N. 560 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 1996

                                N. 560
  Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal   giudice per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di  Udine nel procedimento penale a
 carico di Adami Alessandra
 Elezioni   -   Elezioni   amministrative   -   Reati   elettorali   -
    Sottoscrizione  di  piu'  di una dichiarazione di presentazione di
    candidature per le elezioni del consiglio comunale  -  Sanzioni  -
    Disparita'  di  trattamento rispetto alle elezioni provinciali per
    le quali non e' previsto il divieto della  plurima  sottoscrizione
    di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso
    reato  elettorale e' punito in maniera meno severa - Incidenza sul
    principio del fine  rieducativo  della  pena  -  Riferimenti  alle
    pronunce   della   Corte  costituzionale  nn.  45/1967,  106/1971,
    23/1972, 174/1973 e 121/1980.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).
 (Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).
(GU n.25 del 19-6-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rinvio  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8415/95 r.g.
 g.i.p. pendente nei confronti di Adami Alessandra, nata il  26  marzo
 1955 a Udine, ivi residente, via Marco Volpe n. 2, imputata del reato
 p.  e  p.  dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella
 sua qualita' di elettore per il consiglio comunale di  Udine  per  le
 elezioni  amministrative  dell'aprile  1995, sottoscritto piu' di una
 lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso  consiglio
 comunale   di  Udine,  segnatamente  la  lista  denominata  "Alleanza
 Nazionale" e la lista denominata "Pannella".
   In Udine nel marzo-aprile 1995;
   Vista la richiesta qui pervenuta in data 23  gennaio  1996  con  la
 quale  il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Adami
 Alessandra alla pena di L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in
 sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi  degli  artt.  53  e
 segg.  legge  24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese
 processuali;
   Premesso in fatto che la  notizia  di  reato  trovava  origine  nel
 procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale
 di  Udine  (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di piu' ampi e complessi
 accertamenti in ordine a fatti di  falsita'  ideologica  commessi  da
 pubblici  ufficiali  addetti  alla  raccolta  e  all'autentica  delle
 sottoscrizioni,  nel  corso  delle  cui  indagini  si  acclarava  che
 numerosi  cittadini  avevano  prestato,  in  occasione delle elezioni
 comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995,  piu'
 dichiarazioni   di   presentazione  di  candidati  alla  competizione
 elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia  dei  tabulati
 dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 551/1996).
 96C0805