N. 591 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1996
N. 591 Ordinanza emessa il 29 marzo 1996 dalla corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra l'Italposte - Edilizia di interesse pubblico S.p.a. (ora Servizi tecnici S.p.a.) e Giovannazzi Oscar ed altri Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni sine titulo nonche' delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprieta' - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283 e 442 del 1993. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sostituito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma). (Cost., artt. 3 e 42, terzo comma).(GU n.26 del 26-6-1996 )
LA CORTE DI APPELLO Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento civile d'appello iscritto a ruolo il 23 ottobre 1991 sub n. 503/91 r.g., promosso dall'Italposte - Edilizia di interesse pubblico S.p.a. (ora Servizi tecnici S.p.a.) rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo R. Schiano di Roma e Paolo Devigili di Rovereto, il primo domiciliatario in via delle Carrozze n. 3, Roma, per delega a margine dell'atto di citazione d'appello, appellante, contro Giovannazzi Oscar, Giovannazzi Gianni, Giovannazzi Ada, Zeni Anita ved. Giovannazzi, rappresentati e difesi dall'avv.to Alessioo Pezoller di Rovereto, domiciliatario in corso Rosmini, 78/a, per delega a margine dell'atto di citazione di primo grado, appellati, oggetto: risarcimento danni; appello avverso la sentenza del tribunale di Rovereto in data 30 maggio/13 giugno 1991 n. 186. Questa corte e' consapevole del fatto che, sul piano ontologico, le aree fabbricabili costituiscono un bene del tutto particolare. Infatti esse incorporano un surplus di valore che perviene ad esse dalla collettivita' (cfr. Corte costituzionale 16 giugno 1993 n. 283 punti 6.3, 6.6, Corte costituzionale 16 dicembre 1993 n. 442 punto 3.3). Tale plusvalenza di certo autorizza il legislatore a procedere a severe riduzioni delle indennita' di quelle espropriazioni che abbiano ad oggetto tali sorta di beni (cfr. cit. Corte costituzionale 1993 n. 283): e cio' "anche al fine di recuperare alla collettivita' il plusvalore del fondo espropriato" (Corte costituzionale 19 marzo 1996 n. 80). Ma non lo autorizza invece a procedere anche ad ulteriori interventi che si spingono all'irrazionale. L'art. 42, terzo comma, della Costituzione bensi' consente all'autorita' pubblica di dar luogo ad ablazioni delle proprieta' dei privati, ma cio' solo mediante "espropriazioni". Quanto sopra in via generale premesso, osservasi che, nella specie, vertesi in materia di "risarcimento danni" da "accessione invertita" (occupazione appropriativa di parte delle p.f. 54/3 e 54/6 C.C. Brentonico). Il T.A.R. di Trento, con decisione di data 17 febbraio/12 aprile 1989 n. 95 passata in giudicato, ha annullato il titolo giuridico che legittimava la occupazione per p.u. disposta dall'autorita' e che quindi supportava la costruzione dell'opera pubblica che e' stata ivi realizzata. Il T.A.R. ha infatti annullato il "decreto di occupazione d'urgenza" che era stato emesso (a scopo di costruzione di ufficio postale) dal commissario del governo di Trento il 24 giugno 1986 al n. 2008. Dette occupazioni e costruzioni sono cosi' rimaste prive del titolo giuridico (amministrativo) che le supportava, e quindi sono divenute abusive. Cio' ha dato luogo al corrispondente insorgere, in testa ai proprietari rimasti privati del loro bene, del diritto soggettivo al relativo risarcimento danni. In questa causa, costoro per l'appunto agiscono ex art. 2043 c.c. Il C.T.U. nominato in primo grado, ha stimato un determinato valore (ovviamente, a "libero mercato" del fondo stesso (L. 190.000 al mq). Ma ora, alla conclusione di questo secondo grado del giudizio, la p.a. (rectius la concessionaria S.p.a. Italposte ora divenuta S.p.a. Servizi tecnici) eccepisce la sopravvenienza dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale ha sottoposto, alle riduzioni indennitarie dettate dall'art. 5-bis d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, come conv. da legge 8 agosto 1992, n. 359, anche i risarcimenti danni da accessione invertita. Dati i notori assai bassi valori delle rendite dominicali dei fondi rustici, concludesi, in punto a rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, nel senso che la applicazione del cit. art. 5-bis porterebbe, nella specie, ad un notevole abbattimento (quasi una dimidiazione, ex prima parte del primo comma dell'art. stesso) dell'ammontare del risarcimento dovuto ai privati Giovannazzi attori. In punto fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, osservasi che il sottoporre ad uguale trattamento giuridico situazione diametralmente opposte (una lecita, l'altra illecita) non appare rispettoso del disposto dell'art. 3 della Costituzione. "Le fattispecie a confronto sono infatti assolutamente divaricate e non comparabili": giusta testuale espressione in Corte costituzionale 16 dicembre 1993 n. 442 punto 3.4.). La inedificante immoralita' insita in una parificazione del lecito e dell'illecito (a patrimoniale vantaggio della p.a.) si traduce, sul piano giuridico, in una maggiore evidenza della intriseca violazione della norma costituzionale stessa. Distintamente osservasi che il collegare all'"indennizzo", cioe' al serio ristoro, non le sole legittime (e garantistiche) procedure espropriative, cosi' come fa l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, ma anche le apprensioni illegittime eventualmente commessse dalla p.a., contemporaneamente pone, a parere di questa Corte, problema di costituzionalita' anche in riferimento a tale norma.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1993, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostitutivo del sesto comma dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui estende al "risarcimento del danno" la disciplina di cui agli altri commi dell'art. 5-bis stesso; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trento il 29 marzo 1996 Il presidente: Gioja 96C0853