N. 459 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1994- 24 aprile 1996
N. 459 Ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 aprile 1996) dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Tomaselli Francesco e il comune di Adrano Professioni - Ingegneri ed architetti - Giudizi arbitrali o peritali - Possibilita' per il professionista di richiedere il deposito integrale o anticipato delle presunte spese e competenze - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie professionali - Lesione del diritto di difesa. (Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.21 del 22-5-1996 )
IL TIBUNALE Vista l'istanza depositata il 25 giugno 1994 dall'architetto Tomaselli Francesco con la quale questi, creditore nei confronti del comune di Adrano della somma di L. 82.516.323 che assume dovutagli per prestazioni professionali ed in pendenza del giudizio arbitrale in merito, chiede il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze dovutegli, ai sensi dell'art. 9 , terzo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, con la quale venne approvata la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti; Rilevato che la cennata norma crea, a parere di questo giudice, una inammissibile ed ingiustificata disparita' di trattamento fra ingegneri ed architetti che agiscono avvalendosi della suddetta norma e le altre categorie professionali che agiscono per la liquidazione dei propri onorari e competenze ed in cui favore non e' prevista una analoga norma; Considerato ancora che non trova alcuna razionale motivazione il versamento anticipato della intera somma a titolo di cauzione solo durante la pendenza del giudizio arbitrale e non in pendenza di giudizio ordinario; Rilevato infine che non appare equo e conforme a giustizia subordinare l'esercizio del diritto di difesa al deposito di una somma che a conclusione del giudizio arbitrale potrebbe rivelarsi eccessiva in quanto dovuta soltanto in parte; Ritenuto pertanto che non appare manifestamente infondata la questione di leggittimita' della norma sopra indicata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione che sanciscono, il primo, l'ugualianza di tutti i cittadini davanti alla legge ed, il secondo, il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nonche' il diritto inviolabile alla difesa e che la decisione sulla questione di leggittimita' costituzionale della citata norma e' rilevante nella decisione di questo giudizio e che pertanto quest'ultimo deve essere sospeso;
P. Q. M. Visti gli art. 295 del c.c. e 3 e 24 della Costituzione dispone la sospensione di questo giudizio ed ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 marzo 1949 n. 143, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; La cancelleria effettuera' le notificazioni e comunicazioni di rito. Catania, addi' 3 ottobre 1994 96C0664