N. 147 ORDINANZA 2 - 7 maggio 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Ordinanza che dispone misura coercitiva - Richiesta di riesame - Competenza del tribunale del capoluogo della provincia sede dell'ufficio del giudice del provvedimento anziche' del tribunale del circondario sede del giudice che ha emesso il provvedimento - Scelta legislativa operata in base al bilanciamento tra l'esigenza di un facile accesso all'organo di controllo delle misure restrittive della liberta' personale e l'opportunita' di evitare l'eccessiva vicinanza tra giudice dell'impugnazione e giudice che ha disposto la misura coercitiva - Ragionevolezza - Riferimento alla sentenza della Corte n. 131/1996 - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 309, settimo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.20 del 15-5-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 309, comma 7, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 febbraio 1995) dal tribunale di Alessandria sulla richiesta di riesame proposta da Carlo Mantelli, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 febbraio 1995) il tribunale di Alessandria ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309, settimo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che sulla richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, anziche' il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento; che il dubbio di legittimita' costituzionale e' stato sollevato nel corso di un procedimento di riesame dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Casale Monferrato aveva disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere a carico dell'imputato; che, secondo il giudice rimettente, l'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo di provincia contrasterebbe con il principio di buona amministrazione, stabilito dall'art. 97 della Costituzione, sia perche' dilaterebbe l'attivita' di tale tribunale, rendendola quindi piu' difficoltosa, sia perche' la necessita' di trasmettere gli atti da una sede giudiziaria all'altra ostacolerebbe la rapidita' del procedimento, che deve concludersi in termini ristretti; che la norma denunciata sarebbe inoltre irragionevole, giacche' atti emanati dallo stesso organo e di identico contenuto sarebbero assoggettati ad una disciplina differenziata quanto al riesame: da richiedere ad un giudice territoriale diverso, se emessi da un tribunale non provinciale; da richiedere invece ad un giudice della stessa sede, se emessi da un tribunale provinciale; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato che il dubbio di legittimita' costituzionale investe la competenza a decidere sulla richiesta di riesame, che l'art. 309, settimo comma, del codice di procedura penale - mantenendo la disciplina gia' prevista dall'art. 263-ter primo comma, del codice di procedura penale abrogato - attribuisce al tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, mentre l'ordinanza di rimessione ritiene che la competenza debba essere del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata; che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, stabilito dall'art. 97 della Costituzione ed invocato dal giudice rimettente, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e quindi ai criteri di ripartizione delle competenze tra organi giudiziari (tra le molte, sentenza n. 313 del 1995; ordinanze n. 69 del 1996 e n. 257 del 1995); che la scelta del legislatore di attribuire al tribunale del capoluogo di provincia la competenza sul riesame dei provvedimenti coercitivi, operata in base al bilanciamento tra l'esigenza di facile accesso all'organo di controllo delle misure restrittive della liberta' personale e l'opportunita' di evitare che vi possa essere una eccessiva vicinanza tra giudice dell'impugnazione e giudice che ha disposto la misura coercitiva, non appare irragionevole ne', quindi, determina disparita' di trattamento, tenuto anche conto del ristretto numero di giudici addetti al tribunale non provinciale e dell'incompatibilita' tra la partecipazione al giudizio di riesame ed il successivo giudizio di merito (sentenza n. 131 del 1996); che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309, settimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C0690