N. 578 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1996
N. 578 Ordinanza emessa il 13 marzo 1996 dal tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Dimichino Nunzio ed altro Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.26 del 26-6-1996 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza in ordine all'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento da parte del giudice che, ex art. 310 del c.p.p., abbia emesso ordinanza con la quale si ribadiva la sussistenza di gravi indizi di responsabilita' a carico degli imputati; Letto il provvedimento emesso da questo tribunale in funzione di giudice ex art. 310 del c.p.p., in data 29 marzo 1995, con il quale sono stati esaminati dettagliatamente i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati a Dimichino Nunzio e Specchio Gianfranco, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti, confermandosi ivi la prognosi di colpevolezza formulata dal g.i.p.; Ritenuta pertanto alla luce delle suesposte considerazioni la rilevanza della questione sollevata nel procedimento penale in oggetto; Rilevato che con sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Precisato, altresi', che con la suddetta decisione il giudice delle leggi ha evidenziato che le enunciazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 502 del 1991, di rigetto di analoga questione, devono intendersi superate dai nuovi principi di base enucleati dalla recente giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilita' oltre che dal mutamento del quadro normativo determinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 che ha accentuato il carattere di eccezionalita' delle misure coercitive incidenti sulla liberta' personale disposte prima della sentenza di condanna, e che i diversi criteri utilizzabili ai fini della scelta della misura comportano un apprezzamento piu' penetrante da parte del giudice cautelare; Considerato, inoltre, che alla luce dei suesposti principi, la previa valutazione degli indizi, sia pure effettuata allo stato degli atti delle indagini preliminari, comportando un anticipato giudizio sulla sussistenza o meno dei presupposti di colpevolezza degli indagati costituisce circostanza idonea ad influenzare il libero convincimento del giudice del merito nella valutazione dei fatti si' da riflettersi sulla imparzialita' dello stesso, sancita dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione; Ritenuto da ultimo che la questione di costituzionalita' teste' sollevata presenta caratteri analoghi a quelli gia' valutati e risolti in senso favorevole con la pronuncia n. 432/1995 della Corte costituzionale e che quindi in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione ed all'esigenza primaria di assicurare la garanzia costituzionale del giusto processo, a parere di questo collegio, si impone la necessita' di equiparare il regime procedurale di situazioni allo stato analoghe; Atteso che il giudizio a carico di Dimichino Nunzio e Specchio Gianfranco non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata concernente l'incompatibilita' di questo giudice del dibattimento per atti gia' compiuti nel procedimento e che la medesima non appare manifestamente infondata per le argomentazioni sopra esposte.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pubblico ministero per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il medesimo collegio giudicante che si e pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in funzione di giudice ex art. 310, del c.p.p.; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che copia del presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Letto l'art. 3 del c.p.p. sospende il processo nei confronti di Dimichino Nunzio e Specchio Gianfranco fino a quando non venga notificato a questo ufficio la decisione adottata dalla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria perche' comunichi la presente decisione ai Presidenti delle due Camere. Foggia, addi' 13 marzo 1995 Il presidente: (firma illeggibile) 96C0840