N. 185 ORDINANZA 27 - 31 maggio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  civile  -  Giudice  di  pace  -  Procedimento  monitorio  -
 Competenza per valore - Disciplina transitoria - Validita' di atti  e
 provvedimenti  adottati  ed  efficacia  degli  effetti  prodottisi  -
 Genericita'  della  prospettazione  della  questione  -  Difetto   di
 rilevanza  -  Intervenuta  modifica  della competenza per materia del
 giudice di pace - Questione estranea all'oggetto del giudizio a quo -
 Manifesta inammissibilita' - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 1;legge 20 dicembre 1995, n. 534,
 art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108).
(GU n.23 del 5-6-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.   Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare
 MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.
 Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
 prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  del  decreto-legge  21
 giugno  1995,  n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
 disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
 al medesimo processo), promossi con le ordinanze emesse il 12 e il 25
 luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli (nn. 4  ordinanze),  il  29
 giugno  1995 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli e il
 14 luglio 1995  dal  giudice  di  pace  di  Alghero,  rispettivamente
 iscritte  ai nn. 667, 668, 669, 670, 678 e 681 del registro ordinanze
 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  43,
 prima serie speciale,  dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  17  aprile  1996  il  giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto  che,  nel corso del procedimento monitorio introdotto con
 ricorso (depositato il 28 giugno 1995) della  societa'  Aurora  S.p.a
 per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di L. 681.000, il
 giudice  di  pace di Napoli ha sollevato (con ordinanza del 12 luglio
 1995) questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  1,  2  e  8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238
 (Interventi  urgenti  sul  processo   civile   e   sulla   disciplina
 transitoria  della  legge  26  novembre  1990,  n.  353,  relativa al
 medesimo processo), in riferimento agli artt. 77,  secondo  comma,  e
 97, primo e secondo comma, della Costituzione;
     che  secondo  il  giudice  rimettente  l'art.  8,  comma  1,  del
 decreto-legge n. 238 del 1995, entrato in vigore il 22  giugno  1995,
 ha elevato il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art.
 645 cod.  proc. civ. da venti a quaranta giorni;
     che  il  cit.  art.  8, comma 1, contrasta con l'art. 77, secondo
 comma, della Costituzione per mancanza dei requisiti d'urgenza  e  di
 necessita' per l'emissione del decreto-legge;
     che altresi' l'art. 1 del cit. decreto-legge n. 238 del 1995, che
 ha  ridotto  la  competenza  per  materia  del  giudice  di  pace, e'
 anch'esso in contrasto sia con  l'art.  77,  secondo  comma,  per  la
 mancanza  dei  requisiti  della  necessita'  e  dell'urgenza, sia con
 l'art. 97 della Costituzione, per violazione del  principio  di  buon
 andamento dell'amministrazione della giustizia;
     che,  nel  corso  di tre procedimenti monitori introdotti con due
 ricorsi della societa' Autostrade Concessioni S.p.a. (depositati  l'8
 giugno 1995) e con ricorso di Lino Francesco (depositato il 23 giugno
 1995)  per  l'emissione  di decreto ingiuntivo, il giudice di pace di
 Napoli ha sollevato (con ordinanze  del  25  luglio  1995)  questione
 incidentale  di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, del
 decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, in riferimento agli artt.    3,
 77,  secondo  comma, 97, primo comma, della Costituzione; nonche' del
 medesimo decreto-legge nel suo intero testo (ma in realta' anche piu'
 specificamente dello stesso cit. art. 8,  comma  1),  in  riferimento
 agli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione;
     che,  in particolare, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione
 in  ragione  del  trattamento  differenziato  da  applicare  al  caso
 concreto  rispetto a quello usato per i decreti emanati anteriormente
 alla data del 22 giugno 1995;
     che  mancherebbe  comunque  il  requisito  dell'urgenza  e  della
 necessita'  che  giustifica il potere legislativo di decretazione del
 Governo;
     che un ulteriore vizio risiederebbe nella circostanza che non  e'
 consentito  con  decreto-legge,  ma  solo  con  legge  ordinaria,  di
 modificare la disciplina del  processo  e  dell'organizzazione  della
 giustizia;
     che  nel  corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso
 della societa' Liquigas per l'emissione  di  decreto  ingiuntivo  per
 l'importo  di  L.  518.794 il giudice di pace di Alghero ha sollevato
 (con  ordinanza  del  14  luglio  1995)  questione   incidentale   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge
 21 giugno 1995, n. 238, nonche' del medesimo  decreto-legge  nel  suo
 insieme,   in   riferimento   all'art.  77  della  Costituzione,  non
 sussistendo il requisito dell'urgenza e della necessita';
     che, nel corso del procedimento monitorio introdotto con  ricorso
 (depositato  il  27  giugno  1995)  del  Banco  di  Napoli S.p.a. per
 l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di L. 48.803.441,  il
 pretore  di  Salerno,  sez.  distaccata  di  Eboli, ha sollevato (con
 ordinanza del 29 giugno 1995) questione incidentale  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238,
 in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97, primo comma, della
 Costituzione;
     che  sarebbero  violati  sia  l'art.  77,  secondo  comma,  della
 Costituzione perche' il decreto-legge e' stato emesso in mancanza del
 requisito  dell'urgenza  e  della  necessita',  sia  l'art.  97 della
 Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto del  principio  di
 buon andamento dell'amministrazione della giustizia;
     che  in  quest'ultimo  giudizio  e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato sostenendo l'inammissibilita' o l'infondatezza
 della questione sollevata;
   Considerato che i giudizi possono essere  riuniti  per  connessione
 oggettiva;
     che  sono  manifestamente  inammissibili  -  assorbita ogni altra
 ragione  concorrente  di  inammissibilita'  -  le  censure  sia   del
 decreto-legge  21 giugno 1995, n. 238 nel suo intero testo, sollevata
 dai giudici di pace di Napoli e di  Alghero,  per  genericita'  della
 prospettazione  e  difetto  di rilevanza essendo nei giudizi a quibus
 applicabili   solo   alcune  determinate  disposizioni  dello  stesso
 decreto, sia dell'art.  1 del medesimo decreto-legge,  sollevata  dal
 giudice  di  pace  di  Napoli, per difetto di rilevanza atteso che la
 modifica della competenza per materia del giudice di  pace  e'  nella
 specie  estranea all'oggetto del giudizio a quo nel quale rileva solo
 la competenza per valore;
     che le  censure  degli  artt.  2  e  8,  comma  1,  dello  stesso
 decreto-legge - pur potendo trasferirsi alla disposizione di salvezza
 contenuta  nell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534
 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  18
 ottobre 1995, n.  432, recante interventi urgenti sul processo civile
 e  sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,
 relativa al medesimo processo) - sono  manifestamente  infondate  con
 riferimento  agli  artt.    77  e 97 della Costituzione avendo questa
 Corte gia' ritenuto che la mancanza del  presupposto  dell'urgenza  e
 della    necessita'    non    e'    allegabile,   come   censura   di
 incostituzionalita', una volta che con legge siano stati fatti  salvi
 gli  effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina
 processuale della competenza  del  giudice  non  e'  sindacabile  con
 riferimento   al   parametro   del   buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione (sentenza n. 84 del 1996; ordinanza n. 108 del 1996);
     che parimenti e' manifestamente infondata la censura del medesimo
 art. 8, comma 1, in particolare con riferimento sia agli  artt.  101,
 102  e  108  della Costituzione, atteso che non c'e' riserva di legge
 ordinaria in materia processuale, la quale legittimamente puo' essere
 regolata con decreto-legge (sentenza n. 184 del  1974;  ordinanza  n.
 225  del  1992);  sia  all'art.  3  della  Costituzione,  perche'  il
 differente trattamento normativo, denunciato sotto il  profilo  della
 violazione del principio di eguaglianza, e' conseguenza della normale
 regola  di  applicazione ratione temporis delle norme processuali che
 si succedono nel tempo;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
  87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     a) Dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno
 1995,  n.  238  (Interventi  urgenti  sul  processo  civile  e  sulla
 disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
 al  medesimo  processo), nonche' del medesimo decreto-legge nella sua
 interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 70,  72,  76,  77,
 97,  101, 102 e 108 della Costituzione, dai giudici di pace di Napoli
 e di Alghero con le ordinanze indicate in epigrafe;
     b)  Dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2, della legge 20
 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
 decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul
 processo  civile  e  sulla  disciplina  transitoria  della  legge  26
 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in
 cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
 sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
 sulla base degli artt. 2 e 8, comma 1, del  decreto-legge  21  giugno
 1995, n. 238, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77,
 97,  101, 102 e 108 della Costituzione, dai giudici di pace di Napoli
 e di Alghero e dal pretore di Salerno, sezione distaccata  di  Eboli,
 con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Granata
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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