N. 456 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1996

                                N. 456
  Ordinanza  emessa  il 14 febbraio 1996 dal giudice di pace di Napoli
 nel procedimento civile vertente tra la SIPAN s.p.a. e  Calla'  Maria
 Teresa
 Processo  civile  -  Procedimento  per ingiunzione - Incompetenza per
    territorio non rilevabile ex officio da parte del giudice adito  -
    Obbligo  di  questi  di emettere il provvedimento ingiuntivo anche
    nel caso di palese  incompetenza  territoriale  -  Violazione  del
    principio del giudice naturale precostituito per legge.
 (C.P.C., art. 637, primo comma, e 38, secondo comma).
 (Cost., art. 25).
(GU n.21 del 22-5-1996 )
                          IL GIUDICE DI PACE
 Premette in fatto
   Con  ricorso,  depositato  in  cancelleria  il  30 gennaio 1996, la
 s.p.a.  SIPAN (Societa' Italiana Prodotti Alcolici Naturali),  avente
 sede  legale  in  Novara  al  Baluardo  Partigiani n. 13, chiedeva al
 giudice di pace di Napoli di ingiungere a Calla' Maria Teresa,  quale
 titolare della ditta "Hipponion Alimentari" con sede in Vibo Valentia
 alla  via  A. De Gasperi, la somma di L. 1.533.576, oltre interessi e
 spese di procedimento monitorio, a titolo di pagamento dovuto per  la
 fornitura  di merci, di cui alla fattura n. 43579/92 e relativa bolla
 di consegna del 16 novembre 1992.
   Tutto cio' premesso in fatto,
                          Osserva in diritto
   L'art. 637 c.p.c. al  primo  comma  prevede  che  e'  facultato  ad
 emettere  l'ingiunzione  di  pagamento,  di cui all'art. 633 c.p.c. e
 segg., il giudice all'uopo competente secondo le norme  previste  per
 la  domanda  proposta  in  via  ordinaria  (art.  7  ss., 14 e 18 ss.
 c.p.c.).
   Nella fattispecie, di cui al presente  procedimento  monitorio,  la
 competenza ad emettere il decreto ingiuntivo non spetta in alcun modo
 al  giudice  di  pace  di  Napoli,  che e' stato adito dalla societa'
 ricorrente.
   Infatti, a norma dell'art. 18  c.p.c.  il  foro  del  convenuto  e'
 quello  del  giudice  di  pace  di  Vibo  Valentia.  Inoltre, a norma
 dell'art.  20 c.p.c. e' competente il giudice di pace di Novara o  al
 massimo  quello  di Vibo Valentia, dato che l'obbligazione dedotta in
 giudizio (pagamento del prezzo), ai sensi del terzo  comma  dell'art.
 1182  c.c.,  deve essere eseguita in Novara (domicilio del creditore)
 ed il luogo dove essa e' sorta o e' Novara o  e'  Vibo  Valentia,  ma
 sicuramente  nella  specie  non  e'  individuabile  la competenza del
 giudice di pace di Napoli.
   Ne consegue  che  quest'ultimo,  adito  erroneamente,  dovrebbe  di
 ufficio  rilevare  la propria incompetenza per territorio e rigettare
 il ricorso.    Cio',  pero',  non  e'  possibile  perche'  il  rinvio
 dell'art.  637  c.p.c.   alle norme sulla competenza, previste per il
 giudizio ordinario, rende  operante  nella  fattispecie  il  disposto
 dell'art.  38  c.p.c.    che sancisce la non rilevabilita' di ufficio
 dell'incompetenza per territorio.
   In tal modo il giudice di  pace  di  Napoli  dovrebbe  emettere  un
 provvedimento che la legge non attribuisce alla sua competenza.
   E'  pur  vero  che l'ingiunto puo' proporre opposizione e sollevare
 l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito,  ma  e'
 altrettanto  vero  che  spesso  cio'  non avviene specialmente per le
 procedure di minore entita'.
   Nel  campo  delle  forniture  di merci da una citta' ad un'altra e'
 incorsa l'abitudine delle imprese creditrici di chiedere  ingiunzione
 di  pagamento  del  prezzo ad un giudice incompetente per territorio,
 fidando sul fatto che la maggior parte dei debitori ingiunti, per  le
 difficolta'  di  proporre opposizione in luogo lontano e spesso anche
 in considerazione della modestia delle somme richieste, rinunziano ad
 opporsi.
   Con questo semplice espediente vengono evitate molte opposizioni  e
 sono   acquisiti   ingiustamente   titoli  esecutivi  definitivi  con
 provvedimenti emessi da giudici incompetenti.
   Viene, quindi, violato il principio stesso su cui si  fonda  l'art.
 637  c.p.c. che ha inteso evitare ogni possibile arbitrio della parte
 istante di determinare d'imperio il giudice precostituito ad emettere
 il decreto ingiuntivo. Ed e' evidente che nella specie,  mancando  al
 giudice   adito   il   potere  di  rilevare  di  ufficio  la  propria
 incompetenza per territorio, viene concesso al creditore  istante  il
 potere  di  realizzare  un  inammissibile  arbitrio  nella scelta del
 giudice competente non secondo i criteri di giustizia, bensi' secondo
 la propria convenienza personale.
   La procedura viene, quindi, sottratta al giudice precostituito  per
 legge  senza possibilita' alcuna da parte di quest'ultimo di impedire
 una  simile  violazione  del  principio  contenuto  nel  primo  comma
 dell'art.    25  della  Costituzione e cioe' che "nessuno puo' essere
 distolto dal giudice naturale precostituito".
   Secondo la costante giurisprudenza della  Corte  costituzionale  il
 principio  del  giudice naturale precostituito per legge, sancito dal
 citato art. 25,  primo  comma,  della  Carta  costituzionale,  tutela
 essenzialmente  l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari,
 al fine della  garanzia  rigorosa  della  loro  imparzialita',  venga
 sottratta  ad ogni possibile arbitrio mediante la precostituzione per
 legge del giudice in base a criteri generali, fissati in anticipo,  e
 non  in vista delle singole controversie (sentenza n. 77 del 1977; n.
 127 del 1979; ordinanaza n. 521 del 1991; ordinanza n. 161  del  1992
 ed altre).
   E  la  Corte  con  la  sentenza  n.  110 del 7 giugno 1963 ha anche
 affermato che l'art. 25 della Costituzione non si riferisce  soltanto
 al  giudice competente per la pronunzia finale e che il fondamento di
 garanzia, che lo ispira, permette di comprendere nel suo tenore anche
 un  provvedimento  non  definitivo  (come  e'  appunto   il   decreto
 ingiuntivo).
   Pertanto  nella  fattispecie  l'art. 637 c.p.c., allorche' al primo
 comma  prevede  il  semplice  rinvio  alle  norme  che  regolano   la
 competenza   nel   giudizio   ordinario,   determina  automaticamente
 l'applicabilita' del disposto dell'art. 38 c.p.c.  e  di  conseguenza
 non  permette  al giudice, che emette il decreto ingiuntivo, di poter
 dichiarare di ufficio la propria incompetenza per territorio e quindi
 di rigettare il ricorso.
   Per tale motivo il predetto combinato disposto degli artt. 637 e 38
 c.p.c. consente al ricorrente di  ottenere  arbitrariamente  e  senza
 alcun rispetto dei principi generali sulla competenza per territorio,
 sanciti  dalla  legge  a  tutela  della  rigorosa  imparzialita'  del
 giudice, un provvedimento giurisdizionale, anche se  non  definitivo,
 che sicuramente e' ingiusto perche' rende piu' difficile l'esercizio,
 da parte del debitore, del suo diritto di proporre opposizione.
   In  tal  guisa viene meno la garanzia rigorosa di imparzialita' del
 giudice che l'art. 25 della Costituzione  vuole  tutelare  e  che  le
 norme sulla competenza per territorio intendono attuare.
   Diversa  e' la fattispecie che si realizza nell'ambito del giudizio
 ordinario, dato che in esso i termini e le garanzie,  previste  dalle
 norme  sul  contraddittorio,  rendono  piu'  accettabile il principio
 della non rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza per  territorio,
 sancito dal citato art. 38 c.p.c. secondo comma.
   Nel caso del decreto ingiuntivo, invece, e' evidente l'arbitrio che
 viene  concesso  al  ricorrente  in  danno dell'ingiunto, dato che il
 semplice decorso  di  un  termine  breve  senza  che  venga  proposta
 l'opposizione,   permette   il   formarsi   di  un  titolo  esecutivo
 giudiziario definitivo che e' fondato su un provvedimento  emesso  in
 ispregio  alle  norme  del codice di rito, che individuano il giudice
 naturale precostituito in difesa  di  un  principio  fondamentale  di
 giustizia sancito dalla Costituzione.
   Pertanto,   la   sollevata   questione  di  incostituzionalita'  e'
 ammissibile e nella specie e' anche rilevante, dato  che,  in  virtu'
 del  combinato  disposto  degli  artt. 637 e 38 c.p.c., il giudice di
 pace di Napoli, pur non essendo competente per  territorio,  dovrebbe
 emettere la richiesta ingiunzione di pagamento.
   Nel  caso in cui la Corte dovesse ritenere, invece, non applicabile
 il disposto dell'art.  38  c.p.c.  al  procedimento  monitorio,  tale
 sentenza    interpretativa    potra'   definire   con   una   massima
 interpretativa tale vexata questione.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
 87,  dichiara  di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 artt.  637, primo comma, e 38, secondo comma, del c.p.c. in relazione
 all'art.  25, primo comma, della Costituzione, laddove tali norme non
 consentono al giudice di rilevare di ufficio la propria  incompetenza
 per  territorio  nell'ambito  di una procedura per decreto ingiuntivo
 prevista dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile;
   Dispone la sospensione della procedura monitoria  n.  1238/96  r.g.
 tra  SIPAN  (Societa'  Italiana Prodotti Alcolici Naturali) s.p.a.  e
 Calla' Maria, quale  titolare  della  ditta  "Hipponion  Alimentari",
 disponendo l'invio degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina   che,   a  cura  della  cancelleria,  il  provvedimento  di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificato alle
 parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in carica;
   L'ordinanza, inoltre, va comunicata dal cancelliere  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Napoli, addi' 14 febbraio 1996
                    Il giudice di pace: Pellegrino
 96C0661