N. 204 ORDINANZA 10 - 17 giugno 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati   in   genere  -  Reati  tributari  -  Amnistia  -  Ipotesi  di
 presentazione della dichiarazione integrativa di  condono  -  Termine
 prescrizionale  -  Sospensione - Adempimenti procedurali dell'ufficio
 finanziario - Provvedimento di clemenza subordinato alla  maggiore  o
 minore  solerzia  degli  uffici  - Richiamo alla giurisprudenza della
 Corte in materia (cfr. ordinanze nn.  1059/1988  e  505/1987)  -  Non
 incisione  sulla  costituzionalita'  della norma di eventuali carenze
 relative alla concreta utilizzazione degli strumenti  apprestati  dal
 legislatore - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 2, terzo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.26 del 26-6-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
 VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
 del  d.P.R.  20  gennaio  1992,  n. 23 (Concessione di amnistia per i
 reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1995 dal
 Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di  Tita  Paolo,
 iscritta  al  n.  543  del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  40,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  29  maggio  1996  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto  che  nel corso di un procedimento penale a carico di Tita
 Paolo, il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa in data 27 giugno
 1995, ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
 del  d.P.R.  20  gennaio  1992,  n. 23 (Concessione di amnistia per i
 reati tributari), nella parte in cui, nell'ipotesi  di  presentazione
 della dichiarazione integrativa di condono, prevede che il termine di
 prescrizione  del  reato  rimanga  sospeso  fino  a  quando l'ufficio
 finanziario non avra' comunicato al giudice, evitando  ogni  ritardo,
 la   sussistenza   delle   condizioni  richieste  per  l'applicazione
 dell'amnistia;
     che a parere del giudice a quo la disciplina dettata dalla  norma
 citata,  per  la  sua genericita' ed indeterminatezza, si porrebbe in
 contrasto con il principio di  ragionevolezza  dal  momento  che  non
 fornisce  al  giudice  di  merito alcun parametro concreto al fine di
 individuare il  momento  temporale  a  partire  dal  quale  si  debba
 calcolare  la  ripresa dei termini prescrizionali nel caso di inerzia
 degli uffici fiscali nell'ottemperare alla  richiesta  dell'autorita'
 giudiziaria procedente;
     che    tale    indeterminatezza    comporterebbe   altresi'   una
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento   in   quanto   l'effetto
 favorevole  della  declaratoria  di  estinzione  del  reato  viene  a
 dipendere da un evento incerto nel "quando" e diverso da  imputato  a
 imputato;
     che  nel giudizio avanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
 dichiarata infondata;
   Considerato che  la  norma  impugnata,  con  il  prevedere  che  il
 procedimento  penale rimanga sospeso fino a quando gli uffici fiscali
 non  abbiano  comunicato   all'autorita'   giudiziaria   le   proprie
 determinazioni  in  ordine  alla sussistenza delle condizioni per far
 luogo  all'applicazione  dell'amnistia,  non  appare   di   per   se'
 irragionevole   in   considerazione  del  fatto  che  la  concessione
 dell'amnistia risulta  essere  subordinata  all'avvenuto  adempimento
 dell'obbligo tributario;
     che  la  denunciata  disparita'  di trattamento, conseguente alla
 maggiore o minore solerzia degli uffici  finanziari  nel  fornire  al
 giudice  la  risposta  circa  la  sussistenza  delle  condizioni  per
 l'applicazione del provvedimento di clemenza,  appare  risolversi  in
 una  mera  disparita'  di fatto dovuta al pratico funzionamento di un
 servizio,   come   tale   inidonea   a    sorreggere    censure    di
 incostituzionalita'  in  quanto,  come piu' volte affermato da questa
 Corte (cfr. ordinanze nn. 1059 del 1988 e 505 del 1987),  al  giudice
 della  legittimita'  delle  leggi  spetta  solo  di  statuire  se  lo
 strumento apprestato dal legislatore non sia di per se' arbitrario  o
 discriminatorio,  mentre eventuali carenze relative alla sua concreta
 utilizzazione non incidono sulla costituzionalita' della norma;
     che pertanto la questione deve essere  dichiarata  manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt.  26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
 comma, delle norme  integrative  per  i  giudizi  avanti  alla  Corte
 costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio  1992,
 n.  23  (Concessione di amnistia per i reati tributari) sollevata, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Tribunale  di  Torino
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.
                         Il Presidente: Ferri
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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