N. 551 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1996

                                N. 551
  Ordinanza  emessa  il  19 febbraio 1996 dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Bartolin Nives
 Elezioni   -   Elezioni   amministrative   -   Reati   elettorali   -
    Sottoscrizione di piu' di una dichiarazione  di  presentazione  di
    candidature  per  le  elezioni del consiglio comunale - Sanzioni -
    Disparita' di trattamento rispetto alle elezioni  provinciali  per
    le  quali  non e' previsto il divieto della plurima sottoscrizione
    di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso
    reato elettorale e' punito in maniera meno severa - Incidenza  sul
    principio  del  fine  rieducativo  della  pena  - Riferimenti alle
    pronunce  della  Corte  costituzionale  nn.   45/1967,   106/1971,
    23/1972, 174/1973 e 121/1980.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).
 (Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).
(GU n.25 del 19-6-1996 )
                IL GIUDICE PRE LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8491/95  r.g.
 g.i.p.  pendente  nei  confronti di: Bortolin Nives nata il 27 maggio
 1923 a Udine, ivi residente, via Tolmezzo n. 5/2, imputata del  reato
 p.  e  p.  dall'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella
 sua qualita' di elettore per il consiglio comunale di  Udine  per  le
 elezioni  amministrative  dell'aprile  1995, sottoscritto piu' di una
 lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso  consiglio
 comunale  di  Udine, segnatamente la lista denominata "Lega Friuli" e
 la lista denominata "Lega Nord".
   In Udine nel marzo - aprile 1995;
   Vista la richiesta qui pervenuta in data 23  gennaio  1996  con  la
 quale  il  pubblico  ministero  domanda  la  condanna  per decreto di
 Bortolin Nives alla  pena  di  L.  1.175.000  di  multa  (di  cui  L.
 1.225.000  in  sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli
 artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689)  oltre  al  pagamento
 delle spese processuali;
   Premesso  in  fatto  che  la  notizia  di reato trovava origine nel
 procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale
 di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di piu' ampi  e  complessi
 accertamenti  in  ordine  a  fatti di falsita' ideologica commessi da
 pubblici  ufficiali  addetti  alla  raccolta  e  all'autentica  delle
 sottoscrizioni,  nel  corso  delle  cui  indagini  si  acclarava  che
 numerosi cittadini avevano  prestato,  in  occasione  delle  elezioni
 comunali  e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, piu'
 dichiarazioni  di  presentazione  di  candidati   alla   competizione
 elettorale,  come  confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati
 dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;
                             D i r i t t o
   L'attuale  regolamentazione  penale  della materia si rinviene, per
 cio' che concerne le elezioni comunali  (ove,  peraltro,  il  maggior
 numero  di  irregolarita'  e'  stato nella fattispecie accertato) nei
 tuttora vigenti artt. 28, quinto comma, e 32, quinto comma d.P.R.  16
 maggio 1960 n. 570 che,  in  relazione  al  reintrodotto  obbligo  di
 sottoscrizione  da  parte  di  un  numero  minimo  predeterminato  di
 cittadini  delle  dichiarazioni  di  presentazione  delle  liste  dei
 candidati  al  consiglio comunale (art. 3 legge 25 marzo 1993 n. 81),
 dispongono che "ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu'  di  una
 dichiarazione  di  presentazione  di  lista", con condotta punita, in
 ipotesi di trasgressione, appunto dall'art.  93  d.P.R.  n.  570/1960
 (pena congiunta della reclusione sino a due anni e della multa sino a
 L. 100.000).
   Identica previsione si rinviene per le elezioni politiche nell'art.
 20  d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (variamente modificato dalla legge 23
 aprile 1976 n. 136; legge 11 agosto 1991 n.  271  ed,  infine,  dalla
 legge  4  agosto  1993  n.  277)  dove l'attuale quinto comma ha reso
 nuovamente operativo il divieto (in realta' gia' previsto  nel  testo
 originario  ma di fatto decaduto per la dispensa dalla sottoscrizione
 a  favore  dei  partiti  aventi   rappresentanza   parlamentare)   di
 sottoscrizione  da  parte  degli  elettori  di  piu'  di una lista di
 candidati, a pena delle sanzioni penali previste dall'art. 106 d.P.R.
 n. 361 cit. (pena alternativa della reclusione  sino  a  tre  mesi  o
 della multa sino a L. 50.000).
   Analoga imposizione della sottoscrizione da parte di un dato numero
 di  cittadini  delle  liste  di  presentazione  dei candidati ai fini
 dell'ammissione alla  competizione  elettorale  e'  disposta  per  le
 elezioni  provinciali  dall'art.  14  legge 8 marzo 1951 n. 122 (come
 modificato dall'art.  1-bis d.-l. 25 febbraio 1995  n.  50  conv.  in
 legge  13  marzo  1995  n.   69) che, tuttavia ne' nella formulazione
 originaria ne' in quella attuale  prevede  il  divieto  della  doppia
 sottoscrizione  ne',  conseguentemente,  una  sanzione penale in tale
 eventualita'.
   Il sistema cosi' delineato pare affetto da una profonda  incoerenza
 sotto il profilo del regime assai piu' severo della misura della pena
 prevista  per  le  elezioni amministrative (cioe' quantomeno quindici
 giorni di reclusione e L. 10.000 di multa, cui devono aggiungersi  le
 afflittive  sanzioni  accessorie  previste  dall'art.  102  d.P.R. n.
 570/1960), rispetto al  diverso  trattamento  riservato  al  medesimo
 reato elettorale commesso in occasione delle elezioni politiche (dove
 la  pena puo' essere di sole L. 10.000 di multa ex art. 24 cod. pen.)
 e alla valutazione dell'identica condotta mantenuta  in  concomitanza
 con  le  elezioni  provinciali laddove, addirittura, non vi e' alcuna
 previsione penale.
   Pare alla scrivente che il persistente sistema sanzionatorio in tal
 modo  configurato  superiori  in  modo  manifesto  in  canone   dalla
 ragionevolezza  che questa Corte ha piu' volte ritenuto rappresentare
 un limite alla discrezionalita' propria della  funzione  legislativa,
 di  per  se'  e in quanto tale insindacabile in sede di legittimita',
 sempreche' la stessa non si atteggi quale  sviamento  della  funzione
 rispetto  alle  attribuzioni  assegnatele  dall'ordinamento, nel qual
 caso l'esercizio puo' esserne censurato atteso che previsioni  penali
 che  producono, attraverso la sanzione, danni ai diritti fondamentali
 dell'individuo sproporzionatamente superiori rispetto ai vantaggi che
 la  Societa'  mira  a conseguire con la tutela dell'oggetto giuridico
 del reato, si pongono certamente in contrasto  con  l'art.  3,  primo
 comma,  Cost., traducendosi in arbitrarie e ingiustificate disparita'
 di trattamento, nonche' con l'art. 27, terzo comma Cost., vanificando
 il fine rieducativo della pena (cfr.: Corte cost. 18 luglio  1989  n.
 409; 28 luglio 1993 n. 343; 3 dicembre 1993 n. 422; 25 luglio 1994 n.
 341; 12 luglio 1995 n. 313).
   In  particolare  in un ordinamento che dopo aver abbandonato in via
 generale per oltre 15 anni l'obbligo di  sottoscrizione  delle  liste
 elettorali  sia nelle competizioni politiche sia nelle amministrative
 quando  i  partiti  in  lizza  fossero  sia  pur   minimamente   gia'
 rappresentati   in   Parlamento  (cfr.  per  le  elezioni  regionali,
 provinciali e comunali:   art. 1, primo  comma,  lett.  b),  d.-l.  3
 maggio 1976 n. 161, conv.  in legge 14 maggio 1976 n. 240, modificato
 dall'art.  12, terzo comma, legge 21 marzo 1990 n. 53), e' ora basato
 sull'elezione diretta del sindaco, del  presidente  della  Provincia,
 del  Consiglio  comunale  e del Consiglio provinciale (legge 25 marzo
 1993 n. 81) oltreche' dei membri del Parlamento (legge n.  361/1957);
 ove  e' parimenti richiesta, onde conferire legittimazione popolare e
 seria e genuina  rappresentativita'  alle  liste  dei  candidati,  la
 necessita' di un congruo numero di cittadini sottoscrittori, non pare
 presentare   alcuna  ragionevole  giustificazione  la  disparita'  di
 trattamento nel senso dell'assai maggiore  severita'  riservata  alla
 condotta  di  chi  offre  plurimi  avalli  in  occasione  di elezioni
 amministrative comunali, rispetto a chi mantiene identica condotta in
 presenza della competizione provinciale (ove  vi  e'  l'esenzione  da
 ogni tipo di sanzione per il cittadino, cio' che gli rende ancor piu'
 difficilmente percepibile il disvalore sociale della propria condotta
 in  occasione di sottoscrizioni prestate per le elezioni comunali) e,
 ancora, rispetto alla pena assai piu' blanda riservata a chi commette
 il reato in concomitanza con le elezioni politiche,  quando  coerenza
 vorrebbe  un  regime  unitario  o,  addirittura,  "...   il principio
 democratico  potrebbe  se  mai  comportare,  considerata  la  maggior
 importanza  ...  delle  elezioni  politiche nazionali ed europee, una
 maggior severita'  proprio  per  le  violazioni  delle  norme  penali
 previste  per  queste  elezioni" (cosi' Corte cost. 23 luglio 1980 n.
 121).
   Vero e' che la Corte gia' in precedenza ha  respinto  questioni  di
 costituzionalita'  identiche  a  quella in via di proposizione (sent.
 18 aprile 1967 n. 45 e,  quindi,  ord.  11  maggio  1971  n.  106;  2
 febbraio  1972  n.  23 e 28 novembre 1973 n. 174), sia pur auspicando
 successivamente  l'armonizzazione  da  parte  del  legislatore  della
 misura  e  del  quantum  delle sanzioni penali (cf. sent. n. 121/1980
 cit.); ma la questione viene ora  ripresentata  sia  in  legislazione
 all'opposto  regime previsto per le elezioni provinciali (tant'e' che
 questo Ufficio ha dato contestualmente corso a numerose archiviazioni
 nei  confronti  di  chi  aveva  sottoscritto  piu'  dichiarazioni  di
 presentazione  di  liste  per  tale competizione), fatto che presenta
 un'identica obiettivita' giuridica e una gravita'  ne'  maggiore  ne'
 minore   rispetto   al   fatto  per  il  quale  si  procede,  sia  in
 considerazione delle profonde riforme introdotte dalle  piu'  recenti
 leggi  elettorali  che  hanno  praticamente  equiparato  fra  loro le
 dichiarazioni di presentazione delle liste in occasione  delle  varie
 elezioni,  non incidendo pero' minimamente sulla qualita' e quantita'
 delle  sanzioni  penali  previste  dai  previgenti  reati elettorali,
 mantenendo  una  condizione  di  squilibrio  e   di   disparita'   di
 trattamento  la  cui  giustificazione  oggettiva  e soggettiva non e'
 chiara e che ben puo' ledere il  principio  di  uguaglianza,  laddove
 esso esige "...  che la pena sia proporzionata al disvalore del tatto
 illecito  commesso,  in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel
 contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela  delle
 posizioni individuali" (cosi' Corte cost. n. 409/1989 cit.).
   Rispetto  ai  parametri di cui gli artt. 3, primo comma (sub specie
 di ragionevolezza e proporzionalita') e 27, terzo  comma,  Cost.  (in
 particolare  per  la previsione di una sanzione penale manifestamente
 eccessiva  rispetto  al  disvalore  dell'illecito,  determinante   la
 vanificazione  del  fine  rieducativo costituzionalmente imposto alla
 pena), si invoca, pertanto, il giudizio  di  costituzionalita'  della
 norma  in  esame,  qui  reputando la questione di legittimita' che si
 solleva d'ufficio non manifestamente infondata.
   E'  appena  il  caso   di   sottolineare,   in   punto   rilevanza,
 l'essenzialita'    della   risoluzione   del   suddetto   dubbio   di
 costituzionalita'  poiche'  il  pubblico  ministero   ha   esercitato
 l'azione   penale   proprio   in   relazione  ad  ipotesi  di  doppia
 sottoscrizione di liste elettorali comunali, dipendendo quindi  dalla
 discussa  legittimita' dalla norma che va ad impugnarsi le successive
 scelte  procedimentali  di  competenza  di   questo   Ufficio   cioe'
 l'emissione  del  decreto  penale  di  condanna in ipotesi di rigetto
 dell'incidente di costituzionalita', ovvero la  declaratoria  che  il
 fatto  non  e'  previsto  dalla legge come reato (ex artt. 129, primo
 comma), 459, terzo comma, e 565 c.p.p.)  ove  si  accertasse  la  non
 conformita' della norma al dettato costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n.87;
   Dichiara   rilevante   per   la  definizione  del  giudizio  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 laddove prevede la pena
 della  reclusione sino a due anni e della multa sino a L. 100.000 nei
 confronti  di  "chi  sottoscrive  piu'  di   una   dichiarazione   di
 presentazione  di  candidatura",  in  relazione  agli  artt. 3, primo
 comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale con conseguente sospensione del procedimento;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza venga comunicata a cura della
 cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata  all'imputata,
 al  Presidente  del  Consigli  dei  Ministri,  nonche'  comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Udine, addi' 19 febbraio 1996
                         Il giudice: Beltrame
 96C0796