N. 459 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1994- 24 aprile 1996

                                N. 459
  Ordinanza   emessa   il   3   ottobre  1994  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 24  aprile  1996)  dal  tribunale  di  Catania  nel
 procedimento  civile  vertente tra Tomaselli Francesco e il comune di
 Adrano
 Professioni - Ingegneri ed architetti - Giudizi arbitrali o  peritali
    -  Possibilita'  per  il professionista di richiedere il  deposito
    integrale  o  anticipato  delle  presunte  spese  e  competenze  -
    Ingiustificata   disparita'   di  trattamento  rispetto  ad  altre
    categorie professionali - Lesione del diritto di difesa.
 (Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.21 del 22-5-1996 )
                              IL TIBUNALE
   Vista  l'istanza  depositata  il  25  giugno  1994  dall'architetto
 Tomaselli  Francesco con la quale questi, creditore nei confronti del
 comune di Adrano della somma di L. 82.516.323  che  assume  dovutagli
 per  prestazioni  professionali ed in pendenza del giudizio arbitrale
 in merito, chiede il deposito  integrale  anticipato  delle  presunte
 spese  e  competenze  dovutegli,  ai sensi dell'art. 9 , terzo comma,
 della legge 2 marzo 1949, n. 143, con la  quale  venne  approvata  la
 tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti;
   Rilevato che la cennata norma crea, a parere di questo giudice, una
 inammissibile   ed   ingiustificata  disparita'  di  trattamento  fra
 ingegneri ed architetti che agiscono avvalendosi della suddetta norma
 e le altre categorie professionali che agiscono per  la  liquidazione
 dei  propri onorari e competenze ed in cui favore non e' prevista una
 analoga norma;
   Considerato ancora che non trova alcuna  razionale  motivazione  il
 versamento  anticipato  della  intera somma a titolo di cauzione solo
 durante la pendenza del giudizio  arbitrale  e  non  in  pendenza  di
 giudizio ordinario;
   Rilevato  infine  che  non  appare  equo  e  conforme  a  giustizia
 subordinare l'esercizio del diritto di  difesa  al  deposito  di  una
 somma  che  a  conclusione  del giudizio arbitrale potrebbe rivelarsi
 eccessiva in quanto dovuta soltanto in parte;
   Ritenuto  pertanto  che  non  appare  manifestamente  infondata  la
 questione  di  leggittimita'  della norma sopra indicata in relazione
 agli artt.   3 e 24 della  Costituzione  che  sanciscono,  il  primo,
 l'ugualianza  di tutti i cittadini davanti alla legge ed, il secondo,
 il diritto di agire in giudizio per  la  tutela  dei  propri  diritti
 nonche'  il  diritto inviolabile alla difesa e che la decisione sulla
 questione di  leggittimita'  costituzionale  della  citata  norma  e'
 rilevante   nella   decisione  di  questo  giudizio  e  che  pertanto
 quest'ultimo deve essere sospeso;
                               P. Q. M.
   Visti gli art. 295 del c.c. e 3 e 24 della Costituzione dispone  la
 sospensione  di  questo  giudizio  ed ordina rimettersi gli atti alla
 Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 marzo 1949  n.
 143, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   La  cancelleria  effettuera'  le  notificazioni  e comunicazioni di
 rito.
     Catania, addi' 3 ottobre 1994
 96C0664