendo, la procura regionale ha avviato la propria attivita' postulando l'esistenza di una norma diversa da quella voluta dal legislatore regionale; tant'e' vero che la condotta degli ex consiglieri ed ex assessori puo' essere censurata dal punto di vista della contabilita' pubblica soltanto se si ritiene sussistente la disposizione desunta dall'art. 97 Cost. (violando la quale risulterebbe violato un dovere d'ufficio), non voluta dal legislatore regionale, e non invece nel caso in cui si ritengano operanti - per cio' che espressamente dispongono - i citati artt. 3 e 4 della legge regionale n. 52/1984; d) senonche', in tal modo, la procura regionale ha disapplicato la legge regionale ed applicato (peraltro scorrettamente) una regola costituzionale, che puo' essere azionata soltanto investendo dell'eventuale questione di legittimita' il giudice delle leggi. Infatti, qui si e' verificato - sia pure con modalita' differenti: implicitamente e non con dichiarazione espressa - quel che codesta ecc.ma Corte ha censurato con la sent. n. 285/1990, la' dove ha affermato che non spetta al giudice penale disapplicare le leggi regionali, ancorche' costituzionalmente illegittime, poiche' cio' concretizza un "errore" che cade "sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa". Pertanto, gli atti di invito indicati in epigrafe si pongono in contrasto con specifiche prerogative del legislatore regionale, tutelate dagli artt. 117 (ambito materiale) e 127 Cost. (ambito procedimentale). Ma non basta. Sussiste, altresi', un contrasto con il disposto dell'art. 122, quarto comma, Cost., la cui sfera di operativita' - stando alla giurisprudenza costituzionale - e' delimitata, quanto al titolo normativo: a) dalla Costituzione; b) dalla legge e dagli atti aventi forza di legge dello Stato (non dalla legge regionale e dallo statuto). Quanto alle funzioni, esso riguarda: a) la funzione legislativa; b) la funzione di indirizzo politico e di controllo; c) la funzione di autoorganizzazione interna; e le funzioni suddette possono estrinsecarsi in atti di natura formalmente legislativa o amministrativa. Ora, non par dubbio che, nel caso, la condotta di consiglieri ed assessori, coerente con la legge regionale, non puo' essere censurata; e, se censurata, cio' determina l'insorgere di una violazione diretta di clausole costituzionali (degli artt. 117 e 127, come si e' detto poc'anzi), che rappresentano il titolo piu' elevato cui e' connessa la guarentigia posta dall'art. 122, quarto comma, Cost.: come ha riconosciuto codesta ecc.ma Corte tra l'altro con la sent. n. 100/1986. Istanza di sospensione degli atti impugnati (art. 40, legge n. 87/1953 - art. 28, norme integrative 1956) Ferma restando l'evidente lesione di attribuzioni riservate dalla Costituzione alla Regione, nei limiti poc'anzi evidenziati, si deve aggiungere che la lesione predetta e' cosi' radicale e gravida di conseguenze da pregiudicare, d'ora in poi, il funzionamento degli organi ed apparati che sono chiamati ad operare nell'ambito delle procedure di spesa. Piu' precisamente, come evidenziato nella parte in fatto (sub n. 2), le commissioni consiliari chiamate ad esprimere il proprio parere in ordine al riparto di risorse anche assai consistenti (nell'ordine di numerose decine di miliardi) hanno deciso di soprassedere, dal momento che la loro attivita' potrebbe essere sindacata un domani, sulla scorta di norme regolatrici estranee al dettato legislativo regionale, dalla Corte dei conti. Sotto questo aspetto, non si puo' negare che sussistano quelle gravi ragioni che la legge ritiene giustificative della richiesta di sospensione degli atti che hanno determinato il conflitto: essendo in gioco il funzionamento dei supremi organi regionali e l'interesse di coloro che attendono che la Regione assuma le determinazioni di legge.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale, previa sospensione degli atti che hanno dato origine al conflitto: dichiari che non spetta allo Stato (e, per esso, alla procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti) disapplicare gli artt. 3 e 4 della legge regionale del Veneto 5 settembre 1984, n. 52, postulando l'esistenza di norme giuridiche non volute dal legislatore regionale; annulli gli inviti emanati, indicati in epigrafe o comunque disposti nel contesto della medesima iniziativa e per le stesse ragioni, della procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti. Padova-Roma, addi' 15 aprile 1996 Avv. prof. Mario Bertolissi - avv. Luigi Manzi 96C0654