N. 557 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 1996

                                N. 557
  Ordinanza  emessa  il  16 febbraio 1996 dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Bianco Giuseppe
 Elezioni   -   Elezioni   amministrative   -   Reati   elettorali   -
    Sottoscrizione di piu' di una dichiarazione  di  presentazione  di
    candidature  per  le  elezioni del consiglio comunale - Sanzioni -
    Disparita' di trattamento rispetto alle elezioni  provinciali  per
    le  quali  non e' previsto il divieto della plurima sottoscrizione
    di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso
    reato elettorale e' punito in maniera meno severa - Incidenza  sul
    principio  del  fine  rieducativo  della  pena  - Riferimenti alle
    pronunce  della  Corte  costituzionale  nn.   45/1967,   106/1971,
    23/1972, 174/1973 e 121/1980.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).
 (Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).
(GU n.25 del 19-6-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 1619/95  r.g.
 g.i.p.  pendente  nei  confronti di: Bianco Giuseppe nato il 20 marzo
 1936 a Udine, ivi residente, via Tricesimo n. 5/5, imputato del reato
 p. e p. dall'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570  per  avere,  nella
 sua  qualita'  di  elettore per il consiglio comunale di Udine per le
 elezioni amministrative dell'aprile 1995, sottoscritto  piu'  di  una
 lista  di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso consiglio
 comunale di Udine, segnatamente la lista denominata "Pannella"  e  la
 lista denominata "Alleanza Nazionale".
   In Udine nel marzo-aprile 1995;
   Vista  la  richiesta  qui  pervenuta in data 7 febbraio 1996 con la
 quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Bianco
 Giuseppe alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L.  1.125.000  in
 sostituzione  di  giorni  15  di reclusione ai sensi degli artt. 53 e
 segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento  delle  spese
 processuali;
   Premesso  in  fatto  che  la  notizia  di reato trovava origine nel
 procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale
 di Udine (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di piu' ampi  e  complessi
 accertamenti  in  ordine  a  fatti di falsita' ideologica commessi da
 pubblici  ufficiali  addetti  alla  raccolta  e  all'autentica  delle
 sottoscrizioni,  nel  corso  delle  cui  indagini  si  acclarava  che
 numerosi cittadini avevano  prestato,  in  occasione  delle  elezioni
 comunali  e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995, piu'
 dichiarazioni  di  presentazione  di  candidati   alla   competizione
 elettorale,  come  confermato dall'acquisizione in copia dei tabulati
 dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 551/1996).
 96C0802