N. 513 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 1996
N. 513 Ordinanza emessa il 12 marzo 1996 dalla corte d'appello di Napoli sull'istanza di ricusazione proposta da Minopoli Gennaro Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Lesione della garanzia costituzionale di imparzialita' del giudice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.24 del 12-6-1996 )
LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione del giudice per l'udienza preliminare, presso il tribunale di Napoli, dott. Maria Aschettino per incompatibilita', ai sensi dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. a partecipare al giudizio abbreviato, avendo in precedenza emesso ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere. Fatto e diritto Minopoli Gennaro proponeva, nel giudizio abbreviato a suo carico, dichiarazione di ricusazione del g.u.p., per essere la stessa persona che aveva emesso a suo carico, nello stesso procedimento, un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. Eccepiva l'incompatibilita' del giudice a partecipare al giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., trattandosi di ipotesi analoga a quella decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, dichiarativa della incompatibilita' a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cuatelare personale. All'udienza odierna avanti questa Corte, fissata ex art. 41 c.p.p., il difensore del Minopoli si riportava alla dichiarazione di ricusazione e, in via subordinata, eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato. Il p.g. si opponeva all'accoglimento delle istanze. All'esito della odierna camera di consiglio, osserva la Corte: 1) L'istanza e' ammissibile in quanto proposta da Minopoli Gennaro nei termini e con le forme dell'art. 38 c.p.p. nell'ambito del giudizio abbreviato a suo carico avanti il g.u.p. presso il tribunale di Napoli; 2) Il carattere tassativo delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 34 c.p.p. rende la norma insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica; ne' la prospettata causa di incompatibilita' puo' farsi discendere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995, per l'assenza di disposizioni che consentano di estendere la dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. a fattispecie diversa da quella esaminata; 3) Va invece ritenuta la rilevanza, ai fini del procedimento di ricusazione in corso, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale, per le seguenti considerazioni: a) la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 432/1995, ha affermato il principio che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre una misura cautelare di qualsiasi tipo, deve compiere valutazioni comportanti la formulazione di un giudizio non di mera legittimita', ma di merito - sia pure prognostico ed allo stato degli atti - sulla colpevolezza dell'indagato: una valutazione sul merito della res iudicanda. A tale conclusione la Corte costituzionale e' pervenuta anche per l'intervenuto mutamento del quadro normativo per effetto della legge 8 agosto 1995 n. 332 che impone al giudice, per l'applicazione di una misura cautelare personale, un pregnante apprezzamento degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, emersi dall'attivita' di indagine del p.m. e l'obligo di dar conto dei motivi per i quali ritiene che assumono rilevanza, pena la nullita' del provvedimento applicativo; b) l'accertamento che il g.u.p. e' tenuto a compiere nel giudizio abbreviato e' una valutazione di merito degli elementi probatori allo stato degli atti: i poteri valutativi sono esattamente quelli attribuiti al giudice del dibattimento, allorche' rimanda immutato il quadro probatorio. L'assimilabilita' dell'attivita' valutativa del g.u.p. nel giudizio abbreviato con quella del giudice del dibattimento consente di ravvisare una analogia di situazioni fra il caso in esame e quello verificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995, essendo parimenti suscettibile di influenzare lo svolgimento dell'attivita' di decisione nel merito l'adozione preventiva - nella qualita' di g.i.p. - di una misura cautelare personale, per la cui pronuncia si compie una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini; c) appare dunque in contrasto con gli articoli 3, 24, 25 della Costituzione l'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede il predetto caso di incompatibilita'. La diversita' di trattamento e' ravvisabile nei confronti di coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento, non raggiunto da misure cautelari personali, rispetto al quale la decisione del g.u.p. sara' frutto di un approccio valutativo non pregiudicato. La lesione del diritto di difesa e' conseguenza inevitabile del possibile condizionamento che puo' inquinare il convincimento del g.u.p. del giudizio abbreviato per la ridotta valenza che assumono le argomentazioni difensive di fronte alla naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso. L'identita' soggettiva tra il g.i.p. che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale, esprimendosi in termini di valutazione di alta probabilita' di fondamento dell'accusa ed il g.u.p. chiamato a decidere in sede di giudizio abbreviato e' idonea a determinare (o far paventare) un pregiudizio atto a minare la garanzia costituzionale di imparzialita' del giudice.
P. Q. M. Visti gli art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al successivo giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Sospende il procedimento di ricusazione in corso; Ordina che il giudice per l'udienza preliminare ricusato, dott. Maria Aschettino, sospenda ogni attivita' processuale nei confronti dell'imputato ricusante Minopoli Gennaro, ad eccezione degli atti urgenti; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al predetto giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, all'imputato Minopoli Gennaro, al p.g. in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, il 12 marzo 1996 Il presidente: De Cristofaro 96C0749