N. 553 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 1996

                                N. 553
  Ordinanza  emessa  il  16 febbraio 1996 dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Turri Giovanni
 Elezioni   -   Elezioni   amministrative   -   Reati   elettorali   -
    Sottoscrizione di piu' di una dichiarazione  di  presentazione  di
    candidature  per  le  elezioni del consiglio comunale - Sanzioni -
    Disparita' di trattamento rispetto alle elezioni  provinciali  per
    le  quali  non e' previsto il divieto della plurima sottoscrizione
    di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso
    reato  elettorale e' punito in maniera meno severa - Incidenza sul
    principio del fine  rieducativo  della  pena  -  Riferimenti  alle
    pronunce   della   Corte  costituzionale  nn.  45/1967,  106/1971,
    23/1972, 174/1973 e 121/1980.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).
 (Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).
(GU n.25 del 19-6-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rinvio  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8422/95 r.g.
 g.i.p. pendente nei confronti di: Turri Giovanni nato il 23  dicembre
 1971  a  Udine, ivi residente, via San Rocco n. 2, imputato del reato
 p. e p. dall'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570  per  avere,  nella
 sua  qualita'  di  elettore per il consiglio comunale di Udine per le
 elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto  piu'  di  una
 lista  di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio
 comunale di Udine, segnatamente la lista denominata "Lega  Friuli"  e
 la lista denominata "Forza Italia".
   In Udine nel marzo-aprile 1995;
   Vista  la  richiesta  qui  pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la
 quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di  Turri
 Giovanni  alla  pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in
 sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi  degli  artt.  53  e
 segg.  legge  24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese
 processuali;
   Premesso in fatto che la  notizia  di  reato  trovava  origine  nel
 procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale
 di  Udine  (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di piu' ampi e complessi
 accertamenti in ordine a fatti di  falsita'  ideologica  commessi  da
 pubblici  ufficiali  addetti  alla  raccolta  e  all'autentica  delle
 sottoscrizioni,  nel  corso  delle  cui  indagini  si  acclarava  che
 numerosi  cittadini  avevano  prestato,  in  occasione delle elezioni
 comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995,  piu'
 dichiarazioni   di   presentazione  di  candidati  alla  competizione
 elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia  dei  tabulati
 dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 551/1996).
 96C0798