N. 187 SENTENZA 29 maggio - 7 giugno 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita' pubblica - Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Pagamento  di
 sanzioni amministrative - Facolta' di procedere al pagamento in forma
 ridotta mediante corresponsione del doppio del minimo edittale ovvero
 mediante  il  pagamento  di  somma  pari alla terza parte del massimo
 della sanzione prevista per la violazione commessa  -  Preclusione  -
 Sottrazione  al  soggetto  colpito della possibilita' di scelta della
 misura piu' favorevole - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n.  9,  art.  6,
 ultimo comma, aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre
 1991, n. 30).
 
(GU n.24 del 12-6-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6, ultimo
 comma, della legge della Provincia  autonoma  di  Bolzano  7  gennaio
 1977,  n.    9  (Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni
 amministrative), aggiunto dall'art.  1  della  legge  provinciale  29
 ottobre 1991, n.  30, promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1995
 dal  Pretore  di  Bolzano  nel procedimento civile vertente tra Peter
 Paul Pertoll e Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 725  del
 registro  ordinanze  1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visti gli atti di  costituzione  di  Peter  Paul  Pertoll  e  della
 Provincia autonoma di Bolzano;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Uditi gli avvocati Massimo Colarizi per Peter Paul Pertoll, Rolando
 Riz e Sergio Pannunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel procedimento instaurato  da  Peter  Paul  Pertoll  avverso
 l'ordinanza-ingiunzione della Provincia autonoma di Bolzano intimante
 il pagamento di lire 742.000 a titolo di sanzione amministrativa, per
 aver  omesso  di  apprestare  le  necessarie  cure  all'ordine e alla
 pulizia del laboratorio di produzione della sua pasticceria (art.  29
 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327,  in  relazione  all'art.  17  della
 legge  n.  283 del 1962), il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 21
 luglio 1995 (r.o.  n.  725  del  1995),  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  6, ultimo comma, della legge
 provinciale  7  gennaio  1977,  n.  9   (Norme   di   procedura   per
 l'applicazione  delle sanzioni amministrative), "aggiunto dall'art. 1
 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30", nella parte  in  cui
 preclude,  anche in relazione alle materie attribuite alla competenza
 solo  secondaria  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano (art. 9, in
 riferimento all'art.  5, dello Statuto), la facolta' di procedere  al
 pagamento  in  forma  ridotta  mediante corresponsione del doppio del
 minimo edittale, ricavabile dagli artt. 10, primo comma,  e  -  avuto
 riguardo  agli  artt. 24 e 26 del codice penale - dall'art. 38, primo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   Secondo  il  rimettente  la  norma  impugnata,  nel  prevedere  che
 "qualora  sia  indicato  solo  il  massimo  edittale  della  sanzione
 pecuniaria, il suo pagamento in forma ridotta e'  ammesso  in  misura
 pari  ad un terzo del massimo stesso", colliderebbe con la previsione
 contenuta nell'art. 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981,  in
 base  al quale, "in assenza dei limiti minimo o massimo speciali o di
 entrambi, valgono i limiti generali propri della specie  di  pena  di
 cui  si tratta, con la conseguenza che, ove la sanzione sia prevista,
 come nel caso di specie, solo  nel  massimo  edittale,  l'interessato
 puo'  corrispondere  il  doppio del minimo come indicato dall'art. 10
 della stessa legge ovvero, in applicazione dell'art. 38, primo comma,
 dall'art. 26 c.p.".
   Secondo il Pretore, il richiamato art. 16 della legge  n.  689  del
 1981   avrebbe   natura  di  principio  fondamentale  della  materia,
 suscettibile di vincolare anche la Provincia autonoma di Bolzano che,
 in materia di "igiene e sanita'", e' dotata di  potesta'  legislativa
 concorrente.    E cio' indipendentemente dalla possibilita' o meno di
 individuare nel  richiamato  art.  16  anche  un  principio  generale
 dell'ordinamento giuridico, peraltro negata dal rimettente.
   2.  -  Nel  giudizio  di  fronte  alla  Corte  costituzionale si e'
 costituita  la  Provincia  autonoma   di   Bolzano,   sostenendo   la
 infondatezza della questione.
   La  difesa  della  Provincia  esclude che si possa fare riferimento
 alla sentenza della Corte n. 152 del 1995, in quanto  alla  Provincia
 medesima  spetta,  alla  luce  dell'art. 4 del decreto legislativo n.
 266 del 1992 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 267  del  1992,
 "il  potere  specifico  e speciale di dettare sanzioni amministrative
 per le materie ad essa attribuite". Sia per le materie di  competenza
 primaria  che secondaria spetta alla Provincia dettare i minimi delle
 sanzioni amministrative (purche' abbiano il minimo piu' alto di  lire
 quattromila),  per  cui non illegittimamente essa ha stabilito in via
 generale il minimo della sanzione pecuniaria pari ad un  sesto  della
 pena edittale massima.
   Secondo  la memoria, cio' non puo' essere ritenuto in contrasto con
 l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non ci sono
 prescrizioni che obbligano la Provincia autonoma a fissare il  minimo
 in  misura tale che il doppio dello stesso risulti inferiore al terzo
 del massimo edittale, tanto  piu'  che  l'art.  16  medesimo  non  e'
 ricompreso  tra  i principi generali della legge n. 689 del 1981, ne'
 e' riconducibile,  come  ha  rilevato  anche  il  rimettente,  tra  i
 principi    generali    dell'ordinamento   giuridico.   Inoltre,   la
 dichiarazione   di   illegittimita'   della   normativa   provinciale
 porterebbe  ad  una  eccessiva  divaricazione  tra  il  minimo  ed il
 massimo, con il pericolo che la sanzione appaia  inadeguata  e  priva
 del suo carattere deterrente.
   3.   -  Con  una  successiva  memoria,  presentata  in  prossimita'
 dell'udienza,   la   Provincia    autonoma    di    Bolzano    deduce
 l'inammissibilita' della questione, della quale il giudice rimettente
 avrebbe  affermato  in  modo  apodittico  e  immotivato la rilevanza.
 Infatti, la norma impugnata non sarebbe applicabile alla controversia
 pendente  nel  giudizio  a  quo  in  quanto  all'interessato e' stata
 contestata la violazione delle norme igieniche stabilite per i locali
 di produzione di alimentari dal d.P.R. n. 327 del 1980,  per  la  cui
 inosservanza  l'art.  17  della  legge  n. 283 del 1962 stabilisce la
 punizione  "con  ammenda  fino  a  lire  1.500.000".   Poiche'   tale
 contravvenzione  non  e' stata depenalizzata dall'art. 32 della legge
 n. 689 del 1981, agli illeciti costituiti dalla violazione  dell'art.
 17 della legge n. 283 del 1962 non e' applicabile la disciplina delle
 sanzioni  amministrative  e, di conseguenza, ne' l'art. 6 della legge
 provinciale n. 9 del 1977, ne' l'art. 16 della legge statale  n.  689
 del 1981.
   A  non  voler  dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza la
 questione, gli atti andrebbero comunque restituiti al giudice  a  quo
 ai  fini  di  una  nuova  valutazione  della rilevanza, o di una piu'
 adeguata motivazione della medesima.
   4. - Nel  giudizio  di  fronte  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituita la parte privata, chiedendo l'accoglimento della questione
 sollevata  con  la ordinanza del Pretore di Bolzano, questione che si
 ritiene  analoga  a  quella  presa  in  considerazione  dalla   Corte
 costituzionale con la sentenza n. 152 del 1995.
   5.  -  Con  una successiva memoria, in prossimita' dell'udienza, la
 difesa  della  parte  privata,  ribadite  le  affermazioni  contenute
 nell'atto   di   costituzione,   si  sofferma  sulla  interpretazione
 dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981, quale emerge  dal  "diritto
 vivente",  nel  senso che "ove la disposizione comminante la sanzione
 preveda solo il limite massimo della  stessa,  non  anche  il  limite
 minimo,  tale  limite  minimo,  al  fine  del  pagamento  ridotto, si
 identifica in quello fissato in via generale per la  pena  pecuniaria
 amministrativa".
                        Considerato in diritto
   1.  -  Con  l'ordinanza  in  epigrafe,  il  Pretore  di  Bolzano ha
 sollevato questione di  legittimita'  costituzionale    dell'art.  6,
 ultimo  comma,  della  legge  della  Provincia  autonoma di Bolzano 7
 gennaio 1977, n.  9 (Norme di   procedura  per  l'applicazione  delle
 sanzioni   amministrative),   "aggiunto   dall'art.   1  della  legge
 provinciale  29 ottobre 1991, n.  30".
   Secondo il rimettente tale disposizione, consentendo, nei  casi  in
 cui  sia indicato solo il massimo edittale della sanzione pecuniaria,
 il pagamento ridotto in misura pari ad un terzo del  massimo  stesso,
 si  porrebbe  in contrasto con gli artt. 5 e 9 dello Statuto speciale
 della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  giacche'  disattenderebbe,  in
 materia   di   competenza   provinciale   concorrente,   i   principi
 fondamentali contenuti nell'art. 16 della legge n. 689 del 1981.
   2. - In via pregiudiziale  va  respinta  l'eccezione  della  difesa
 della    Provincia   autonoma   di   Bolzano,   la   quale   sostiene
 l'inammissibilita' della  questione  per  difetto  di  rilevanza,  in
 quanto  la  contravvenzione  che  ha  dato luogo al giudizio, essendo
 prevista dall'art. 17 della legge n. 283 del 1962 e dall'art. 29  del
 d.P.R.  n. 327 del 1980, rientrerebbe fra quelle che l'art. 34, primo
 comma, lettera e),  della  legge  n.  689  del  1981,  esclude  dalla
 depenalizzazione.
   L'eccezione   si  basa,  infatti,  su  un  assunto  smentito  dalla
 giurisprudenza pressoche'  unanime  della  Corte  di  cassazione,  da
 considerare  percio'  alla  stregua di diritto vivente, nel senso che
 l'esclusione dalla  depenalizzazione  prevista  dall'art.  34,  primo
 comma,  lettera  e),  della  legge  n.  689  del 1981 non riguarda le
 contravvenzioni di cui all'art. 17 della legge n. 283  del  1962,  le
 cui  fattispecie  penali  risultano  identificate  non gia' da questa
 legge, ma solo dal suo regolamento di esecuzione (d.P.R. n.  327  del
 1980).
   3. - Nel merito la questione e' fondata.
   L'art.  16  della  legge  n.  689  del  1981, recante "Modifiche al
 sistema penale", nel disciplinare  il  pagamento  in  misura  ridotta
 delle sanzioni amministrative, statuisce che le stesse possono essere
 estinte mediante il pagamento di una somma "pari alla terza parte del
 massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu'
 favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale".
   Questo  minimo,  per le sanzioni di origine amministrativa, risulta
 indicato dall'art. 10 della medesima legge n. 689 del  1981  (in  una
 somma  non  inferiore  a  lire  quattromila), mentre, per le sanzioni
 depenalizzate di cui all'art. 32, puo' essere desunto, come la  Corte
 ha avuto occasione di precisare (sentenza n. 152 del 1995), dall'art.
 38  della  legge  in  questione, ove, per individuare l'entita' della
 somma dovuta in relazione ad una sanzione amministrativa  conseguente
 ad  un  illecito depenalizzato, si rinvia all'ammontare della multa e
 dell'ammenda. Nell'ipotesi di  sanzione  amministrativa  derivante  -
 come   nel  caso  preso  in  esame  nel  giudizio  a  quo  -  da  una
 contravvenzione depenalizzata (ex art. 17 della legge 30 aprile 1962,
 n. 283), la misura minima della sanzione puo' essere, dunque, desunta
 in via generale - cosi'  come  indicato  dalla  giurisprudenza  della
 Cassazione  richiamata  quale  "diritto  vivente"  nell'ordinanza  di
 rinvio - dall'art.  26 del codice penale, che indica, per  l'ammenda,
 la misura minima di lire quattromila.
   4.  -  Cosi'  ricostruita  la  disciplina generale del pagamento in
 forma ridotta delle sanzioni amministrative, occorre considerare  che
 la  legge n. 689 del 1981 opera, rispetto alla competenza legislativa
 regionale (e provinciale) in tema di sanzioni, come legge  contenente
 principi  fondamentali,  da  intendersi  alla  luce dell'orientamento
 secondo il quale la  competenza  sanzionatoria  non  attiene  ad  una
 materia  a  se',  ma  accede  alle  materie sostanziali, con funzione
 rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore (sentenza n.  28
 del  1996),  riservando  in  particolare  alla competenza legislativa
 delle Regioni e  delle  Province  autonome  la  individuazione  delle
 fattispecie  sanzionate,  nonche'  la  determinazione  delle sanzioni
 stesse, fra un minimo e un massimo.
   Alla predetta legge n.  689  del  1981,  per  il  suo  rilievo  nel
 contesto   della  disciplina  generale  posta  in  tema  di  sanzioni
 amministrative,  va   riconosciuta   l'idoneita'   a   vincolare   il
 legislatore  regionale  (e  provinciale)  sia  con  riferimento  alla
 previsione della possibilita'  di  un  pagamento  della  sanzione  in
 misura  ridotta,  sia  con  riferimento  alla  determinazione di tale
 misura, che l'art. 16 viene a indicare nell'importo  piu'  favorevole
 al  soggetto  intimato,  da  individuare  attraverso la scelta tra le
 misure rappresentate dal terzo del massimo e dal  doppio  del  minimo
 della sanzione edittale.
   La  norma  provinciale  impugnata,  in  una  materia  di competenza
 concorrente quale l'igiene e sanita' (art. 9, numero 10 dello Statuto
 speciale, in relazione al  precedente  art.  5)  riduce,  di  contro,
 questa  alternativa  all'unica  ipotesi del pagamento di un terzo del
 massimo, la' dove la sanzione risulti  comminata  solo  nella  misura
 massima,  senza  considerare  che il rispetto del principio stabilito
 nell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 impedisce alla Provincia  di
 determinare  la  misura della sanzione solo in relazione al terzo del
 massimo edittale,  si'  da  non  garantire  al  soggetto  colpito  la
 possibilita'  di  scelta  della  misura  piu'  favorevole  tra le due
 indicate dallo stesso art. 16.  Ne discende, che la Provincia stessa,
 in  assenza  di  un  minimo  specificamente  previsto   nella   legge
 provinciale, non puo' sottrarre a chi sia interessato al pagamento in
 misura  ridotta  la  possibilita'  di  ottemperare al proprio obbligo
 utilizzando il richiamo anche al minimo desumibile  in  via  generale
 dalla disciplina relativa al tipo di sanzione applicata.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma,
 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n.  9
 (Norme    di    procedura    per    l'applicazione   delle   sanzioni
 amministrative), aggiunto dall'art.  1  della  legge  provinciale  29
 ottobre 1991, n.  30.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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