N. 462 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1996

                                N. 462
  Ordinanza  emessa  il  18  marzo  1996  dal  giudice  istruttore del
 tribunale di Bolzano nel procedimento  civile  vertente  tra  Psenner
 Andreas e ditta Selecta Italia
 Processo  civile  -  Regione  Trentino-Alto  Adige - Notifica di atti
    processuali ad istanza di parte - Previsione di  traduzione  nella
    lingua   italiana   o  tedesca,  subordinata  alla  richiesta  del
    destinatario, da effettuarsi entro  otto  giorni  dal  ricevimento
    della  notifica  -  Mancata  previsione  per  il  destinatario non
    residente nella regione di ricevere gli atti,  redatti  in  lingua
    tedesca,  accompagnati  dalla  traduzione  in  lingua  italiana  -
    Disparita' di trattamento rispetto a quanto  previsto  in  ipotesi
    analoghe  -  Lesione  del diritto di difesa - Lamentata illimitata
    estensione, al di fuori dell'ambito territoriale regionale,  della
    tutela accordata all'uso della lingua tedesca.
 (D.P. R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 116).
(GU n.21 del 22-5-1996 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
   Sciogliendo la riserva che precede, premesso che:
     a)  in  data  15-16  maggio  1995  la  societa' Selecta Italia di
 Siegfried Klemm e C.,  con  sede  in  Borgo  Bainsizza  (Latina),  ha
 chiesto  ed  ottenuto dal presidente del tribunale di Bolzano decreto
 ingiuntivo per l'importo di L. 182.413.602,  oltre  interessi  legali
 dalla  scadenza  delle singole fatture al saldo e spese di procedura,
 nei confonti della ditta Andreas Psenner Fioricoltura - Gartenbau  di
 Bolzano,  per  la fornitura di piante di cui alle fatture specificate
 nel ricorso e relative bolle di accompagnamento;
     b)  avverso  il  decreto  ingiuntivo  n.  672/1995  ha   proposto
 opposizione  Psenner Andreas con atto di citazione dd. 13 giugno 1995
 redatto in lingua tedesca e notificato in tale  lingua  alla  Selecta
 Italia;
     c)  la  Selecta  Italia  S.a.s.  si  e' cosituita in giudizio con
 comparsa di risposta redatta in lingua  italiana,  depositata  il  10
 novembre  1995,  ed  alla  prima  udienza  ha  eccepito  la  nullita'
 dell'atto di citazione "in quanto esclusivamente redatto e notificato
 in lingua tedesca in ispregio alle disposizioni del  codice  di  rito
 che  prevede  l'utilizzo della lingua italiana a pena di nullita'", e
 ha rilevato che le norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  di
 autonomia, nella parte in cui prevedono la possibilita' di richiedere
 la  traduzione dell'atto notificato in tedesco, sono finalizzate alla
 instaurazione di un processo bilingue, ma "cio' non toglie che  detta
 normativa  non  e'  applicabile  a  soggetti non residenti o con sede
 nella provincia di Bolzano o di Trento e quindi si debbano  applicare
 le norme ordinarie del codice di rito".
   Rilevato che:
   1.  -  L'art.  100  dello  statuto di autonomia per la provincia di
 Bolzano, approvato con d.P. R. 31 agosto 1972, n. 670, prevede che  i
 cittadini  di lingua tedesca della provincia di Bolzano possano usare
 la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari  e  con  gli
 organi   ed  uffici  della  pubblica  amministrazione  situati  nella
 provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i  concessionari
 di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.
   2.  - Il d.P. R. 15 luglio 1988, n. 574, con il quale e' stata data
 attuazione all'art. 100 dello  statuto  di  autonomia,  ha  precisato
 all'art.  1  che la lingua tedesca e' parificata alla lingua italiana
 nei rapporti con:
     a) gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli
 enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza
 regionale,  nonche'  con  i  concessionari  di  servizi  di  pubblico
 interesse svolti nella provincia medesima;
     b)  gli  uffici giudiziari e gli organi giurisdizionali ordinari,
 amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
     c) la Corte di appello, di assise, di appello, la  sezione  della
 Corte di appello per i minorenni, la procura generale presso la Corte
 di   appello,   il   tribunale  per  i  minorenni,  il  tribunale  di
 sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza,  il  commissario  regionale
 per  la  liquidazione  degli  usi  civici, nonche' ogni altro ufficio
 giudiziario e  organo  giurisdizionale  ordinario,  amministrativo  o
 tributario,  con  sede in provincia di Trento ma con competenza anche
 in provincia di Bolzano;
     d) nell'attivita' svolta nei rapporti interni dal personale degli
 organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle  lettere  a),
 b) e c);
     e)  nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli
 ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di  Bolzano  o
 in  provincia  di  Trento  ma con competenza anche nella provincia di
 Bolzano;
     f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.
   L'uso  della  lingua tedesca, nei rapporti individuati dalla legge,
 risulta condizionato dai seguenti presupposti:
     che si  tratti  di  cittadini  di  lingua  tedesca  residenti  in
 provincia di Bolzano;
     che gli organi od uffici, indicati nelle lettere soprarichiamate,
 siano  situati - o in ogni caso svolgano la propria attivita' anche -
 nella  provincia  di  Bolzano   (salva   l'ipotesi   specificatamente
 considerata dall'art. 24 del d.P. R. 15 luglio 1988, n. 574, limitata
 a  deposizioni  o dichiarazioni, rese dai cittadini di lingua tedesca
 appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti in provincia di
 Bolzano, innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi
 e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1).
   Il diritto di avvalersi della lingua  tedesca  rimane  circoscritto
 all'ambito  del  territorio  provinciale  in  relazione a funzioni ed
 attivita' destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano.
   3. - Qualora infatti atti o provvedimenti redatti in lingua tedesca
 debbano essere notificati o comunicati al di fuori della provincia  o
 della  regione  Trentino-Alto Adige, il d.P. R n. 574/1988 prevede la
 traduzione in  lingua  italiana.  L'art.  7,  comma  4,  del  decreto
 richiamato  dispone  che  gli  organi  e  gli  uffici  della pubblica
 amminstrazione ed i concessionari di servizi di  pubblico  interesse,
 che  nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' di istituto
 siano tenuti a  trasmettere,  comunicare  o  notificare  gli  atti  o
 provvedimenti  da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o
 enti  pubblici  situati  in  altre  province  dello   Stato,   devono
 provvedere  a  loro  cura  e spese alla traduzione in lingua italiana
 degli atti o provvedimenti medesimi.
   Parimenti gli atti processuali ed i documenti  in  lingua  tedesca,
 contenuti  nel  fascicolo  d'ufficio,  che devono essere trasmessi ad
 organi giurisdizionali  situati  fuori  della  regione  Trentino-Alto
 Adige   o   depositati  presso  gli  stessi  per  lo  svolgimento  di
 procedimenti  di  impugnazione  o  di  altri  procedimenti  nei  casi
 previsti  dalla  legge,  devono  essere tradotti in lingua italiana a
 cura  e  spese  degli   uffici   giudiziari   che   provvedono   alla
 trasmissione.
   Le  sentenze  ed  i  provvedimenti  del  giudice  che devono essere
 depositati a cura di parte davanti ad un giudice situato fuori  della
 regione  ed  i  provvedimenti  ai quali si deve dare esecuzione fuori
 della regione devono essere tradotti in lingua italiana ad istanza di
 parte ed a cura e spese dell'ufficio (art. 25).
   Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della  provincia  di
 Bolzano,  su  richiesta  di  autorita'  giudiziarie  site fuori della
 provincia  stessa,  se  redatti  in  lingua  tedesca,  devono  essere
 tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto (art. 26).
   Gli  atti  notarili  in  genere  e  quelli  ad  essi  equiparati di
 qualunque contenuto e forma, comprese le autentiche ed inclusi quelli
 soggetti a pubblicita', redatti nella sola lingua tedesca, dei  quali
 deve  essere  fatto uso in altre parti del territorio nazionale, sono
 accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme
 dal notaio o da altro pubblico ufficiale  abilitato  a  ricevere  gli
 atti stessi (art. 30).
   4.  - Per quanto riguarda il processo civile, l'art. 20 del d.P. R.
 n. 574/1988, sancisce che ciascuna parte ha facolta' di scegliere  la
 lingua  per  la  redazione  dei  rispettivi  atti processuali, con la
 conseguenza che se l'atto introduttivo e la comparsa di risposta sono
 redatti  nella  stessa lingua il processo e' monolingue; diversamente
 il processo e' bilingue, con traduzione degli atti e documenti a cura
 e spese dell'ufficio e  con  verbalizzazione  contestuale  nelle  due
 lingue.
   Il  comma  3 della stessa norma dispone che "gli atti e i documenti
 comunque notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella
 lingua italiana o tedesca a  richiesta  del  destinatario,  che  deve
 chiedere  la  traduzione  a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto
 giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei
 documenti e' notificata entro i successivi otto giorni,  nei  modi  e
 nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti
 di  legge  decorrono  dal  giorno della notifica della traduzione. La
 traduzione e' esente da bollo".
   La norma non  precisa  a  chi  il  destinatario  degli  atti  debba
 richiedere  la  traduzione ne' se questa, coordinando eventualmente i
 commi 2 e 3, debba avvenire a cura e spese dell'ufficio, anche quindi
 nell'ipotesi in cui l'atto di citazione o il ricorso non siano ancora
 stati depositati ne' la causa iscritta a ruolo.
   A prescindere dalla non chiara formulazione della norma, il  citato
 comma 3 dell'art. 20 del d.P. R. n. 574/1988 presenta diversi profili
 di illegittimita' costituzionale:
 4-A)  Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione per disparita' di
 trattamento.
   Come evidenziato al punto 3), le pubbliche  amministrazioni  e  gli
 organi  giurisdizionali  siti  al di fuori della provincia di Bolzano
 hanno  diritto  di  ottenere  la  traduzione  degli  atti  in  lingua
 italiana, senza alcuna necessita' di doverla richiedere.
   Parimenti,  nel  caso di atti notarili redatti in lingua tedesca in
 provincia di Bolzano,  i  cittadini  residenti  in  altre  parti  del
 territorio  nazionale  hanno  a  disposizione la traduzione in lingua
 italiana, secondo quanto previsto dall'art. 30, ultimo comma, dovendo
 la traduzione accompagnare gli atti notarili o equiparati.
   Anche  qualora  la  richiesta  di  trasmissione   di   sentenze   e
 provvedimenti   del   giudice  avvenga  su  istanza  di  parte,  come
 nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 25 per le sentenze  ed  i
 provvedimenti del giudice da depositare davanti ad un giudice situato
 fuori  della  regione  o  ai  quali deve essere data esecuzione fuori
 della regione, la richiesta di traduzione in lingua italiana,  sempre
 a  cura  e  spese  dell'ufficio, non e' vincolata ad alcun termine di
 decadenza.
   La disciplina contenuta nel comma 3 dell'art.  20  viene  quindi  a
 determinare un diverso trattamento sotto due profili:
     ai  destinatari  di  atti  e  documenti  di  un  processo  civile
 "comunque notificati ad istanza di  parte",  anche  se  residenti  in
 altre  province  dello  Stato  o  fuori dell'ambito regionale, non e'
 riconosciuto il diritto di ricevere, unitamente all'atto o  documento
 redatto in lingua tedesca, la traduzione in lingua italiana;
     anche  per i cttadini residenti fuori della regione Trentino-Alto
 Adige la richiesta di traduzione e'  vincolata  al  termine  di  otto
 giorni  dalla  notifica,  termine  che  sembra  da ritenere a pena di
 decadenza, stante  il  tenore  della  norma  ("...  a  richiesta  del
 destinatario,  che  deve  chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale
 giudiziario entro otto giorni  dal  ricevimento  della  notifica")  e
 considerato  che  i  termini  per gli adempimenti di legge sono fatti
 decorrere dal giorno della notifica della  traduzione.  Tale  diverso
 trattamento si manifesta del tutto irrazionale ed irragionevole.
   Pur  riferendosi gli artt. 7, 25, 26 e 30 del d.P. R. n. 574/1988 a
 fattispecie tra loro diverse,  tali  norme  prevedono  una  specifica
 regolamentazione  nel  caso  di  rapporti che fuoriescono dall'ambito
 strettamente provinciale o regionale, e dispongono che la  traduzione
 avvenga  con  la  trasmissione  degli atti (art. 7, comma 4, art. 25,
 primo comma, art. 26, art. 30, quarto comma), ovvero -  la'  dove  la
 traduzione  proviene  da  istanza  di  parte  -  non sanciscono alcun
 termine per la richiesta (art. 25, secondo comma).
   Analoga disciplina non e' stata invece prevista per i rapporti  che
 vengono ad instaurarsi nel processo civile per effetto della notifica
 di atti e documenti.
   Il  comma  3 dell'art. 20, nel prevedere genericamente l'ipotesi di
 atti e documenti  "comunque  notificati  ad  istanza  di  parte",  ha
 trascurato  di  considerare  specificatamente, a differenza di quanto
 contenuto  nelle  altre  norme  richiamate,  l'ipotesi  in  cui  tale
 notifica  debba  avvenire  fuori  della  provincia di Bolzano o fuori
 della  regione,  determinando  in  questo  modo  una  disparita'   di
 trattamento  che non trova un fondamento logico razionale. Se infatti
 la previsione di un termine  puo'  essere  giustificata  da  esigenze
 processuali  (considerato  che i termini per gli adempimenti di legge
 sono fatti decorrere dalla notifica della traduzione),  esigenze  non
 sentite  invece  nell'ipotesi  prevista  nel comma 2 dell'art. 25, la
 mancata previsione della traduzione  in  lingua  italiana  unitamente
 all'atto  o  documento redatto in lingua tedesca, da notificare al di
 fuori della regione, al pari di quanto invece previsto nelle  ipotesi
 considerate   agli  artt.  7,  comma  4,  25,  26  e  30,  non  trova
 giustificazione, trattandosi di situazioni simili.
   L'attuale  formulazione  della  norma  comporta  dunque  che   essa
 dovrebbe  trovare  applicazione  anche  nei  confronti  dei cittadini
 residenti in altra parte del territorio nazionale, consentendo ad  un
 cittadino  di  lingua  tedesca della provincia di Bolzano di citare o
 chiamare  in  giudizio  un  terzo  in  un  processo  civile,  ovunque
 residente nel territorio italiano, con atto redatto esclusivamente in
 lingua  tedesca  e  con  onere a carico del convenuto o del chiamato,
 residente a Genova come a Firenze o a  Caltanisetta,  di  chiedere  a
 mezzo  di  ufficiale  giudiziario  nel  termine  di otto giorni dalla
 notifica la traduzione in lingua italiana.
   Possibilita' della quale difficilmente i cittadini residenti  fuori
 della regione Trentino-Alto Adige saranno a conoscenza.
   La ristrettezza del termine viene inoltre a precludere - di fatto -
 la  possibilita' di richiedere la traduzione, con la conseguenza che,
 decorsi  i  prescritti  otto  giorni,  essa  rimarra'  preclusa,  con
 evidente grave compromissione del diritto di difesa.
   La  traduzione di atti e documenti a cura e spese dell'ufficio e la
 verbalizzazione contestuale nelle  due  lingue  e'  infatti  prevista
 dall'art.  20  unicamente  nell'ipotesi  di  un processo instaurato e
 bilingue, con riferimento ad atti depositati nel corso del  giudizio,
 e  non  riguarda  invece  l'ipotesi di atti e documenti notificati ad
 istanza di parte, che rientrano in ogni caso,  anche  nel  corso  del
 processo, nel comma 3 della norma.
   Il destinatario di un atto civile residente fuori della regione non
 e'  tutelato,  pur versando in una situazione equivalente, al pari di
 qualsiasi   pubblica   amministrazione,    organo    giurisdizionale,
 destinatario  di  atto  notarile, anch'essi situati o residenti fuori
 della provincia di Bolzano o della regione  Trentino-Alto  Adige,  ai
 quali  e'  invece  riconosciuto  il diritto di ricevere la traduzione
 unitamente all'atto comunicato.
   La minor tutela si configura anche rispetto ai cittadini  residenti
 nella  stessa  provincia  di Bolzano ai quali sia stato notificato un
 atto o  documento  civile,  posti  sia  in  grado  di  richiedere  la
 traduzione  nel rispetto del termine sia - in linea di principio - in
 grado di comprendere il contenuto dell'atto o documento notificato.
 4-B) Violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione.
   La notifica di atti processuali civili in lingua  tedesca  anche  a
 cittadini  residenti in altra parte dello Stato, incide sul diritto a
 ciascuno riconosciuto dalla Carta costituzionale  di  approntare  una
 adeguata  difesa a tutela dei propri interessi, non soltanto sotto il
 profilo della immediata comprensione dell'atto  notificato  ma  anche
 della  scelta  del  professionista al quale affidare il patrocinio in
 giudizio dei propri interessi.
   Anche  sotto  tale  diverso  profilo  si  configura  la  violazione
 dell'art.    3  della Costituzione, venendo il cittadino residente in
 altra provincia dello Stato citato in giudizio, con  atto  redatto  e
 notificato  in sola lingua tedesca, innanzi ad organi giurisdizionali
 della provincia di Bolzano a trovarsi  in  condizioni  di  disparita'
 rispetto  al  cittadino  citato  innanzi  ad autorita' giudiziaria di
 altra provincia.
 4-C) Violazione dell'art. 100 dello Statuto di autonomia e 116  della
 Costituzione.
   La disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 20 sembra infine porsi
 in contrasto con il dettato dell'art. 100 dello Statuto di autonomia,
 che  prevede  unicamente  la facolta' dei cittadini di lingua tedesca
 della provincia di Bolzano di usare la propria  lingua  nei  rapporti
 con  gli  organi  e  gli  uffici  situati  nella  provincia  o aventi
 competenza regionale.
   La formulazione contenuta nella norma di attuazione censurata porta
 invece ad  estendere  una  tale  facolta'  al  di  fuori  dell'ambito
 provinciale o regionale con riguardo al quale era stata prevista, con
 conseguente  compressione  di  altri  diritti  parimenti  tutelati  a
 livello costituzionale, nonche' con violazione  dell'art.  116  della
 Costituzione,   che  riconosce  forme  e  condizioni  particolari  di
 autonomia al Trentino-Alto Adige, mentre in  questo  modo  la  tutela
 accordata  all'uso  della lingua tedesca verrebbe ad estendersi senza
 alcuna limitazione (come previsto invece nell'ipotesi di cui all'art.
 24 del d.P. R. 15 luglio  1988,  n.  574)  al  di  fuori  dell'ambito
 territoriale  regionale  ed  a  tradursi  in  un  onere  per  tutti i
 cittadini residenti in altre  province  dello  Stato,  che  non  puo'
 giustificarsi  solo  per  il  fatto  che  il processo si svolga nella
 provincia di Bolzano, dovendo parimenti essere tutelato il diritto di
 difesa.
   5. - La questione appare rilevante nel presente  giudizio  ai  fini
 della decisione.
   La  societa'  opposta,  Selecta  Italia S.a.s. con sede a Latina ha
 chiesto  ed  ottenuto  decreto  ingiuntivo  presso  il  tribunale  di
 Bolzano, essendo il preteso debitore residente in tale provincia.
   L'atto  di  citazione  e'  stato  redatto  dall'opponente in lingua
 tedesca, pur avendo il soggetto citato in giudizio la propria sede  a
 Latina.
   Nel  costituirsi  in giudizio l'opposta societa' Selecta, che si e'
 difesa anche nel merito, ha eccepito "in via  preliminare  assorbente
 la   nullita'  dell'atto  di  citazione  in  opposizione,  in  quanto
 esclusivamente redatto e notificato in  lingua  tedesca  in  ispregio
 alle  disposizioni  del  codice  di rito che prevede l'utilizzo della
 lingua italiana a pena di nullita'", rilevando che  la  richiesta  di
 traduzione  di cui al piu' volte citato art. 20, comma 3, del d.P. R.
 n. 74/1988 "e'  prevista  dalla  normativa  in  oggetto  al  fine  di
 instaurare  il processo bilingue; cio' non toglie che detta normativa
 non e'  applicabile  a  soggetti  non  residenti  o  con  sede  nella
 provincia  di  Bolzano  o  di Trento e quindi si debbano applicare le
 norme ordinarie del codice di rito".
   La  difesa  dell'opponente  ha  invece  contestato  l'eccezione  di
 nullita'  della  citazione, facendo richiamo alle norme di attuazione
 dello Statuto speciale per la provincia di  Bolzano  in  ordine  alla
 lingua  del processo, in base alle quali "parte opposta avrebbe avuto
 la  possibilita'  e  l'onere  di  chiedere  la  traduzione  dell'atto
 notificato  in  tedesco, il che non e' avvenuto", e rilevando che "la
 normativa in questione e' applicabile a tutti  i  processi  celebrati
 nella provincia di Bolzano".
   L'uso  della  lingua  tedesca trova pero' tutela limitatamente alle
 funzioni ed attivita' destinate a produrre effetti nell'ambito  della
 provincia  di  Bolzano, come si argomenta dall'art. 100 dello statuto
 di autonomia e dagli artt. 7, comma 4, 25, 26 e 30, comma 4, del d.P.
 R. 15 luglio 1988, n. 574.
   L'attuale disciplina prevista dall'art. 20, comma 3,  del  d.P.  R.
 n. 574/1988, viene invece a comportare l'applicazione di una norma di
 attuazione  su tutto il territorio nazionale, senza alcuna tutela per
 i cittadini di altre  province  dello  Stato  una  volta  decorso  il
 prescritto termine di otto giorni.
   L'inapplicabilita'   della  norma  censurata  al  caso  di  specie,
 manifestando   un   profilo   di    illegittimita'    costituzionale,
 comporterebbe l'applicabilita' della norma generale sancita dall'art.
 122  del  c.p.c.,  che prescrive l'uso della lingua italiana, come e'
 stato  eccepito  nel  presente  giudizio  dall'opposta,  destinataria
 dell'atto.
   La circostanza che il destinatario dell'atto di citazione, socio ed
 institore  della Selecta Italia S.a.s., Klemm Siegrfied, risulti nato
 in Germania, non assume rilievo sia in quanto non e' stata citata  in
 giudizio  la persona fisica, sia in quanto deve aversi riguardo ad un
 criterio oggettivo di luogo.
   La societa' opposta, all'epoca del richiesto decreto ingiuntivo, ha
 conferito  procura  per  il  presente  giudizio,   congiuntamente   e
 disgiuntamente  ad avvocato del foro di Roma, ad un patrocinatore del
 foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio.
   La domiciliazione in luogo della provincia di  Bolzano,  in  quanto
 richiesta  a  fini  processuali,  non puo' parimenti assumere rilievo
 sotto un profilo sostanziale, rimanendo in ogni caso la societa'  con
 sede  a  Latina  il soggetto citato in giudizio e quindi destinatario
 degli atti o documenti "comunque notificati ad istanza di parte".
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in relazione
 agli  artt.  3,  24  e  116  della  Costituzione,  la  questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  comma 3, del d.P. R. 15
 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto  speciale  per
 la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
 e  della  lingua  ladina  nei  rapporti dei cittadini con la pubblica
 amministrazione e nei procedimenti giudiziari), nella  parte  in  cui
 prevede  che  gli  atti  e  documenti  del  processo  civile comunque
 notificati ad istanza di parte debbano essere tradotti  nella  lingua
 italiana o tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la
 traduzione  a  mezzo  di  ufficiale giudiziario entro otto giorni dal
 ricevimento della notifica, anche nel caso  in  cui  il  destinatario
 degli  atti  e  documenti  sia cittadino residente in altra provincia
 dello Stato e fuori della regione Trentino-Alto Adige, e non  prevede
 invece  che  gli  atti  ed  i  documenti attinenti al processo civile
 redatti in lingua tedesca comunque da notificare ad istanza di  parte
 a  persone  residenti  in  altre  province  dello Stato e fuori della
 regione Trentino-Alto Adige siano accompagnati  dalla  traduzione  in
 lingua italiana;
   Dispone   la   sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura della  cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri,   ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento, al presidente della giunta provinciale ed alle  parti  in
 causa.
     Bolzano, addi' 18 marzo 1996
                     Il giudice istruttore: Roilo
 96C0667