N. 456 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1996
N. 456 Ordinanza emessa il 14 febbraio 1996 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra la SIPAN s.p.a. e Calla' Maria Teresa Processo civile - Procedimento per ingiunzione - Incompetenza per territorio non rilevabile ex officio da parte del giudice adito - Obbligo di questi di emettere il provvedimento ingiuntivo anche nel caso di palese incompetenza territoriale - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. (C.P.C., art. 637, primo comma, e 38, secondo comma). (Cost., art. 25).(GU n.21 del 22-5-1996 )
IL GIUDICE DI PACE Premette in fatto Con ricorso, depositato in cancelleria il 30 gennaio 1996, la s.p.a. SIPAN (Societa' Italiana Prodotti Alcolici Naturali), avente sede legale in Novara al Baluardo Partigiani n. 13, chiedeva al giudice di pace di Napoli di ingiungere a Calla' Maria Teresa, quale titolare della ditta "Hipponion Alimentari" con sede in Vibo Valentia alla via A. De Gasperi, la somma di L. 1.533.576, oltre interessi e spese di procedimento monitorio, a titolo di pagamento dovuto per la fornitura di merci, di cui alla fattura n. 43579/92 e relativa bolla di consegna del 16 novembre 1992. Tutto cio' premesso in fatto, Osserva in diritto L'art. 637 c.p.c. al primo comma prevede che e' facultato ad emettere l'ingiunzione di pagamento, di cui all'art. 633 c.p.c. e segg., il giudice all'uopo competente secondo le norme previste per la domanda proposta in via ordinaria (art. 7 ss., 14 e 18 ss. c.p.c.). Nella fattispecie, di cui al presente procedimento monitorio, la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo non spetta in alcun modo al giudice di pace di Napoli, che e' stato adito dalla societa' ricorrente. Infatti, a norma dell'art. 18 c.p.c. il foro del convenuto e' quello del giudice di pace di Vibo Valentia. Inoltre, a norma dell'art. 20 c.p.c. e' competente il giudice di pace di Novara o al massimo quello di Vibo Valentia, dato che l'obbligazione dedotta in giudizio (pagamento del prezzo), ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 c.c., deve essere eseguita in Novara (domicilio del creditore) ed il luogo dove essa e' sorta o e' Novara o e' Vibo Valentia, ma sicuramente nella specie non e' individuabile la competenza del giudice di pace di Napoli. Ne consegue che quest'ultimo, adito erroneamente, dovrebbe di ufficio rilevare la propria incompetenza per territorio e rigettare il ricorso. Cio', pero', non e' possibile perche' il rinvio dell'art. 637 c.p.c. alle norme sulla competenza, previste per il giudizio ordinario, rende operante nella fattispecie il disposto dell'art. 38 c.p.c. che sancisce la non rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza per territorio. In tal modo il giudice di pace di Napoli dovrebbe emettere un provvedimento che la legge non attribuisce alla sua competenza. E' pur vero che l'ingiunto puo' proporre opposizione e sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, ma e' altrettanto vero che spesso cio' non avviene specialmente per le procedure di minore entita'. Nel campo delle forniture di merci da una citta' ad un'altra e' incorsa l'abitudine delle imprese creditrici di chiedere ingiunzione di pagamento del prezzo ad un giudice incompetente per territorio, fidando sul fatto che la maggior parte dei debitori ingiunti, per le difficolta' di proporre opposizione in luogo lontano e spesso anche in considerazione della modestia delle somme richieste, rinunziano ad opporsi. Con questo semplice espediente vengono evitate molte opposizioni e sono acquisiti ingiustamente titoli esecutivi definitivi con provvedimenti emessi da giudici incompetenti. Viene, quindi, violato il principio stesso su cui si fonda l'art. 637 c.p.c. che ha inteso evitare ogni possibile arbitrio della parte istante di determinare d'imperio il giudice precostituito ad emettere il decreto ingiuntivo. Ed e' evidente che nella specie, mancando al giudice adito il potere di rilevare di ufficio la propria incompetenza per territorio, viene concesso al creditore istante il potere di realizzare un inammissibile arbitrio nella scelta del giudice competente non secondo i criteri di giustizia, bensi' secondo la propria convenienza personale. La procedura viene, quindi, sottratta al giudice precostituito per legge senza possibilita' alcuna da parte di quest'ultimo di impedire una simile violazione del principio contenuto nel primo comma dell'art. 25 della Costituzione e cioe' che "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito". Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dal citato art. 25, primo comma, della Carta costituzionale, tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine della garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibile arbitrio mediante la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali, fissati in anticipo, e non in vista delle singole controversie (sentenza n. 77 del 1977; n. 127 del 1979; ordinanaza n. 521 del 1991; ordinanza n. 161 del 1992 ed altre). E la Corte con la sentenza n. 110 del 7 giugno 1963 ha anche affermato che l'art. 25 della Costituzione non si riferisce soltanto al giudice competente per la pronunzia finale e che il fondamento di garanzia, che lo ispira, permette di comprendere nel suo tenore anche un provvedimento non definitivo (come e' appunto il decreto ingiuntivo). Pertanto nella fattispecie l'art. 637 c.p.c., allorche' al primo comma prevede il semplice rinvio alle norme che regolano la competenza nel giudizio ordinario, determina automaticamente l'applicabilita' del disposto dell'art. 38 c.p.c. e di conseguenza non permette al giudice, che emette il decreto ingiuntivo, di poter dichiarare di ufficio la propria incompetenza per territorio e quindi di rigettare il ricorso. Per tale motivo il predetto combinato disposto degli artt. 637 e 38 c.p.c. consente al ricorrente di ottenere arbitrariamente e senza alcun rispetto dei principi generali sulla competenza per territorio, sanciti dalla legge a tutela della rigorosa imparzialita' del giudice, un provvedimento giurisdizionale, anche se non definitivo, che sicuramente e' ingiusto perche' rende piu' difficile l'esercizio, da parte del debitore, del suo diritto di proporre opposizione. In tal guisa viene meno la garanzia rigorosa di imparzialita' del giudice che l'art. 25 della Costituzione vuole tutelare e che le norme sulla competenza per territorio intendono attuare. Diversa e' la fattispecie che si realizza nell'ambito del giudizio ordinario, dato che in esso i termini e le garanzie, previste dalle norme sul contraddittorio, rendono piu' accettabile il principio della non rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza per territorio, sancito dal citato art. 38 c.p.c. secondo comma. Nel caso del decreto ingiuntivo, invece, e' evidente l'arbitrio che viene concesso al ricorrente in danno dell'ingiunto, dato che il semplice decorso di un termine breve senza che venga proposta l'opposizione, permette il formarsi di un titolo esecutivo giudiziario definitivo che e' fondato su un provvedimento emesso in ispregio alle norme del codice di rito, che individuano il giudice naturale precostituito in difesa di un principio fondamentale di giustizia sancito dalla Costituzione. Pertanto, la sollevata questione di incostituzionalita' e' ammissibile e nella specie e' anche rilevante, dato che, in virtu' del combinato disposto degli artt. 637 e 38 c.p.c., il giudice di pace di Napoli, pur non essendo competente per territorio, dovrebbe emettere la richiesta ingiunzione di pagamento. Nel caso in cui la Corte dovesse ritenere, invece, non applicabile il disposto dell'art. 38 c.p.c. al procedimento monitorio, tale sentenza interpretativa potra' definire con una massima interpretativa tale vexata questione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del c.p.c. in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione, laddove tali norme non consentono al giudice di rilevare di ufficio la propria incompetenza per territorio nell'ambito di una procedura per decreto ingiuntivo prevista dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile; Dispone la sospensione della procedura monitoria n. 1238/96 r.g. tra SIPAN (Societa' Italiana Prodotti Alcolici Naturali) s.p.a. e Calla' Maria, quale titolare della ditta "Hipponion Alimentari", disponendo l'invio degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, il provvedimento di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; L'ordinanza, inoltre, va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 14 febbraio 1996 Il giudice di pace: Pellegrino 96C0661