N. 517 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1996
N. 517 Ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dalla corte d'appello, sezione minorenni di Bologna nel procedimento penale a carico di T. A. Processo penale - Dibattimento - Giudice che si sia comunque pronunciato in materia di liberta' personale dell'imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.24 del 12-6-1996 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento pernale contro T. A., n. a Fez (Marocco) 3 maggio 1978 o 3 maggio 1977. Dispositivo della Ordinanza La Corte: 1) con riferimento al motivo d'appello concernente la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che comunque abbia deciso monocraticamente o collegialmente formulando valutazioni di merito in materia di liberta' personale dell'imputato; 2) con riferimento alla questione di costituzionalita' analogamente sollevata in questo giudizio di appello; Ritenuto che la questione e' rilevante poiche' al primo giudizio partecipo' magistrato che era stato componente del tribunale della liberta' che aveva formulato valutazioni in tema di presupposti sulla concedibilita' della sospensione condizionale e poiche' di questa Corte fanno parte 2 magistrati che analogamente, hanno deciso in materia di liberta' personale dell'imputato sulla base di valutazione di merito sulla gravita' del reato, sul pericolo di reiterazione sulla pericolosita' dell'imputato; Ritenuto che la motivazione posta a base della sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale impone di escludere la manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' in tal modo sollevata, poiche' anche in questo devono riconoscersi sussistenti "i medesimi effetti che l'art. 34 mira ad impedire e cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso a un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento".
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p., per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione nei termini di cui in motivazione, ossia nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il magistrato che abbia comunque deciso in materia di liberta' personale dell'imputato, formulando valutazioni nel merito dei fatti e delle circostanze; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale disponendo che questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata, a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Provvede con ordinanza in tema di liberta' personale dell'imputato. Bologna, addi' 20 marzo 1996 Il presidente: (firma illeggibile) 96C0753