N. 462 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1996
N. 462 Ordinanza emessa il 18 marzo 1996 dal giudice istruttore del tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Psenner Andreas e ditta Selecta Italia Processo civile - Regione Trentino-Alto Adige - Notifica di atti processuali ad istanza di parte - Previsione di traduzione nella lingua italiana o tedesca, subordinata alla richiesta del destinatario, da effettuarsi entro otto giorni dal ricevimento della notifica - Mancata previsione per il destinatario non residente nella regione di ricevere gli atti, redatti in lingua tedesca, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto in ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa - Lamentata illimitata estensione, al di fuori dell'ambito territoriale regionale, della tutela accordata all'uso della lingua tedesca. (D.P. R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20, terzo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 116).(GU n.21 del 22-5-1996 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Sciogliendo la riserva che precede, premesso che: a) in data 15-16 maggio 1995 la societa' Selecta Italia di Siegfried Klemm e C., con sede in Borgo Bainsizza (Latina), ha chiesto ed ottenuto dal presidente del tribunale di Bolzano decreto ingiuntivo per l'importo di L. 182.413.602, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo e spese di procedura, nei confonti della ditta Andreas Psenner Fioricoltura - Gartenbau di Bolzano, per la fornitura di piante di cui alle fatture specificate nel ricorso e relative bolle di accompagnamento; b) avverso il decreto ingiuntivo n. 672/1995 ha proposto opposizione Psenner Andreas con atto di citazione dd. 13 giugno 1995 redatto in lingua tedesca e notificato in tale lingua alla Selecta Italia; c) la Selecta Italia S.a.s. si e' cosituita in giudizio con comparsa di risposta redatta in lingua italiana, depositata il 10 novembre 1995, ed alla prima udienza ha eccepito la nullita' dell'atto di citazione "in quanto esclusivamente redatto e notificato in lingua tedesca in ispregio alle disposizioni del codice di rito che prevede l'utilizzo della lingua italiana a pena di nullita'", e ha rilevato che le norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia, nella parte in cui prevedono la possibilita' di richiedere la traduzione dell'atto notificato in tedesco, sono finalizzate alla instaurazione di un processo bilingue, ma "cio' non toglie che detta normativa non e' applicabile a soggetti non residenti o con sede nella provincia di Bolzano o di Trento e quindi si debbano applicare le norme ordinarie del codice di rito". Rilevato che: 1. - L'art. 100 dello statuto di autonomia per la provincia di Bolzano, approvato con d.P. R. 31 agosto 1972, n. 670, prevede che i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possano usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. 2. - Il d.P. R. 15 luglio 1988, n. 574, con il quale e' stata data attuazione all'art. 100 dello statuto di autonomia, ha precisato all'art. 1 che la lingua tedesca e' parificata alla lingua italiana nei rapporti con: a) gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima; b) gli uffici giudiziari e gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano; c) la Corte di appello, di assise, di appello, la sezione della Corte di appello per i minorenni, la procura generale presso la Corte di appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonche' ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano; d) nell'attivita' svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c); e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano; f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati. L'uso della lingua tedesca, nei rapporti individuati dalla legge, risulta condizionato dai seguenti presupposti: che si tratti di cittadini di lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano; che gli organi od uffici, indicati nelle lettere soprarichiamate, siano situati - o in ogni caso svolgano la propria attivita' anche - nella provincia di Bolzano (salva l'ipotesi specificatamente considerata dall'art. 24 del d.P. R. 15 luglio 1988, n. 574, limitata a deposizioni o dichiarazioni, rese dai cittadini di lingua tedesca appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti in provincia di Bolzano, innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1). Il diritto di avvalersi della lingua tedesca rimane circoscritto all'ambito del territorio provinciale in relazione a funzioni ed attivita' destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano. 3. - Qualora infatti atti o provvedimenti redatti in lingua tedesca debbano essere notificati o comunicati al di fuori della provincia o della regione Trentino-Alto Adige, il d.P. R n. 574/1988 prevede la traduzione in lingua italiana. L'art. 7, comma 4, del decreto richiamato dispone che gli organi e gli uffici della pubblica amminstrazione ed i concessionari di servizi di pubblico interesse, che nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' di istituto siano tenuti a trasmettere, comunicare o notificare gli atti o provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato, devono provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti medesimi. Parimenti gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca, contenuti nel fascicolo d'ufficio, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Le sentenze ed i provvedimenti del giudice che devono essere depositati a cura di parte davanti ad un giudice situato fuori della regione ed i provvedimenti ai quali si deve dare esecuzione fuori della regione devono essere tradotti in lingua italiana ad istanza di parte ed a cura e spese dell'ufficio (art. 25). Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta di autorita' giudiziarie site fuori della provincia stessa, se redatti in lingua tedesca, devono essere tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto (art. 26). Gli atti notarili in genere e quelli ad essi equiparati di qualunque contenuto e forma, comprese le autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicita', redatti nella sola lingua tedesca, dei quali deve essere fatto uso in altre parti del territorio nazionale, sono accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere gli atti stessi (art. 30). 4. - Per quanto riguarda il processo civile, l'art. 20 del d.P. R. n. 574/1988, sancisce che ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la redazione dei rispettivi atti processuali, con la conseguenza che se l'atto introduttivo e la comparsa di risposta sono redatti nella stessa lingua il processo e' monolingue; diversamente il processo e' bilingue, con traduzione degli atti e documenti a cura e spese dell'ufficio e con verbalizzazione contestuale nelle due lingue. Il comma 3 della stessa norma dispone che "gli atti e i documenti comunque notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti e' notificata entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione e' esente da bollo". La norma non precisa a chi il destinatario degli atti debba richiedere la traduzione ne' se questa, coordinando eventualmente i commi 2 e 3, debba avvenire a cura e spese dell'ufficio, anche quindi nell'ipotesi in cui l'atto di citazione o il ricorso non siano ancora stati depositati ne' la causa iscritta a ruolo. A prescindere dalla non chiara formulazione della norma, il citato comma 3 dell'art. 20 del d.P. R. n. 574/1988 presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale: 4-A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento. Come evidenziato al punto 3), le pubbliche amministrazioni e gli organi giurisdizionali siti al di fuori della provincia di Bolzano hanno diritto di ottenere la traduzione degli atti in lingua italiana, senza alcuna necessita' di doverla richiedere. Parimenti, nel caso di atti notarili redatti in lingua tedesca in provincia di Bolzano, i cittadini residenti in altre parti del territorio nazionale hanno a disposizione la traduzione in lingua italiana, secondo quanto previsto dall'art. 30, ultimo comma, dovendo la traduzione accompagnare gli atti notarili o equiparati. Anche qualora la richiesta di trasmissione di sentenze e provvedimenti del giudice avvenga su istanza di parte, come nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 25 per le sentenze ed i provvedimenti del giudice da depositare davanti ad un giudice situato fuori della regione o ai quali deve essere data esecuzione fuori della regione, la richiesta di traduzione in lingua italiana, sempre a cura e spese dell'ufficio, non e' vincolata ad alcun termine di decadenza. La disciplina contenuta nel comma 3 dell'art. 20 viene quindi a determinare un diverso trattamento sotto due profili: ai destinatari di atti e documenti di un processo civile "comunque notificati ad istanza di parte", anche se residenti in altre province dello Stato o fuori dell'ambito regionale, non e' riconosciuto il diritto di ricevere, unitamente all'atto o documento redatto in lingua tedesca, la traduzione in lingua italiana; anche per i cttadini residenti fuori della regione Trentino-Alto Adige la richiesta di traduzione e' vincolata al termine di otto giorni dalla notifica, termine che sembra da ritenere a pena di decadenza, stante il tenore della norma ("... a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica") e considerato che i termini per gli adempimenti di legge sono fatti decorrere dal giorno della notifica della traduzione. Tale diverso trattamento si manifesta del tutto irrazionale ed irragionevole. Pur riferendosi gli artt. 7, 25, 26 e 30 del d.P. R. n. 574/1988 a fattispecie tra loro diverse, tali norme prevedono una specifica regolamentazione nel caso di rapporti che fuoriescono dall'ambito strettamente provinciale o regionale, e dispongono che la traduzione avvenga con la trasmissione degli atti (art. 7, comma 4, art. 25, primo comma, art. 26, art. 30, quarto comma), ovvero - la' dove la traduzione proviene da istanza di parte - non sanciscono alcun termine per la richiesta (art. 25, secondo comma). Analoga disciplina non e' stata invece prevista per i rapporti che vengono ad instaurarsi nel processo civile per effetto della notifica di atti e documenti. Il comma 3 dell'art. 20, nel prevedere genericamente l'ipotesi di atti e documenti "comunque notificati ad istanza di parte", ha trascurato di considerare specificatamente, a differenza di quanto contenuto nelle altre norme richiamate, l'ipotesi in cui tale notifica debba avvenire fuori della provincia di Bolzano o fuori della regione, determinando in questo modo una disparita' di trattamento che non trova un fondamento logico razionale. Se infatti la previsione di un termine puo' essere giustificata da esigenze processuali (considerato che i termini per gli adempimenti di legge sono fatti decorrere dalla notifica della traduzione), esigenze non sentite invece nell'ipotesi prevista nel comma 2 dell'art. 25, la mancata previsione della traduzione in lingua italiana unitamente all'atto o documento redatto in lingua tedesca, da notificare al di fuori della regione, al pari di quanto invece previsto nelle ipotesi considerate agli artt. 7, comma 4, 25, 26 e 30, non trova giustificazione, trattandosi di situazioni simili. L'attuale formulazione della norma comporta dunque che essa dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei cittadini residenti in altra parte del territorio nazionale, consentendo ad un cittadino di lingua tedesca della provincia di Bolzano di citare o chiamare in giudizio un terzo in un processo civile, ovunque residente nel territorio italiano, con atto redatto esclusivamente in lingua tedesca e con onere a carico del convenuto o del chiamato, residente a Genova come a Firenze o a Caltanisetta, di chiedere a mezzo di ufficiale giudiziario nel termine di otto giorni dalla notifica la traduzione in lingua italiana. Possibilita' della quale difficilmente i cittadini residenti fuori della regione Trentino-Alto Adige saranno a conoscenza. La ristrettezza del termine viene inoltre a precludere - di fatto - la possibilita' di richiedere la traduzione, con la conseguenza che, decorsi i prescritti otto giorni, essa rimarra' preclusa, con evidente grave compromissione del diritto di difesa. La traduzione di atti e documenti a cura e spese dell'ufficio e la verbalizzazione contestuale nelle due lingue e' infatti prevista dall'art. 20 unicamente nell'ipotesi di un processo instaurato e bilingue, con riferimento ad atti depositati nel corso del giudizio, e non riguarda invece l'ipotesi di atti e documenti notificati ad istanza di parte, che rientrano in ogni caso, anche nel corso del processo, nel comma 3 della norma. Il destinatario di un atto civile residente fuori della regione non e' tutelato, pur versando in una situazione equivalente, al pari di qualsiasi pubblica amministrazione, organo giurisdizionale, destinatario di atto notarile, anch'essi situati o residenti fuori della provincia di Bolzano o della regione Trentino-Alto Adige, ai quali e' invece riconosciuto il diritto di ricevere la traduzione unitamente all'atto comunicato. La minor tutela si configura anche rispetto ai cittadini residenti nella stessa provincia di Bolzano ai quali sia stato notificato un atto o documento civile, posti sia in grado di richiedere la traduzione nel rispetto del termine sia - in linea di principio - in grado di comprendere il contenuto dell'atto o documento notificato. 4-B) Violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione. La notifica di atti processuali civili in lingua tedesca anche a cittadini residenti in altra parte dello Stato, incide sul diritto a ciascuno riconosciuto dalla Carta costituzionale di approntare una adeguata difesa a tutela dei propri interessi, non soltanto sotto il profilo della immediata comprensione dell'atto notificato ma anche della scelta del professionista al quale affidare il patrocinio in giudizio dei propri interessi. Anche sotto tale diverso profilo si configura la violazione dell'art. 3 della Costituzione, venendo il cittadino residente in altra provincia dello Stato citato in giudizio, con atto redatto e notificato in sola lingua tedesca, innanzi ad organi giurisdizionali della provincia di Bolzano a trovarsi in condizioni di disparita' rispetto al cittadino citato innanzi ad autorita' giudiziaria di altra provincia. 4-C) Violazione dell'art. 100 dello Statuto di autonomia e 116 della Costituzione. La disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 20 sembra infine porsi in contrasto con il dettato dell'art. 100 dello Statuto di autonomia, che prevede unicamente la facolta' dei cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici situati nella provincia o aventi competenza regionale. La formulazione contenuta nella norma di attuazione censurata porta invece ad estendere una tale facolta' al di fuori dell'ambito provinciale o regionale con riguardo al quale era stata prevista, con conseguente compressione di altri diritti parimenti tutelati a livello costituzionale, nonche' con violazione dell'art. 116 della Costituzione, che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino-Alto Adige, mentre in questo modo la tutela accordata all'uso della lingua tedesca verrebbe ad estendersi senza alcuna limitazione (come previsto invece nell'ipotesi di cui all'art. 24 del d.P. R. 15 luglio 1988, n. 574) al di fuori dell'ambito territoriale regionale ed a tradursi in un onere per tutti i cittadini residenti in altre province dello Stato, che non puo' giustificarsi solo per il fatto che il processo si svolga nella provincia di Bolzano, dovendo parimenti essere tutelato il diritto di difesa. 5. - La questione appare rilevante nel presente giudizio ai fini della decisione. La societa' opposta, Selecta Italia S.a.s. con sede a Latina ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo presso il tribunale di Bolzano, essendo il preteso debitore residente in tale provincia. L'atto di citazione e' stato redatto dall'opponente in lingua tedesca, pur avendo il soggetto citato in giudizio la propria sede a Latina. Nel costituirsi in giudizio l'opposta societa' Selecta, che si e' difesa anche nel merito, ha eccepito "in via preliminare assorbente la nullita' dell'atto di citazione in opposizione, in quanto esclusivamente redatto e notificato in lingua tedesca in ispregio alle disposizioni del codice di rito che prevede l'utilizzo della lingua italiana a pena di nullita'", rilevando che la richiesta di traduzione di cui al piu' volte citato art. 20, comma 3, del d.P. R. n. 74/1988 "e' prevista dalla normativa in oggetto al fine di instaurare il processo bilingue; cio' non toglie che detta normativa non e' applicabile a soggetti non residenti o con sede nella provincia di Bolzano o di Trento e quindi si debbano applicare le norme ordinarie del codice di rito". La difesa dell'opponente ha invece contestato l'eccezione di nullita' della citazione, facendo richiamo alle norme di attuazione dello Statuto speciale per la provincia di Bolzano in ordine alla lingua del processo, in base alle quali "parte opposta avrebbe avuto la possibilita' e l'onere di chiedere la traduzione dell'atto notificato in tedesco, il che non e' avvenuto", e rilevando che "la normativa in questione e' applicabile a tutti i processi celebrati nella provincia di Bolzano". L'uso della lingua tedesca trova pero' tutela limitatamente alle funzioni ed attivita' destinate a produrre effetti nell'ambito della provincia di Bolzano, come si argomenta dall'art. 100 dello statuto di autonomia e dagli artt. 7, comma 4, 25, 26 e 30, comma 4, del d.P. R. 15 luglio 1988, n. 574. L'attuale disciplina prevista dall'art. 20, comma 3, del d.P. R. n. 574/1988, viene invece a comportare l'applicazione di una norma di attuazione su tutto il territorio nazionale, senza alcuna tutela per i cittadini di altre province dello Stato una volta decorso il prescritto termine di otto giorni. L'inapplicabilita' della norma censurata al caso di specie, manifestando un profilo di illegittimita' costituzionale, comporterebbe l'applicabilita' della norma generale sancita dall'art. 122 del c.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana, come e' stato eccepito nel presente giudizio dall'opposta, destinataria dell'atto. La circostanza che il destinatario dell'atto di citazione, socio ed institore della Selecta Italia S.a.s., Klemm Siegrfied, risulti nato in Germania, non assume rilievo sia in quanto non e' stata citata in giudizio la persona fisica, sia in quanto deve aversi riguardo ad un criterio oggettivo di luogo. La societa' opposta, all'epoca del richiesto decreto ingiuntivo, ha conferito procura per il presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente ad avvocato del foro di Roma, ad un patrocinatore del foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio. La domiciliazione in luogo della provincia di Bolzano, in quanto richiesta a fini processuali, non puo' parimenti assumere rilievo sotto un profilo sostanziale, rimanendo in ogni caso la societa' con sede a Latina il soggetto citato in giudizio e quindi destinatario degli atti o documenti "comunque notificati ad istanza di parte".
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 116 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P. R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che gli atti e documenti del processo civile comunque notificati ad istanza di parte debbano essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica, anche nel caso in cui il destinatario degli atti e documenti sia cittadino residente in altra provincia dello Stato e fuori della regione Trentino-Alto Adige, e non prevede invece che gli atti ed i documenti attinenti al processo civile redatti in lingua tedesca comunque da notificare ad istanza di parte a persone residenti in altre province dello Stato e fuori della regione Trentino-Alto Adige siano accompagnati dalla traduzione in lingua italiana; Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al presidente della giunta provinciale ed alle parti in causa. Bolzano, addi' 18 marzo 1996 Il giudice istruttore: Roilo 96C0667