N. 142 ORDINANZA 2 - 6 maggio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Elezioni    -    Elezioni    regionali,   provinciali,   comunali   e
 circoscrizionali - Disposizioni per la prevenzione della  delinquenza
 di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
 pericolosita'  sociale  -  Non  candidabilita'  per  il  delitto   di
 detenzione  di  sostanze  stupefacenti  -  Fatto  non accertabile dal
 giudice dell'azione elettorale  -  Riferimento  alla  sentenza  della
 Corte  n.  141/1996  dichiarativa  dell'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 15, primo comma, lett.  e),  della  legge  n.    55/1990  -
 Espunzione   dall'ordinamento  della  norma  denunciata  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo  comma,  lett.  e),  come
 modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).
 
 (Cost., artt. 3 e 51).
(GU n.19 del 8-5-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici:  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  15,  comma  1,
 lettera  e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
 la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
 forme  di  manifestazione  di pericolosita' sociale), come modificato
 dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in  materia  di
 elezioni  e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con
 ordinanza emessa il 10  ottobre  1994  dal  tribunale  di  Patti  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Milio Luciano e Sindoni Vincenzo
 Roberto, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1994 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  49,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1994;
   Visto l'atto di costituzione di Milio Luciano,  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto  che  con  ordinanza  del  10 ottobre 1994 il tribunale di
 Patti  -  giudicando  sul  ricorso  proposto  da  Luciano  Milio  per
 l'annullamento  dell'elezione  di  Vincenzo Roberto Sindoni a sindaco
 del comune di Capo d'Orlando -  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.   3   e   51  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art.  15, comma 1, lettera  e),  della  legge  19
 marzo  1990,  n.  55  (Nuove  disposizioni  per  la prevenzione della
 delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di  manifestazione
 di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18
 gennaio  1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le
 regioni e gli enti locali), nella  parte  in  cui  riconduce  la  non
 candidabilita'  alla  condotta di detenzione di sostanza stupefacente
 come regolamentata dal d.P.R.  5 giugno 1993, n. 171;
     che l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,  come  modificato
 dall'art. 1 della citata legge n. 16 del 1992, stabilisce al comma 1,
 lettera   e),   la   non  candidabilita',  con  conseguente  nullita'
 dell'eventuale elezione (comma 4), di coloro nei cui confronti  pende
 procedimento  penale  per  un delitto di cui all'art. 74 (recte:  73)
 del testo unico approvato con d.P.R. n. 309 del 1990, "concernente la
 produzione o il traffico di dette sostanze";
     che,  pur  essendo  il  riferimento  all'art.   73   di   stretta
 interpretazione,  l'incidentale  teste'  riportata  ("concernente  la
 produzione o il traffico") non puo'  essere  circoscritta  ad  alcune
 ipotesi  di  detta  previsione, e viene intesa dal giudice a quo come
 rinvio alla rubrica dell'art.    73  ("produzione  e  traffico")  che
 coinvolge  tutte  le  condotte  descritte,  ed e' dunque causa di non
 candidabilita' l'essere sottoposti a giudizio per una qualsiasi delle
 condotte descritte dal citato art. 73;
     che il tribunale rimettente osserva come a seguito del d.P.R.   5
 giugno  1993,  n.  171  -  emesso in forza del risultato positivo del
 referendum abrogativo del 18 e 19 aprile 1993  -  la  fattispecie  di
 reato contestata al Sindoni abbia rilevanza penale quando la sostanza
 sia  destinata  a  terzi,  dal  momento che e' stata depenalizzata la
 detenzione per uso personale;
     che  tuttavia,  inibendosi  al  giudice  dell'azione   elettorale
 l'accertamento,  anche  in  via incidentale, dell'ipotesi di cui alla
 contestazione (il discrimine tra  illecito  penale  e  amministrativo
 essendo   riservato   al   giudice   penale),  si  dovrebbe  statuire
 l'ineleggibilita' per fatti la cui rilevanza penale e' ormai incerta;
     che pertanto e' dubbia la legittimita'  costituzionale  dell'art.
 15,  comma  1,  lettera  e),  della  legge citata, nella parte in cui
 sancisce la non candidabilita' di coloro che siano stati  rinviati  a
 giudizio  per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
 potendosi configurare una situazione di detenzione per uso  personale
 -  percio'  depenalizzata  -  non accertabile dal giudice dell'azione
 elettorale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perche' si
 vengono a  equiparare,  in  difetto  di  un  potere  di  valutazione,
 posizioni  diverse  come quelle dello spacciatore e del detentore per
 uso personale, nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale
 sulla scorta della normativa previgente, e per contrasto  con  l'art.
 51  della Costituzione, perche' l'applicazione della norma porterebbe
 a statuire l'ineleggibilita' anche  in  assenza  di  una  preclusione
 legislativa;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che si dichiari non fondata la questione;
     che  ha  depositato  atto di costituzione, fuori termine, Luciano
 Milio, ricorrente nel giudizio a quo,  auspicando  il  rigetto  della
 questione sollevata;
   Considerato  che  l'atto  di  costituzione  del  Milio e' tardivo e
 quindi inammissibile;
     che questa Corte, con sentenza n. 141  del  1996,  depositata  in
 pari  data,  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 15, comma 1, lettera e), della citata legge n.  55  del  1990,  nella
 parte  in  cui prevede la non candidabilita' alle elezioni regionali,
 provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per  i  quali,  in
 relazione  ai  delitti indicati nella precedente lettera a), e' stato
 disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati  presentati  o
 citati a comparire in udienza per il giudizio;
     che  a  seguito della pronuncia di illegittimita' costituzionale,
 ora richiamata, e' stata espunta in radice dall'ordinamento la  norma
 denunciata dal tribunale rimettente;
     che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della
 legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove  disposizioni  per  la  prevenzione
 della  delinquenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
 manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1
 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia  di  elezioni  e
 nomine   presso   le  regioni  e  gli  enti  locali),  sollevata,  in
 riferimento agli artt.  3 e 51 della Costituzione, dal  tribunale  di
 Patti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 6 maggio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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