N. 540 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 1989- 15 maggio 1996

                                N. 540
  Ordinanza   emessa   il   10   aprile  1989  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  15  maggio  1996)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio sul ricorso proposto da Esposito Armando contro
 l'Accademia di belle arti ed altro
 Istruzione pubblica - Accademia di Belle Arti - Divieto di iscrizione
    allo  stesso  corso  per  oltre  cinque  anni  -   Disparita'   di
    trattamento  rispetto all'istruzione universitaria per la quale e'
    previsto il divieto di iscrizione allo stesso corso solo  in  caso
    di  mancato  sostenimento  di  esami  per  otto anni consecutivi -
    Violazione  del  diritto  ai  piu'  alti  gradi  di  istruzione  e
    dell'obbligo  dello  Stato  di  assicurare un adeguato trattamento
    scolastico.
 (R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 62, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 33 e 34).
(GU n.25 del 19-6-1996 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1889/86
 proposto da Esposito Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio
 Pizziuti  ed  elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo
 in Roma, via Ottorino Lazzarini, 19, contro l'Accademia di belle arti
 di Roma ed il Ministero della pubblica  istruzione,  in  persona  dei
 rispettivi   rappresentanti   pro-tempore,   rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  presso  i  cui  uffici  sono
 domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento della
 nota  n. 1835 del 15 ottobre 1986, comunicata successivamente, con la
 quale si nega il  rilascio  del  diploma  di  licenza  del  corso  di
 decorazione;    di   tutti   gli   atti   presupposti,   connessi   e
 conseguenziali,  ivi  compreso  il  provvedimento   ministeriale   di
 negazione  della  convalida  dell'iscrizione  per  l'anno  accademico
 1985-1986;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Vista  la memoria prodotta da quest'ultima a sostegno delle proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato relatore, per la pubblica udienza del 10 aprile  1989,  il
 consigliere  Caro  Lucrezio  Monticelli  e  udito,  in detta udienza,
 l'avv. Pizziuti per il ricorrente;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il ricorrente sig. Armando Esposito, proveniente dall'Accademia  di
 belle arti di Reggio Calabria e' stato iscritto negli anni accademici
 1982/82,  1982/83 e 1983/84 presso l'Accademia di belle arti di Roma,
 rispettivamente al II, al III ed al IV anno del corso di decorazione,
 superando tre esami  nell'a.a.  1982/1982  e  quattro  sia  nell'a.a.
 1982/83  che  l'a.a. 1983/84 (nel quale ha anche sostenuto l'esame di
 teoria  della  percezione  e  psicologia  della  forma,   del   corso
 speciale).
   Nell'a.a.  1984/85  il  ricorrente e' stato fuori corso e nell'a.a.
 1985/86 si e' iscritto all'Accademia  ed  ha  sostenuto  con  riserva
 tutti gli esami mancanti per il conseguimento del diploma.
   Allorche',  pero', il ricorrente ha chiesto il rilascio del diploma
 conseguito, si e' visto opporre un rifiuto non essendo stata  la  sua
 iscrizione,  convalidata dal Ministero in quanto si era ritenuto che,
 ai sensi dell'art. 62 del RD n. 31 dicembre 1923  n.  3112,  non  era
 consentita  l'iscrizione allo stesso corso dell'Accademia per piu' di
 cinque anni.
   L'interessato ha allora proposto ricorso in questa sede,  deducendo
 i seguenti motivi:
   1)  Violazione  art.  62  del  r.d.  31  dicembre  1923  n.  3123 e
 disposizioni normative applicative;  artt.  3,  33,  34  e  97  della
 Costituzione  e  principi  generali;  eccesso  di  potere  per errato
 presupposto, illogicita', travisamento e manifesta ingiustizia.
   Assume il ricorrente che l'art. 62 del r.d. n. 3123/1923 (il  quale
 dispone  al  secondo comma che allo stesso corso dell'Accademia delle
 belle arti non si puo' essere iscritti per piu' di cinque  anni)  non
 potrebbe  che aver inteso disporre che non e' possibile iscriversi ad
 uno stesso corso senza sostenere esami per un certo numero  di  anni,
 sicche'  non  potrebbe  ipotizzarsi che un alunno, il quale frequenti
 regolarmente il corso e che sostenga e superi gli esami, ad un  ritmo
 minore  di  quello  di  altri  frequentanti (perche' ha contemporanei
 impegni di lavoro e/o di studio), superato il limite di  cinque  anni
 perda il diritto di completare gli studi intrapresi.
   Comunque,  anche  a prescindere da tali considerazioni di carattere
 generale, nel caso di specie il ricorrente non  avrebbe  superato  il
 quinquennio  di  iscrizione  allo  stesso  corso, perche' non avrebbe
 potuto frequentare le lezioni nell'a.a. 1984/85 per  causa  di  forza
 maggiore  e,  quindi,  si  sarebbe dovuto considerare, secondo quanto
 previsto  dalle  disposizioni  applicative  del  r.d.  n.   3183/1923
 depennato dagli elenchi degli studenti iscritti per quell'anno.
   In  via  subordinata  si  deduce, comunque, la illegittimita' delle
 disposizioni sul depennamento degli studenti non frequentanti, se  ed
 in  quanto  non  considerino  le ragioni di forza maggiore della loro
 assenza  o  non  rispettino  le   legittime   loro   aspettative   al
 completamento degli studi.
   2)  Violazione  stesse norme e principi generali; eccesso di potere
 per  errato  presupposto,  difetto   di   motivazione,   illogicita',
 travisamento, disparita' di trattamento e manifesta ingiustizia.
   Sostiene  l'istante  che  la  sua  iscrizione  all'anno  scolastico
 1985/86 e la conseguente frequenza e partecipazione  agli  esami  non
 avrebbero  potuto  essere poste nel nulla senza rispettare i principi
 che regolano l'annullamento  di  ufficio  di  atti  che  si  assumono
 illegittimi, ed in particolare senza indicare le ragioni di interesse
 pubblico  considerate  prevalenti  sull'interesse  individuale  ormai
 consolidato.
   3) Violazione artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.
   In via subordinata il ricorrente deduce la illegittimita' dell'art.
 62 del r.d. n. 3123/23  per  il  caso  che  lo  stesso  debba  essere
 interpretato  nel senso che dopo cinque anni di frequenza di un corso
 lo studente perda qualsiasi diritto,  quali  che  siano  i  risultati
 conseguiti  ed  il  numero  di anni di frequenza positiva (cioe', con
 partecipazione alle lezioni e superamento di esami),  per  violazione
 dei  piu'  elementari  principi sull'obbligo del rispetto del diritto
 allo studio e del riconoscimento del diritto di conseguire titoli  di
 studio,   indipendentemente  da  limiti  temporali,  da  parte  degli
 studenti capaci e meritevoli.
                             D i r i t t o
   Il  Collegio  ritiene  che  debba  essere  sollevata  questione  di
 costituzionalita' della disposizione  di  cui  all'art.  62,  secondo
 comma  del  r.d.  31  dicembre 1923 n. 3123 (secondo cui "allo stesso
 corso dell'Accademia di belle arti non si puo'  essere  iscritti  per
 piu'  di  cinque  anni"), con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della
 Costituzione.
   La  questione  appare,  infatti,  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Per quanto riguarda la rilevanza, va osservato che il provvedimento
 impugnato (con il quale si nega al ricorrente il rilascio del diploma
 di   licenza   del   corso   di  decorazione),  costituisce  puntuale
 applicazione  della  suddetta  disposizione  e  che  la  legittimita'
 costituzionale  della  stessa,  in  considerazione  del suo contenuto
 estremamente restrittivo, e' posta in  discussione  dall'istante  nel
 terzo  motivo  di  gravame.   E', pertanto, evidente che un'eventuale
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione  in
 questione  comporterebbe  l'accoglimento  del ricorso con l'integrale
 soddisfacimento degli interessi del ricorrente.
   Per cio'  che  concerne  la  non  manifesta  infondatezza  si  deve
 rilevare quanto segue:
     la  severita'  della  disposizione in parola, la quale concede la
 possibilita' di frequentare un corso  dell'Accademia  di  belle  arti
 solo  per un anno in piu' rispetto alla sua durata normale (che e' di
 quattro  anni),  non  trova  riscontro  nelle  altre  normative   che
 disciplinano altri analoghi insegnamenti.
   Va, invero, evidenziato che:
     a)  ai  sensi dell'art. 15, primo comma del r.d. 4 maggio 1925 n.
 653 recante "Regolamento sugli alunni, gli esami  e  le  tasse  negli
 istituti  medi  d'istruzione" dell'art. 57, secondo comma della legge
 15 giugno 1931 n. 839 concernente "Ordinamento dell'istruzione  media
 tecnica"  ciascuna  classe  puo'  essere  frequentata  per  due volte
 (sicche' in  pratica  un  corso  di  scuola  secondaria  puo'  essere
 frequentato per il doppio del tempo della sua durata normale);
     b)  ai sensi dell'art. 149, secondo comma del r.d. 31 agosto 1933
 n. 1592 - testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  sussiste
 l'obbligo  di  rinnovare  l'iscrizione  ai  corsi  universitari  e di
 ripetere le prove gia' superate solo ove non vengano sostenuti  esami
 per otto anni consecutivi.
   Non  si  comprende,  dunque,  quali  siano  le  ragioni che possano
 giustificare una cosi' grave disparita' di trattamento  tra  studenti
 di  analoghi  tipi  d'insegnamento  sol che si consideri che, essendo
 l'Accademia di belle arti un istituto d'istruzione intermedio tra gli
 istituti secondari e gli  istituti  di  rango  universitario,  logica
 vorrebbe  che si faccia riferimento per quanto riguarda il periodo di
 tempo  massimo  consentito  per  la  frequenza  dei  corsi,  o   alla
 disciplina  vigente  per  gli  istituti  di istruzione secondaria o a
 quella vigente per gli istituti di istruzione universitaria.
   Probabilmente la disciplina in contestazione e' stata a  suo  tempo
 dettata  in  considerazione del fatto che una consistente limitazione
 del numero degli studenti avrebbe potuto assicurare  un  contenimento
 delle spese.
   Infatti il r.d. 31 dicembre 1923 n. 3123 e' stato emanato in virtu'
 delle  delegazioni  dei  poteri  conferiti  al  Governo  con  legge 3
 dicembre 1922 n. 601, ove all'art. 1 e' espressamente  stabilito  che
 tra  le  finalita' da perseguire con la delega vi era anche quella di
 diminuire le spese.
   E', tuttavia, evidente che la necessita' di un  contenimento  delle
 spese  sussiste  per qualsiasi tipo di istituto d'istruzione, sicche'
 non si ravvisano quelle differenzazioni di situazioni che,  ai  sensi
 dell'art.  3  della Costituzione, possono giustificare una disparita'
 di trattamento  tra  utenti  del  medesimo  servizio  della  pubblica
 istruzione.
   Una disciplina cosi' ingiustificatamente severa nei confronti degli
 studenti  dell'Accademia  delle  belle  arti sembra poi comportare la
 violazione dell'obbligo imposto alla Repubblica  dall'art.  33  della
 Costituzione  di  assicurare  un  adeguato trattamento scolastico per
 tutti  i  cittadini,  nonche'  la  violazione  dell'art.   34   della
 Costituzione  che  riconosce  a  tutti  i capaci e meritevoli (e tali
 debbono  ritenersi  anche  coloro  che,  come  il  ricorrente,  hanno
 superato  tutti  gli  esami  di  un corso di studi in un periodo solo
 leggermente  superiore  alla  sua  durata  normale)  il  diritto   di
 raggiungere i piu' alti gradi d'istruzione.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in relazione
 agli  artt.  3,  33  e  34  della  Costituzione,  la   questione   di
 costituzionalita'  dell'art.  62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre
 1923 n. 3123;
   Sospende il giudizio in corso ed  ordina  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  alla  segreteria  di  notificare la presente ordinanza alle
 parti, del giudizio ed al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche'  di  comunicarla  ai Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 1989
                         Il presidente: Farina
                                       Il consigliere est.: Monticelli
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