N. 517 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1996

                                N. 517
  Ordinanza emessa il 20 marzo 1996  dalla  corte  d'appello,  sezione
 minorenni di Bologna nel procedimento penale a carico di T. A.
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Giudice  che  si  sia  comunque
    pronunciato in  materia  di  liberta'  personale  dell'imputato  -
    Incompatibilita'  ad  esercitare  le  funzioni  del dibattimento -
    Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio  di  eguaglianza  -
    Violazione  del  diritto  di  difesa  -  Richiamo alla sentenza n.
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.24 del 12-6-1996 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  pernale
 contro T. A., n. a Fez (Marocco) 3 maggio 1978 o 3 maggio 1977.
                      Dispositivo della Ordinanza
  La Corte:
     1)   con   riferimento   al   motivo   d'appello  concernente  la
 dichiarazione  di   manifesta   infondatezza   della   questione   di
 costituzionalita'  dell'art.    34,  secondo  comma,  del  c.p.p.  in
 relazione agli artt. 3, 24, 25, 76  e  77  della  Costituzione  nella
 parte  in  cui  non  prevede che non possa partecipare al giudizio il
 giudice che comunque abbia deciso monocraticamente  o  collegialmente
 formulando  valutazioni  di  merito  in materia di liberta' personale
 dell'imputato;
     2)  con   riferimento   alla   questione   di   costituzionalita'
 analogamente sollevata in questo giudizio di appello;
   Ritenuto  che  la  questione e' rilevante poiche' al primo giudizio
 partecipo' magistrato che era stato componente  del  tribunale  della
 liberta' che aveva formulato valutazioni in tema di presupposti sulla
 concedibilita'  della  sospensione  condizionale  e poiche' di questa
 Corte fanno parte 2 magistrati  che  analogamente,  hanno  deciso  in
 materia di liberta' personale dell'imputato sulla base di valutazione
 di  merito  sulla  gravita'  del  reato, sul pericolo di reiterazione
 sulla pericolosita' dell'imputato;
   Ritenuto che la motivazione posta a base della sentenza n. 432/1995
 della  Corte  costituzionale  impone  di   escludere   la   manifesta
 infondatezza   della  questione  di  costituzionalita'  in  tal  modo
 sollevata, poiche' anche in questo devono riconoscersi sussistenti "i
 medesimi effetti che l'art. 34  mira  ad  impedire  e  cioe'  che  la
 valutazione  conclusiva  sulla  responsabilita'  dell'imputato  sia o
 possa   apparire,   condizionata   dalla   cosiddetta   forza   della
 prevenzione,  e  cioe'  da  quella  naturale  tendenza a mantenere un
 giudizio gia' espresso a  un  atteggiamento  gia'  assunto  in  altri
 momenti decisionali dello stesso procedimento".
                                P. Q. M.
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p.,
 per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione nei  termini
 di  cui  in motivazione, ossia nella parte in cui non prevede che non
 possa partecipare al giudizio il magistrato che abbia comunque deciso
 in  materia   di   liberta'   personale   dell'imputato,   formulando
 valutazioni nel merito dei fatti e delle circostanze;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina   la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 disponendo che questa ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri e sia comunicata, a cura della cancelleria ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
   Provvede  con     ordinanza   in   tema   di   liberta'   personale
 dell'imputato.
     Bologna, addi' 20 marzo 1996
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 96C0753