N. 519 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1995- 10 maggio 1996
N. 519 Ordinanza emessa il 9 novembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 1996) dal tribunale di Avellino sull'istanza proposta da Covelluzzi Andrea Misure di prevenzione - Obbligo di soggiorno - Possibilita' di autorizzazione a recarsi fuori dal comune di residenza o di dimora abituale per gravi e comprovati motivi di salute - Mancata previsione di concedibilita' di detta autorizzazione anche per motivi di lavoro - Irragionevolezza - Lesione del diritto al lavoro. (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-bis). (Cost., artt. 3 e 4).(GU n.24 del 12-6-1996 )
IL TRIBUNALE Letta l'istanza con cui Covelluzzi Andrea, sorvegliato speciale per anni due con obbligo di soggiorno nel comune di Serino, chiede di potersi recare fuori del predetto comune per eseguire o completare lavori di fabbro; Visto il parere del p.m.; Ritenuto che la norma di cui all'art. 7-bis della legge n. 1423/1956, prevedendo che il soggiornante obbligato possa essere autorizzato ad assentarsi dal luogo di soggiorno soltanto per gravi e comprovati motivi di salute, appare in contrasto con l'art. 4 della Costituzione dov'e' affermato il diritto al lavoro, nonche' il principio di ragionevolezza in quanto, pur prescrivendosi al sorvegliato speciale di darsi alla ricerca di un lavoro, gli si vieta di allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato (molto spesso costituito da un piccolo centro urbano) per espletare un'attivita' lavorativa; che altro motivo di irragionevolezza costituito dalla considerazione che la suddetta facolta' e' invcece concedibile, a norma dell'art. 284 c.p.p., a chi si trovi agli arresti domiciliari, che, rispetto al soggiorno obbligato, e' certamente una misura maggiormente restrittiva della liberta' personale, dettata dagli stessi scopi di tutela della collettivita'; che non e' sostenibile che sl diritto al lavoro sia prevalente l'esigenza di controllo delle persone socialmente pericolose, essendo il controllo attuabile efficacemente sul soggiornante obbligato anche quando egli si rechi in luoghi determinati per esigenze di lavoro; Ritenuto pertanto che e' il caso di sollevare d'ufficio, poiche' non appare manifestamente infondata, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno possa essere autorizzato a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale per esercitare un'attivita' lavorativa.
P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno possa essere autorizzato a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale per esercitare un'attivita' lavorativa; Dispone che la cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale copia della presente ordinanza dell'istanza del Covelluzzi Andrea e del decreto del 2 maggio 1995 con cui la corte d'appello di Napoli dispone la misura della sorveglianza con obbligo di soggiorno; La presente ordinanza sia altresi' comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Avellino, addi' 9 novembre 1995 Il presidente relatore: Iannarone 96C0755