N. 534 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 1995- 15 maggio 1996

                                N. 534
  Ordinanza  emessa  il  18  ottobre  1995   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il 15 maggio 1996) dal giudice di pace di Firenze sui
 ricorsi  riuniti  proposti  da  Mungari  Vincenzo  ed  altra   contro
 l'U.P.I.C.A.
 Assicurazione   (imprese   di)   -   Disposizioni   del  testo  unico
    sull'esercizio  delle  assicurazioni  private   e   del   relativo
    regolamento  -  Inosservanza  - Responsabilita' di amministratori,
    rappresentanti legali e  direttori  -  Sanzioni  amministrative  -
    Mancata  previsione della responsabilita' altresi' del funzionario
    direttamente   responsabile    dell'infrazione    alle    predette
    disposizioni  - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee -
    Incidenza sulla funzione giurisdizionale.
 (D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 115).
 (Cost., artt. 3, 41 e 102).
(GU n.25 del 19-6-1996 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause  iscritte  ai  nn.
 16/95  e 17/95 del ruolo generale, riunite con decreto 22 luglio 1995
 e promosse da Mungari  Vincenzo  e  l'Assitalia  -  Le  Assicurazioni
 d'Italia  S.p.A.,  con sede in Roma, corso d'Italia n. 33, in persona
 dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro-tempore dott.
 Giancarlo Giannini, entrambi  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti
 Vittorio Fidolini e Mario Ettore Verino e con domicilio eletto presso
 lo  studio  del  primo  in Firenze, via Nino Bixio n. 2, in virtu' di
 procura  a  margine  dei   ricorsi,   opponenti,   contro   l'Ufficio
 provinciale   dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato
 (U.P.I.C.A.)  di  Roma,  in   persona   del   legale   rappresentante
 pro-tempore,  difesa  dall'  Avvocatura  distrettuale  dello Stato di
 Firenze, opposto.
   Oggetto: opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione  amministrativa  ex
 art. 22 legge n. 689/1981.
   Premesso  che  con  ricorsi  ex art. 22 legge n. 689/81, depositati
 nella cancelleria di questo  ufficio  in  data  5  maggio  1995,  gli
 opponenti   proponevano  opposizione  contro  l'ordinanza-ingiunzione
 dell'U.P.I.C.A n.  86846  n.  pos.  136958  in  data  1  marzo  1995,
 notificata il 7 aprile successivo, con la quale si ordinava a Mungari
 Vincenzo,   direttore  generale  dell'Assitalia  -  Le  Assicurazioni
 d'Italia di pagare la somma di L. 2.940.000, ai sensi  dell'art.  115
 della  legge n. 449 del 13 febbraio 1959 (richiamato dagli artt. 84 e
 87 della legge n. 295/1978), per n. 42 infrazioni dell'art.  3  d.-l.
 23 dicembre 1976, n. 857, rilevate con verbale n. 161034 del 4 luglio
 1991  e  gli si ingiungeva di versare detta somma, piu' L. 10.000 per
 spese, all'Ufficio registro, bollo radio, assicurazione,  via  Orazio
 n. 10, Roma;
     che  la  medesima  ordinanza  ingiuntiva  veniva notificata anche
 all'Assitalia, quale responsabile in solido in base all'art. 6  della
 legge n. 589/1981;
     che  il  giudice di pace, ritenuto applicabile il procedimento di
 cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, fissava l'udienza  di
 comparizione delle parti e la cancelleria richiedeva le notificazioni
 di rito;
     che  instauratosi  il  giudizio,  gli avvocati degli opponenti si
 riportavano   ai   rispettivi   atti,   in   particolare   insistendo
 sull'ammissione   di   prove  testimoniali  a  favore  del  direttore
 dell'Assitalia;
     che espletate  tali  prove,  risultava  che  il  controllo  e  la
 sorveglianza del Servizio ispettorato sinistri r.c. non rientrava nei
 compiti  affidati  - ai sensi dell'art. 2396 cod.civ. - al direttore:
 tale servizio, secondo la  struttura  organizzativa  della  Societa',
 gode di piena autonomia;
     che,  in questa sede processuale, il funzionario responsabile del
 Servizio  ispettorato  sinistri  r.c.  non  puo'  essere  chiamato  a
 rispondere   delle   infrazioni  compiute,  con  la  conseguenza  che
 l'impresa assicuratrice e' priva del diritto  di  regresso  nei  suoi
 confronti;
   Visto che l'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13
 febbraio  1959,  n.  449 testo unico delle leggi sull'esercizio delle
 assicurazioni private,  emanato  in  seguito  a  delega  legislativa,
 stabilisce che:
     "Gli  amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di
 riassicurazione  o  di  mediazione,  i  rappresentanti  legali  delle
 imprese  estere,  i  direttori  che  non  osservino  o  non  facciano
 osservare completamente e puntualmente le disposizioni  del  presente
 testo   unico   e  del  regolamento,  sono  puniti  con  le  sanzioni
 amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in  misura
 non  inferiore  a  lire  30.000  e  non  superiore a lire 300.000 per
 ciascuna inosservanza".
     che,  in  base  a  detto  articolo,  destinatari  delle  sanzioni
 amministrative    sono    esclusivamente    gli   amministratori,   i
 rappresentanti legali delle imprese estere ed i direttori e non anche
 i funzionari che risultino responsabili delle infrazioni;
   Ritenuto - che ai sensi della legge speciale 24 novembre  1981,  n.
 689  - nelle violazioni cui sono applicabili sanzioni amministrative,
 la responsabilita' ha natura personale; e  che  per  l'art.  6  della
 legge medesima la responsabilita' dell'impresa ha carattere solidale;
     che  nella  causa  in  esame,  dopo  che  e' stato dimostrato che
 nessuna responsabilita' personale sussiste a carico del direttore,  e
 che la responsabilita' delle gravi inadempienze ricade unicamente sul
 funzionario responsabile del Servizio ispettorato r.c. - il quale per
 l'art.  115  del  d.P.R.  n.  449/1959,  non puo' essere destinatario
 dell'ordinanza ingiunzione -  viene  a  mancare  la  punibilita'  del
 principale responsabile delle infrazioni;
   Ritenuto  pertanto  che  l'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n.
 449 non prevedendo - accanto alla punibilita'  degli  amministratori,
 dei  rappresentanti  legali  delle  imprese  estere e dei direttori -
 anche la punibilita' del funzionario  responsabile  delle  infrazioni
 alle  leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni private, si pone in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perche' tutti i  cittadini
 sono  eguali  di fronte alla legge; in contrasto con l'art. 41 Cost.,
 perche' impedisce allo Stato di irrogare le  sanzioni  amministrative
 ai  funzionari  responsabili;  e,  infine,  si  pone in contrasto con
 l'art.   102  Cost.,  perche'  -  nell'applicazione  della  legge  n.
 689/1981  -  il  giudice  non puo' pronunciarsi contro il funzionario
 responsabile delle infrazioni amministrative.
   Per i motivi di cui sopra, sospende il presente giudizio rimettendo
 gli atti alla Corte costituzionale ed ordinando, ai  sensi  dell'art.
 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che la presente ordinanza, venga
 notificata   alle   parti   processuali  e  trasmessa  a  cura  della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
     Firenze, addi' 18 ottobre 1995
                      Il giudice di pace: Guardi
 96C0770