N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 giugno 1996
N. 24 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1 giugno 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attivita' di volo a motore - Divieto, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, a fini di tutela ambientale e di difesa anche dall'inquinamento acustico, dell'atterraggio e sorvolo di velivoli a motore a quote inferiori a metri cinquecento dal suolo - Applicabilita' di tale misura, nella parte ricadente nella provincia di Bolzano del territorio del Parco nazionale dello Stelvio - Modifica ed integrazione del regime vincolistico vigente nel Parco senza osservanza della procedura di preventiva intesa con lo Stato prescritta dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 - Superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale con lesione delle attribuzioni spettanti allo Stato a presidio dell'interesse nazionale. Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attivita' di volo - Divieto di decollo e atterraggio di apparecchi a motore, nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla giunta provinciale, limitatamentce ai voli turistici, da diporto o sportivi, o per traino di alianti, fra gli altri, dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano - Impossibilita' di disporre, con legge provinciale, in modo unilaterale, sulle modalita' di apertura al traffico turistico nazionale e internazionale, di un aeroporto che, come quello di San Giacomo di Bolzano, non essendosi ancora perfezionata al riguardo la successione della provincia sui beni immobili dello Stato connessi con i mezzi dl comunicazione aerea, prevista dall'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, e' tuttora di proprieta' statale. Ambiente (tutela dell') - Limitazioni alle attivita' sportive o da diporto - Voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri - Interdizione su tutto il territorio provinciale - Imposizione di un divieto assoluto di attivita' in via di principio lecite su tutto il restante territorio nazionale - Possibilita' di soddisfare le esigenze di ordine sanitario che la norma e' diretta a garantire, con misure piu' flessibili, secondo i criteri adottati nella legge-quadro n. 447/1994 sull'inquinamento acustico - Esercizio delle competenze (solo concorrenti) della provincia previste dagli artt. 9 e 11 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di sanita' e attivita' sportive e ricreative, al di la' dei limiti costituiti dai principi di eguaglianza e di tutela dell'iniziativa economica. (Legge provincia di Bolzano 9 maggio 1996, artt. 1, commi 1 e 3, 2, comma 3; d.P.R. 22 marzo 1977, n. 279, art. 3, terzo comma; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, art. 7, comma 3). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.43 del 23-10-1996 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa recante "Disciplina delle attivita' di volo a motore ai fini della tutela ambientale" (articoli 1.1, 1.3 e 2.3) approvata dal Consiglio provinciale e riapprovata a maggioranza assoluta dal medesimo consiglio il 9 maggio 1996, comunicata il 10 maggio. Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano ha approvato un disegno di legge recante "Disciplina delle attivita' di volo a motore ai fini della tutela ambientale". Con telegramma 2 ottobre 1995 il Governo ha rinviato la predetta delibera legislativa a nuovo esame del Consiglio, formulando i seguenti rilievi: "1) legge in suo complesso, applicandosi, come desumibile da articolo 1, comma 1, anche in territorio provincia di Bolzano ricadente in parco nazionale Stelvio, non essendo stata preceduta da intesa con Stato, contrasta con articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 che richiede tale intesa per ogni disciplina legislativa concernente tutela Parco Stelvio; 2) norma contenuta in articolo 1, comma 3, dettando norme per fissazione da parte Giunta provinciale di determinate fasce orarie in cui est vietato, tra l'altro, decollo et atterraggio apparecchi at motore da aeroporto di San Giacomo di Bolzano di deternimati voli, esula da competenza provinciale in materia individuata da d.P.R. 19 dicembre 1987, n. 527 et in particolare da articolo 7, considerato che aeroporto di Bolzano est attualmente di proprieta' dello Stato et est aeroporto turistico aperto oltre che at traffico nazionale anche at traffico turistico internazionale; 3) disposizione contenuta in articolo 2, comma 3, vietando genericamente e totalmente attivita' sportiva et ricreativa, quale voli con deltaplano at motore et con velivoli ultraleggeri at motore su tutto il territorio provinciale, con norma che non risulta conseguenziale at giusto contemperamento di diversi interessi da tutelare, per cui si determina irrazionalita' disciplina stessa, che quindi risulta viziata da eccesso di potere legislativo, viola articolo 3 et 41 Costituzione". Nella seduta del 9 maggio 1996, il Consiglio provinciale ha riapprovato il testo a maggioranza assoluta. Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 maggio 1996 ha deliberato l'impugnazione del testo legislativo indicato in epigrafe. 1. - L'art. 1.1 della delibera impugnata prevede divieti di attivita' di volo che, in relazione alla dichiarata finalita' di tutelare l'ambiente naturale, hanno portata territoriale limitata alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Pertanto, anche se non espressamente contemplato, il territorio del Parco nazionale dello Stelvio ricadente nella provincia di Bolzano e' investito da questa misura di tutela ambientale. In quanto viene ad integrare e modificare il regime vincolistico vigente nel Parco, limitatamente ad una sua parte, questa nuova misura, anche in relazione alla sua attitudine a ledere il principio della unitarieta' del Parco nazionale - piu' volte ribadita come valore intangibile dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - non puo' essere unilateralmente disposta dalla provincia, senza osservare l'onere della preventiva intesa con lo Stato, prescritta dall'art. 3.3 del d.P.R. n. 279/1974. Conseguentemente, l'omissione della procedura preventiva di intesa comporta, a prescindere da ogni valutazione di merito, un superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale e una correlativa lesione delle attribuzioni dello Stato che presidiano l'interesse nazionale. 2. - Il secondo punto del rinvio governativo investe l'art. 1.3 della delibera impugnata dove sono contenute misure restrittive del decollo e dell'atterraggio dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano. Implicando tali misure una non trascurabile limitazione dell'uso e utilizzazione della infrastruttura aeroportuale, la delibera provinciale ha esulato dalle sue competenze che, su questo oggetto, non possono andare oltre quanto disposto e trasferito in base all'art. 7 del d.P.R. n. 527/1987. Per quanto concerne la successione della provincia di Bolzano sui beni immobili dello Stato connessi con i mezzi di comunicazione aerea, il comma 3 del predetto art. 7 rinvia a procedimenti ulteriori che, per quanto riguarda l'aeroporto San Giacomo, non sono allo stato attuale intervenuti. La legge provinciale non puo' quindi legittimamente disporre, in modo unilaterale, sulle modalita' di apertura dell'aeroporto di proprieta' statale al traffico turistico nazionale e internazionale. 3. - Per quanto concerne il terzo punto del rinvio governativo, disatteso dal consiglio provinciale, occorre premettere che in relazione al disposto dell'art. 2.3 della delibera impugnata (divieto di volo con deltaplano a motore o con velivoli ultraleggeri) vengono in rilievo le competenze legislative provinciali previste dall'art. 9 del d.P.R. n. 670/1972 ai nn. 10 (sanita') e 11 (attivita' sportive e ricreative) con riguardo, rispettivamente, alla finalita' e all'oggetto del divieto. Non vi e' dubbio, infatti che l'inquinamento acustico, contro il quale interviene la delibera impugnata, lede essenzialmente e primariamente la salute umana. La legittimita' della disposizione va quindi valutata alla luce di una competenza concorrente, anziche' esclusiva, della provincia di Bolzano. Pertanto, come e' stato osservato nel rinvio governativo, la imposizione di un divieto assoluto di attivita' in via di principio lecite su tutto il restante territorio nazionale, esorbita dalla competenza provinciale ponendosi altresi' in contrasto con principi fondamentali riconducibili agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per la evidente sproporzione tra la messa al bando del volo ultraleggero e la pur prevalente esigenza di ordine sanitario che si vuole soddisfare, ma che puo' essere garantita con misure piu' flessibili e graduate. Una conferma della fondatezza di questo rilievo puo' trovarsi nella legge-quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 (successiva al rinvio) il cui impianto complessivo rifugge da divieti assoluti preferendo una modulazione in base a criteri appropriati (vedi art. 2.2).
E pertanto si chiede che in accoglimento del presente ricorso, la Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale della impugnata delibera legislativa della provincia autonoma di Bolzano. Roma, addi' 22 maggio 1996 Pier Giorgio Ferri - avvocato dello Stato 96C0839