N. 580 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1996
N. 580 Ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale sul ricorso proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali ed altra contro Capaccioli Mario ed altri Edilizia ed urbanistica - Aree soggette a vincolo paesaggistico - Opere abusive - Concessione in sanatoria - Diniego del Ministro per i beni culturali all'epoca competente in base all'art. 12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178, decaduto e reiterato con l'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2 (dichiarato successivamente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 302/1988) - Previsione della validita' degli atti e provvedimenti adottati sulla base del citato d.-l. n. 178/1987 - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del paesaggio. (Legge 13 marzo 1988, n. 68, art. 1, secondo comma). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.26 del 26-6-1996 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 1560/1990, proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro i sigg. Mario Capaccioli, Brunetta Cilli, Luigi Caselli, Bruna Bruni, n.c., e nei confronti del comune di Siena, n.c., per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, I Sezione, n. 420/1989, pubblicata il 6 giugno 1989; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 2 febbraio 1996 la relazione del consigliere Giuseppe Farina e udito, altresi, l'avv. dello Stato Di Martino; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; Fatto 1. - Con il ricorso n. 1560/1990, proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, si chiede la riforma della sentenza n. 420/1989 del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, Sezione I. Con la sentenza appellata sono stati annullati: il provvedimento del sindaco di Siena n. 257 del 24 novembre 1987, di reiezione della domanda di concessione edilizia in sanatoria, presentata, a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dai sigg. Capaccioli e Cilli, per la costruzione di una rimessa prefabbricata per auto, in zona sottoposta a vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, vincolo disposto con d.m. 29 ottobre 1965; i pareri della Soprintendenza di Siena, n. 4131 del 28 luglio 1986, e del Ministero per i beni culturali e ambientali, n. 9916/1987 dell'8 luglio 1987, negativi ai fini della richiesta sanatoria; l'ordinanza n. 267 del 12 dicembre 1987, di demolizione del manufatto. Il primo giudice ha rilevato l'illegittimita' dell'intervento ministeriale, spettando agli organi regionali di pronunziarsi, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985 citata, sull'istanza di sanatoria presentata. 2. - Afferma, invece, l'Amministrazione appellante che la competenza statale era stabilita nell'art. 12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178, non convertito in legge, ma che "l'art. 1, n. 2" della legge 13 marzo 1988, n. 68 ha fatto salvi gli atti e provvedimenti adottati sulla base, fra gli altri, del d.-l. n. 178. Ne resta sancita, percio', la piena validita' del parere del Ministero, in base al quale il sindaco di Siena ha respinto la domanda di sanatoria. Contesta altresi' la fondatezza del terzo motivo del ricorso al Tribunale amministrativo regionale, motivo dichiarato assorbito con la sentenza impugnata. 3. - Le persone intimate non si sono costituite in appello. All'udienza del 2 febbraio 1996, dopo l'intervento della difesa dell'Amministrazione, il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Diritto 1. - I primi due appellati (il terzo e la quarta sono loro aventi causa) avevano domandato, in base alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concessione edilizia in sanatoria relativamente ad una rimessa per auto di circa mq. 32, sita in luogo sottoposto al vincolo di cui alla legge sulla protezione delle bellezze naturali n. 1497 del 29 giugno 1939. Con ordinanza n. 257 del 24 novembre 1987, il sindaco del comune di Siena ha respinto la domanda, non essendo l'opera suscettibile di sanatoria a norma dell'art. 32, primo comma, della legge n. 47/1985. Cio' in quanto la locale Soprintendenza, prima, con lettera del 28 luglio 1986, ed il Ministero per i beni culturali, poi, con lettera dell'8 luglio 1987, si erano espressi in senso negativo, in dipendenza del vincolo paesaggistico, imposto dal 14 maggio 1956, e dell'incompatibilita' dei lavori eseguiti "con il contesto ambientale". E' stata poi emanata ordinanza di demolizione del manufatto abusivo. 2. - Il primo giudice ha annullato gli atti impugnati, per incompetenza del Ministero, avuto riguardo all'art. 82, nono comma, del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616 - modificato dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 - ed all'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2 - dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 9-10 marzo 1988 -, nonche' all'art. 12 del medesimo decreto- legge, quale introdotto dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68. Dall'interpretazione delle norme citate e tenuto conto del giudizio di costituzionalita', il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che competente ad esprimersi, in ordine al vincolo paesaggistico ed in relazione all'art. 32 della legge n. 47/1985, era l'Amministrazione regionale. 3. - Il Ministero appellante chiede la riforma della decisione, rilevando che la competenza era stata attribuita all'Amministrazione statale con l'art. 12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178, vigente al momento della pronunzia del parere ministeriale 8 luglio 1987, e che alla mancata conversione ha sopperito "l'art. 1, n. 2" della legge di conversione n. 68 del 1988. La norma suddetta ha fatto salvi i provvedimenti emanati sulla base di una pluralita' di decreti-legge, costituenti l'uno reiterazione dell'altro, e fra essi, appunto il d.-l. n. 178. 4. - Possono esprimersi dubbi, pero', circa la legittimita' costituzionale della norma della quale bisogna fare applicazione per decidere il presente appello, e cioe' dell'art. 1, comma 2 della legge 13 marzo 1988, n. 68, nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base, fra gli altri, del citato d.-l. n. 178, e percio' anche del suo art. 12, comma 1, posto a fondamento del diniego ministeriale e poi dei provvedimenti del sindaco di Siena. L'art. 12 del decreto- legge in questione e' stato integralmente reiterato con l'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2 e questo e' stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 302 del 1988 della Corte costituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 82 del d.lgs. 24 luglio 1977, n. 616, quanto ai primi due commi (par. 5.2, della parte motiva), e per violazione degli stessi artt. 117 e 118, ma anche dell'art. 77 della Costituzione, quanto al terzo comma (par. 6). Anche nei riguardi dell'art. 12 del d.-l. n. 178 del 1987 - data l'identita' di contenuto con la norma dichiarata incostituzionale - possono percio' esprimersi i medesimi dubbi di violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, quali attuati con l'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, perche' sottrae alle regioni, amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela del vincolo paesaggistico ambientale (ex art. 82, comma nono, del citato d.P.R.), ogni pronunzia in ordine al rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite in aree sottoposte al vincolo stesso, e dunque per violazione del principio di equilibrata cooperazione fra le competenze statali e quelle regionali nella salvaguardia del paesaggio. La questione appare pertanto rilevante e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il giudizio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68, nella parte in cui stabilisce che restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 e, in particolare, del suo art. 12; Sospende il giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 2 febbraio 1996 Il presidente: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) 96C0842