N. 551 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1996
N. 551 Ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Bartolin Nives Elezioni - Elezioni amministrative - Reati elettorali - Sottoscrizione di piu' di una dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni del consiglio comunale - Sanzioni - Disparita' di trattamento rispetto alle elezioni provinciali per le quali non e' previsto il divieto della plurima sottoscrizione di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso reato elettorale e' punito in maniera meno severa - Incidenza sul principio del fine rieducativo della pena - Riferimenti alle pronunce della Corte costituzionale nn. 45/1967, 106/1971, 23/1972, 174/1973 e 121/1980. (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93). (Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).(GU n.25 del 19-6-1996 )
IL GIUDICE PRE LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8491/95 r.g. g.i.p. pendente nei confronti di: Bortolin Nives nata il 27 maggio 1923 a Udine, ivi residente, via Tolmezzo n. 5/2, imputata del reato p. e p. dall'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella sua qualita' di elettore per il consiglio comunale di Udine per le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto piu' di una lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata "Lega Friuli" e la lista denominata "Lega Nord". In Udine nel marzo - aprile 1995; Vista la richiesta qui pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Bortolin Nives alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.225.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese processuali; Premesso in fatto che la notizia di reato trovava origine nel procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di piu' ampi e complessi accertamenti in ordine a fatti di falsita' ideologica commessi da pubblici ufficiali addetti alla raccolta e all'autentica delle sottoscrizioni, nel corso delle cui indagini si acclarava che numerosi cittadini avevano prestato, in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, piu' dichiarazioni di presentazione di candidati alla competizione elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati dai quali risultano le plurime sottoscrizioni; D i r i t t o L'attuale regolamentazione penale della materia si rinviene, per cio' che concerne le elezioni comunali (ove, peraltro, il maggior numero di irregolarita' e' stato nella fattispecie accertato) nei tuttora vigenti artt. 28, quinto comma, e 32, quinto comma d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 che, in relazione al reintrodotto obbligo di sottoscrizione da parte di un numero minimo predeterminato di cittadini delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale (art. 3 legge 25 marzo 1993 n. 81), dispongono che "ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista", con condotta punita, in ipotesi di trasgressione, appunto dall'art. 93 d.P.R. n. 570/1960 (pena congiunta della reclusione sino a due anni e della multa sino a L. 100.000). Identica previsione si rinviene per le elezioni politiche nell'art. 20 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (variamente modificato dalla legge 23 aprile 1976 n. 136; legge 11 agosto 1991 n. 271 ed, infine, dalla legge 4 agosto 1993 n. 277) dove l'attuale quinto comma ha reso nuovamente operativo il divieto (in realta' gia' previsto nel testo originario ma di fatto decaduto per la dispensa dalla sottoscrizione a favore dei partiti aventi rappresentanza parlamentare) di sottoscrizione da parte degli elettori di piu' di una lista di candidati, a pena delle sanzioni penali previste dall'art. 106 d.P.R. n. 361 cit. (pena alternativa della reclusione sino a tre mesi o della multa sino a L. 50.000). Analoga imposizione della sottoscrizione da parte di un dato numero di cittadini delle liste di presentazione dei candidati ai fini dell'ammissione alla competizione elettorale e' disposta per le elezioni provinciali dall'art. 14 legge 8 marzo 1951 n. 122 (come modificato dall'art. 1-bis d.-l. 25 febbraio 1995 n. 50 conv. in legge 13 marzo 1995 n. 69) che, tuttavia ne' nella formulazione originaria ne' in quella attuale prevede il divieto della doppia sottoscrizione ne', conseguentemente, una sanzione penale in tale eventualita'. Il sistema cosi' delineato pare affetto da una profonda incoerenza sotto il profilo del regime assai piu' severo della misura della pena prevista per le elezioni amministrative (cioe' quantomeno quindici giorni di reclusione e L. 10.000 di multa, cui devono aggiungersi le afflittive sanzioni accessorie previste dall'art. 102 d.P.R. n. 570/1960), rispetto al diverso trattamento riservato al medesimo reato elettorale commesso in occasione delle elezioni politiche (dove la pena puo' essere di sole L. 10.000 di multa ex art. 24 cod. pen.) e alla valutazione dell'identica condotta mantenuta in concomitanza con le elezioni provinciali laddove, addirittura, non vi e' alcuna previsione penale. Pare alla scrivente che il persistente sistema sanzionatorio in tal modo configurato superiori in modo manifesto in canone dalla ragionevolezza che questa Corte ha piu' volte ritenuto rappresentare un limite alla discrezionalita' propria della funzione legislativa, di per se' e in quanto tale insindacabile in sede di legittimita', sempreche' la stessa non si atteggi quale sviamento della funzione rispetto alle attribuzioni assegnatele dall'ordinamento, nel qual caso l'esercizio puo' esserne censurato atteso che previsioni penali che producono, attraverso la sanzione, danni ai diritti fondamentali dell'individuo sproporzionatamente superiori rispetto ai vantaggi che la Societa' mira a conseguire con la tutela dell'oggetto giuridico del reato, si pongono certamente in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., traducendosi in arbitrarie e ingiustificate disparita' di trattamento, nonche' con l'art. 27, terzo comma Cost., vanificando il fine rieducativo della pena (cfr.: Corte cost. 18 luglio 1989 n. 409; 28 luglio 1993 n. 343; 3 dicembre 1993 n. 422; 25 luglio 1994 n. 341; 12 luglio 1995 n. 313). In particolare in un ordinamento che dopo aver abbandonato in via generale per oltre 15 anni l'obbligo di sottoscrizione delle liste elettorali sia nelle competizioni politiche sia nelle amministrative quando i partiti in lizza fossero sia pur minimamente gia' rappresentati in Parlamento (cfr. per le elezioni regionali, provinciali e comunali: art. 1, primo comma, lett. b), d.-l. 3 maggio 1976 n. 161, conv. in legge 14 maggio 1976 n. 240, modificato dall'art. 12, terzo comma, legge 21 marzo 1990 n. 53), e' ora basato sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale (legge 25 marzo 1993 n. 81) oltreche' dei membri del Parlamento (legge n. 361/1957); ove e' parimenti richiesta, onde conferire legittimazione popolare e seria e genuina rappresentativita' alle liste dei candidati, la necessita' di un congruo numero di cittadini sottoscrittori, non pare presentare alcuna ragionevole giustificazione la disparita' di trattamento nel senso dell'assai maggiore severita' riservata alla condotta di chi offre plurimi avalli in occasione di elezioni amministrative comunali, rispetto a chi mantiene identica condotta in presenza della competizione provinciale (ove vi e' l'esenzione da ogni tipo di sanzione per il cittadino, cio' che gli rende ancor piu' difficilmente percepibile il disvalore sociale della propria condotta in occasione di sottoscrizioni prestate per le elezioni comunali) e, ancora, rispetto alla pena assai piu' blanda riservata a chi commette il reato in concomitanza con le elezioni politiche, quando coerenza vorrebbe un regime unitario o, addirittura, "... il principio democratico potrebbe se mai comportare, considerata la maggior importanza ... delle elezioni politiche nazionali ed europee, una maggior severita' proprio per le violazioni delle norme penali previste per queste elezioni" (cosi' Corte cost. 23 luglio 1980 n. 121). Vero e' che la Corte gia' in precedenza ha respinto questioni di costituzionalita' identiche a quella in via di proposizione (sent. 18 aprile 1967 n. 45 e, quindi, ord. 11 maggio 1971 n. 106; 2 febbraio 1972 n. 23 e 28 novembre 1973 n. 174), sia pur auspicando successivamente l'armonizzazione da parte del legislatore della misura e del quantum delle sanzioni penali (cf. sent. n. 121/1980 cit.); ma la questione viene ora ripresentata sia in legislazione all'opposto regime previsto per le elezioni provinciali (tant'e' che questo Ufficio ha dato contestualmente corso a numerose archiviazioni nei confronti di chi aveva sottoscritto piu' dichiarazioni di presentazione di liste per tale competizione), fatto che presenta un'identica obiettivita' giuridica e una gravita' ne' maggiore ne' minore rispetto al fatto per il quale si procede, sia in considerazione delle profonde riforme introdotte dalle piu' recenti leggi elettorali che hanno praticamente equiparato fra loro le dichiarazioni di presentazione delle liste in occasione delle varie elezioni, non incidendo pero' minimamente sulla qualita' e quantita' delle sanzioni penali previste dai previgenti reati elettorali, mantenendo una condizione di squilibrio e di disparita' di trattamento la cui giustificazione oggettiva e soggettiva non e' chiara e che ben puo' ledere il principio di uguaglianza, laddove esso esige "... che la pena sia proporzionata al disvalore del tatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali" (cosi' Corte cost. n. 409/1989 cit.). Rispetto ai parametri di cui gli artt. 3, primo comma (sub specie di ragionevolezza e proporzionalita') e 27, terzo comma, Cost. (in particolare per la previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, determinante la vanificazione del fine rieducativo costituzionalmente imposto alla pena), si invoca, pertanto, il giudizio di costituzionalita' della norma in esame, qui reputando la questione di legittimita' che si solleva d'ufficio non manifestamente infondata. E' appena il caso di sottolineare, in punto rilevanza, l'essenzialita' della risoluzione del suddetto dubbio di costituzionalita' poiche' il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale proprio in relazione ad ipotesi di doppia sottoscrizione di liste elettorali comunali, dipendendo quindi dalla discussa legittimita' dalla norma che va ad impugnarsi le successive scelte procedimentali di competenza di questo Ufficio cioe' l'emissione del decreto penale di condanna in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalita', ovvero la declaratoria che il fatto non e' previsto dalla legge come reato (ex artt. 129, primo comma), 459, terzo comma, e 565 c.p.p.) ove si accertasse la non conformita' della norma al dettato costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n.87; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 laddove prevede la pena della reclusione sino a due anni e della multa sino a L. 100.000 nei confronti di "chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura", in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento; Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata all'imputata, al Presidente del Consigli dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Udine, addi' 19 febbraio 1996 Il giudice: Beltrame 96C0796