N. 555 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 1996

                                N. 555
  Ordinanza  emessa  il  16 febbraio 1996 dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Tassile Renata
 Elezioni   -   Elezioni   amministrative   -   Reati   elettorali   -
    Sottoscrizione di piu' di una dichiarazione  di  presentazione  di
    candidature  per  le  elezioni del consiglio comunale - Sanzioni -
    Disparita' di trattamento rispetto alle elezioni  provinciali  per
    le  quali  non e' previsto il divieto della plurima sottoscrizione
    di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso
    reato elettorale e' punito in maniera meno severa - Incidenza  sul
    principio  del  fine  rieducativo  della  pena  - Riferimenti alle
    pronunce  della  Corte  costituzionale  nn.   45/1967,   106/1971,
    23/1972, 174/1973 e 121/1980.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).
 (Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).
(GU n.25 del 19-6-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8417/95  r.g.
 g.i.p.  pendente  nei  confronti  di:  Tassile  Renata,  nata  il  16
 settembre 1941 a Udine, ivi residente, via Cadroipo n. 112,  imputata
 del  reato  p.  e  p.  dall'art.  93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per
 avere, nella sua qualita' di elettore per il  consiglio  comunale  di
 Udine  per  le elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto
 piu' di una lista  di  candidati  partecipanti  alle  elezioni  dello
 stesso  consiglio comunale di Udine, segnatamente la lista denominata
 "Alleanza Nazionale" e la lista denominata "Pannella".
   In Udine nel marzo-aprile 1995;
   Vista la richiesta qui pervenuta in data 23  gennaio  1996  con  la
 quale  il  pubblico  ministero  domanda  la  condanna  per decreto di
 Tassile Renata alla  pena  di  L.  1.175.000  di  multa  (di  cui  L.
 1.125.000  in  sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi degli
 artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689)  oltre  al  pagamento
 delle spese processuali;
   Premesso  in  fatto  che  la  notizia  di reato trovava origine nel
 procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale
 di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di piu' ampi  e  complessi
 accertamenti  in  ordine  a  fatti di falsita' ideologica commessi da
 pubblici  ufficiali  addetti  alla  raccolta  e  all'autentica  delle
 sottoscrizioni,  nel  corso  delle  cui  indagini  si  acclarava  che
 numerosi cittadini avevano  prestato,  in  occasione  delle  elezioni
 comunali  e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, piu'
 dichiarazioni  di  presentazione  di  candidati   alla   competizione
 elettorale,  come  confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati
 dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 551/1996).
 96C0800