N. 563 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 1996

                                N. 563
  Ordinanza  emessa  il  16 febbraio 1996 dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Perini Andrea
 Elezioni   -   Elezioni   amministrative   -   Reati   elettorali   -
    Sottoscrizione di piu' di una dichiarazione  di  presentazione  di
    candidature  per  le  elezioni del consiglio comunale - Sanzioni -
    Disparita' di trattamento rispetto alle elezioni  provinciali  per
    le  quali  non e' previsto il divieto della plurima sottoscrizione
    di liste e rispetto alle elezioni politiche per le quali lo stesso
    reato elettorale e' punito in maniera meno severa - Incidenza  sul
    principio  del  fine  rieducativo  della  pena  - Riferimenti alle
    pronunce  della  Corte  costituzionale  nn.   45/1967,   106/1971,
    23/1972, 174/1973 e 121/1980.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).
 (Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).
(GU n.25 del 19-6-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 8421/95  r.g.
 g.i.p.  pendente  nei  confronti  di Perini Andrea nato il 2 dicembre
 1952 a Udine, ivi residente, via Torino n. 90/1, imputato  del  reato
 p.  e  p.  dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere, nella
 sua qualita' di elettore per il consiglio comunale di  Udine  per  le
 elezioni  amministrative  dell'aprile  1995, sottoscritto piu' di una
 lista di candidati partecipanti alle elezioni dello stesso  consiglio
 comunale  di  Udine,  segnatamente  la  lista denominata "Verdi" e la
 lista denominata "Pannella".
   In Udine nel marzo-aprile 1995;
   Vista la richiesta qui pervenuta in data 23  gennaio  1996  con  la
 quale il pubblico ministero domanda la condanna per decreto di Perini
 Andrea  alla  pena  di  L. 1.175.000 di multa (di cui L. 1.125.000 in
 sostituzione di giorni 15 di reclusione ai sensi  degli  artt.  53  e
 segg.  legge  24 novembre 1981 n. 689) oltre al pagamento delle spese
 processuali;
   Premesso in fatto che la  notizia  di  reato  trovava  origine  nel
 procedimento aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale
 di  Udine  (n. 565/95 r.g. n.r.) nell'ambito di piu' ampi e complessi
 accertamenti in ordine a fatti di  falsita'  ideologica  commessi  da
 pubblici  ufficiali  addetti  alla  raccolta  e  all'autentica  delle
 sottoscrizioni,  nel  corso  delle  cui  indagini  si  acclarava  che
 numerosi  cittadini  avevano  prestato,  in  occasione delle elezioni
 comunali e provinciali svoltesi nella primavera dell'anno 1995,  piu'
 dichiarazioni   di   presentazione  di  candidati  alla  competizione
 elettorale, come confermato dall'acquisizione in copia  dei  tabulati
 dai quali risultano le plurime sottoscrizioni;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 551/1996).
 96C0808