N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 maggio 1996

                                 N. 21
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 6 maggio 1996 (della regione Lombardia)
 Sanita'  pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Requisiti
    strutturali e tecnologici e  criteri  organizzativi  "uniformi"  -
    Determinazione  con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi,
    su proposta del Ministro della sanita', dal Consiglio dei Ministri
    - Mancata previsione  dell'intesa,  nella  norma  sostituita  gia'
    richiesta,  con  la  Conferenza  permanente  Stato-regioni, che si
    prevede sia  soltanto  "sentita"  -  Mancata  determinazione,  con
    legge,  dei  principi  ai  quali  il  Governo  deve attenersi, con
    violazione del principio di legalita' sostanziale -  Mancanza  dei
    requisiti  di  necessita'  ed  urgenza - Richiamo alla sentenza n.
    124/1994.
 Sanita'  pubblica   -   Istituti   zooprofilattici   sperimentali   -
    Organizzazione   e  ordinamento  -  Concentrazione  nel  direttore
    generale dei poteri di  gestione  di  ciascun  istituto,  compresa
    l'adozione  degli  atti  che  impegnano  l'ente  verso l'esterno -
    Attribuzione al Ministro della sanita' della  competenza  relativa
    alla  fissazione  dei  criteri per la determinazione dei contenuti
    economici del contratto di  lavoro  (quinquennale)  del  direttore
    generale,    nonche'   del   potere   sostitutivo,   riguardo   ai
    provvedimenti relativi alle  procedure  selettive  per  la  nomina
    dello  stesso  direttore  generale  (bando  dell'avviso pubblico e
    nomina della commissione giudicatrice) se  nel  ristretto  termine
    previsto   di   sessanta  giorni  non  siano  stati  adottati  dal
    presidente  della  regione - Determinazione da parte del C.I.P.E.,
    con  la  sola   previsione   di   un   parere   della   Conferenza
    Stato-regioni,  in  luogo  dell'intesa  prevista  dalla precedente
    normativa, delle risorse finanziarie di cui  potranno  disporre  i
    singoli  istituti zooprofilattici - Disciplina con regolamento del
    Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n.  400/1988,
    senza  alcun  coinvolgimento  delle regioni, dello stato giuridico
    del personale degli istituti - Ingerenza dello Stato  in  tutti  i
    suddetti  aspetti  strutturali  e  ordinamentali, con compressione
    della posizione e delle attribuzioni delle regioni, in misura  non
    giustificata   dalle    esigenze  di  salvaguardia  dell'interesse
    nazionale - Mancanza dei requisiti  di  necessita'  ed  urgenza  -
    Richiamo alla sentenza n. 124/1994.
 Sanita'  pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Conferma,
    in sede di prima applicazione della nuova normativa, dei direttori
    di ruolo degli istituti in servizio alla data di entrata in vigore
    del decreto, e assunzione, da parte degli stessi, della  qualifica
    e  delle  mansioni  (di  ordine  superiore a quelle fino ad allora
    esercitate)  di  direttore  generale  -  Deviazione  dai  principi
    stabiliti,  circa  i limiti della prorogatio, dal decreto-legge n.
    239/1994 (convertita in legge n. 444 stesso anno), con  violazione
    del  precetto  costituzionale  del  buon  andamento della pubblica
    amministrazione - Difetto dei requisiti di necessita' e urgenza  -
    Richiamo alla sentenza n. 208/1992.
 (D.-L. 2 aprile 1996, n. 176, art. 1, commi 1, 2, 4 e 5).
 (Cost., artt. 77, 97, 117, 118 e 119).
(GU n.43 del 23-10-1996 )
   Ricorso  per  illegittimita'  costituzionale proposto dalla regione
 Lombardia,  in  persona  del  presidente  in  carica   della   Giunta
 regionale,  on.  prof.  Roberto  Formigoni,  a  cio'  autorizzato con
 delibera della Giunta  regionale  che  viene  depositata  agli  atti,
 rappresentata  e difesa, per mandato in calce al presente atto, dagli
 avv.ti Maurizio Steccanella,  del  foro  di  Milano,  e  Giovanni  C.
 Sciacca,  del foro di Roma, presso il quale, in Roma, via G. B. Vico,
 29, viene eletto domicilio; contro e nei confronti  della  Presidenza
 del  Consiglio  dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio
 in  carica,  sedente  in  Roma,  Palazzo  Chigi,  P.zza  Colonna,   e
 legalmente  domiciliata  presso l'Avvocatura generale dello Stato, in
 Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
   per la declaratoria di illegittimita' costituzionale:
     1) dello art. 1, primo comma, del d.-l. 2 aprile  1996,  n.  176,
 recante  "Disposizioni  urgenti  in materia veterinaria e sanitaria",
 nella parte che, sostituendo il primo comma, dell'art. 2  del  d.lgs.
 30  giugno  1993,  n.  270,  dispone  che  i  requisiti strutturali e
 tecnologici, nonche' i  criteri  organizzativi  "uniformi",  relativi
 agli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  siano determinati con
 atto di indirizzo e coordinamento, emanato, su proposta del  Ministro
 della  sanita',  dal  Consiglio  dei  Ministri, unicamente sentita la
 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
 province autonome;
     2)  del  secondo  comma., dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n.
 176, il quale, sostituendo il terzo comma dell'art. 3 del d.lgs.   n.
 270/1993,  attribuisce  al  solo  direttore generale ogni e qualsiasi
 potere di gestione di ciascun Istituto zooprofilattico  sperimentale,
 compresa  "l'adozione  di  tutti  gli atti che impegnano l'Ente verso
 l'esterno";
     3)  del medesimo art. 1, secondo comma., del d.-l. 2 aprile 1996,
 n. 176, nella parte in cui, sostituendo l'art. 3, quinto  comma,  del
 d.lg.s. 30 giugno 1993, n. 270, attribuisce al Ministro della sanita'
 di  fissare, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
 per gli affari regionali, i contenuti giuridici ed i criteri  per  la
 determinazione  dei  contenuti  economici del contratto che regola il
 rapporto  di   lavoro   del   direttore   generale   degli   Istituti
 zooprofilattici sperimentali;
     4)  del  secondo  comma,  del medesimo art. 1, del d.-l. 2 aprile
 1996, n. 176 che, sostituendo il decimo comma, dell'art. 3 del d.lgs.
 n.  270/1993,  attribuisce  al  Ministro  della  sanita'  un   potere
 sostitutivo,  in  forza  del  quale  egli  stesso  puo' individuare i
 criteri generali di valutazione dei titoli, le procedure di esame e i
 requisiti di  ammissione  dei  candidati,  nonche'  bandire  l'avviso
 pubblico  e  nominare  la  commissione  giudicatrice  di esame per la
 copertura  del   posto   di   direttore   generale   degli   Istituti
 zooprofilattici sperimentali;
     5)  del  secondo  comma  dello  stesso art. 1, del d.-l. 2 aprile
 1996, n. 176, il quale, sostituendo la lettera  a)  del  primo  comma
 dell'art.  6  del  d.lgs.  30 giugno 1993, demanda ad un organo dello
 Stato (C.I.P.E.) la determinazione delle  risorse  finanziarie  delle
 quali  potra' disporre ciascun Istituto zooprofilattico sperimentale,
 eliminando ogni potere delle regioni e sostituendolo con  la  pura  e
 semplice   acquisizione  di  un  parere  da  parte  della  Conferenza
 permanente Stato-regioni;
     6) del quarto comma dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n.  176,
 il  quale,  sostituendo  l'art.  7 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270,
 attribuisce al potere regolamentare del Governo, ai  sensi  dell'art.
 17, terzo comma, della legge n. 400/1988, senza alcun coinvolgimento,
 neppure  indiretto delle regioni, la disciplina dello Stato giuridico
 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali;
     7) del quinto comma, dell'art. 1 del  d.-l.  2  aprile  1996,  n.
 176,  il  quale,  introducendo un art. 10-bis nel corpo del d.lgs. 30
 giugno 1993, n. 270 ("Norma transitoria") dispone la  conferma  degli
 attuali   direttori   degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,
 facendo assumere ad essi la qualifica di  direttori  generali  con  i
 relativi illimitati poteri di gestione di cui al precedente punto 2),
 anche in violazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n.
 239/1994,  convertito  in legge n. 444/1994, secondo quanto giudicato
 dall'ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 1992.
   Per  violazione  degli  artt.  117,  118  e  119,  nonche'  -   con
 riferimento  alle  disposizioni  qui  impugnate  e  sopra elencate ai
 numeri 2) e 5) - per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
   Il d.-l. 2 aprile 1996, n. 176, recante  "Disposizioni  urgenti  in
 materia  veterinaria e sanitaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 della  Repubblica  italiana  del  2  aprile  1996,  n.   78,   innova
 profondamente e sostanzialmente molteplici disposizioni contenute nel
 d.lgs.  30  giugno  1993,  n. 270, che recava il "Riordinamento degli
 Istituti zooprofilattici sperimentali, a  norma  dell'art.  1,  primo
 comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
   Per   effetto  delle  modificazioni  apportate  con  le  specifiche
 disposizioni oggetto del presente ricorso proposto per illegittimita'
 costituzionale (sopra da 1 a 7), in realta' viene modificata ab  imis
 la natura stessa degli Istituti zooprofilattici sperimentali i quali,
 in  sostanza, cessano di essere "strumenti tecnico-scientifici" anche
 e  prevalentemente  al  servizio  delle  regioni  e  delle   province
 autonome,  per  vedersi  trasformati in organi tecnici in tutto e per
 tutto rientranti nella organizzazione  periferica  dello  Stato,  sia
 pure  con  riflessi  peraltro  meramente funzionali sull'esercizio di
 talune specifiche funzioni regionali.
   Ne risultano palesemente violati gli artt. 117,  118  e  119  della
 Costituzione,  oltre  che  - evidentemente - l'art. 77, secondo comma
 della Costituzione, non essendo seriamente  ravvisabile  la  ben  che
 minima  sussistenza  di  un  "caso  straordinario  di necessita' e di
 urgenza" che giustifichi il ricorso allo strumento del decreto-legge,
 trattandosi di  un  riordino  strutturale  di  istituti  esistenti  e
 funzionanti,  rispetto ai quali nessuna contingenza sopravvenuta puo'
 minimamente giustificare una surrettizia attribuzione  del  carattere
 di  "straordinaria  urgenza"  ad  una  volonta'  legislativa  di  ...
 ridisegnare gli attuali  Istituti  zooprofilattici  sperimentali  dal
 punto  di  vista istituzionale, ordinamentale e organizzativo (dato e
 nient'affatto concesso che siffatto "ridisegno" sia in  se  stesso  e
 intrinsecamente legittimo sul piano costituzionale)|.
   Con  specifico  riferimento  a talune delle disposizioni innovative
 contenute nel  decreto-legge  oggetto  del  presente  ricorso  e  che
 verranno  analiticamente  esaminate in proseguo, poi, risulta violato
 altresi' l'art. 97 della Costituzione.
   I - Prima di passare alla trattazione specifica di  ciascuna  delle
 sette   deduzioni   di  illegittimita'  costituzionale,  riferite  ad
 altrettante disposizioni contenute nel decreto-legge  qui  impugnato,
 e'  opportuno ricordare che gia' in occasione della pubblicazione del
 d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, varie regioni e province autonome, fra
 le quali l'attuale ricorrente regione  Lombardia,  proposero  ricorso
 per   illegittimita'  costituzionale  di  quel  decreto  legislativo,
 considerandolo fortemente "invasivo" e in  aperto  contrasto  con  il
 disposto  dell'art.  27, primo comma, lettera l), oltre che dell'art.
 66, secondo comma., lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
   Quei ricorsi - del 1993 -  denunciavano  l'anzidetta  "invasivita'"
 sotto  il  profilo  che  il decreto legislativo n. 270/1993 risultava
 "intaccare"  la  potesta'  legislativa  regionale   in   materia   di
 organizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nel senso
 di  trasformare  quest'ultima  da  potesta'  legislativa "propria" in
 potesta' meramente integrativa.
   Le regioni ricorrenti lamentarono  anche  -  in  quella  precedente
 occasione   -   la   attribuzione   di   funzioni   di  "indirizzo  e
 coordinamento"  al  Ministro  della  sanita'   e   l'inserimento   di
 disposizioni  prescrittive  "di  estremo  dettaglio"  concernenti  la
 organizzazione degli istituti stessi.
   Fu denunciato anche - sempre in quella sede giurisdizionale  -  che
 norme  regolamentari  di fonte statale fossero subordinate unicamente
 ad una "intesa" con la Conferenza permanente Stato-regioni.
   Quest'ultimo richiamo ha speciale rilievo in questa  sede,  perche'
 il d.-l. 2 aprile 1996, n. 176 "elimina" persino quella "intesa" e la
 sostituisce con una pura e semplice acquisizione di parere.
   II  -  A fronte di quei ricorsi, codesta ecc.ma Corte costuzionale,
 con la propria sentenza n. 124, addi' 24 marzo/7 aprile 1994, ritenne
 che, in effetti, gli Istituti  zooprofilattici  sperimentali  debbano
 considerarsi   organismi  operanti  "anche"  in  materie  rimaste  di
 competenza  dello  Stato,  con  particolare riguardo alle funzioni di
 vigilanza zoosanitaria ai confini, nei rapporti con l'estero  e  alle
 funzioni  di  autorizzazione  alla  produzione di sieri, vaccini e di
 prodotti occorrenti alla lotta contro le malattie trasmissibili degli
 animali.
   In tale prospettiva la Corte costituzionale ecc.ma, pur accogliendo
 tre dei motivi svolti nei ricorsi  delle  regioni  e  delle  province
 autonome,  ebbe  a  respingerne altri tre, motivando che la anzidetta
 "inerenza"  degli  Istituti  zooprofilattici   sperimentali   "anche"
 rispetto  a  funzioni  rimaste  nella titolarita' e nell'esercizio di
 organi dello Stato, poteva consentire la attribuzione o, addirittura,
 la "riattribuzione" di potesta' statali, soggiungendo tuttavia quanto
 segue: "Naturalmente occorre verificare  che  non  sola  sussista  un
 interesse  nazionale  il  quale  appaia  ragionevolmente collegato ad
 esigenze unitarie, ma altresi' che  la  disciplina  posta  in  essere
 dallo  Stato,  considerata  nei suoi concreti svolgimenti e nelle sue
 particolari modalita', sia non  solo  contenuta  nei  precisi  limiti
 delle  reali  esigenze  sottostanti all'interesse invocato, ma appaia
 anche essenziale e necessaria per l'attuazione del medesimo.
   Orbene, se si considerano le modificazioni che il  d.-l.  2  aprile
 1996,  n.  176,  intende - ora - apportare ai contenuti del d.lgs. 30
 giugno 1993,  n.  270,  ci  si  avvede  immediatamente  che  trattasi
 soltanto  di  ingerenze,  riappropriazioni,  ovvero appropriazioni ex
 novo,  a  favore  di  organi  dello  Stato,  di  funzioni   meramente
 ordinamentali,  strutturali  e  organizzative  che  non  hanno la ben
 minima attinenza con  un  migliore  o  piu'  ampio  perseguimento  di
 interessi  statali,  quali  quelli  che si dicono essere pur presenti
 nella   complessita'   dei   compiti    demandati    agli    Istituti
 zooprofilattici  sperimentali:    nulla  puo'  dirsi  riferibile alla
 materia dei rapporti internazionali, dei regimi doganali (tra l'altro
 fortemente liberalizzati nell'ultimo triennio|||), o della lotta alle
 malattie infettive.
   Una  ulteriore  "giustificazione"  del  solo  parziale  e  limitato
 accoglimento di quei ricorsi risulto' - inoltre, da parte della Corte
 costituzionale  ecc.ma, nella ravvisata necessita' che il legislatore
 statale assicurasse, comunque - la osservanza degli obblighi nascenti
 dalla appartenenza dell'Italia alla CEE.
   Senonche', dal 1994 ad  oggi,  quest'ultimo  aspetto  del  problema
 della  legittimita'  costituzionale  della  normativa  statale che si
 ingerisce in ambiti funzionalmente demandati alle regioni, ha  subito
 una  sostanziale modificazione, dopo che, con le sentenze n. 389/1994
 e n.94/1995, la ecc.ma  Corte  costituzionale  ha  definitivamente  e
 senza esitazione riconosciuto che anche la legislazione delle regioni
 deve  uniformarsi  ai  precetti dettati dagli organi della CEE, cosi'
 che non appare piu' assolutamente necessario, ne' giustificato  alcun
 intervento   legislativo   diretto,  posto  in  essere  dallo  Stato,
 finalizzato  ad  assicurare  siffatta   osservanza   degli   obblighi
 comunitari, essendo ampiamente bastevole il sindacato di legittimita'
 costituzionale  sulle  eventuali, emanande leggi regionali, affermato
 dalla Corte  costituzionale  ecc.ma  anche  sotto  il  profilo  della
 conformita'  di  queste  ultime  ai  precetti dettati dagli Organismi
 comunitari, ai quali l'Italia debba prestare osservanza.
   III  -  In ogni caso, la Corte costituzionale ecc.ma, ebbe, gia' in
 quella  precedente   occasione,   a   dichiarare   costituzionalmente
 illegittima   la   previsione   di   atti   statali  di  indirizzo  e
 coordinamento circa i  requisiti  degli  Istituti  zooprofilattici  e
 circa   i  criteri  organizzativi  di  quesiti  ultimi,  pretesamente
 "uniformi".
   L'ecc.ma Corte ritenne del pari, costituzionalmente illegittima  la
 previsione   di  semplici  "intese",  con  la  Conferenza  permanente
 Stato-regioni, laddove l'attuale decreto-legge n. 176....  "declassa"
 addirittura   le  intese  stesse,  a  semplici  richieste  di  pareri
 ("sentita...").
   In una situazione del genere,  addirittura  caratterizzata  da  una
 gia'  avvenuta,  sia  pure  parziale,  declaratoria di illegittimita'
 costituzionale  di  taluni  precetti  di  fonte  statale  palesemente
 invasivi  della competenza delle regioni e province autonome, diviene
 agevole  la  dimostrazione  che  le  ulteriori   modificazioni   alla
 disciplina   degli   Istituti   zooprofilattici,   operata   con   il
 decreto-legge oggetto del presente ricorso, in parte  tentano  di....
 reintrodurre  precetti gia' giudicati costituzionalmente illegittimi,
 e, in altra parte, ne  accentuano  fortemente  la  invasivita'  e  la
 conseguente costituzionale illegittimita'.
                     Disposizione impugnata sub 1)
   Stante la assoluta identita' reiterativa con quanto gia' dichiarato
 da codesta ecc.ma Corte costituzionale a proposito della attribulione
 al  Ministro  della sanita' del potere di emanare atti di indirizzo e
 di  coordinamento  intesi  a  determinare   requisiti   organizzativi
 "uniforni"  (cioe' uguali per tutte le regioni e le province autonome
 |),  null'altro  puo'  ritenersi  di   dover   fare   che   riportare
 testualmente   la   specifica   motivazione   che   ha  portato  alla
 declaratoria   di   legittimita'   costituzionale    della    analoga
 disposizione - che meglio dovrebbe dirsi "identica"| - gia' contenuta
 nel  d.lgs.  n. 270/1993: "Fondata e'.... la censura rivolta all'art.
 2, primo comma, nella parte  in  cui  conferisce  al  Ministro  della
 sanita'  la  funzione  di  indirizzo  e  di  coordinamento in tema di
 determinazione  dei  requisiti  ninimi  strutturali  e   tecnologici,
 nonche'  di  criteri  organizzativi  uniformi  ai  quali gli istituti
 devono conformarsi".
   "La  funzione  di  indirizzo  e   coordinamento   dell   'attivita'
 amministrativa  e',  infatti,  soggetta,  quanto  a  fondamento  e ad
 esercizio, a puntuali requisiti di forma  e  di  sostanza:  di  forma
 perche'  la  funzione  stessa deve, in corrispondenza ad un principio
 desunibile dalla stessa Costituzione, trovare  svolgimento  in  forma
 collegiale  e  cioe'  con una delibera del Consiglio dei Ministri; di
 sostanza, perche' occorre idonea base legislativa  per  salvaguardare
 il   principio   di   legalita'  sostanziale,  attraverso  la  previa
 determinazione, con legge, dei primcipi  ai  quali  il  Governo  deve
 attenersi.  Poiche'  il  primo  comma  dell'art.  2  non  soddisfa  i
 requisiti    accennati,    ne    va    dichiarata    l'illegittimita'
 costituzionale".
 Disposizione impugnata sub 2)
   Nessuna  "comunanza"  di  interessi  tutelati, fra Stato e regioni,
 puo' consentire, se non a prezzo di una... invasivita'  prescrittiva,
 sicuramente illegittima, il sovvertimento dell'assetto organico degli
 Istituti  zooprofilattici  sperimentali, rispetto ai quali il secondo
 comma  dell'art.   1   dell'impugnato   decreto-legge   n.   176/1996
 "novellando"    il   terzo   comma   dell'art.   3   del   precedente
 decreto-legislativo n.    270/1993,  riduce  ad  unita'  l'organo  di
 gestione  di ciascun istituto, facendo del direttore generale il solo
 titolare di tutti i poteri gestionali compresa  l'adozione  di  tutti
 gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno.
   Se  si considera che con altra disposizione - anch'essa oggetto del
 presente ricorso e della quale si trattera'  successivamente  -  puo'
 addirittura  verificarsi  che,  nell'esercizio  di un espresso potere
 sostitutivo, sia lo stesso Ministro della sanita' a bandire  l'avviso
 e  a  nominare  la  Commissione di esame incaricata di individuare il
 direttore  generale,  il  cui  rapporto  contrattuale  ha   contenuti
 demandati anch'essi a fonte regolamentare di emanazione ministeriale,
 si  deduce  facilmente la completa e definitiva "statizzazione" della
 struttura e della attivita' gestionale degli Istituti zooprofilattici
 sperimentali.
   Fra  "rappresentare  l'istituto,  gestire  e  dirigere  l'attivita'
 scientifica"  (che  era la previsione normativa contenuta nel decreto
 legislativo n. 270/1993), e la attuale attribuzione di tutti i poteri
 gestionali, compresa la assunzione degli atti  a  rilevanza  esterna,
 corre  una  differenza  di  cosi'  ampia portata da coincidere con la
 pressoche'  totale  ....  estromissione  delle  regioni  dal  momento
 gestionale degli Istituti zooprofilattici.
   Inoltre,  risulterebbe,  a questo punto, del tutto irragionevole la
 permanenza in vita di  un  Consiglio  di  amministrazione  del  quale
 diviene letteralmente incomprensibile il ruolo e la funzione....
   Quando   il   legislatore   ha  inteso  concentrare  in  un  organo
 monocratico tutti i poteri gestionali, come e' avvenuto in  occasione
 della  trasformazione  delle  Unita'  sanitarie  locali  nelle  nuove
 Aziende U.S.L., alla istituzione dell'organo  monocratico  (direttore
 generale) si e' logicamente accompagnata la soppressione del Comitato
 di Gestione: per gli Istituti zooprofilattici si e' preferito il ....
 surrettizio  "contentino" del mantenimento in vita di un Consiglio di
 amministrazione di nomina regionale, peraltro privato di qualsivoglia
 potesta' decisoria o  funzionale  e  ridotto  sostanzialmente  ad  un
 "banale"  Collegio  di  ...  consultori, i quali possono essere anche
 drasticamente ignorati dall'onnipotente direttore generale di ciascun
 Istituto zooprofilattico|.
   Balza all'occhio, infine, l'evidente anomalia della  trasformazione
 in  organo  monocratico dotato di illimitati poteri di gestione di un
 soggetto che non appartiene alla p.a. ed e' legato all'Ente  pubblico
 che  egli  di  fatto  "governa"  con un semplice contratto di diritto
 privato |.
   Sussiste  una  evidente  violazione  dello  stesso  art.  97  della
 Costituzione,  con  riferimento  all'organizzazione e all'ordinamento
 dei pubblici uffici, con ogni conseguente riflesso sul buon andamento
 e imparzialita' della amministrazione.
                  Disposizione impugnata sub 3) e 4)
   La illegittima invasivita' della  attribuzione  al  Ministro  della
 sanita'   del  potere  di  determinare  unilateralmente  i  contenuti
 giuridici ed economici del rapporto di lavoro del direttore  generale
 di   ciascun   Istituto   zooprofilattico   sperimentale  emerge  con
 particolare evidenza, sotto il profilo di una autentica assimilazione
 del   diettore   generale   stesso   con   un   "funzionario    della
 Amministrazione  dello  Stato",  ancorche' il rapporto di prestazione
 tragga  titolo  da  un  contratto  che  viene  definito  "di  diritto
 privato".
   Che ciascun Istituto zooprofilattico sperimentale, pur essendo Ente
 strumentale di regioni e province autonome (pur tenendo  conto  della
 coesistenza e necessaria armonizzazione degli interessi che esso deve
 perseguire,   secondo   quanto   ritenuto  da  codesta  ecc.ma  Corte
 costituzionale,  con  la  sentenza  n.  124/1994),   resti   affidato
 interamente  e  senza  eccezioni  ai  poteri  gestionali di un organo
 monocratico il cui titolare e' legato da un rapporto  unilateralmente
 stabilito  dal  Ministro  della  sanita',  appare  straordinariamente
 grave.
   Ancor  piu'  grave  si  evidenzia  la   denunciata   illegittimita'
 costituzionale, se la si considera unitamente:
     a)  alla  gia' lamentata estensione - praticamente senza limiti -
 dei  poteri  e  delle  attribuzioni  del  detto  organo   monocratico
 direttore  generale  (compresa  la  emanazione di atti che "impegnano
 l'Ente verso  l'esterno"),  con  conseguente  svalutazione,  per  non
 dire... azzeramento di qualsivoglia attribuzione dello ...inutilmente
 conservato Consiglio di amministrazione degli istituti;
     b)  al  conferimento di un potere sostitutivo, in forza del quale
 lo stesso Ministro della sanita' e' in grado di individuare requisiti
 di ammissione, criteri di valutazione dei titoli e procedure di esame
 per la scelta dei Direttori Generali  che  divengono  sostanzialmente
 "agenti periferici dello Stato".
   Vi  e'  una fortissima analogia con l'attuale assetto dei segretari
 comunali, salvo che nei comuni i segretari non possono di certo  ....
 esautorare il sindaco o la Giunta muncipale|.
   Pertanto,  le  disposizioni  impugnate  sub 3) e sub 4) non possono
 ritenersi  costituzionalmente  legittime  sotto  alcun  profilo,  non
 essendo   minimamente   ravvisabile  alcuna  esigenza  di  tutela  di
 interessi zooprofilattici di  "dimensione  statale"  (in  ogni  caso,
 meramente   concorrenti  ....     nella  scelta,  nella  collocazione
 giuridica, nel trattamento economico,  nella  disciplina  organica  e
 nella configurazione funzionale del Direttore Generale.
                     Disposizione impugnata sub 5)
   La  totale  esautorazione  delle  regioni e delle province autonome
 nella determinazione e nella ripartizione delle risorse  finanziarie,
 che   voglionsi   affidate   unicamente   al   C.I.P.E.,  si  traduce
 obiettivamente nella piu'  drastica  e  severa  "deregionalizzazione"
 degli Istituti zooprofilattici sperimentali; ne' puo' porre rimedio a
 tale grave illegittimita' costituzionale, l'accorgimento di prevedere
 un  semplice  "parere"  della Conferenza permanente Stato-regioni, la
 quale rappresenta un minus anche rispetto a quelle "intese" che erano
 gia' parse meritevoli di censura costituzionale  in  occasione  della
 emanazione del d.lgs.  30 giugno 1993, n. 270.
                     Disposizione impugnata sub 6)
   Un illimitato potere regolamentare, attribuito al Governo ex lege
  n.  400/1988,  in  merito  alla  disciplina dello stato giuridico di
 tutto  il  personale  degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,
 costituisce violazione macroscopica dell'art. 117 della Costituzione,
 con riferimento allo "ordinamento degli enti dipendenti".
   Poiche'  non  si dice che gli Istituti zooprofilattici sperimentali
 vengono trasformati in organi dello Stato, ne' cio' puo'  sicuramente
 desumersi  dalla  ricordata  sentenza  n.  124/1994 di codesta ecc.ma
 Corte costituzionale, sembra sicuramente ultroneo  e  non  necessario
 soffermarsi  sulla  dimostrazione  della  indiscutibile fondatezza di
 questa specifica deduzione di illegittimita'.
                     Disposizione impugnata sub 7)
   Specifica  e  peculiare   e'   la   deduzione   di   illegittimita'
 costituzionale   della   "norma  transitoria"     introdotta  con  il
 decreto-legge oggetto del presente ricorso.
   Infatti, anche in aperta violazione delle disposizioni  legislative
 che  vietano  la  prorogatio  illimitata  degli organi amministrativi
 (decreto-legge n. 239/1994, convertito  in  legge  n.  444/1994,)  il
 quinto   comma   dell'art.  1  del  d.-l.  2  aprile  1996,  n.  176,
 introducendo  nel  d.P.R.  n.   270/1993   l'art.10-bis   "trasforma"
 unilateralmente   gli  attuali  direttori  degli  Istituti,  che  non
 dispongono affatto degli illimitati  poteri  gestionali  pretesamente
 attribuiti  ai nuovi direttori generali che dovranno essere nominati,
 in  nuovi  organi  monocratici  ai  quali  e'  affidato  ogni  potere
 concernente ciascun istituto.
   La  irragionevolezza  di  una  disciplina transitoria del genere si
 caratterizza:
     aa) per una "transitorieta'" meramente apparente, dal momento che
 la norma non dispone affatto per il periodo  strettamente  necessario
 alla  scelta concorsuale di un nuovo Direttore Generale (con titoli e
 requisiti propri e  diversi)  ma  dispone  "in  prima  applicazione",
 attraverso  una "conferma" ed una automatica "trasformazione organica
 e funzionale", il che si traduce nella constatazione che gli  attuali
 Direttori  degli istituti - che rispondono ai ben diversi, precedenti
 connotati organici, strutturali e funzionali  degli  enti  come  essi
 sono  al  presente - a rapporto quinquennale rinnovabile, per di piu'
 con fortissimo ampliamento dei poteri.
     bb) Al di la' della oggettiva  irragionevolezza  e  della  palese
 inosservanza  di  quanto  ebbe  ad  affermare  codesta  ecc.ma  Corte
 costituzionale con la propria sentenza n. 208/1992,  la  disposizione
 inserita  come  "norma  transitoria"  (e  che  tale,  invece, non e',
 trattandosi di  una  proroga  che  largamente  invade  l'assetto  che
 dovrebbe  risultare  "a  regime"),  evidenzia,  come  meglio  non  si
 potrebbe, la fondatezza della impugnazione  che  sta  alla  base  del
 presente  ricorso:  non  si  e' voluto e non si e' potuto abrogare il
 d.lgs.  30  giugno  1993,  n.  270,  e   trasformare   senz'altro   e
 risolutamente  gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali in organi
 periferici dello  Stato  (tanto  e'  vero  che,  sia  pure  in  guisa
 inadeguata e talvolta meramente "platonica", accenni e richiami ad un
 qualche  ruolo  delle  regioni  permangono|),  ma  di  fatto  e sotto
 molteplici profili  si  e'  "statizzato"  ogni  momento  strutturale,
 ordinamentale  e  organizzativo  degli istituti in questione, di gran
 lunga al di la' di quegli stessi profili di ... attinenza  funzionale
 "coesistente"  che  la  pur  cauta  sentenza  della  Corte  ecc.ma n.
 124/1994 aveva espressamente riaffermato e salvaguardato.
                               P. Q. M.
   La regione  Lombardia,  come  sopra  impersonata,  rappresentata  e
 difesa  chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del
 presente ricorso, voglia giudicare costituzionalmente illegittimi:
     l'art. 1, primo comma, del d.-l. 2 aprile 1996, n.  176,  recante
 "Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria";
     il  secondo  comma,  dell'art.1, del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176,
 per le parti di cui in epigrafe;
     il quarto comma, dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176;
     il quinto comma, dell'art. 1 del d.-l. 2 aprile 1996, n. 176;
 per violazione dei seguenti articoli della Costituzione:
     117 (ordinamento e competenze regionali);
     118 (appartenenza delle funzioni amministrative);
     119 (autonomia finanziaria - demanio - patrimonio);
     97 (ordinamento degli uffici e buon andamento della p.a.);
     77 (assenza dei requisiti di necessita' e urgenza per l'uso dello
 strumento del decreto-legge);
   Con ogni conseguente statuizione.
     Milano-Roma, addi' 24 aprile 1996
 Avv. Steccanella - avv. Sciacca
 96C0691