N. 515 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 1996
N. 515 Ordinanza emessa il 1 marzo 1996 dal tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Argentino Giuseppe Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).(GU n.24 del 12-6-1996 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Argentino Giuseppe, nato il 5 luglio 1963 a Noto (Siracusa) e residente ad Avola (Siracusa) in corso Indipendenza s.n.c. ovvero via Isonzo n. 19: coniugato: capo di 3a cl. MM.; libero, imputato di concorso nel reato continuativo pluriaggravato di truffa (art. 81 cpv., 99, 110, 112, primo e secondo comma c.p.; 234, primo e secondo comma, n. 1, 47 n. 2 e 3 c.p.m.p.) "perche' essendo 2 capo MM. imbarcato su Nave Audace in La Spezia, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso consistenti nell'offrire e nel procurare le sottoindicate fatture, emesse per operazioni inesistenti, e le relative dichiarazioni della pesa pubblica, ideologicamente false, ottenendo un compenso in denaro per la sua attivita' delittuosa, concorreva con i seguenti militari: a) capo di 2a cl. Leone Antonio il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficiale amministrativo di Nave Audace la fattura n. 14 del 30 gennaio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 6.637.142 e cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Audace il febbraio-marzo 1992; b) 2 capo Sorgente Candido il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 46 del 28 aprile 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 3.791.174 cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Audace il maggio 1992; c) capo 3a Travaglino Carmine Antonio il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Grecale la fattura n. 43 del 18 aprile 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 4.526.885 cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Grecale il 6 maggio 1992; 2 capo Marino Franco il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 57 del 5 giugno 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 5.525.994 cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 16 giugno 1992: e) 2 capo Miggiano Giovanni il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 94 dell'8 agosto 1991 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 5.833.000 cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 23 settembre 1991; f) capo di 2a cl. Chianelli Luigi il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 13 del 29 gennaio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 5.307.803 cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 14 febbraio 1992; g) capo di 3a cl. Cannalire Mario il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 53 del 25 maggio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 4.756.247 cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 21 maggio 1992; h) capo Calamonici Leonardo il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 10 del 27 gennaio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 2.565.624 cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 4 febbraio 1992; i) capo di 3a cl. Diglio Giuseppe il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 48 del 7 maggio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 3.593.740 cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 18 maggio 1992; l) capo di 3a cl. De Nuccio Giuseppe il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 02 del 10 gennaio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 5.172.476 cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Audace il gennaio 1992; m) capo di 3a cl. Di Maso Giovanni il quale, mediante artifizi e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 64 dell'11 giugno 1991 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 7.288.703 cosi' procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare. Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 26 giugno 1991; Con le aggravanti, per tutti i fatti, del danno alla Amministrazione militare, dell'essere rivestito di un grado, dell'aver commesso il fatto a bordo di nave militare, dell'aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e della recidiva. Premesso che: il giudice per le indagini preliminari in data 5 ottobre 1994 non accoglieva la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, depositata dal pm in data 27 settembre 1994 nei confronti di Argentino Giuseppe; contro tale provvedimento il pm. in data 17 ottobre 1994 proponeva appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. in merito al quale questo stesso tribunale militare decideva in data 9 novembre 1994; con decreto in data 11 ottobre 1995 il giudice per le indagini preliminari disponeva il giudizio nei confronti di Argentino Giuseppe per i reati in rubrica. Dato atto che il collegio, in questa sede dibattimentale, relativamente alla componente togata, e' formato da quegli stessi giudici che hanno partecipato al giudizio di appello il provvedimento di non accoglimento della misura cautelare di cui sopra. O s s e r v a La Corte costituzionale con sentenza n. 432/1995 ha affermato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Ha invero sostenuto la Corte - innovativamente rispetto a suo precedente orientamento - che la decisione sulla sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 c.p.p., comportando un giudizio di merito circa l'idoneita' degli elementi probatori fondanti una elevata probabilita' di condanna, non puo' che riflettersi sulla serenita' ed imparzialita' di giudizio, qualora il medesimo giudice al Collegio chiamato a decidere sullo stesso fatto. Sicche' la Corte ha ritenuto che "la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosidetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso pocedimento". Alla stessa conclusione, a parere di questo giudice, si perviene allorquando il tribunale, in sede di appello su di misura cautelare richiesta ma non concessa, e' stato indotto a valutazioni sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Tale situazione processuale, che si propone nella causa di cui oggi si discute a carico di Argentino Giuseppe, puo' infatti realizzare quella "prevenzione" che ha portato la Corte costituzionale alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. come sopra ricordato. La questione, sicuramente rilevante, appare altresi' non manifestamente infondata in primo luogo perche' il ritenere possibile la partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice che, quale componente il collegio di appello ex art. 310 c.p., abbia ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, comporterebbe una grave violazione del principio costituzionale della parita' di trattamento normativo di situazioni analoghe (art. 3 Cost.) In secondo luogo apparirebbe violato il principio, anche esso costituzionalmente garantito, della inviolabilita' del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, secondo comma, Cost.), nonche' dello stesso principio di presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva (art. 27 secondo comma, Cost.). Si impone, sicche', la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge n. 87/1953, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento dei componenti il Collegio che, in sede di appello ex art. 310 del c.p., abbiano ritenuto nei confronti dell'imputato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 del c.p.p.; Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso nella Spezia il giorno 1 marzo 1996 Il presidente: Rosin Il giudice estensore: Lepone 96C0751