N. 514 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1995- 9 maggio 1996

                                N. 514
  Ordinanza  emessa  l'11   ottobre   1995   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   il  9  maggio  1996)  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale della Sicilia, sezione staccata  di  Catania,  sui  ricorsi
 riuniti proposti da Li Rosi Nunzio contro l'Assessorato regionale per
 la sanita' della regione siciliana ed altri.
 Impiego  pubblico - Direttori di consorzi provinciali antitubercolari
    afferenti a province di classe 1/A e con  anzianita'  di  servizio
    inferiore  a  cinque  anni  -  Inquadramento  nella  qualifica  di
    direttore amministrativo anziche' di direttore amministrativo capo
    servizio come previsto dalla disciplina previgente - Disparita' di
    trattamento di situazioni omogenee  -  Deteriore  trattamento  dei
    direttori  in questione rispetto ai direttori, di c.p.a. di classe
    1/B in possesso  di  cinque  anni  di  anzianita'  di  servizio  -
    Incidenza  sui  principi  di  imparzialita' e buon andamento della
    p.a.
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 64, primo comma, e  tab.  all.
    2).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.24 del 12-6-1996 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  riuniti nn.
 3615/1989 e 5057/1992 proposti dal sig. Li Rosi Nunzio, rappresentato
 e difeso,  quanto  al  primo  ricorso,  dalla  dott.ssa  proc.  Lidia
 Cantone,  presso  il  cui  studio  e'  elettivamente  domiciliato  in
 Catania, via Caronda n. 412 e, quanto al secondo  ricorso,  dall'avv.
 S.  Buscemi,  presso  il  cui  studio e' elettivamente domiciliato in
 Catania, via F. De Roberto, n. 31; contro:
     l'assessorato regionale per la sanita', in persona dell'assessore
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  distrettuale
 dello Stato di Catania, presso i cui uffici e' ope legis domiciliato;
     l'Unita'  sanitaria,  locale  n.  36  di  Catania, in persona del
 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e  difesa  dall'avv.
 Michele  Ali',  presso  il cui studio e' elettivamente domiciliata in
 Catania, via Crociferi n. 60;
   e quanto al ricorso n. 5047/1992 nei confronti di Musumeci Mario  e
 Lo  Presti Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Scuderi,
 presso il cui  studio  in  Catania,  via  V.  Giuffrida  n.  37  sono
 elettivamente domiciliati;
   per l'annullamento quanto al ricorso n. 3615/1989:
       1)   del   d.a.   del  4  luglio  1989,  nella  parte  relativa
 all'iscrizione del ricorrente  nei  ruoli  nominativi  regionali  del
 personale  dei  servizi sanitari della Regione siciliana al 1 gennaio
 1983 nel profilo e posizione funzionale di direttore amministrativo;
   quanto al ricorso n. 5047/1992:
       1) del decreto 14 luglio 1992 n. 867 con cui l'Assessore reg.le
 della sanita' ha revocato il  proprio  decreto  6  dicembre  1990  n.
 88195,  relativo  all'iscrizione  del ricorrente nei ruoli nominativi
 regionali con la posizione di direttore amministrativo capo  servizio
 e  ne  ha  disposto  l'iscrizione  dal  1  gennaio 1983 con quella di
 direttore amministrativo;
     2) della deliberazione 7 agosto 1992 n. 1773  dell'Amministratore
 straordinario dell'U.S.L. n. 36 di Catania avente ad oggetto la presa
 d'atto del D.A. 867 del 14 luglio 1992;
     3) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti tutti gli atti di causa;
   Designato  relatore per la pubblica udienza dell'11 ottobre 1995 il
 referendario dott.ssa Paola Puliatti;
   Uditi l'avv. G.  Vaccaro  su  delega  della  dott.ssa  proc.  Lidia
 Cantone  e    il  dott. Calanni su delega dell'avv. S. Buscemi per il
 ricorrente, l'avv. M. Ali' per la U.S.L. n. 36 di Catania, l'avv.  F.
 Giurdanella  su  delega dell'avv. A. Scuderi per i controinteressati,
 nonche' l'avvocato dello Stato A. Palazzo per l'Assessorato regionale
 intimato;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il primo dei ricorsi in esame, il ricorrente  impugna  i  ruoli
 nominativi  regionali  del personale dei servizi sanitari nella parte
 in cui inquadra il ricorrente nel ruolo del personale  amministrativo
 con la posizione e profilo professionale di direttore amministrativo,
 anziche' come direttore amministrativo capo servizio.
   Egli  afferma  di  provenire  dall'Amministrazione  provinciale  di
 Catania, (comune  di  classe  1/A),  comandato  presso  il  Consorzio
 provinciale  antitubercolare,  dove  ha  svolto  di fatto mansioni di
 codirigenza con il Presidente del consorzio (ordine di servizio del 3
 dicembre 1973).
   Istituito il ruolo dei servizi amministrativi del c.p.a., con  atti
 n.   10/1977  e  n.  23/1977,  e'  stato  inquadrato  come  direttore
 amministrativo (delibera n. 86/1977).
   In  base  all'accordo  nazionale  di  lavoro  del  1974  e'   stato
 inquadrato   agli   effetti   giuridici   nel   VII   livello  bis/B,
 corrispondente  a  quello  attribuito  al  capo  ripartizione  presso
 l'Amministrazione provinciale di Catania.
   Nel  passaggio  al  ruolo  del  personale  sanitario  doveva essere
 salvaguardata la posizione giuridica acquisita  (ex art. 66,  IV  c.,
 d.P.R.  n.  761/1979) e percio' doveva disporsi l'inquadramento nella
 posizione di direttore amministrativo capo servizio.
   Lamenta il ricorrente che l'applicazione  letterale  della  tabella
 all.to  2  al d.P.R. n. 761/1979, porta ad effetti discriminatori, se
 paragonato il nuovo  sistema  con  quello  previgente  che  stabiliva
 l'equiparazione  di  trattamento  tra  capi  ripartizione di comuni e
 province e direttori di c.p.a., distinguendo  ulteriormente  tra  gli
 stessi  il  livello di inquadramento solo in dipendenza della diversa
 classe del comune o della Provincia, e mai in  forza  dell'anzianita'
 di servizio.
   Successivamente alla proposizione del ricorso, a seguito di ricorso
 in   sede   amministrativa,  il  ricorrente  veniva  inquadrato  come
 direttore amministrativo capo servizio,  con  d.a.  n.  88195  del  6
 dicembre 1990.
   Con  delibera  del 20 febbraio 1991 n. 723, l'U.S.L. n. 36 prendeva
 atto del nuovo inquadramento.
   A seguito di esposto di alcuni dipendenti della  stessa  U.S.L.  n.
 36, e facendo proprio il parere reso dall'Avvocatura dello Stato, con
 il  provvedimento  impugnato  veniva revocato il decreto assessoriale
 suddetto e disposto nuovamente l'inquadramento del dott. Li Rosi  nel
 profilo   professionale   e   posizione   funzionale   di   direttore
 amministrativo.
   Con   il   ricorso   n.   5047/1992,   il    ricorrente    denuncia
 l'illegittimita'  del  d.a.  n. 867 del 14 luglio 1992 per violazione
 dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/l979 e della allegata tabella n. 2  di
 equiparazione;  la  mancata  applicazione  dell'art.  1 del d.P.R. n.
 761/1979, e delle direttive del Ministero della sanita',  nonche'  la
 carenza  di  presupposti  per  l'esercizio del potere di autotutela e
 l'eccesso   di   potere   per   contraddittorieta',   sostanzialmente
 ribadendo,  con  varie  argomentazioni, il diritto alla conservazione
 della posizione giuridica e funzionale  acquisita  presso  l'ente  di
 provenienza  e  correttamente  attribuita  col  d.a.  n.  88195 del 6
 dicembre 1990, oggi revocato.
   Denuncia, in via subordinata, l'illegittimita' costituzionale delle
 tabelle di equiparazione allegate al d.P.R n. 761/1979 per  contrasto
 con  gli  artt.  3 e 97 della Costituzione, in quanto si determina la
 penalizzazione dei direttori  di  C.P.A.  afferenti  a  privincia  di
 classe  1/A,  cui  appartiene  il  ricorrente,  i  quali,  ove non in
 possesso  di  anzianita'  quinquennale  nella  qualifica,  si  vedono
 collocati  in  posizione deteriore rispetto a quella dei direttori di
 ripartizione delle province medesime, ai quali  erano  equiparati,  e
 scavalcati  dai  direttori di C.P.A. di classe 1/B con cinque anni di
 anzianita', i quali nell'ordinamento pregresso erano collocati ad  un
 livello retributivo funzionale inferiore al loro.
   Costituitesi   in   giudizio   le  Amministrazioni  intimate  ed  i
 controinteressati, eccepivano l'infondatezza in merito del ricorso.
                             D i r i t t o
   1.  -  Con  separata  sentenza,  in  pari  data,  il  Collegio  ha,
 preliminarmente,  disposto  la  riunione  dei ricorsi in epigrafe per
 connessione oggettiva e soggettiva,  e,  nel  merito,  ha  dichiarato
 inammissibile  per  sopravvenuta  carenza  di interesse il ricorso n.
 3615/1989, proposto avverso il decreto assessoriale di  inquadramento
 del   4  luglio  1989,  superato  dai  successivi  provvedimenti;  ha
 ritenuto,   inoltre,   infondati  il  primo  motivo  del  ricorso  n.
 5047/1992, nonche' il motivo illustrato con memoria del  20  dicembre
 1994,  coi quali si denuncia, rispettivamente, la violazione di legge
 per falsa applicazione  dell'art.  64  del  d.P.R.    n.  761/1979  e
 dell'allegata  tabella  n.  2 di equiparazione, nonche' il difetto di
 motivazione del provvedimento impugnato.
   Il Collegio ha, a tal proposito, ribadito  il  carattere  residuale
 del  criterio dell'equipollenza tra le qualifiche, richiamando quanto
 si e' affermato in giurisprudenza, e cioe' che  "l'inquadramento  del
 personale  nei  ruoli  nominativi va effettuato secondo le tabelle di
 corrispondenza con le  posizioni  di  provenienza,  nel  contesto  di
 determinazioni  vincolate"  (C.d.S., IV, 628 del 20 luglio 1988 e 436
 del 27 giugno 1989). E ancora, che "L'inquadramento  deve avvenire in
 primo luogo sul raffronto  tra  le  qualifiche  funzionali  possedute
 presso le Amministrazioni
  di  provenienza  con  quelle  previste per il personale delle U.S.L.
 esistenti nelle tabelle di equiparazione allegate  al d.P.R.  citato;
 solo  non  trovando  tale  corrispondenza  si  puo'  provvedere  alla
 attribuzione del livello previsto  per  le  qualifiche  equipollenti"
 (C.d.S.,  IV,  603  dell'11  giugno 1992; conf. C.d.S., V, 613 del 28
 ottobre 1988; 686 del 25 ottobre 1989).
   Correttamente,  pertanto,  con  l'atto  impugnato,  ad  avviso  del
 Collegio,  l'Assessorato  regionale  ha  attribuito  al ricorrente la
 qualifica di direttore amministrativo, secondo l'espressa  previsione
 della tabella di cui all'allegato n. 2.
   Neppure  il  Collegio  ha condiviso quanto affermato dal ricorrente
 circa l'illegittimita' del  decreto  assessoriale  perche'  privo  di
 qualsiasi  indicazione sull'interesse pubblico concreto ed attuale in
 ordine all'esercizio del potere di autotutela, nonostante  sia  stato
 emesso dopo due anni dal provvedimento revocato.
   Il  Collegio  condivide  l'indirizzo  giurisprudenziale secondo cui
 "l'Amministrazione  allorche'  intende  procedere   ad   annullamento
 d'ufficio  deve  ponderare  l'interesse  privato  in comparazione con
 quello pubblico non identificabile nell'interesse al ripristino della
 legalita' quando dall'annullamento consegua un danno per  il  privato
 che   aveva   fatto   affidamento   sulla   legittimita'  dell'azione
 amministrativa;  tuttavia,  tale  ponderazione  non  occorre   quando
 dall'annullamento  derivi il venir meno di vantaggi che, contrastando
 con le finalita' dell'ordinamento  debbono  per  cio'  stesso  essere
 rimossi.  Pertanto,  e' legittimo l'annullamento d'ufficio di atti di
 inquadramento  in  posizione  apicale  illegittimi,  in   quanto   e'
 assolutamente  prevalente l'interesse pubblico alla copertura di tali
 posti nei modi previsti dall'ordinamento".  (C.d.S.,  IV,  28  luglio
 1992,  n. 704; conf. C.d.S., V, 13 febbraio 1993, n. 256 e TAR Lazio,
 Latina, 24 marzo 1990, 325).
   2. - Si appalesa, pertanto, rilevante, la prospettata questione  di
 illegittimita'  costituzionale  delle  previsioni dell'art. 64, comma
 primo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e  della  tabella  di  cui
 all'allegato  n.  2, nella parte in cui prevedono che al direttore di
 consorzio provinciale antitubercolare vada attribuita la qualifica di
 direttore amministrativo a prescindere  dalla  classificazione  della
 Provincia, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   Solo, infatti, dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale
 della  normativa  richiamata, o da una pronuncia additiva della Corte
 costituzionale  potrebbe  derivare  l'affermazione  del  diritto  del
 ricorrente  alla  qualifica di direttore amministrativo capo servizio
 ed  il  conseguente  annullamento   del   decreto   assessoriale   di
 inquadramento impugnato.
   La questione non appare, prima facie, manifestamente infondata, con
 riferimento sia all'art. 3 che all'art. 97 della Costituzione.
   Si   ribadisce,  preliminarmente,  che  i  direttori  dei  consorzi
 antitubercolari erano inquadrati, ai sensi del  D.P.R. 191/1979,  nel
 IX livello retributivo se il consorzio afferiva a Provincia di classe
 I/A  (quale  quella  di  Catania)  ed  al  livello VIII se afferiva a
 provincia di classe I/B.
   Tale sistema era caratterizzato da  un  pieno  parallelismo  fra  i
 livelli  retributivo-funzionali  dei direttori dei C.P.A e quelli dei
 direttori di ripartizione delle  province  corrispondenti  (anch'essi
 inquadrati  al  IX  o  all'VIII livello a seconda che si trattasse di
 province di classe 1/A o 1/B).
   L'omogeneita' del sistema non e' stata piu' rispettata (nei termini
 in cui almeno era disegnata dall'ordinamento previgente) in  sede  di
 passaggio alle dipendenze del servizio sanitario nazionale.
   Il  d.P.R. n. 761/1979, infatti, mentre da un lato ha attribuito le
 posizioni apicale e subapicale ai  direttori  di  ripartizione  delle
 province  sulla  base del criterio di classificazione della provincia
 in casse 1/A o 1/B, mantenendo le caratteristiche  dell'inquadramento
 previgente,   non   ha   riprodotto   le   medesime   distinzioni  di
 inquadramento riguardo ai direttori di C.P.A.,  per  i  quali  si  e'
 limitato  a  distinguere  fra  direttori  in  possesso  di  laurea  e
 anzianita' non inferiore a cinque anni e direttori non in possesso di
 tali requisiti.
   Si e' venuta cosi' a determinare una disparita' di trattamento  tra
 categorie  di  personale equiparate fino al momento del passaggio dei
 servizi  alle  UU.SS.LL.,  apparentemente  senza  alcuna  ragionevole
 motivazione,  con  la  conseguenza ulteriore che gli ex  direttori di
 C.P.A. afferenti a province di classe 1/A, non in possesso di  cinque
 anni di servizio, si vedono collocati in posizione deteriore rispetto
 a  quella  dei  direttori  di  ripartizione delle medesime province e
 "scavalcati" dai direttori di C.P.A. afferenti a province  di  classe
 1/B  con  almeno  cinque  anni  di servizio, i quali nell'ordinamento
 precedente,  invece,  erano  collocati  in  un  livello   retributivo
 funzionale addirittura inferiore al loro.
   Il  sospetto  di  illegittimita'  costituzionale  della  disciplina
 risultante dalle norme denunciate si estende oltre che  al  principio
 di  eguaglianza  formale di cui all'art. 3, primo comma, Cost., anche
 ai principi di buon andamento e  imparzialita'  dell'Amministrazione,
 di  cui  all'art.    97  Cost.,  poiche',  a causa dell'irragionevole
 disparita' di trattamento, si determinano situazioni  di  tensioni  e
 malcontento   tra   i  dipendenti,  in  precedenza  inquadrati  nella
 qualifica superiore, capaci di compromettere  l'ordinato  svolgimento
 del lavoro.
   Per  tali  ragioni,  ritiene il Collegio, conclusivamente, di dover
 sollevare la prospettata  uestione  di  legittimita'  costituzionale,
 sospendendo medio tempore il giudizio.
                                P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64,
 primo  comma,  del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e della tabella di
 cui all'allegato n. 2, nella parte in cui prevedono che al  direttore
 di consorzio provinciale antitubercolare vada attribuita la qualifica
 di direttore amministrativo a prescindere dalla classificazione della
 Provincia,  ed  in  particolare  che  vadano  attribuiti  il  profilo
 professionale e la posizione funzionale di  direttore  amministrativo
 anche  ai  Direttori  di  C.P.A. afferenti a Provincia di classe 1/A,
 anziche'  quelli  di  Direttore  amministrativo  capo  servizio,  per
 contrasto con gli artt.  3 e 97 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a  cura  della  segreteria  del  Tribunale  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle parti in causa nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti  delle  due
 Camere.
     Cosi'  deciso  in  Catania,  nella  camera  di  consiglio dell'11
 ottobre 1995.
                        Il presidente: Vitellio
                                                 L'estensore: Puliatti
 96C0750