N. 519 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1995- 10 maggio 1996

                                N. 519
  Ordinanza  emessa  il  9  novembre  1995   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   il   10  maggio  1996)  dal  tribunale  di  Avellino
 sull'istanza proposta da Covelluzzi Andrea
 Misure di prevenzione  -  Obbligo  di  soggiorno  -  Possibilita'  di
    autorizzazione a recarsi fuori dal comune di residenza o di dimora
    abituale  per  gravi  e  comprovati  motivi  di  salute  - Mancata
    previsione di concedibilita' di  detta  autorizzazione  anche  per
    motivi  di  lavoro  -  Irragionevolezza  -  Lesione del diritto al
    lavoro.
 (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-bis).
 (Cost., artt. 3 e 4).
(GU n.24 del 12-6-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Letta l'istanza con cui Covelluzzi Andrea, sorvegliato speciale per
 anni due con obbligo di soggiorno nel comune  di  Serino,  chiede  di
 potersi  recare  fuori  del predetto comune per eseguire o completare
 lavori di fabbro;
   Visto il parere del p.m.;
   Ritenuto che  la  norma  di  cui  all'art.  7-bis  della  legge  n.
 1423/1956,  prevedendo  che  il  soggiornante  obbligato possa essere
 autorizzato ad assentarsi dal luogo di soggiorno soltanto per gravi e
 comprovati motivi di salute, appare in contrasto con l'art.  4  della
 Costituzione  dov'e'  affermato  il  diritto  al  lavoro,  nonche' il
 principio  di  ragionevolezza  in  quanto,  pur   prescrivendosi   al
 sorvegliato speciale di darsi alla ricerca di un lavoro, gli si vieta
 di  allontanarsi  dal  luogo  di  soggiorno  obbligato  (molto spesso
 costituito  da  un  piccolo centro urbano) per espletare un'attivita'
 lavorativa;
     che   altro   motivo   di   irragionevolezza   costituito   dalla
 considerazione  che  la  suddetta  facolta' e' invcece concedibile, a
 norma dell'art.  284 c.p.p., a chi si trovi agli arresti domiciliari,
 che, rispetto  al  soggiorno  obbligato,  e'  certamente  una  misura
 maggiormente  restrittiva  della  liberta'  personale,  dettata dagli
 stessi scopi di tutela della collettivita';
     che non e' sostenibile che sl diritto al  lavoro  sia  prevalente
 l'esigenza di controllo delle persone socialmente pericolose, essendo
 il controllo attuabile efficacemente sul soggiornante obbligato anche
 quando egli si rechi in luoghi determinati per esigenze di lavoro;
   Ritenuto  pertanto  che  e' il caso di sollevare d'ufficio, poiche'
 non  appare  manifestamente  infondata,  questione  di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
 nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il sorvegliato speciale con
 obbligo di soggiorno possa essere autorizzato a recarsi in  un  luogo
 determinato  fuori  del  comune di residenza o di dimora abituale per
 esercitare un'attivita' lavorativa.
                               P. Q. M.
   Solleva  d'ufficio   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte
 in cui non  prevede  che  il  sorvegliato  speciale  con  obbligo  di
 soggiorno  possa essere autorizzato a recarsi in un luogo determinato
 fuori del comune di residenza o di  dimora  abituale  per  esercitare
 un'attivita' lavorativa;
   Dispone  che  la  cancelleria  trasmetta  alla Corte costituzionale
 copia della presente ordinanza dell'istanza del Covelluzzi  Andrea  e
 del  decreto  del  2 maggio 1995 con cui la corte d'appello di Napoli
 dispone la misura della sorveglianza con obbligo di soggiorno;
   La presente ordinanza sia altresi'  comunicata  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Avellino, addi' 9 novembre 1995
                   Il presidente relatore: Iannarone
 96C0755