N. 465 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1996

                                N. 465
  Ordinanza  emessa  l'8  febbraio  1996  dal tribunale di Crotone nel
 procedimento penale a carico di Pugliese Franco
 Mafia  -  Misure  di  prevenzione   di   carattere   patrimoniale   -
 Applicabilita'  nei  confronti  di soggetti a cui venga contestato di
 trarre sostentamento dai proventi di determinate attivita' delittuose
 (artt. 629, 630, 648-bis, 648-ter del cod. pen.) - Mancata inclusione
 tra le predette attivita' delittuose dei reati di usura (artt. 644  e
 644-bis  del  cod.  pen.)  -  Irragionevole  disparita'  rispetto  al
 trattamento di ipotesi analoghe.
 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, primo comma; d.-l. 31  dicembre
 1991,  n. 419, art. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 18
 febbraio 1992, n. 172).
 (Cost., art. 3).
(GU n.22 del 29-5-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Riunito  in  camera   di   consiglio   per   decidere   in   ordine
 all'applicazione  a  carico  di  Pugliese  Franco, nato ad Isola Capo
 Rizzuto il 4 luglio 1957 (proposta n. 50/1995 r.m.s.p. del 2  ottobre
 1995  proveniente  dalla  questura  di  Catanzaro)  della  misura  di
 prevenzione personale della sorveglianza speciale di  p.s.  ai  sensi
 dell'art.  2 legge n.  575/1965 e successive modifiche, nonche' della
 misura patrimoniale della confisca dei beni indicati nella  richiesta
 suddetta, come prevista dagli artt. 2-bis e 2-ter legge n. 575/1965;
   Premesso  che in data 6 ottobre 1995 alcuni di tali beni sono stati
 oggetto di sequestro ai sensi della norma dell'art.  2-bis  legge  n.
 575/1965,  da  parte del tribunale di Crotone, che in data 26 ottobre
 1995 il sequestro e' stato convalidato dal tribunale, che in data  30
 novembre  1995,  in  seguito rinviata alle successive dell'11 gennaio
 1996 ed 8 febbraio 1996, veniva discussa in camera  di  consiglio  la
 confisca  di  tali  beni e l'applicazione della misura di prevenzione
 personale;
   Ritenuto applicabile alla fattispecie  l'art.  14  della  legge  n.
 55/1990,  cosi'  come  novellato  dall'art.  11  del decreto-legge n.
 419/1991, convertito nella legge n. 172/1992, il  quale  prevede  che
 possano  applicarsi  le  misure  di prevenzione patrimoniali previste
 dagli artt.  2-bis e segg. della legge n.  575/1965  anche  a  coloro
 che, come nel caso in esame, pur non essendo inquadrabili all'interno
 di  associazioni  di stampo mafioso, possano tuttavia essere ritenuti
 trarre i mezzi di sostentamento dalla perpetrazione dei reati di  cui
 agli artt.  629, 630, 648-bis e 648-ter c.p.;
   Ritenuto  che tale norma sia il frutto di una linea evolutiva della
 legislazione  intesa  ad  equiparare   ai   soggetti   indiziati   di
 appartenere  ad  associazioni mafiose anche altri soggetti, in quanto
 autori  di   reati   che   si   pongono   come   logica   conseguenza
 dell'accumulazione  di  ricchezza,  soprattutto  denaro,  proveniente
 dalle attivita' delle cosche mafiose, in quanto ne  costituiscono  il
 successivo  riutilizzo  (artt.  648-bis  e  648-ter  c.p.), oppure si
 collocano  come  attivita'  di  supporto   all'associazione   stessa,
 utilizzandone  gli  uomini e le strutture, al fine del procacciamento
 di mezzi (artt. 629 e 630 c.p.);
   Ritenuto  che tale intendimento del legislatore puo' cogliersi gia'
 dall'esame dell'art. 19 legge n. 152/1975, che ha esteso la normativa
 antimafia con le relative misure di  prevenzione  anche  ai  soggetti
 indicati  nell'art.  1, nn. 2, 3 e 4 legge n. 1423/1956, orientamento
 confermato, seppure con una  maggiore  specificazione,  dall'art.  13
 della  legge  n.  327/1988,  che  ha  limitato  l'estensione  ai soli
 soggetti indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 1 legge n. 1423/1956;
   Ritenuto ancora che le misure di carattere patrimoniale  (sequestro
 e confisca) previste dalla legge n. 575/1965 sono state espressamente
 estese anche ai soggetti indicati nell'art. 1 n. 2 legge n. 1423/1956
 per effetto della legge n. 646/1982, categoria poi delimitata ai soli
 casi  in  cui  l'attivita'  delittuosa  sia  relativa al reato di cui
 all'art. 630 c.p.,  ad  opera  della  norma  dell'art.  14  legge  n.
 55/1990;
   Ritenuto  che  tale  tendenza  legislativa  e'  stata perseguita in
 maniera piu' incisiva con l'art. 11  del  decreto-legge  n.  419/1991
 convertito  nella  legge  n.  172/1992  che ha sostituito il richiamo
 dell'art. 630 c.p. previsto dalla  norma  ultima  citata  con  quello
 concernente gli artt. 629, 630, 648-bis e 648-ter c.p.;
   Ritenuto  che  la  ratio di tale estensione appare essere quella di
 estendere la prevenzione patrimoniale anche ad altre  categorie  che,
 pur  non  essendo  indiziate  di appartenere ad associazioni mafiose,
 sono tuttavia considerate vivere dei proventi di attivita'  criminose
 che  presentano  caratteristiche  tali  da  ricondurle ai fenomeni di
 criminalita' organizzata;
   Ritenuto che proprio la Corte costituzionale con ordinanza  del  16
 giugno  1988  n.  675  aveva  dichiarato  manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale proposta in ordine  all'art.
 19   della  legge  n.  152/1975  con  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione e cio' in  quanto  "lo  scopo  di  impedire  l'eventuale
 ingresso  nel  mercato di denaro ricavato dall'esercizio di attivita'
 delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la  scelta
 del  legislatore  di  estendere  le  misure antimafia ad alcune delle
 categorie di persone socialmente pericolose".
   Ritenuto che, fra le attivita' delittuose che realizzano  l'intento
 che  il  legislatore tendeva ad evitare, vi e' sicuramente il delitto
 di usura di cui agli artt. 644 e 644-bis c.p., la  cui  perpetrazione
 ha  subito,  come  e'  noto,  negli  ultimi  anni  una vera e propria
 "escalation", e cio' in buona parte proprio per la  sua  funzione  di
 riutilizzo   altamente   remunerativo   di  capitali  provenienti  da
 attivita' lecite od illecite poste in essere dalle cosche mafiose;
   Ritenuto, quindi, che la mancata inclusione dei  reati  previsti  e
 puniti dagli artt. 644 e 644-bis c.p. nel testo della norma dell'art.
 14  legge n. 55/1990, cosi' come novellato dall'art. 11 decreto-legge
 n.  419/1991,  convertito  nella  legge  n.   172/1992,   costituisca
 un'incongruenza legislativa che da' adito a giudizio di non manifesta
 infondatezza  della  norma  citata  per  violazione dell'art. 3 della
 Costituzione, in quanto la scelta del legislatore appare  affetta  da
 irragionevolezza  e  disparita' di trattamento di situazioni tra loro
 di pari entita';
   Ritenuto che la questione appare rilevante nel caso di  specie  che
 vede il proposto imputato in due procedimenti penali per usura presso
 il  tribunale  di  Crotone  e presso il tribunale di Bergamo, nel cui
 contesto si inseriscono, in verita', anche episodi di estorsione, sia
 pure  collegati ai fatti di usura in quanto finalizzati ad assicurare
 l'esazione dei proventi dei reati suddetti e quindi in  concreto  non
 individuabili  come  i  delitti  dai quali proprio potrebbe desumersi
 l'abituale arricchimento illecito del  soggetto,  fatto  maggiormente
 ricollegabile a sistematicita' di attivita' di usura;
   Ritenuto  di  dover  quindi  sospendere  il procedimento e di dover
 sollevare  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.    14  legge  n.  55/1990  come modificato dall'art. 11 del
 decreto-legge n. 419/1991 convertito  nella  legge  n.  172/1992,  in
 riferimento  all'art.  3 della Costituzione, rimettendo gli atti alla
 Corte costituzionale per la risoluzione della questione stessa;
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 137 della Costituzione e  23,  comma  terzo,  della
 legge n. 87/1953;
   Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non manifestamente infondata nei
 termini  di  cui  in  motivazione  la  questione  di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  14, primo comma, legge n. 19 marzo 1990 n.
 55 per come novellato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre 1991 n.  419
 convertito  con modificazione, nella legge 18 febbraio 1992 n. 172 in
 relazione all'art. 3 della Costituzione la' dove non  prevede  tra  i
 delitti  significativi ai fini della norma stessa quelli ex artt. 644
 e 644-bis c.p.;
   Sospende  conseguentemente  il  procedimento  de  quo   ed   ordina
 trasmettersi  gli  atti per la risoluzione della detta questione alla
 Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza  al
 proposto, ai terzi interessati, ai loro difensori ed al p.m., nonche'
 al  Presidente  del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Crotone, addi' 8 febbraio 1996
                        Il presidente: Lucisano
                                    I giudici: Colanzigari - Colognesi
 96C0670