N. 534 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 1995- 15 maggio 1996
N. 534 Ordinanza emessa il 18 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dal giudice di pace di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Mungari Vincenzo ed altra contro l'U.P.I.C.A. Assicurazione (imprese di) - Disposizioni del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private e del relativo regolamento - Inosservanza - Responsabilita' di amministratori, rappresentanti legali e direttori - Sanzioni amministrative - Mancata previsione della responsabilita' altresi' del funzionario direttamente responsabile dell'infrazione alle predette disposizioni - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla funzione giurisdizionale. (D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 115). (Cost., artt. 3, 41 e 102).(GU n.25 del 19-6-1996 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause iscritte ai nn. 16/95 e 17/95 del ruolo generale, riunite con decreto 22 luglio 1995 e promosse da Mungari Vincenzo e l'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., con sede in Roma, corso d'Italia n. 33, in persona dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro-tempore dott. Giancarlo Giannini, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Mario Ettore Verino e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Nino Bixio n. 2, in virtu' di procura a margine dei ricorsi, opponenti, contro l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.) di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, difesa dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, opposto. Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981. Premesso che con ricorsi ex art. 22 legge n. 689/81, depositati nella cancelleria di questo ufficio in data 5 maggio 1995, gli opponenti proponevano opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione dell'U.P.I.C.A n. 86846 n. pos. 136958 in data 1 marzo 1995, notificata il 7 aprile successivo, con la quale si ordinava a Mungari Vincenzo, direttore generale dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia di pagare la somma di L. 2.940.000, ai sensi dell'art. 115 della legge n. 449 del 13 febbraio 1959 (richiamato dagli artt. 84 e 87 della legge n. 295/1978), per n. 42 infrazioni dell'art. 3 d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, rilevate con verbale n. 161034 del 4 luglio 1991 e gli si ingiungeva di versare detta somma, piu' L. 10.000 per spese, all'Ufficio registro, bollo radio, assicurazione, via Orazio n. 10, Roma; che la medesima ordinanza ingiuntiva veniva notificata anche all'Assitalia, quale responsabile in solido in base all'art. 6 della legge n. 589/1981; che il giudice di pace, ritenuto applicabile il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, fissava l'udienza di comparizione delle parti e la cancelleria richiedeva le notificazioni di rito; che instauratosi il giudizio, gli avvocati degli opponenti si riportavano ai rispettivi atti, in particolare insistendo sull'ammissione di prove testimoniali a favore del direttore dell'Assitalia; che espletate tali prove, risultava che il controllo e la sorveglianza del Servizio ispettorato sinistri r.c. non rientrava nei compiti affidati - ai sensi dell'art. 2396 cod.civ. - al direttore: tale servizio, secondo la struttura organizzativa della Societa', gode di piena autonomia; che, in questa sede processuale, il funzionario responsabile del Servizio ispettorato sinistri r.c. non puo' essere chiamato a rispondere delle infrazioni compiute, con la conseguenza che l'impresa assicuratrice e' priva del diritto di regresso nei suoi confronti; Visto che l'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, emanato in seguito a delega legislativa, stabilisce che: "Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 300.000 per ciascuna inosservanza". che, in base a detto articolo, destinatari delle sanzioni amministrative sono esclusivamente gli amministratori, i rappresentanti legali delle imprese estere ed i direttori e non anche i funzionari che risultino responsabili delle infrazioni; Ritenuto - che ai sensi della legge speciale 24 novembre 1981, n. 689 - nelle violazioni cui sono applicabili sanzioni amministrative, la responsabilita' ha natura personale; e che per l'art. 6 della legge medesima la responsabilita' dell'impresa ha carattere solidale; che nella causa in esame, dopo che e' stato dimostrato che nessuna responsabilita' personale sussiste a carico del direttore, e che la responsabilita' delle gravi inadempienze ricade unicamente sul funzionario responsabile del Servizio ispettorato r.c. - il quale per l'art. 115 del d.P.R. n. 449/1959, non puo' essere destinatario dell'ordinanza ingiunzione - viene a mancare la punibilita' del principale responsabile delle infrazioni; Ritenuto pertanto che l'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 non prevedendo - accanto alla punibilita' degli amministratori, dei rappresentanti legali delle imprese estere e dei direttori - anche la punibilita' del funzionario responsabile delle infrazioni alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perche' tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge; in contrasto con l'art. 41 Cost., perche' impedisce allo Stato di irrogare le sanzioni amministrative ai funzionari responsabili; e, infine, si pone in contrasto con l'art. 102 Cost., perche' - nell'applicazione della legge n. 689/1981 - il giudice non puo' pronunciarsi contro il funzionario responsabile delle infrazioni amministrative.
Per i motivi di cui sopra, sospende il presente giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale ed ordinando, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che la presente ordinanza, venga notificata alle parti processuali e trasmessa a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Firenze, addi' 18 ottobre 1995 Il giudice di pace: Guardi 96C0770