N. 540 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 1989- 15 maggio 1996
N. 540 Ordinanza emessa il 10 aprile 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1996) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Esposito Armando contro l'Accademia di belle arti ed altro Istruzione pubblica - Accademia di Belle Arti - Divieto di iscrizione allo stesso corso per oltre cinque anni - Disparita' di trattamento rispetto all'istruzione universitaria per la quale e' previsto il divieto di iscrizione allo stesso corso solo in caso di mancato sostenimento di esami per otto anni consecutivi - Violazione del diritto ai piu' alti gradi di istruzione e dell'obbligo dello Stato di assicurare un adeguato trattamento scolastico. (R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 62, secondo comma). (Cost., artt. 3, 33 e 34).(GU n.25 del 19-6-1996 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1889/86 proposto da Esposito Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pizziuti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Ottorino Lazzarini, 19, contro l'Accademia di belle arti di Roma ed il Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento della nota n. 1835 del 15 ottobre 1986, comunicata successivamente, con la quale si nega il rilascio del diploma di licenza del corso di decorazione; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso il provvedimento ministeriale di negazione della convalida dell'iscrizione per l'anno accademico 1985-1986; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Vista la memoria prodotta da quest'ultima a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la pubblica udienza del 10 aprile 1989, il consigliere Caro Lucrezio Monticelli e udito, in detta udienza, l'avv. Pizziuti per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il ricorrente sig. Armando Esposito, proveniente dall'Accademia di belle arti di Reggio Calabria e' stato iscritto negli anni accademici 1982/82, 1982/83 e 1983/84 presso l'Accademia di belle arti di Roma, rispettivamente al II, al III ed al IV anno del corso di decorazione, superando tre esami nell'a.a. 1982/1982 e quattro sia nell'a.a. 1982/83 che l'a.a. 1983/84 (nel quale ha anche sostenuto l'esame di teoria della percezione e psicologia della forma, del corso speciale). Nell'a.a. 1984/85 il ricorrente e' stato fuori corso e nell'a.a. 1985/86 si e' iscritto all'Accademia ed ha sostenuto con riserva tutti gli esami mancanti per il conseguimento del diploma. Allorche', pero', il ricorrente ha chiesto il rilascio del diploma conseguito, si e' visto opporre un rifiuto non essendo stata la sua iscrizione, convalidata dal Ministero in quanto si era ritenuto che, ai sensi dell'art. 62 del RD n. 31 dicembre 1923 n. 3112, non era consentita l'iscrizione allo stesso corso dell'Accademia per piu' di cinque anni. L'interessato ha allora proposto ricorso in questa sede, deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione art. 62 del r.d. 31 dicembre 1923 n. 3123 e disposizioni normative applicative; artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere per errato presupposto, illogicita', travisamento e manifesta ingiustizia. Assume il ricorrente che l'art. 62 del r.d. n. 3123/1923 (il quale dispone al secondo comma che allo stesso corso dell'Accademia delle belle arti non si puo' essere iscritti per piu' di cinque anni) non potrebbe che aver inteso disporre che non e' possibile iscriversi ad uno stesso corso senza sostenere esami per un certo numero di anni, sicche' non potrebbe ipotizzarsi che un alunno, il quale frequenti regolarmente il corso e che sostenga e superi gli esami, ad un ritmo minore di quello di altri frequentanti (perche' ha contemporanei impegni di lavoro e/o di studio), superato il limite di cinque anni perda il diritto di completare gli studi intrapresi. Comunque, anche a prescindere da tali considerazioni di carattere generale, nel caso di specie il ricorrente non avrebbe superato il quinquennio di iscrizione allo stesso corso, perche' non avrebbe potuto frequentare le lezioni nell'a.a. 1984/85 per causa di forza maggiore e, quindi, si sarebbe dovuto considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicative del r.d. n. 3183/1923 depennato dagli elenchi degli studenti iscritti per quell'anno. In via subordinata si deduce, comunque, la illegittimita' delle disposizioni sul depennamento degli studenti non frequentanti, se ed in quanto non considerino le ragioni di forza maggiore della loro assenza o non rispettino le legittime loro aspettative al completamento degli studi. 2) Violazione stesse norme e principi generali; eccesso di potere per errato presupposto, difetto di motivazione, illogicita', travisamento, disparita' di trattamento e manifesta ingiustizia. Sostiene l'istante che la sua iscrizione all'anno scolastico 1985/86 e la conseguente frequenza e partecipazione agli esami non avrebbero potuto essere poste nel nulla senza rispettare i principi che regolano l'annullamento di ufficio di atti che si assumono illegittimi, ed in particolare senza indicare le ragioni di interesse pubblico considerate prevalenti sull'interesse individuale ormai consolidato. 3) Violazione artt. 3, 33 e 97 della Costituzione. In via subordinata il ricorrente deduce la illegittimita' dell'art. 62 del r.d. n. 3123/23 per il caso che lo stesso debba essere interpretato nel senso che dopo cinque anni di frequenza di un corso lo studente perda qualsiasi diritto, quali che siano i risultati conseguiti ed il numero di anni di frequenza positiva (cioe', con partecipazione alle lezioni e superamento di esami), per violazione dei piu' elementari principi sull'obbligo del rispetto del diritto allo studio e del riconoscimento del diritto di conseguire titoli di studio, indipendentemente da limiti temporali, da parte degli studenti capaci e meritevoli. D i r i t t o Il Collegio ritiene che debba essere sollevata questione di costituzionalita' della disposizione di cui all'art. 62, secondo comma del r.d. 31 dicembre 1923 n. 3123 (secondo cui "allo stesso corso dell'Accademia di belle arti non si puo' essere iscritti per piu' di cinque anni"), con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione. La questione appare, infatti, rilevante e non manifestamente infondata. Per quanto riguarda la rilevanza, va osservato che il provvedimento impugnato (con il quale si nega al ricorrente il rilascio del diploma di licenza del corso di decorazione), costituisce puntuale applicazione della suddetta disposizione e che la legittimita' costituzionale della stessa, in considerazione del suo contenuto estremamente restrittivo, e' posta in discussione dall'istante nel terzo motivo di gravame. E', pertanto, evidente che un'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione in questione comporterebbe l'accoglimento del ricorso con l'integrale soddisfacimento degli interessi del ricorrente. Per cio' che concerne la non manifesta infondatezza si deve rilevare quanto segue: la severita' della disposizione in parola, la quale concede la possibilita' di frequentare un corso dell'Accademia di belle arti solo per un anno in piu' rispetto alla sua durata normale (che e' di quattro anni), non trova riscontro nelle altre normative che disciplinano altri analoghi insegnamenti. Va, invero, evidenziato che: a) ai sensi dell'art. 15, primo comma del r.d. 4 maggio 1925 n. 653 recante "Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione" dell'art. 57, secondo comma della legge 15 giugno 1931 n. 839 concernente "Ordinamento dell'istruzione media tecnica" ciascuna classe puo' essere frequentata per due volte (sicche' in pratica un corso di scuola secondaria puo' essere frequentato per il doppio del tempo della sua durata normale); b) ai sensi dell'art. 149, secondo comma del r.d. 31 agosto 1933 n. 1592 - testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sussiste l'obbligo di rinnovare l'iscrizione ai corsi universitari e di ripetere le prove gia' superate solo ove non vengano sostenuti esami per otto anni consecutivi. Non si comprende, dunque, quali siano le ragioni che possano giustificare una cosi' grave disparita' di trattamento tra studenti di analoghi tipi d'insegnamento sol che si consideri che, essendo l'Accademia di belle arti un istituto d'istruzione intermedio tra gli istituti secondari e gli istituti di rango universitario, logica vorrebbe che si faccia riferimento per quanto riguarda il periodo di tempo massimo consentito per la frequenza dei corsi, o alla disciplina vigente per gli istituti di istruzione secondaria o a quella vigente per gli istituti di istruzione universitaria. Probabilmente la disciplina in contestazione e' stata a suo tempo dettata in considerazione del fatto che una consistente limitazione del numero degli studenti avrebbe potuto assicurare un contenimento delle spese. Infatti il r.d. 31 dicembre 1923 n. 3123 e' stato emanato in virtu' delle delegazioni dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922 n. 601, ove all'art. 1 e' espressamente stabilito che tra le finalita' da perseguire con la delega vi era anche quella di diminuire le spese. E', tuttavia, evidente che la necessita' di un contenimento delle spese sussiste per qualsiasi tipo di istituto d'istruzione, sicche' non si ravvisano quelle differenzazioni di situazioni che, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, possono giustificare una disparita' di trattamento tra utenti del medesimo servizio della pubblica istruzione. Una disciplina cosi' ingiustificatamente severa nei confronti degli studenti dell'Accademia delle belle arti sembra poi comportare la violazione dell'obbligo imposto alla Repubblica dall'art. 33 della Costituzione di assicurare un adeguato trattamento scolastico per tutti i cittadini, nonche' la violazione dell'art. 34 della Costituzione che riconosce a tutti i capaci e meritevoli (e tali debbono ritenersi anche coloro che, come il ricorrente, hanno superato tutti gli esami di un corso di studi in un periodo solo leggermente superiore alla sua durata normale) il diritto di raggiungere i piu' alti gradi d'istruzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923 n. 3123; Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti, del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 1989 Il presidente: Farina Il consigliere est.: Monticelli 96C0776