N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 giugno 1996

                                 N. 24
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 1  giugno  1996  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attivita' di volo a motore
    -   Divieto,   nell'ambito   delle   zone   sottoposte  a  vincolo
    paesaggistico nel territorio della provincia autonoma di  Bolzano,
    a  fini  di  tutela ambientale e di difesa anche dall'inquinamento
    acustico, dell'atterraggio e sorvolo di velivoli a motore a  quote
    inferiori  a  metri cinquecento dal suolo - Applicabilita' di tale
    misura, nella parte  ricadente  nella  provincia  di  Bolzano  del
    territorio  del  Parco  nazionale  dello  Stelvio  -  Modifica  ed
    integrazione del  regime  vincolistico  vigente  nel  Parco  senza
    osservanza  della  procedura  di  preventiva  intesa  con lo Stato
    prescritta dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n.  279
    -  Superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale
    con lesione delle attribuzioni spettanti  allo  Stato  a  presidio
    dell'interesse nazionale.
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Disciplina  delle  attivita'  di volo -
    Divieto di decollo e atterraggio di  apparecchi  a  motore,  nelle
    fasce   orarie   notturne   e  pomeridiane  fissate  dalla  giunta
    provinciale,  limitatamentce  ai  voli  turistici,  da  diporto  o
    sportivi,  o  per traino di alianti, fra gli altri, dall'aeroporto
    di San Giacomo di Bolzano - Impossibilita' di disporre, con  legge
    provinciale,  in  modo unilaterale, sulle modalita' di apertura al
    traffico turistico nazionale e  internazionale,  di  un  aeroporto
    che,  come  quello di San Giacomo di Bolzano, non essendosi ancora
    perfezionata al riguardo la successione della provincia  sui  beni
    immobili  dello Stato connessi con i mezzi dl comunicazione aerea,
    prevista dall'art. 7, comma 3, delle Norme di  attuazione  emanate
    con  d.P.R.  19  novembre  1987,  n. 527, e' tuttora di proprieta'
    statale.
 Ambiente (tutela dell') - Limitazioni alle attivita'  sportive  o  da
    diporto - Voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri
    - Interdizione su tutto il territorio provinciale - Imposizione di
    un  divieto  assoluto  di  attivita' in via di principio lecite su
    tutto  il  restante  territorio  nazionale   -   Possibilita'   di
    soddisfare le esigenze di ordine sanitario che la norma e' diretta
    a  garantire,  con  misure  piu'  flessibili,  secondo  i  criteri
    adottati nella legge-quadro n. 447/1994 sull'inquinamento acustico
    - Esercizio delle competenze (solo  concorrenti)  della  provincia
    previste  dagli  artt.  9  e  11  dello  statuto  speciale  per il
    Trentino-Alto Adige in materia di sanita' e attivita'  sportive  e
    ricreative,  al  di  la'  dei  limiti  costituiti  dai principi di
    eguaglianza e di tutela dell'iniziativa economica.
 (Legge provincia di Bolzano 9 maggio 1996, artt. 1, commi 1 e  3,  2,
    comma 3; d.P.R. 22 marzo 1977, n. 279, art. 3, terzo comma; d.P.R.
    19 novembre 1987, n. 527, art. 7, comma 3).
 (Cost., artt. 3 e 41).
(GU n.43 del 23-10-1996 )
   Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  presso  la  quale  ha
 domicilio  in  Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12, contro la provincia
 autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta regionale
 in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 delibera legislativa recante "Disciplina delle attivita'  di  volo  a
 motore  ai  fini  della  tutela ambientale" (articoli 1.1, 1.3 e 2.3)
 approvata dal  Consiglio  provinciale  e  riapprovata  a  maggioranza
 assoluta  dal  medesimo  consiglio il 9 maggio 1996, comunicata il 10
 maggio.
   Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano  ha  approvato  un
 disegno di legge recante "Disciplina delle attivita' di volo a motore
 ai fini della tutela ambientale".
   Con  telegramma  2  ottobre 1995 il Governo ha rinviato la predetta
 delibera legislativa  a  nuovo  esame  del  Consiglio,  formulando  i
 seguenti  rilievi:  "1)  legge  in  suo complesso, applicandosi, come
 desumibile da articolo 1, comma 1, anche in territorio  provincia  di
 Bolzano  ricadente  in  parco  nazionale  Stelvio,  non essendo stata
 preceduta da intesa con Stato, contrasta con articolo 3, comma 3, del
 d.P.R.   22 marzo 1974, n. 279 che  richiede  tale  intesa  per  ogni
 disciplina  legislativa  concernente  tutela  Parco Stelvio; 2) norma
 contenuta in articolo 1, comma 3, dettando norme  per  fissazione  da
 parte  Giunta  provinciale  di  determinate  fasce  orarie in cui est
 vietato, tra l'altro, decollo et atterraggio apparecchi at motore  da
 aeroporto  di  San  Giacomo  di Bolzano di deternimati voli, esula da
 competenza provinciale in materia individuata da d.P.R.  19  dicembre
 1987,  n.  527  et  in  particolare  da  articolo  7, considerato che
 aeroporto di Bolzano est attualmente di proprieta' dello Stato et est
 aeroporto turistico aperto oltre che at traffico nazionale  anche  at
 traffico  turistico  internazionale;  3)  disposizione  contenuta  in
 articolo 2, comma 3, vietando genericamente  e  totalmente  attivita'
 sportiva  et  ricreativa,  quale voli con deltaplano at motore et con
 velivoli ultraleggeri at motore su tutto il  territorio  provinciale,
 con norma che non risulta conseguenziale at giusto contemperamento di
 diversi  interessi  da  tutelare, per cui si determina irrazionalita'
 disciplina stessa, che quindi risulta viziata da  eccesso  di  potere
 legislativo, viola articolo 3 et 41 Costituzione".
   Nella  seduta  del  9  maggio  1996,  il  Consiglio  provinciale ha
 riapprovato il testo a maggioranza assoluta.
   Il Consiglio dei Ministri  nella  seduta  del  17  maggio  1996  ha
 deliberato l'impugnazione del testo legislativo indicato in epigrafe.
   1.  -  L'art.  1.1  della  delibera  impugnata  prevede  divieti di
 attivita' di volo che, in  relazione  alla  dichiarata  finalita'  di
 tutelare  l'ambiente  naturale,  hanno  portata territoriale limitata
 alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
   Pertanto, anche se non espressamente contemplato, il territorio del
 Parco nazionale dello Stelvio ricadente nella provincia di Bolzano e'
 investito da questa misura di tutela ambientale. In quanto  viene  ad
 integrare  e  modificare  il  regime  vincolistico vigente nel Parco,
 limitatamente ad  una  sua  parte,  questa  nuova  misura,  anche  in
 relazione alla sua attitudine a ledere il principio della unitarieta'
 del  Parco  nazionale  -  piu' volte ribadita come valore intangibile
 dalla giurisprudenza della Corte costituzionale  -  non  puo'  essere
 unilateralmente  disposta  dalla  provincia,  senza osservare l'onere
 della preventiva intesa con lo Stato, prescritta  dall'art.  3.3  del
 d.P.R. n. 279/1974.
   Conseguentemente,  l'omissione della procedura preventiva di intesa
 comporta, a prescindere da ogni valutazione di merito, un superamento
 dei limiti della competenza legislativa provinciale e una correlativa
 lesione delle attribuzioni dello  Stato  che  presidiano  l'interesse
 nazionale.
   2.  -  Il  secondo  punto del rinvio governativo investe l'art. 1.3
 della delibera impugnata dove sono contenute misure  restrittive  del
 decollo  e dell'atterraggio dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano.
 Implicando tali misure una non trascurabile  limitazione  dell'uso  e
 utilizzazione   della   infrastruttura   aeroportuale,   la  delibera
 provinciale ha esulato dalle sue competenze che, su  questo  oggetto,
 non  possono  andare  oltre  quanto  disposto  e  trasferito  in base
 all'art. 7 del d.P.R. n. 527/1987.
   Per quanto concerne la successione della provincia di  Bolzano  sui
 beni  immobili  dello  Stato  connessi  con  i mezzi di comunicazione
 aerea, il comma 3 del predetto art. 7 rinvia a procedimenti ulteriori
 che, per quanto riguarda l'aeroporto San Giacomo, non sono allo stato
 attuale  intervenuti.  La   legge   provinciale   non   puo'   quindi
 legittimamente  disporre,  in  modo  unilaterale,  sulle modalita' di
 apertura dell'aeroporto di proprieta' statale al  traffico  turistico
 nazionale e internazionale.
   3.  -  Per  quanto  concerne il terzo punto del rinvio governativo,
 disatteso  dal  consiglio  provinciale,  occorre  premettere  che  in
 relazione al disposto dell'art. 2.3 della delibera impugnata (divieto
 di  volo con deltaplano a motore o con velivoli ultraleggeri) vengono
 in rilievo le competenze legislative provinciali previste dall'art. 9
 del d.P.R.  n. 670/1972 ai nn. 10 (sanita') e 11 (attivita'  sportive
 e   ricreative)  con  riguardo,  rispettivamente,  alla  finalita'  e
 all'oggetto del divieto.
   Non vi e' dubbio, infatti che l'inquinamento  acustico,  contro  il
 quale   interviene  la  delibera  impugnata,  lede  essenzialmente  e
 primariamente la salute umana.
   La legittimita' della disposizione va quindi valutata alla luce  di
 una  competenza  concorrente,  anziche' esclusiva, della provincia di
 Bolzano.
   Pertanto, come  e'  stato  osservato  nel  rinvio  governativo,  la
 imposizione  di  un divieto assoluto di attivita' in via di principio
 lecite su tutto il  restante  territorio  nazionale,  esorbita  dalla
 competenza  provinciale  ponendosi altresi' in contrasto con principi
 fondamentali riconducibili agli artt. 3 e 41 della Costituzione,  per
 la  evidente sproporzione tra la messa al bando del volo ultraleggero
 e la pur  prevalente  esigenza  di  ordine  sanitario  che  si  vuole
 soddisfare, ma che puo' essere garantita con misure piu' flessibili e
 graduate.
   Una conferma della fondatezza di questo rilievo puo' trovarsi nella
 legge-quadro  sull'inquinamento  acustico  26  ottobre  1995,  n. 447
 (successiva al rinvio) il cui impianto complessivo rifugge da divieti
 assoluti preferendo una modulazione in  base  a  criteri  appropriati
 (vedi art.  2.2).
   E  pertanto  si chiede che in accoglimento del presente ricorso, la
 Corte  dichiari  l'illegittimita'  costituzionale   della   impugnata
 delibera legislativa della provincia autonoma di Bolzano.
     Roma, addi' 22 maggio 1996
               Pier Giorgio Ferri - avvocato dello Stato
 96C0839