N. 515 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 1996

                                N. 515
  Ordinanza emessa il 1 marzo 1996 dal tribunale militare di La Spezia
 nel procedimento penale a carico di Argentino Giuseppe
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
    tribunale   della   liberta',   ha   concorso   a  pronunciare  un
    provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello  stesso
    imputato  -  Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice
    del dibattimento - Omessa previsione - Disparita'  di  trattamento
    rispetto  a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa
    - Lesione del principio  di  presunzione  di  non  colpevolezza  -
    Richiamo  ai  principi  espressi  dalla Corte costituzionale nella
    sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).
(GU n.24 del 12-6-1996 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
   Ha pronunciato  in  pubblica  udienza  la  seguente  ordinanza  nel
 procedimento  penale a carico di Argentino Giuseppe, nato il 5 luglio
 1963 a Noto (Siracusa) e  residente  ad  Avola  (Siracusa)  in  corso
 Indipendenza  s.n.c.  ovvero  via Isonzo n. 19: coniugato: capo di 3a
 cl.  MM.;  libero,  imputato  di  concorso  nel  reato   continuativo
 pluriaggravato di truffa (art. 81 cpv., 99, 110, 112, primo e secondo
 comma  c.p.;  234, primo e secondo comma, n. 1, 47 n. 2 e 3 c.p.m.p.)
 "perche' essendo 2 capo MM. imbarcato su Nave Audace  in  La  Spezia,
 con   piu'   azioni   esecutive  di  un  medesimo  disegno  criminoso
 consistenti nell'offrire e nel procurare  le  sottoindicate  fatture,
 emesse  per operazioni inesistenti, e le relative dichiarazioni della
 pesa pubblica, ideologicamente false, ottenendo un compenso in denaro
 per la sua attivita' delittuosa, concorreva con i seguenti militari:
     a)  capo  di  2a  cl. Leone Antonio il quale, mediante artifizi e
 raggiri consistenti nel presentare  all'ufficiale  amministrativo  di
 Nave Audace la fattura n. 14 del 30 gennaio 1992 intestata alla ditta
 Di  Prima  S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il
 relativo  atto   della   pesa   pubblica   emesso   in   pari   data,
 ideologicamente  falso,  induceva  in  errore  il  capo  del predetto
 ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso  spese  non  dovuto
 per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e
 legge  10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 6.637.142 e cosi' procurandosi
 un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Audace il febbraio-marzo 1992;
     b) 2 capo Sorgente Candido il quale, mediante artifizi e  raggiri
 consistenti  nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace
 la fattura n. 46 del 28 aprile 1992 intestata  alla  ditta  Di  Prima
 S.r.l.,  emessa  per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo
 atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente  falso,
 induceva  in  errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che
 liquidava un rimborso spese non dovuto  per  trasporto  di  mobili  e
 masserizie  (legge  18  dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n.
 100) pari a L. 3.791.174 cosi' procurandosi un ingiusto  profitto  in
 danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Audace il maggio 1992;
     c) capo 3a Travaglino Carmine Antonio il quale, mediante artifizi
 e  raggiri  consistenti  nel presentare all'ufficio amministrativo di
 Nave Grecale la fattura n. 43 del 18 aprile 1992 intestata alla ditta
 Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti  e  il
 relativo   atto   della   pesa   pubblica   emesso   in   pari  data,
 ideologicamente falso,  induceva  in  errore  il  capo  del  predetto
 ufficio  amministrativo,  che  liquidava un rimborso spese non dovuto
 per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e
 legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 4.526.885 cosi' procurandosi un
 ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Grecale il 6 maggio 1992;
     2 capo Marino  Franco  il  quale,  mediante  artifizi  e  raggiri
 consistenti  nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace
 la fattura n. 57 del 5 giugno 1992  intestata  alla  ditta  Di  Prima
 S.r.l.,  emessa  per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo
 atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente  falso,
 induceva  in  errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che
 liquidava un rimborso spese non dovuto  per  trasporto  di  mobili  e
 masserizie  (legge  18  dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n.
 100) pari a L. 5.525.994 cosi' procurandosi un ingiusto  profitto  in
 danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 16 giugno 1992:
     e) 2 capo Miggiano Giovanni il quale, mediante artifizi e raggiri
 consistenti  nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace
 la fattura n. 94 dell'8 agosto 1991 intestata  alla  ditta  Di  Prima
 S.r.l.,  emessa  per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo
 atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente  falso,
 induceva  in  errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che
 liquidava un rimborso spese non dovuto  per  trasporto  di  mobili  e
 masserizie  (legge  18  dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n.
 100) pari a L. 5.833.000 cosi' procurandosi un ingiusto  profitto  in
 danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 23 settembre 1991;
     f)  capo  di 2a cl. Chianelli Luigi il quale, mediante artifizi e
 raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave
 Audace la fattura n. 13 del 29 gennaio 1992 intestata alla  ditta  Di
 Prima  S.r.l.,  emessa  per  operazioni  di trasloco inesistenti e il
 relativo  atto   della   pesa   pubblica   emesso   in   pari   data,
 ideologicamente  falso,  induceva  in  errore  il  capo  del predetto
 ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso  spese  non  dovuto
 per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e
 legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 5.307.803 cosi' procurandosi un
 ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 14 febbraio 1992;
     g)  capo  di 3a cl. Cannalire Mario il quale, mediante artifizi e
 raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave
 Audace la fattura n. 53 del 25 maggio 1992 intestata  alla  ditta  Di
 Prima  S.r.l.,  emessa  per  operazioni  di trasloco inesistenti e il
 relativo  atto   della   pesa   pubblica   emesso   in   pari   data,
 ideologicamente  falso,  induceva  in  errore  il  capo  del predetto
 ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso  spese  non  dovuto
 per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e
 legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 4.756.247 cosi' procurandosi un
 ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 21 maggio 1992;
     h) capo Calamonici Leonardo il quale, mediante artifizi e raggiri
 consistenti  nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace
 la fattura n. 10 del 27 gennaio 1992 intestata alla  ditta  Di  Prima
 S.r.l.,  emessa  per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo
 atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente  falso,
 induceva  in  errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che
 liquidava un rimborso spese non dovuto  per  trasporto  di  mobili  e
 masserizie  (legge  18  dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n.
 100) pari a L. 2.565.624 cosi' procurandosi un ingiusto  profitto  in
 danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 4 febbraio 1992;
     i)  capo  di 3a cl. Diglio Giuseppe il quale, mediante artifizi e
 raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave
 Audace la fattura n. 48 del 7 maggio 1992  intestata  alla  ditta  Di
 Prima  S.r.l.,  emessa  per  operazioni  di trasloco inesistenti e il
 relativo  atto   della   pesa   pubblica   emesso   in   pari   data,
 ideologicamente  falso,  induceva  in  errore  il  capo  del predetto
 ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso  spese  non  dovuto
 per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e
 legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 3.593.740 cosi' procurandosi un
 ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 18 maggio 1992;
     l)  capo di 3a cl. De Nuccio Giuseppe il quale, mediante artifizi
 e raggiri consistenti nel presentare  all'ufficio  amministrativo  di
 Nave Audace la fattura n. 02 del 10 gennaio 1992 intestata alla ditta
 Di  Prima  S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il
 relativo  atto   della   pesa   pubblica   emesso   in   pari   data,
 ideologicamente  falso,  induceva  in  errore  il  capo  del predetto
 ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso  spese  non  dovuto
 per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e
 legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 5.172.476 cosi' procurandosi un
 ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Audace il gennaio 1992;
     m)  capo di 3a cl. Di Maso Giovanni il quale, mediante artifizi e
 raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave
 Audace la fattura n. 64 dell'11 giugno 1991 intestata alla  ditta  Di
 Prima  S.r.l.,  emessa  per  operazioni  di trasloco inesistenti e il
 relativo  atto   della   pesa   pubblica   emesso   in   pari   data,
 ideologicamente  falso,  induceva  in  errore  il  capo  del predetto
 ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso  spese  non  dovuto
 per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e
 legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 7.288.703 cosi' procurandosi un
 ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.
   Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 26 giugno 1991;
   Con   le   aggravanti,   per   tutti   i   fatti,  del  danno  alla
 Amministrazione  militare,  dell'essere  rivestito   di   un   grado,
 dell'aver  commesso  il  fatto  a  bordo  di nave militare, dell'aver
 promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e della recidiva.
   Premesso che:
     il giudice per le indagini preliminari in data 5 ottobre 1994 non
 accoglieva la richiesta di applicazione della misura cautelare  della
 custodia  in carcere, depositata dal pm in data 27 settembre 1994 nei
 confronti di Argentino Giuseppe;
     contro  tale  provvedimento  il  pm.  in  data  17  ottobre  1994
 proponeva  appello  ai  sensi dell'art. 310 c.p.p. in merito al quale
 questo stesso tribunale militare decideva in data 9 novembre 1994;
     con decreto in data 11 ottobre 1995 il giudice  per  le  indagini
 preliminari disponeva il giudizio nei confronti di Argentino Giuseppe
 per i reati in rubrica.
   Dato   atto   che  il  collegio,  in  questa  sede  dibattimentale,
 relativamente alla componente togata, e'  formato  da  quegli  stessi
 giudici che hanno partecipato al giudizio di appello il provvedimento
 di non accoglimento della misura cautelare di cui sopra.
                             O s s e r v a
   La  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  432/1995 ha affermato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  c.p.p.,
 nella  parte  in  cui  non  prevede che possa partecipare al giudizio
 dibattimentale il giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia
 applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.
   Ha  invero  sostenuto  la  Corte  -  innovativamente rispetto a suo
 precedente orientamento - che  la  decisione  sulla  sussistenza  dei
 "gravi   indizi   di   colpevolezza"  di  cui  all'art.  273  c.p.p.,
 comportando un giudizio di merito circa  l'idoneita'  degli  elementi
 probatori fondanti una elevata probabilita' di condanna, non puo' che
 riflettersi  sulla serenita' ed imparzialita' di giudizio, qualora il
 medesimo giudice al Collegio chiamato a decidere sullo stesso fatto.
   Sicche' la Corte ha ritenuto che "la valutazione  conclusiva  sulla
 responsabilita'  dell'imputato  sia,  o  possa apparire, condizionata
 dalla cosidetta forza della prevenzione, e cioe' da  quella  naturale
 tendenza  a  mantenere  un  giudizio gia' espresso o un atteggiamento
 gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso pocedimento".
   Alla stessa conclusione, a parere di questo  giudice,  si  perviene
 allorquando  il  tribunale, in sede di appello su di misura cautelare
 richiesta ma non concessa,  e'  stato  indotto  a  valutazioni  sulla
 sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.
   Tale situazione processuale, che si propone nella causa di cui oggi
 si  discute  a  carico di Argentino Giuseppe, puo' infatti realizzare
 quella "prevenzione" che ha  portato  la  Corte  costituzionale  alla
 declaratoria  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, c.p.p. come sopra ricordato.
   La  questione,   sicuramente   rilevante,   appare   altresi'   non
 manifestamente infondata in primo luogo perche' il ritenere possibile
 la  partecipazione  al giudizio dibattimentale del giudice che, quale
 componente il collegio di appello ex art. 310 c.p., abbia ritenuto la
 sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, comporterebbe una  grave
 violazione  del principio costituzionale della parita' di trattamento
 normativo di situazioni analoghe (art. 3 Cost.)
   In secondo luogo  apparirebbe  violato  il  principio,  anche  esso
 costituzionalmente  garantito,  della inviolabilita' del diritto alla
 difesa in ogni stato e  grado  del  procedimento  (art.  24,  secondo
 comma,  Cost.),  nonche' dello stesso principio di presunzione di non
 colpevolezza sino a  condanna  definitiva  (art.  27  secondo  comma,
 Cost.).
   Si  impone,  sicche',  la  sospensione  del  presente processo e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
 
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge n.  87/1953,
 solleva   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,
 secondo   comma,   c.p.p.,   nella   parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento
 dei  componenti  il  Collegio che, in sede di appello ex art. 310 del
 c.p., abbiano ritenuto nei confronti dell'imputato la sussistenza dei
 gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 del c.p.p.;
   Dispone la sospensione  del  presente  procedimento  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente ordinanza venga notificata al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al  Presidente  del  Senato
 della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
     Cosi' deciso nella Spezia il giorno 1 marzo 1996
                         Il presidente: Rosin
                                          Il giudice estensore: Lepone
 96C0751