N. 578 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1996

                                N. 578
   Ordinanza  emessa  il  13  marzo  1996  dal tribunale di Foggia nel
 procedimento penale a carico di Dimichino Nunzio ed altro
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
 tribunale  della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento
 sulla liberta'  personale  nei  confronti  dello  stesso  imputato  -
 Incompatibilita'   ad   esercitare   le   funzioni   di  giudice  del
 dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto
 a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa  -  Richiamo
 ai  principi  espressi  dalla  Corte costituzionale nella sentenza n.
 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.26 del 26-6-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Sciogliendo  la  riserva  formulata  all'odierna  udienza in ordine
 all'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, del
 c.p.p., in riferimento agli artt.  3,  primo  comma,  e  24,  secondo
 comma,   della   Costituzione,   nella   parte  in  cui  non  prevede
 l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento
 da parte del giudice che,  ex  art.  310  del  c.p.p.,  abbia  emesso
 ordinanza  con la quale si ribadiva la sussistenza di gravi indizi di
 responsabilita' a carico degli imputati;
   Letto il provvedimento emesso da questo tribunale  in  funzione  di
 giudice  ex  art. 310 del c.p.p., in data 29 marzo 1995, con il quale
 sono stati esaminati dettagliatamente i gravi indizi di  colpevolezza
 in   ordine  ai  reati  contestati  a  Dimichino  Nunzio  e  Specchio
 Gianfranco, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica dei
 fatti, confermandosi ivi la prognosi di  colpevolezza  formulata  dal
 g.i.p.;
   Ritenuta  pertanto  alla  luce  delle  suesposte  considerazioni la
 rilevanza  della  questione  sollevata  nel  procedimento  penale  in
 oggetto;
   Rilevato  che  con  sentenza  della Corte costituzionale n. 432 del
 6-15  settembre  1995,  e'   stata   dichiarata   la   illegittimita'
 costituzionale   dell'art.   34,   comma   secondo,  del  c.p.p.,  in
 riferimento agli artt.  3, primo comma, e 24,  secondo  comma,  della
 Costituzione,   nella   parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa
 partecipare al giudizio dibattimentale il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  che  abbia  applicato una misura cautelare personale nei
 confronti dell'imputato;
   Precisato, altresi', che con la suddetta decisione il giudice delle
 leggi ha evidenziato che le  enunciazioni  contenute  nella  sentenza
 della  Corte  costituzionale  n.  502 del 1991, di rigetto di analoga
 questione, devono intendersi superate  dai  nuovi  principi  di  base
 enucleati  dalla  recente  giurisprudenza  costituzionale  in tema di
 incompatibilita'  oltre  che  dal  mutamento  del  quadro   normativo
 determinato  dalla  legge  8 agosto 1995, n. 332 che ha accentuato il
 carattere di eccezionalita' delle misure coercitive  incidenti  sulla
 liberta' personale disposte prima della sentenza di condanna, e che i
 diversi  criteri  utilizzabili  ai  fini  della  scelta  della misura
 comportano un apprezzamento piu'  penetrante  da  parte  del  giudice
 cautelare;
   Considerato,  inoltre,  che  alla  luce  dei suesposti principi, la
 previa valutazione degli indizi, sia pure effettuata allo stato degli
 atti delle indagini preliminari, comportando un  anticipato  giudizio
 sulla  sussistenza  o  meno  dei  presupposti  di  colpevolezza degli
 indagati costituisce circostanza  idonea  ad  influenzare  il  libero
 convincimento  del giudice del merito nella valutazione dei fatti si'
 da riflettersi sulla imparzialita' dello  stesso,  sancita  dall'art.
 24, comma secondo, della Costituzione;
   Ritenuto  da  ultimo  che  la questione di costituzionalita' teste'
 sollevata presenta  caratteri  analoghi  a  quelli  gia'  valutati  e
 risolti  in senso favorevole con la pronuncia n. 432/1995 della Corte
 costituzionale e che quindi in riferimento all'art. 3,  primo  comma,
 della Costituzione ed all'esigenza primaria di assicurare la garanzia
 costituzionale  del  giusto processo, a parere di questo collegio, si
 impone   la   necessita'  di  equiparare  il  regime  procedurale  di
 situazioni allo stato analoghe;
   Atteso che il giudizio a carico  di  Dimichino  Nunzio  e  Specchio
 Gianfranco   non   puo'   essere   definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione della questione di legittimita' costituzionale  sollevata
 concernente l'incompatibilita' di questo giudice del dibattimento per
 atti  gia'  compiuti  nel  procedimento  e che la medesima non appare
 manifestamente infondata per le argomentazioni sopra esposte.
                               P. Q. M.
   Letto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale sollevata dal pubblico ministero per contrasto con gli
 artt.  3,  primo  comma,  e  24,  secondo  comma, della Costituzione,
 dell'art. 34, comma secondo, del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio dibattimentale il
 medesimo collegio giudicante che si e pronunciato  sulla  sussistenza
 dei  gravi indizi di colpevolezza in funzione di giudice ex art. 310,
 del c.p.p.;
   Ordina la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 dispone  che  copia  del  presente  provvedimento  sia  notificato al
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Letto l'art. 3 del c.p.p. sospende il  processo  nei  confronti  di
 Dimichino  Nunzio  e  Specchio  Gianfranco  fino  a  quando non venga
 notificato  a  questo  ufficio  la  decisione  adottata  dalla  Corte
 costituzionale;
   Manda  alla  cancelleria perche' comunichi la presente decisione ai
 Presidenti delle due Camere.
     Foggia, addi' 13 marzo 1995
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 96C0840