N. 489 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1996
N. 489 Ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposta da Liverani Fiorella contro l'Universita' per stranieri di Perugia ed altri Istruzione pubblica - Docenti comandati presso l'Universita' per stranieri di Perugia - Inquadramento in "ruolo ad esaurimento" con il mantenimento del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza - Deteriore trattamento di detti docenti rispetto agli altri docenti universitari - Violazione dei principi di tutela del lavoro e della retribuzione proporzionata ed adeguata. (Legge 17 febbraio 1992, n. 204, art. 7). (Cost., artt. 3, 35 e 36).(GU n.22 del 29-5-1996 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 512/1995 proposto da Liverani Fiorella rappresentata e difesa dagli avv.ti Alarico Mariani Marini e Urbano Barelli con domicilio eletto presso il secondo difensore in Perugia, piazza Piccinino n. 13; contro l'Universita' per stranieri di Perugia, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia con domicilio eletto in Perugia, via degli Offici n. 14; e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi in giudizio; e nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento della nota dell'Universita' per Stranieri di Perugia del 3 maggio 1995, prot. n. 5848, con la quale e' stata respinta la richiesta della ricorrente di essere inquadrata nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia, e di ogni altro atto, presupposto, connesso, successivo; per l'accertamento del diritto alla corresponsione dello stipendio di professore universitario di seconda fascia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 Costit. e art. 2126, primo comma, c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 57, d.-lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, con ogni conseguenza di legge; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita' per stranieri di Perugia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 21 febbraio 1996 la relazione del dott. Bruno Mollica e uditi, altresi' gli avv.ti Alarico Mariani Marini e Urbano Barelli per la parte ricorrente e l'avv. Maria Grazia Scalas per l'Amministrazione statale resistente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: F a t t o La prof.ssa Fiorella Liverani, insegnante di ruolo presso la scuola elementare "Manzoni" di Perugia, ha assunto servizio presso l'Universita' per stranieri nell'anno accademico 1986/1987, a seguito di vincita del concorso per comando, indetto a norma degli artt. 5 e 6 della legge 16 aprile 1973 n. 181. Il comando, avente validita' per il triennio 1986/1989, e' stato rinnovato per il successivo triennio 1989/1992. Con l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (che all'art. 7 attribuiva ai comandati la facolta' di restare in servizio nell'Ateneo come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento), la ricorrente ha presentato domanda per la permanenza in servizio presso l'Universita' per Stranieri; e' seguito il provvedimento ministeriale, in data 30 dicembre 1992, a cio' di accoglimento dell'istanza. In data 16 marzo 1995, la prof.ssa Liverani ha chiesto di essere inquadrata nel ruolo dei professori di seconda fascia, invocando a tal fine l'applicazione dell'art. 458, secondo comma, del d.-lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; a tale richiesta l'amministrazione rispondeva negativamente con nota prot. 5848 del 3 maggio 1995 impugnata col ricorso in epigrafe. Chiede in subordine la ricorrente di ricevere il trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta. Anche su questo punto la risposta e' stata negativa. La ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 458, secondo comma, del d.-lgs 16 aprile 1994, n. 297. Eccesso di potere per contraddittorieta' dell'atto, nonche' per contraddittorieta' con precedenti manifestazioni di volonta'. Si e' costituita l'Amministrazione intimata chiedendo la reiezione del ricorso perche' infondato. All'udienza del 21 febbraio 1996 gli avvocati delle parti hanno ulteriormente lumeggiato le rispettive difese ed il ricorso e' stato trattenuto per la decisione. D i r i t t o La ricorrente chiede in linea principale l'inquadramento senza concorso nei ruoli dell'Universita' quale professore associato, e in via subordinata, dato che di fatto svolge tali funzioni, l'attribuzione del relativo trattamento economico. A cio' osta pero' l'art. 7 della legge 7 febbraio 1992, n. 204, il quale prevede che i comandati presso l'Universita' per stranieri si trasformino in un "ruolo ad esaurimento", pero' "mantenendo lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento". Cio' significa, senza ombra di dubbio, il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza. Tale norma e' pertanto evidentemente rilevante nella presente controversia, in quanto la domanda non puo' essere accolta, in presenza di una disposizione cosi' chiaramente ostativa; pero', non appare manifestamente infondata la questione del contrasto fra tale disposizione e l'art. 36 della Costituzione. Giustamente infatti la ricorrente fa notare che il suo comando, avendo perduto del tutto il requisito della temporaneita', si e' trasformato in un vero e proprio trasferimento definitivo nel ruolo, sia pure ad esaurimento, dall'Universita' per Stranieri. A cio' si aggiunga che, mentre nel comando la retribuzione rimane a carico dell'Amministrazione di provenienza, nella specie e' espressamente stabilito che essa passa a carico del Ministero per l'universita'. Si ha quindi la figura di un docente che svolge in maniera definitiva funzioni di docente universitario, che viene retribuito dal relativo Ministero, ma che percepisce lo stipendio di un'insegnante elementare (o, in altri casi, di scuola media). Cio' appare in contrasto col principio dell'adeguatezza della retribuzione, e della corrispondenza di essa alla funzione effettivamente svolta. La norma sopra citata, che viene applicata nei confronti della ricorrente, sancisce addirittura un arricchimento senza causa in favore dell'Universita'. Per quanto detto, va sollevata questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992 n. 204 nella parte in cui dispone che i docenti comandati presso l'Universita' per Stranieri di Perugia, vi rimangano come figure ad esaurimento percependo pero' il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza. Il giudizio va pertanto sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per l'esame della questione prospettata.
P. Q. M. Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 nella parte in cui stabilisce che i docenti comandati presso l'Universita' per Stranieri di Perugia continuino a percepire il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza, per contrasto con gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione; Sospende il giudizio e manda alla segreteria di trasmettere gli atti di causa alla Corte costituzionale e di effettuare le pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni previste dalla legge. Cosi' deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 Il presidente: Rosa Il consigliere: Mollica 96C0714