N. 465 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1996
N. 465 Ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dal tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Pugliese Franco Mafia - Misure di prevenzione di carattere patrimoniale - Applicabilita' nei confronti di soggetti a cui venga contestato di trarre sostentamento dai proventi di determinate attivita' delittuose (artt. 629, 630, 648-bis, 648-ter del cod. pen.) - Mancata inclusione tra le predette attivita' delittuose dei reati di usura (artt. 644 e 644-bis del cod. pen.) - Irragionevole disparita' rispetto al trattamento di ipotesi analoghe. (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, primo comma; d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419, art. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172). (Cost., art. 3).(GU n.22 del 29-5-1996 )
IL TRIBUNALE Riunito in camera di consiglio per decidere in ordine all'applicazione a carico di Pugliese Franco, nato ad Isola Capo Rizzuto il 4 luglio 1957 (proposta n. 50/1995 r.m.s.p. del 2 ottobre 1995 proveniente dalla questura di Catanzaro) della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. ai sensi dell'art. 2 legge n. 575/1965 e successive modifiche, nonche' della misura patrimoniale della confisca dei beni indicati nella richiesta suddetta, come prevista dagli artt. 2-bis e 2-ter legge n. 575/1965; Premesso che in data 6 ottobre 1995 alcuni di tali beni sono stati oggetto di sequestro ai sensi della norma dell'art. 2-bis legge n. 575/1965, da parte del tribunale di Crotone, che in data 26 ottobre 1995 il sequestro e' stato convalidato dal tribunale, che in data 30 novembre 1995, in seguito rinviata alle successive dell'11 gennaio 1996 ed 8 febbraio 1996, veniva discussa in camera di consiglio la confisca di tali beni e l'applicazione della misura di prevenzione personale; Ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 14 della legge n. 55/1990, cosi' come novellato dall'art. 11 del decreto-legge n. 419/1991, convertito nella legge n. 172/1992, il quale prevede che possano applicarsi le misure di prevenzione patrimoniali previste dagli artt. 2-bis e segg. della legge n. 575/1965 anche a coloro che, come nel caso in esame, pur non essendo inquadrabili all'interno di associazioni di stampo mafioso, possano tuttavia essere ritenuti trarre i mezzi di sostentamento dalla perpetrazione dei reati di cui agli artt. 629, 630, 648-bis e 648-ter c.p.; Ritenuto che tale norma sia il frutto di una linea evolutiva della legislazione intesa ad equiparare ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose anche altri soggetti, in quanto autori di reati che si pongono come logica conseguenza dell'accumulazione di ricchezza, soprattutto denaro, proveniente dalle attivita' delle cosche mafiose, in quanto ne costituiscono il successivo riutilizzo (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), oppure si collocano come attivita' di supporto all'associazione stessa, utilizzandone gli uomini e le strutture, al fine del procacciamento di mezzi (artt. 629 e 630 c.p.); Ritenuto che tale intendimento del legislatore puo' cogliersi gia' dall'esame dell'art. 19 legge n. 152/1975, che ha esteso la normativa antimafia con le relative misure di prevenzione anche ai soggetti indicati nell'art. 1, nn. 2, 3 e 4 legge n. 1423/1956, orientamento confermato, seppure con una maggiore specificazione, dall'art. 13 della legge n. 327/1988, che ha limitato l'estensione ai soli soggetti indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 1 legge n. 1423/1956; Ritenuto ancora che le misure di carattere patrimoniale (sequestro e confisca) previste dalla legge n. 575/1965 sono state espressamente estese anche ai soggetti indicati nell'art. 1 n. 2 legge n. 1423/1956 per effetto della legge n. 646/1982, categoria poi delimitata ai soli casi in cui l'attivita' delittuosa sia relativa al reato di cui all'art. 630 c.p., ad opera della norma dell'art. 14 legge n. 55/1990; Ritenuto che tale tendenza legislativa e' stata perseguita in maniera piu' incisiva con l'art. 11 del decreto-legge n. 419/1991 convertito nella legge n. 172/1992 che ha sostituito il richiamo dell'art. 630 c.p. previsto dalla norma ultima citata con quello concernente gli artt. 629, 630, 648-bis e 648-ter c.p.; Ritenuto che la ratio di tale estensione appare essere quella di estendere la prevenzione patrimoniale anche ad altre categorie che, pur non essendo indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, sono tuttavia considerate vivere dei proventi di attivita' criminose che presentano caratteristiche tali da ricondurle ai fenomeni di criminalita' organizzata; Ritenuto che proprio la Corte costituzionale con ordinanza del 16 giugno 1988 n. 675 aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta in ordine all'art. 19 della legge n. 152/1975 con riferimento all'art. 3 della Costituzione e cio' in quanto "lo scopo di impedire l'eventuale ingresso nel mercato di denaro ricavato dall'esercizio di attivita' delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose". Ritenuto che, fra le attivita' delittuose che realizzano l'intento che il legislatore tendeva ad evitare, vi e' sicuramente il delitto di usura di cui agli artt. 644 e 644-bis c.p., la cui perpetrazione ha subito, come e' noto, negli ultimi anni una vera e propria "escalation", e cio' in buona parte proprio per la sua funzione di riutilizzo altamente remunerativo di capitali provenienti da attivita' lecite od illecite poste in essere dalle cosche mafiose; Ritenuto, quindi, che la mancata inclusione dei reati previsti e puniti dagli artt. 644 e 644-bis c.p. nel testo della norma dell'art. 14 legge n. 55/1990, cosi' come novellato dall'art. 11 decreto-legge n. 419/1991, convertito nella legge n. 172/1992, costituisca un'incongruenza legislativa che da' adito a giudizio di non manifesta infondatezza della norma citata per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la scelta del legislatore appare affetta da irragionevolezza e disparita' di trattamento di situazioni tra loro di pari entita'; Ritenuto che la questione appare rilevante nel caso di specie che vede il proposto imputato in due procedimenti penali per usura presso il tribunale di Crotone e presso il tribunale di Bergamo, nel cui contesto si inseriscono, in verita', anche episodi di estorsione, sia pure collegati ai fatti di usura in quanto finalizzati ad assicurare l'esazione dei proventi dei reati suddetti e quindi in concreto non individuabili come i delitti dai quali proprio potrebbe desumersi l'abituale arricchimento illecito del soggetto, fatto maggiormente ricollegabile a sistematicita' di attivita' di usura; Ritenuto di dover quindi sospendere il procedimento e di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 legge n. 55/1990 come modificato dall'art. 11 del decreto-legge n. 419/1991 convertito nella legge n. 172/1992, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione stessa;
P. Q. M. Visti gli artt. 137 della Costituzione e 23, comma terzo, della legge n. 87/1953; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata nei termini di cui in motivazione la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, legge n. 19 marzo 1990 n. 55 per come novellato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre 1991 n. 419 convertito con modificazione, nella legge 18 febbraio 1992 n. 172 in relazione all'art. 3 della Costituzione la' dove non prevede tra i delitti significativi ai fini della norma stessa quelli ex artt. 644 e 644-bis c.p.; Sospende conseguentemente il procedimento de quo ed ordina trasmettersi gli atti per la risoluzione della detta questione alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al proposto, ai terzi interessati, ai loro difensori ed al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Crotone, addi' 8 febbraio 1996 Il presidente: Lucisano I giudici: Colanzigari - Colognesi 96C0670