N. 558 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1996

                                N. 558
  Ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal   giudice per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di  Udine nel procedimento penale a
 carico di Vendettuoli Domenico
 Elezioni   -   Elezioni   amministrative   -   Reati   elettorali   -
    Sottoscrizione  di  piu'  di una dichiarazione di presentazione di
    candidature per le elezioni del consiglio comunale  -  Sanzioni  -
    Disparita'  di  trattamento rispetto alle elezioni provinciali per
    le quali non e' previsto il divieto della  plurima  sottoscrizione
    di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso
    reato  elettorale e' punito in maniera meno severa - Incidenza sul
    principio del fine  rieducativo  della  pena  -  Riferimenti  alle
    pronunce   della   Corte  costituzionale  nn.  45/1967,  106/1971,
    23/1972, 174/1973 e 121/1980.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).
 (Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).
(GU n.25 del 19-6-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rinvio  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8433/95 r.g.
 g.i.p. pendente nei confronti di Vendettuoli  Domenico,  nato  il  23
 marzo  1924 a Ciorlano (Caserta), residente a Udine, via Duca d'Aosta
 n. 9, imputato del reato p. e p. dell'art. 93 d.P.R. 16  maggio  1960
 n.  570  per  avere,  nella sua qualita' di elettore per il consiglio
 comunale di Udine per le elezioni  amministrative  dell'aprile  1995,
 sottoscritto  piu'  di  una  lista  di  candidati  partecipanti  alle
 elezioni dello stesso consiglio comunale di  Udine,  segnatamente  la
 lista denominata "C.C.D." e la lista denominata "Alleanza Nazionale".
   In Udine nel marzo-aprile 1995;
   Vista  la  richiesta  qui  pervenuta in data 23 gennaio 1996 con la
 quale il pubblico  ministero  domanda  la  condanna  per  decreto  di
 Vendettuoli  Domenico  alla  pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L.
 1.125.000 in sostituzione di giorni 15 di reclusione ai  sensi  degli
 artt.  53  e  segg. legge 24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento
 delle spese processuali;
   Premesso in fatto che la  notizia  di  reato  trovava  origine  nel
 procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale
 di  Udine  (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di piu' ampi e complessi
 accertamenti in ordine a fatti di  falsita'  ideologica  commessi  da
 pubblici  ufficiali  addetti  alla  raccolta  e  all'autentica  delle
 sottoscrizioni,  nel  corso  delle  cui  indagini  si  acclarava  che
 numerosi  cittadini  avevano  prestato,  in  occasione delle elezioni
 comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995,  piu'
 dichiarazioni   di   presentazione  di  candidati  alla  competizione
 elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia  dei  tabulati
 dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 551/1996).
 96C0803