N. 489 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1996

                                N. 489
  Ordinanza emessa il 21 febbraio 1996  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  dell'Umbria  sul  ricorso  proposta  da  Liverani Fiorella
 contro l'Universita' per stranieri di Perugia ed altri
 Istruzione pubblica -  Docenti  comandati  presso  l'Universita'  per
 stranieri di Perugia - Inquadramento in "ruolo ad esaurimento" con il
 mantenimento   del   trattamento  economico  dell'amministrazione  di
 provenienza - Deteriore trattamento di detti  docenti  rispetto  agli
 altri  docenti  universitari  - Violazione dei principi di tutela del
 lavoro e della retribuzione proporzionata ed adeguata.
 (Legge 17 febbraio 1992, n. 204, art. 7).
 (Cost., artt. 3, 35 e 36).
(GU n.22 del 29-5-1996 )
                      IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  512/1995
 proposto  da  Liverani  Fiorella  rappresentata e difesa dagli avv.ti
 Alarico Mariani Marini e Urbano Barelli con domicilio  eletto  presso
 il  secondo  difensore  in  Perugia,  piazza  Piccinino n. 13; contro
 l'Universita' per  stranieri  di  Perugia,  in  persona  del  Rettore
 pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura  distrettuale
 dello Stato di Perugia con domicilio eletto  in  Perugia,  via  degli
 Offici  n.  14;  e  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
 scientifica e tecnologica, in persona del Ministro  pro-tempore,  non
 costituitosi  in  giudizio;  e  nei  confronti  del  Ministero  della
 pubblica  istruzione,  in  persona  del  Ministro  pro-tempore,   non
 costituitosi    in    giudizio;   per   l'annullamento   della   nota
 dell'Universita' per Stranieri di Perugia del 3 maggio 1995, prot. n.
 5848, con la quale e' stata respinta la richiesta della ricorrente di
 essere inquadrata nel ruolo dei professori  universitari  di  seconda
 fascia,  e di ogni altro atto, presupposto, connesso, successivo; per
 l'accertamento del diritto alla  corresponsione  dello  stipendio  di
 professore  universitario  di  seconda  fascia,  ai  sensi  e per gli
 effetti di cui all'art. 36 Costit. e art. 2126,  primo  comma,  c.c.,
 ovvero,  in subordine, dell'art. 57, d.-lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e
 successive modifiche, con ogni conseguenza di legge;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Universita'  per
 stranieri di Perugia;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 21 febbraio 1996 la  relazione  del
 dott.  Bruno  Mollica  e  uditi,  altresi' gli avv.ti Alarico Mariani
 Marini e Urbano Barelli per la parte ricorrente e l'avv. Maria Grazia
 Scalas per l'Amministrazione statale resistente;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
                               F a t t o
   La prof.ssa Fiorella Liverani, insegnante di ruolo presso la scuola
 elementare  "Manzoni"  di  Perugia,  ha   assunto   servizio   presso
 l'Universita' per stranieri nell'anno accademico 1986/1987, a seguito
 di  vincita del concorso per comando, indetto a norma degli artt. 5 e
 6 della legge 16 aprile 1973 n. 181. Il comando, avente validita' per
 il triennio 1986/1989, e' stato rinnovato per il successivo  triennio
 1989/1992.  Con  l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.
 204 (che all'art. 7 attribuiva ai comandati la facolta' di restare in
 servizio nell'Ateneo come figure ad esaurimento, mantenendo lo  stato
 giuridico  e il trattamento economico in godimento), la ricorrente ha
 presentato domanda per la permanenza in servizio presso l'Universita'
 per Stranieri; e' seguito il provvedimento ministeriale, in  data  30
 dicembre 1992, a cio' di accoglimento dell'istanza.
   In  data  16  marzo 1995, la prof.ssa Liverani ha chiesto di essere
 inquadrata nel ruolo dei professori di seconda  fascia,  invocando  a
 tal fine l'applicazione dell'art. 458, secondo comma, del d.-lgs.  n.
 297 del 16 aprile 1994; a tale richiesta l'amministrazione rispondeva
 negativamente  con  nota  prot.  5848 del 3 maggio 1995 impugnata col
 ricorso in epigrafe.
   Chiede in  subordine  la  ricorrente  di  ricevere  il  trattamento
 economico  corrispondente all'attivita' svolta. Anche su questo punto
 la risposta e' stata negativa.
   La ricorrente lamenta violazione e/o falsa  applicazione  dell'art.
 458,  secondo  comma,  del  d.-lgs 16 aprile 1994, n. 297. Eccesso di
 potere    per    contraddittorieta'    dell'atto,     nonche'     per
 contraddittorieta' con precedenti manifestazioni di volonta'.
   Si  e' costituita l'Amministrazione intimata chiedendo la reiezione
 del ricorso perche' infondato.
   All'udienza del 21 febbraio 1996 gli  avvocati  delle  parti  hanno
 ulteriormente  lumeggiato le rispettive difese ed il ricorso e' stato
 trattenuto per la decisione.
                             D i r i t t o
   La ricorrente chiede  in  linea  principale  l'inquadramento  senza
 concorso  nei ruoli dell'Universita' quale professore associato, e in
 via  subordinata,  dato  che   di   fatto   svolge   tali   funzioni,
 l'attribuzione del relativo trattamento economico.
   A  cio' osta pero' l'art. 7 della legge 7 febbraio 1992, n. 204, il
 quale prevede che i comandati presso l'Universita' per  stranieri  si
 trasformino  in un "ruolo ad esaurimento", pero' "mantenendo lo stato
 giuridico ed il trattamento economico in godimento".
   Cio' significa, senza ombra di  dubbio,  il  trattamento  economico
 dell'Amministrazione di provenienza.
   Tale  norma  e'  pertanto  evidentemente  rilevante  nella presente
 controversia, in quanto  la  domanda  non  puo'  essere  accolta,  in
 presenza  di  una disposizione cosi' chiaramente ostativa; pero', non
 appare manifestamente infondata la questione del contrasto  fra  tale
 disposizione e l'art.  36 della Costituzione.
   Giustamente  infatti  la  ricorrente  fa notare che il suo comando,
 avendo perduto del tutto il  requisito  della  temporaneita',  si  e'
 trasformato  in un vero e proprio trasferimento definitivo nel ruolo,
 sia pure ad esaurimento, dall'Universita' per Stranieri.  A  cio'  si
 aggiunga  che,  mentre  nel  comando  la retribuzione rimane a carico
 dell'Amministrazione di provenienza, nella  specie  e'  espressamente
 stabilito  che  essa  passa a carico del Ministero per l'universita'.
 Si ha quindi la figura di un docente che svolge in maniera definitiva
 funzioni di docente universitario, che viene retribuito dal  relativo
 Ministero, ma che percepisce lo stipendio di un'insegnante elementare
 (o, in altri casi, di scuola media).
   Cio'  appare  in  contrasto  col  principio  dell'adeguatezza della
 retribuzione,  e  della  corrispondenza   di   essa   alla   funzione
 effettivamente  svolta.    La norma sopra citata, che viene applicata
 nei confronti della ricorrente, sancisce addirittura un arricchimento
 senza causa  in  favore  dell'Universita'.    Per  quanto  detto,  va
 sollevata questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con
 gli  artt.  3, 35 e 36 della Costituzione dell'art.  7 della legge 17
 febbraio 1992 n. 204  nella  parte  in  cui  dispone  che  i  docenti
 comandati presso l'Universita' per Stranieri di Perugia, vi rimangano
 come  figure ad esaurimento percependo pero' il trattamento economico
 dell'Amministrazione di provenienza.
   Il giudizio va pertanto sospeso e gli  atti  trasmessi  alla  Corte
 costituzionale per l'esame della questione prospettata.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  ai  fini  del  decidere  e  non manifestamente
 infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art.  7
 della  legge  17  febbraio 1992, n. 204 nella parte in cui stabilisce
 che i docenti comandati presso l'Universita' per Stranieri di Perugia
 continuino a percepire il trattamento economico  dell'Amministrazione
 di  provenienza,  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  35  e 36 della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio e manda alla  segreteria  di  trasmettere  gli
 atti   di   causa  alla  Corte  costituzionale  e  di  effettuare  le
 pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni previste dalla legge.
   Cosi' deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21  febbraio
 1996
                          Il presidente: Rosa
                                               Il consigliere: Mollica
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