N. 514 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1995- 9 maggio 1996
N. 514 Ordinanza emessa l'11 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 maggio 1996) dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Li Rosi Nunzio contro l'Assessorato regionale per la sanita' della regione siciliana ed altri. Impiego pubblico - Direttori di consorzi provinciali antitubercolari afferenti a province di classe 1/A e con anzianita' di servizio inferiore a cinque anni - Inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo anziche' di direttore amministrativo capo servizio come previsto dalla disciplina previgente - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Deteriore trattamento dei direttori in questione rispetto ai direttori, di c.p.a. di classe 1/B in possesso di cinque anni di anzianita' di servizio - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 64, primo comma, e tab. all. 2). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.24 del 12-6-1996 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 3615/1989 e 5057/1992 proposti dal sig. Li Rosi Nunzio, rappresentato e difeso, quanto al primo ricorso, dalla dott.ssa proc. Lidia Cantone, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Catania, via Caronda n. 412 e, quanto al secondo ricorso, dall'avv. S. Buscemi, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Catania, via F. De Roberto, n. 31; contro: l'assessorato regionale per la sanita', in persona dell'assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici e' ope legis domiciliato; l'Unita' sanitaria, locale n. 36 di Catania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ali', presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Catania, via Crociferi n. 60; e quanto al ricorso n. 5047/1992 nei confronti di Musumeci Mario e Lo Presti Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Scuderi, presso il cui studio in Catania, via V. Giuffrida n. 37 sono elettivamente domiciliati; per l'annullamento quanto al ricorso n. 3615/1989: 1) del d.a. del 4 luglio 1989, nella parte relativa all'iscrizione del ricorrente nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1 gennaio 1983 nel profilo e posizione funzionale di direttore amministrativo; quanto al ricorso n. 5047/1992: 1) del decreto 14 luglio 1992 n. 867 con cui l'Assessore reg.le della sanita' ha revocato il proprio decreto 6 dicembre 1990 n. 88195, relativo all'iscrizione del ricorrente nei ruoli nominativi regionali con la posizione di direttore amministrativo capo servizio e ne ha disposto l'iscrizione dal 1 gennaio 1983 con quella di direttore amministrativo; 2) della deliberazione 7 agosto 1992 n. 1773 dell'Amministratore straordinario dell'U.S.L. n. 36 di Catania avente ad oggetto la presa d'atto del D.A. 867 del 14 luglio 1992; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti di causa; Designato relatore per la pubblica udienza dell'11 ottobre 1995 il referendario dott.ssa Paola Puliatti; Uditi l'avv. G. Vaccaro su delega della dott.ssa proc. Lidia Cantone e il dott. Calanni su delega dell'avv. S. Buscemi per il ricorrente, l'avv. M. Ali' per la U.S.L. n. 36 di Catania, l'avv. F. Giurdanella su delega dell'avv. A. Scuderi per i controinteressati, nonche' l'avvocato dello Stato A. Palazzo per l'Assessorato regionale intimato; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con il primo dei ricorsi in esame, il ricorrente impugna i ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari nella parte in cui inquadra il ricorrente nel ruolo del personale amministrativo con la posizione e profilo professionale di direttore amministrativo, anziche' come direttore amministrativo capo servizio. Egli afferma di provenire dall'Amministrazione provinciale di Catania, (comune di classe 1/A), comandato presso il Consorzio provinciale antitubercolare, dove ha svolto di fatto mansioni di codirigenza con il Presidente del consorzio (ordine di servizio del 3 dicembre 1973). Istituito il ruolo dei servizi amministrativi del c.p.a., con atti n. 10/1977 e n. 23/1977, e' stato inquadrato come direttore amministrativo (delibera n. 86/1977). In base all'accordo nazionale di lavoro del 1974 e' stato inquadrato agli effetti giuridici nel VII livello bis/B, corrispondente a quello attribuito al capo ripartizione presso l'Amministrazione provinciale di Catania. Nel passaggio al ruolo del personale sanitario doveva essere salvaguardata la posizione giuridica acquisita (ex art. 66, IV c., d.P.R. n. 761/1979) e percio' doveva disporsi l'inquadramento nella posizione di direttore amministrativo capo servizio. Lamenta il ricorrente che l'applicazione letterale della tabella all.to 2 al d.P.R. n. 761/1979, porta ad effetti discriminatori, se paragonato il nuovo sistema con quello previgente che stabiliva l'equiparazione di trattamento tra capi ripartizione di comuni e province e direttori di c.p.a., distinguendo ulteriormente tra gli stessi il livello di inquadramento solo in dipendenza della diversa classe del comune o della Provincia, e mai in forza dell'anzianita' di servizio. Successivamente alla proposizione del ricorso, a seguito di ricorso in sede amministrativa, il ricorrente veniva inquadrato come direttore amministrativo capo servizio, con d.a. n. 88195 del 6 dicembre 1990. Con delibera del 20 febbraio 1991 n. 723, l'U.S.L. n. 36 prendeva atto del nuovo inquadramento. A seguito di esposto di alcuni dipendenti della stessa U.S.L. n. 36, e facendo proprio il parere reso dall'Avvocatura dello Stato, con il provvedimento impugnato veniva revocato il decreto assessoriale suddetto e disposto nuovamente l'inquadramento del dott. Li Rosi nel profilo professionale e posizione funzionale di direttore amministrativo. Con il ricorso n. 5047/1992, il ricorrente denuncia l'illegittimita' del d.a. n. 867 del 14 luglio 1992 per violazione dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/l979 e della allegata tabella n. 2 di equiparazione; la mancata applicazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 761/1979, e delle direttive del Ministero della sanita', nonche' la carenza di presupposti per l'esercizio del potere di autotutela e l'eccesso di potere per contraddittorieta', sostanzialmente ribadendo, con varie argomentazioni, il diritto alla conservazione della posizione giuridica e funzionale acquisita presso l'ente di provenienza e correttamente attribuita col d.a. n. 88195 del 6 dicembre 1990, oggi revocato. Denuncia, in via subordinata, l'illegittimita' costituzionale delle tabelle di equiparazione allegate al d.P.R n. 761/1979 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto si determina la penalizzazione dei direttori di C.P.A. afferenti a privincia di classe 1/A, cui appartiene il ricorrente, i quali, ove non in possesso di anzianita' quinquennale nella qualifica, si vedono collocati in posizione deteriore rispetto a quella dei direttori di ripartizione delle province medesime, ai quali erano equiparati, e scavalcati dai direttori di C.P.A. di classe 1/B con cinque anni di anzianita', i quali nell'ordinamento pregresso erano collocati ad un livello retributivo funzionale inferiore al loro. Costituitesi in giudizio le Amministrazioni intimate ed i controinteressati, eccepivano l'infondatezza in merito del ricorso. D i r i t t o 1. - Con separata sentenza, in pari data, il Collegio ha, preliminarmente, disposto la riunione dei ricorsi in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva, e, nel merito, ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 3615/1989, proposto avverso il decreto assessoriale di inquadramento del 4 luglio 1989, superato dai successivi provvedimenti; ha ritenuto, inoltre, infondati il primo motivo del ricorso n. 5047/1992, nonche' il motivo illustrato con memoria del 20 dicembre 1994, coi quali si denuncia, rispettivamente, la violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/1979 e dell'allegata tabella n. 2 di equiparazione, nonche' il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Il Collegio ha, a tal proposito, ribadito il carattere residuale del criterio dell'equipollenza tra le qualifiche, richiamando quanto si e' affermato in giurisprudenza, e cioe' che "l'inquadramento del personale nei ruoli nominativi va effettuato secondo le tabelle di corrispondenza con le posizioni di provenienza, nel contesto di determinazioni vincolate" (C.d.S., IV, 628 del 20 luglio 1988 e 436 del 27 giugno 1989). E ancora, che "L'inquadramento deve avvenire in primo luogo sul raffronto tra le qualifiche funzionali possedute presso le Amministrazioni di provenienza con quelle previste per il personale delle U.S.L. esistenti nelle tabelle di equiparazione allegate al d.P.R. citato; solo non trovando tale corrispondenza si puo' provvedere alla attribuzione del livello previsto per le qualifiche equipollenti" (C.d.S., IV, 603 dell'11 giugno 1992; conf. C.d.S., V, 613 del 28 ottobre 1988; 686 del 25 ottobre 1989). Correttamente, pertanto, con l'atto impugnato, ad avviso del Collegio, l'Assessorato regionale ha attribuito al ricorrente la qualifica di direttore amministrativo, secondo l'espressa previsione della tabella di cui all'allegato n. 2. Neppure il Collegio ha condiviso quanto affermato dal ricorrente circa l'illegittimita' del decreto assessoriale perche' privo di qualsiasi indicazione sull'interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all'esercizio del potere di autotutela, nonostante sia stato emesso dopo due anni dal provvedimento revocato. Il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "l'Amministrazione allorche' intende procedere ad annullamento d'ufficio deve ponderare l'interesse privato in comparazione con quello pubblico non identificabile nell'interesse al ripristino della legalita' quando dall'annullamento consegua un danno per il privato che aveva fatto affidamento sulla legittimita' dell'azione amministrativa; tuttavia, tale ponderazione non occorre quando dall'annullamento derivi il venir meno di vantaggi che, contrastando con le finalita' dell'ordinamento debbono per cio' stesso essere rimossi. Pertanto, e' legittimo l'annullamento d'ufficio di atti di inquadramento in posizione apicale illegittimi, in quanto e' assolutamente prevalente l'interesse pubblico alla copertura di tali posti nei modi previsti dall'ordinamento". (C.d.S., IV, 28 luglio 1992, n. 704; conf. C.d.S., V, 13 febbraio 1993, n. 256 e TAR Lazio, Latina, 24 marzo 1990, 325). 2. - Si appalesa, pertanto, rilevante, la prospettata questione di illegittimita' costituzionale delle previsioni dell'art. 64, comma primo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e della tabella di cui all'allegato n. 2, nella parte in cui prevedono che al direttore di consorzio provinciale antitubercolare vada attribuita la qualifica di direttore amministrativo a prescindere dalla classificazione della Provincia, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Solo, infatti, dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della normativa richiamata, o da una pronuncia additiva della Corte costituzionale potrebbe derivare l'affermazione del diritto del ricorrente alla qualifica di direttore amministrativo capo servizio ed il conseguente annullamento del decreto assessoriale di inquadramento impugnato. La questione non appare, prima facie, manifestamente infondata, con riferimento sia all'art. 3 che all'art. 97 della Costituzione. Si ribadisce, preliminarmente, che i direttori dei consorzi antitubercolari erano inquadrati, ai sensi del D.P.R. 191/1979, nel IX livello retributivo se il consorzio afferiva a Provincia di classe I/A (quale quella di Catania) ed al livello VIII se afferiva a provincia di classe I/B. Tale sistema era caratterizzato da un pieno parallelismo fra i livelli retributivo-funzionali dei direttori dei C.P.A e quelli dei direttori di ripartizione delle province corrispondenti (anch'essi inquadrati al IX o all'VIII livello a seconda che si trattasse di province di classe 1/A o 1/B). L'omogeneita' del sistema non e' stata piu' rispettata (nei termini in cui almeno era disegnata dall'ordinamento previgente) in sede di passaggio alle dipendenze del servizio sanitario nazionale. Il d.P.R. n. 761/1979, infatti, mentre da un lato ha attribuito le posizioni apicale e subapicale ai direttori di ripartizione delle province sulla base del criterio di classificazione della provincia in casse 1/A o 1/B, mantenendo le caratteristiche dell'inquadramento previgente, non ha riprodotto le medesime distinzioni di inquadramento riguardo ai direttori di C.P.A., per i quali si e' limitato a distinguere fra direttori in possesso di laurea e anzianita' non inferiore a cinque anni e direttori non in possesso di tali requisiti. Si e' venuta cosi' a determinare una disparita' di trattamento tra categorie di personale equiparate fino al momento del passaggio dei servizi alle UU.SS.LL., apparentemente senza alcuna ragionevole motivazione, con la conseguenza ulteriore che gli ex direttori di C.P.A. afferenti a province di classe 1/A, non in possesso di cinque anni di servizio, si vedono collocati in posizione deteriore rispetto a quella dei direttori di ripartizione delle medesime province e "scavalcati" dai direttori di C.P.A. afferenti a province di classe 1/B con almeno cinque anni di servizio, i quali nell'ordinamento precedente, invece, erano collocati in un livello retributivo funzionale addirittura inferiore al loro. Il sospetto di illegittimita' costituzionale della disciplina risultante dalle norme denunciate si estende oltre che al principio di eguaglianza formale di cui all'art. 3, primo comma, Cost., anche ai principi di buon andamento e imparzialita' dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., poiche', a causa dell'irragionevole disparita' di trattamento, si determinano situazioni di tensioni e malcontento tra i dipendenti, in precedenza inquadrati nella qualifica superiore, capaci di compromettere l'ordinato svolgimento del lavoro. Per tali ragioni, ritiene il Collegio, conclusivamente, di dover sollevare la prospettata uestione di legittimita' costituzionale, sospendendo medio tempore il giudizio.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e della tabella di cui all'allegato n. 2, nella parte in cui prevedono che al direttore di consorzio provinciale antitubercolare vada attribuita la qualifica di direttore amministrativo a prescindere dalla classificazione della Provincia, ed in particolare che vadano attribuiti il profilo professionale e la posizione funzionale di direttore amministrativo anche ai Direttori di C.P.A. afferenti a Provincia di classe 1/A, anziche' quelli di Direttore amministrativo capo servizio, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della segreteria del Tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1995. Il presidente: Vitellio L'estensore: Puliatti 96C0750